Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2011, n. 27466
CASS
Sentenza 19 aprile 2011

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In tema di estradizione esecutiva per l'estero, la cui richiesta sia stata formulata nell'ambito della Convenzione europea di estradizione, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, ancorché suscettibile di impugnazione in base all'ordinamento dello Stato richiedente.

Commentario1

  • 1Non serve sentenza irrevocabile per estradizione esecutiva (Cass. 48578/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 dicembre 2019

    In tema di estradizione esecutiva per l'estero, infatti, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione. Ai fini dell'accoglimento della domanda di estradizione regolta dalla Convenzione europea di estradizione sufficiente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, ancorché suscettibile di impugnazione in base all'ordinamento dello Stato richiedente. Corte di Cassazione Sez. 6 penale sentenza n.48578/2019 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: MOGINI STEFANO udienza 12.09.2019 deposito 28.11.2019 sul …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2011, n. 27466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27466
Data del deposito : 19 aprile 2011

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