Sentenza 2 aprile 2015
Massime • 1
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di accoglimento di richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Albania sulla base di sentenza emessa in grado di appello e soggetta a ricorso per cassazione, che, secondo il regime processuale vigente in tale Stato, è esecutiva, sebbene non irrevocabile).
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- 2. Non serve sentenza irrevocabile per estradizione esecutiva (Cass. 48578/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 dicembre 2019
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, infatti, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione. Ai fini dell'accoglimento della domanda di estradizione regolta dalla Convenzione europea di estradizione sufficiente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, ancorché suscettibile di impugnazione in base all'ordinamento dello Stato richiedente. Corte di Cassazione Sez. 6 penale sentenza n.48578/2019 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: MOGINI STEFANO udienza 12.09.2019 deposito 28.11.2019 sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2015, n. 16928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16928 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 02/04/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 582
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 2107/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR ET, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 11/12/2014 della Corte di Appello di Ancona;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'estradando l'avv. Cipriani Enrico, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 11.12.2014 la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Albania nei confronti del cittadino italiano ON ET.
1.1. Il 5.5.2014 i carabinieri di Cagli hanno posto in stato di arresto provvisorio ai sensi dell'art. 716 c.p.p., comma 1 ON ET perché raggiunto da mandato di arresto (rectius "ordinanze per l'esecuzione di sentenza penale" prot. 2844 del 14.4.2014 e prot. 2874 del 20.5.2014) emesso dalla Procura della Repubblica di Tirana per l'esecuzione della sentenza penale n. 326 del 2.4.2014 con cui la Corte di Appello di Tirana ha dichiarato il ON colpevole del reato di riciclaggio ("pulizia dei proventi di reato o di attività criminale") punito dall'art. 287/2.b del codice penale albanese, commesso in concorso con terzi a Tirana nel marzo/aprile 2010, e lo ha condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione;
pena ridotta in sede esecutiva a due anni e quattro mesi di reclusione in virtù della "amnistia" parziale (indulto) di un anno di reclusione prevista dalla legge albanese n. 22/2014 entrata in vigore dopo la sentenza di condanna.
1.2. Il Presidente della Corte di Appello di Ancona, il 6.5.2014 ha convalidato l'arresto del ON, cui ha contestualmente applicato la misura coercitiva della custodia carceraria (art. 716 c.p.p., comma 3), mitigata il 9.5.2014 con la misura degli arresti domiciliari, in prosieguo revocata il 22.9.2014. Svolta l'audizione dell'estradando, che ha rifiutato la consegna senza formalità all'autorità albanese, la Corte dorica ha acquisito i documenti previamente tradotti in italiano correlati alla procedura di consegna e pervenuti, attraverso il Ministero della Giustizia, dalla Repubblica albanese unitamente alla formale domanda di estradizione del ON.
In base ai dati enunciati dallo Stato richiedente e alla disciplina dei rapporti bilaterali di assistenza giudiziaria tra Italia e Albania la specifica posizione del richiesto ON è operativamente regolata, come puntualizza la stessa decisione sulla consegna: dalla Convenzione europea di estradizione adottata a Parigi il 13.12.1957 ratificata da entrambi gli Stati (dall'Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300); dalla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21.3.1983 ratificata da entrambi gli Stati (dall'Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334); dall'Accordo Italia-Albania aggiuntivo alle due predette convenzioni e inteso a facilitarne l'applicazione raggiunto a Roma nell'aprile 2002 (ratificato dall'Italia con L. 11 luglio 2003, n. 204).
