Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2015, n. 16928
CASS
Sentenza 2 aprile 2015

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In tema di estradizione esecutiva per l'estero, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di accoglimento di richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Albania sulla base di sentenza emessa in grado di appello e soggetta a ricorso per cassazione, che, secondo il regime processuale vigente in tale Stato, è esecutiva, sebbene non irrevocabile).

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  • 1Estradizione con rischio di trattamento inumano richiede informazioni specifiche (Cass. 49549/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2019

  • 2Non serve sentenza irrevocabile per estradizione esecutiva (Cass. 48578/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 dicembre 2019

    In tema di estradizione esecutiva per l'estero, infatti, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione. Ai fini dell'accoglimento della domanda di estradizione regolta dalla Convenzione europea di estradizione sufficiente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, ancorché suscettibile di impugnazione in base all'ordinamento dello Stato richiedente. Corte di Cassazione Sez. 6 penale sentenza n.48578/2019 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: MOGINI STEFANO udienza 12.09.2019 deposito 28.11.2019 sul …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2015, n. 16928
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16928
Data del deposito : 2 aprile 2015

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