1.3. Con l'impugnata sentenza La Corte di Appello di Ancona ha dichiarato meritevole di accoglimento la richiesta di estradizione verso l'Albania del ON, poiché in base alla pervenuta documentazione estradizionale (mandato di cattura per l'esecuzione della pena detentiva;
sentenze dei successivi gradi di giudizio di merito: sentenza di assoluzione del Tribunale di Tirana del 27.6.2013; sentenza di condanna, in accoglimento dell'appello del p.m., della Corte di Appello di Tirana del 2.4.2014, divenuta "esecutiva" secondo la normativa processuale albanese;
relazione di accompagnamento della domanda di estradizione emerge che: a) il ON non è stato accusato e condannato per reati politici, ne' si profilano circostanze che facciano temere persecuzioni per motivi razziali, religiosi, etnici nei suoi confronti;
b) il reato di riciclaggio di cui è stato giudicato colpevole in Albania riveste univoca natura di reato comune, connotato dal requisito della doppia punibilità (art. 648-bis c.p. italiano, di cui la corrispondente norma incriminatrice prevista dall'art. 287 c.p. albanese, comma 2 applicata al ON mutua i medesimi requisiti strutturali); c) ricorrono tutti i presupposti indicati dalle menzionate convenzioni europee di estradizione e assistenza penale e dagli accordi bilaterali aggiuntivi tra Italia e Albania perché si faccia luogo alla consegna del ON per fini di esecuzione penale.
2. Avverso la sentenza favorevole all'estradizione ha interposto ricorso per cassazione il difensore di ON ET, deducendo i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e nullità della sentenza.
Con istanza depositata nella cancelleria della Corte di Appello il 6.12.2014 il difensore dell'estradando aveva chiesto il differimento dell'udienza di definizione del procedimento estradizionale per concomitante impegno professionale davanti al Tribunale di Rimini, allegando la relativa documentazione e segnalando di non essere in grado di farsi sostituire da altro collega. La Corte di Appello ha ignorato la richiesta e, nominato un sostituto del difensore di fiducia ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, è pervenuta a sentenza nella prefissata udienza dell'11.12.2014. Così procedendo, i giudici della consegna estradizionale hanno violato il diritto di difesa del ON (artt. 24 e 111 Cost. e art. 178 c.p.p.) con la conseguenza che la sentenza impugnata deve considerarsi, per tale causa, affetta da nullità.
2.2. Violazione dell'art. 705 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione.
La sentenza pronunciata il 2.4.2014 dalla Corte di Appello di Tirana oggetto della domanda estradizionale albanese è priva del connotato della irrevocabilità, pendendo l'impugnazione (proposta dal difensore di fiducia albanese del ON, come da documenti prodotti alla Corte di Appello di Ancona) davanti alla Corte di Cassazione albanese. Tale situazione, che si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento italiano in tema di giudicato, ha impedito al ON di prestare consenso al riconoscimento della sentenza di condanna albanese ai fini della alternativa espiazione in Italia della relativa pena (secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'Accordo aggiuntivo di assistenza giudiziaria penale italo-albanese: L. n. 204 del 2003) e in concreto lo espone, a causa della sua patologia cardiovascolare, ad una detenzione carceraria in Albania suscettibile di pregiudicarne l'incolumità fisica.
In ogni caso, rilevato che la decisione della Corte di Appello di Tirana del 2.4.2014 si contrappone ad una sentenza assolutoria di primo grado (Tribunale di Tirana 27.6.2013), è agevole osservare che nei confronti del ON non si prospettano i necessari "gravi indizi di colpevolezza". Da entrambe le sentenze di merito albanesi si evince che non è stato il ON ad operare le rimesse bancarie di sospetta provenienza illecita verso dall'estero in Albania e che il ON avrebbe cercato di ritrasferire in Italia a proprio diretto o indiretto beneficio. Tale condotta (provvista pecuniaria) risulta essere stata realizzata da altro cittadino italiano (TE RO) in totale mancanza di prova della consapevolezza del ON della ipotizzata origine delittuosa del denaro.
2.3. Inopinatamente, in subordine, la sentenza della Corte di Appello di Ancona non reca traccia, da un lato, della necessità di scomputare dalla pena espianda in Albania il periodo di custodia cautelare di circa cinque mesi subito in Italia dal ON ai fini della sua estradizione in Albania (cd. presofferto: prima in carcere e poi in regime di arresti domiciliari), ne' fa menzione - d'altro lato - ai fini della sospensione della consegna da parte del Ministro della Giustizia (art. 709 c.p.p.) della attuale pendenza in Italia di un processo in fase di appello davanti alla Corte distrettuale di Roma (udienza non ancora fissata) nei confronti del ON, imputato del reato di concorso in bancarotta fraudolenta, commesso nel 2005, per il quale è stato condannato in primo grado (sentenza Tribunale di Roma n. 3079/2013). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di ON ET deve essere rigettato per l'infondatezza dei delineati motivi di impugnazione.
2. Nessuna violazione o compromissione del diritto di difesa dell'estradando è ravvisabile per il mancato differimento dell'udienza di discussione del procedimento di consegna svoltasi l'11.12.2014 connesso ad un concomitante impegno professionale del difensore di fiducia del ON.
Correttamente la Corte di Appello ha disatteso la richiesta di differimento del difensore con l'ordinanza richiamata in sentenza, avuto riguardo alla natura camerale dell'udienza di definizione della procedura estradizionale. È perfino superfluo osservare, infatti, che nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dall'art. 127 c.p.p. il legittimo impedimento del difensore non può rilevare quale causa di rinvio dell'udienza, essendo previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate siano "sentiti" solo se compaiono in udienza ed essendo sufficiente - ai fini del regolare instaurarsi del contraddittorio - che vi sia stata la rituale notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (cfr. ex plurimis: Sez. 6, n. 14396 del 19.2.2009, Leoni, Rv. 243263; Sez. 1, n. 5722/13 del 29.12.2012, Morano, Rv. 254807; Sez. 6, n. 51498 del 4.12.2013, Bruno, Rv. 258331). Mette conto aggiungere comunque, ad ulteriore riprova dell'assenza di qualsiasi vulnus alle ragioni difensive del ricorrente, che lo stesso difensore di fiducia del ON ha depositato il 6.12.2014 (in uno alla richiesta di rinvio dell'udienza fissata per l'11.12.2014) una corposa memoria difensiva, arricchita da allegazioni documentali, che è stata puntualmente vagliata in tutte le sue articolazioni dalla impugnata sentenza della Corte di Appello dorica (tant'è che, in mancanza di altri argomenti censori afferenti al merito della regiudicanda estradizionale, i contenuti dell'odierno ricorso replicano, in buona sostanza, gli enunciati della predetta memoria difensiva).
3. La doglianza relativa al titolo esecutivo della sentenza di condanna albanese, perché non contrassegnata dal connotato della irrevocabilità (o definitività), e le connesse deduzioni critiche non hanno pregio.
3.1. Non si pone alcuna discrasia tra l'esecutività della sentenza di condanna albanese, che investe - secondo il regime processuale penale vigente in quello Stato - la decisione di merito di secondo grado, e la sua non ancora raggiunta irrevocabilità in ragione della impugnabilità per cassazione di una sentenza emessa in grado di appello. Impugnazione in concreto proposta in Albania nell'interesse del ON avverso la sentenza del 2.4,2014 della Corte di Appello di Tirana.
Occorre ribadire che non ogni regola o disciplina procedimentale richiamata nella Costituzione italiana assurge, per ciò solo al rango di principio "fondamentale" e irrinunciabile dell'ordinamento giudiziario, quale componente strutturale e qualificante in termini di cogente decisività di un sistema o settore dell'apparato statuale, la cui assenza o inosservanza ne snaturerebbe l'identità precettiva e funzionale. Per quanto concerne il sistema processuale penale questa S.C. ha già chiarito che l'art. 111 Cost., anche nel testo introduttivo del principio che - con improprio ossimoro - si suole definire del giusto processo, non valga ad istituire ogni norma o disciplina settoriale del processo penale nazionale come principio "fondamentale" dell'ordinamento (cfr.: Sez. 6, n. 6864 del 30.1.2004, Halimi, Rv. 227885; Sez. 6, n. 400/07 del 14.12.2006, Tabacaru, Rv. 235730; Sez. 6, n. 5006 del 28.1.2010, Kohut, Rv. 245771). In siffatta proiezione comparativa deve allora convenirsi che non può certo costituire causa ostativa ex art. 705 c.p.p. ad una consegna estradizionale regolata - come nel caso del ricorrente ON - in forma pattizia per l'adesione degli Stati richiedente e richiesto ad una convenzione internazionale di assistenza giudiziaria (convenzioni europee di estradizione del 1957 e sul trasferimento di persone condannate del 1983 e accordi bilaterali integrativi) la semplice evenienza che l'ordinamento straniero sia qualificato da garanzie processuali non simmetriche rispetto a quelle operanti nell'ordinamento italiano e in particolare di quelle derivanti dalla non piena coincidenza tra esecutività e irrevocabilità di una decisione di condanna (artt. 648, 650 c.p.p.). Tanto chiarito, è agevole precisare che la L. 30 gennaio 1963, n. 300, art. 12 (con cui l'Italia ha ratificato la C.E. di estradizione del 13.12.1957) richiede, tra le condizioni legittimanti la consegna estradizionale per fini di esecuzione penale, unicamente la "esecutività" della condanna e non anche la irrevocabilità della decisione (cfr.: Sez. 6, n. 22693 del 1.4.2004, Vasile, Rv. 229637;
Sez. 6, n. 1122 del 7.1.2009, Hajdini, Rv. 242151; Sez. 6, n. 27466 del 19.4.2011, Arleo, Rv. 250730). Di tal che, nel caso del ON, è sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Albania l'acquisizione di una sentenza esecutiva di condanna, quale quella emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Tirana il 2.4.2014, benché suscettibile di impugnazione secondo l'ordinamento processuale albanese (ricorso per cassazione in fatto proposto e allo stato pendente).
3.2. La descritta situazione a fronte della quale il ON non ha ritenuto allo stato di potersi avvalere della clausola pattizia di cui all'art. 2 dell'Accordo aggiuntivo italo-albanese del 23.4.2002 (L. 11 luglio 2003, n. 204), che prevede l'esecuzione della pena inflitta da uno dei due Stati nello Stato di residenza dell'estradando (previo riconoscimento della sentenza "definitiva" di condanna estera) non assume, diversamente da quanto si ipotizza nel ricorso, alcuna valenza preclusiva dell'applicabilità del descritto regime convenzionale bilaterale. Detto regime può, in vero, essere sempre applicato allorquando risultino adempiute le condizioni previste dalla normativa nazionale interna dello Stato richiesto in ordine al riconoscimento del giudicato e quindi, nel caso di specie, al sopravvenire del carattere di definitività (irrevocabilità) del titolo esecutivo penale albanese (cfr.: Sez. 6, n. 47537 del 3.12.2007, Xheraj, Rv. 238325; Sez. 1, n. 42895 del 27.10.2009, Arjan, Rv. 245549).
3.3. Palesemente infondati vanno ritenuti i rilievi esposti con il ricorso in punto di asserita mancanza dei gravi indizi di colpevolezza che connoterebbe la decisione di condanna albanese nei confronti del ON oggetto della domanda estradizionale. Adducendo l'erronea applicazione dell'art. 705 c.p.p., il ricorso mostra innanzitutto di confondere il diverso regime applicabile in caso di estradizione per motivi di esecuzione ovvero per motivi processuali o investigativi, soltanto in tale secondo caso richiedendosi una previa verifica della solidità della piattaforma indiziaria afferente alla regiudicanda estradizionale. In secondo luogo lo stesso ricorso omette di considerare che l'art. 705 c.p.p. fa salva ogni diversa disciplina convenzionale. Nel caso di specie, come ormai chiarito, trova applicazione la Convenzione europea di estradizione del 1957 e il corrispondente già L. n. 300 del 1963, citato art. 12 esclude, a fronte di una richiesta di estradizione per fini esecutivi, ogni previo controllo sulla tenuta del quadro indiziario.
In terzo e ultimo luogo è doveroso segnalare che la sentenza della Corte di Appello di Tirana del 2.4.2014 che ha condannato il ON per il reato di riciclaggio previsto dall'art. 287 c.p. albanese, comma 2 ha compiutamente ricostruito l'articolata vicenda patrimoniale-bancaria in cui si inscrive la condotta di "ripulitura" (riciclaggio) di proventi di attività illecite ascritta al ricorrente. Nè ha ignorato il contributo causale offerto alla intera operazione, di cui il contegno del ON rappresenta il momento conclusivo, dal coindagato TE RO, la cui posizione - precisa la sentenza albanese - è stata "divisa" (id est separata). La piena conferma (per quanto valer possa a fronte della già evidenziata autosufficiente esecutività della sentenza di condanna albanese a carico del ON) del lineare inquadramento della condotta di elusione delle fonti delle somme di denaro, inviate dalla Slovenia in Albania dal TE, posta in essere dal ON (nel tentativo di trasferirle in tutto o in parte in Italia) è -del resto-limpidamente offerta dalla relazione di accompagnamento della domanda estradizionale albanese. Nel documento sono analizzate ed esposte in dettaglio, sulla scorta delle emergenze delle indagini, le concatenate sequenze della condotta del ON e dei contegni collaterali dei potenziali complici (il menzionato TE e i titolari della società italiana FR HI s.p.a. già operante in Albania con una propria filiale).
4. I timori avanzati nel ricorso in merito al mancato apprezzamento della custodia cautelare "presofferta" in Italia dopo l'avvenuto arresto estradizionale del ricorrente non hanno ragion d'essere (arg. ex Sez. 6, n. 1279/ 14 del 28.11.2013, Jakovljevic, Rv. 257749). La Convenzione europea di estradizione che, come detto, regola la domanda di estradizione formalizzata dalla Repubblica di Albania nei confronti del ON espressamente prescrive per ogni Stato aderente la deducibilita dei periodi di custodia cautelare subiti in funzione della estradizione. Tanto statuisce la L. n. 300 del 1963, art. 18, comma 3 prevedendo l'indicazione e la connessa comunicazione allo Stato richiedente della "durata della detenzione subita in vista dell'estradizione dalla persona estradanda". Alla omessa specificazione nella impugnata sentenza della Corte di Appello di Ancona della custodia subita dal ON sarà agevole ovviare nella fase esecutiva della consegna del prevenuto alle autorità albanesi, precisandosi in quella sede come lo stesso sia stato sottoposto a custodia cautelare (prima carceraria e poi domiciliare) dal 5.5.2014 al 22.9.2014 per un complessivo periodo di 140 giorni, che andrà detratto dalla eseguenda pena albanese di due anni e quattro mesi di reclusione.
Rilevato come le condizioni di salute dell'estradando non facciano temere cure non adeguate presso le strutture penitenziarie albanesi, correttamente - infine - la sentenza impugnata ha dato atto della pendenza del procedimento penale in grado di appello nei confronti del ON (Corte di Appello di Roma) per il reato di bancarotta fraudolenta per cui è stato condannato in primo grado, segnalando come l'evenienza attenga, giusta quanto dispone l'art. 709 c.p.p., all'esclusivo vaglio del Guardasigilli ai fini della possibile sospensione della consegna estradizionale per esigenze di giustizia interna.
Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. La cancelleria curerà gli incombenti informativi previsti dall'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2015