Sentenza 27 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, lo Stato di condanna, ai fini di stabilire se permanga la propria competenza a provvedere in sede esecutiva in ordine ad una richiesta del condannato, deve preliminarmente acquisire presso lo Stato di esecuzione le informazioni necessarie circa l'avvenuto completamento dell'espiazione della pena, non potendo più eseguire la pena qualora lo Stato di esecuzione abbia comunicato di considerare completata l'esecuzione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2009, n. 42895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42895 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2009 |
Testo completo
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428 95 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO PRIMA SEZIONE PENALE DEL 27/10/2009
SENTENZA
№ 2782109 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - REGISTRO GENERALE Dott. SEVERO CHIEFFI
- Consigliere - N. 22903/2009 Dott. UMBERTO GIORDANO
Dott. MARCELLO ROMBOLA'
- Consigliere -
- Consigliere - Dott. MAURIZIO BARBARISI
Rel. Consigliere - Dott. MARGHERITA CASSANO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZ SENTENZA / ORDINANZA
10. sul ricorso proposto da:
1) AN LA N. IL 19/07/1967
avverso l'ordinanza n. 2302/2008 TRIBUNALE di MILANO, del 20/04/2009
Jedrangolo che ha chiesto l'annullaments sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. o. ридлово.con rivio del provvedimento im Udit i difensor Avv.;
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Ritenuto in fatto.
1. Con ordinanza del 20 aprile 2009 il Tribunale di Milano respingeva la richiesta avanzata da AR CI, volta ad ottenere la cancellazione del nominativo di CI dalla banca dati del sistema in formativo nazionale, Schegen, Interpol, ove il predetto risultava quale latitante e/o ricercato.
2. CI era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Milano del 6 luglio
1998 (irrevocabile il 29 settembre 2004), alla pena di dodici anni e sei mesi di reclusione ed euro 41.316,55 per il delitto previsto dagli artt. 73, 80, secondo comma, d.p.r. n. 309 del 1990.
Il 28 settembre 2005 veniva emesso ordine di esecuzione della pena residua
(detratto il presofferto) di dodici anni, quattro mesi e ventotto giorni di reclusione.
Il 3 marzo 2006 la Procura della Repubblica di Milano, preso atto che il condannato si trovava nel suo Paese di origine, chiedeva che la pena venisse eseguita in Albania, previo arresto provvisorio di CI e riconoscimento del giudicato da parte delle competenti Autorità albanesi.
Il 27 ottobre 2006 le Autorità albanesi eseguivano l'arresto di CI e il 23 gennaio 2007 il Tribunale di Durres, con decisione confermata successivamente dalla locale Corte d'appello, provvedeva al riconoscimento della sentenza del
Tribunale di Milano e convertiva la condanna inflitta dall'Autorità giudiziaria italiana in cinque anni di reclusione.
Nell'aprile 2007 CI veniva scarcerato a seguito di patologia psichiatrica, ritenuta dalle Autorità albanesi incompatibile con il regime carcerario.
3. Sulla base di tali circostanze di fatto il provvedimento impugnato evidenziava che permaneva la competenza in sede esecutiva dell'Autorità giudiziaria italiana, in quanto: a) non era stata fornita alcuna prova dell'attuale stato di detenzione del condannato in Albania;
b) non era stata data alcuna comunicazione alle competenti
Autorità giudiziarie italiane, ai sensi dell'art. 15, lett. a), della Convenzione di
Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, in merito all'eventuale definitiva espiazione della pena in Albania;
c) Di conseguenza, non essendo decorso il termine individuato dalle Autorità albanesi per l'esecuzione della carcerazione e non essendo stato comunicato alcun elemento indicativo della intervenuta non eseguibilità della condanna, la pena non poteva ritenersi espiata, conservava pieno vigore l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della
е 1 Repubblica di Milano e, ai sensi dell'art. 746 c.p.p., la pena poteva ancora essere eseguita in Italia con conseguente rigetto della richiesta.
4. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, CI, il quale lamenta violazione di legge sotto plurimi profili:
a) in base alla Convenzione di Strasburgo, a seguito del trasferimento di CI in
Albania, la competenza esclusiva in ordine all'esecuzione della pena apparteneva ormai all'Autorità giudiziaria albanese;
erroneamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione italiano, omettendo qualsiasi distinzione tra il momento della determinazione della pena nel suo limite temporale e il momento relativo alla fase esecutiva con riferimento a tutte le problematiche riguardanti le modalità di espiazione della pena stessa, ha ritenuto di non dover sospendere l'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Milano se non allorquando la pena verrà interamente espiata nello Stato di esecuzione;
b) la Convenzione di Strasburgo del 1983 e l'Accordo aggiuntivo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 (ratificato il 23 aprile 2002 ed entrato in vigore il 25 giugno 2004) prevalgono sulle norme interne con la conseguenza che erroneamente la Corte
d'appello di Milano ha applicato in subiecta materia la disciplina codicistica.
Osserva in diritto.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1. La funzione dell'art. 696 c.p.p., che stabilisce, con riferimento ad alcune materie (estradizioni, rogatorie internazionali, effetti delle sentenze penali straniere, esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane ed altri rapporti con le Autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale), la prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sulle norme interne, non è quello di determinare la gerarchia delle fonti - che in tal caso sarebbe del tutto inutile, in quanto, come è stato autorevolmente affermato, non è possibile per legge regolare il valore delle norme di origine convenzionale - bensì quello di effettuare una sorta di ricognizione delle norme che disciplinano questo settore e ricordare il reale valore, in subiecta materia, delle norme codicistiche.
Tanto premesso, è chiaro come la funzione delle norme del codice di rito sia una funzione integratrice e, per ciò stesso, tendenzialmente residuale, in quanto le disposizioni interne si inseriscono negli spazi lasciati liberi dalla normativa
ستے 2 internazionale, sia essa pattizia o meno (cfr. Cass., Sez. VI 12 luglio 2004, rv.
230014; Cass., Sez. I, 10 ottobre 2003, rv. 227051).
Peraltro, sebbene le norme codicistiche abbiano la funzione integratrice di cui si
è ora detto, non può darsi per scontato che, ogni qualvolta la disciplina pattizia applicabile non regoli un determinato aspetto, possa farsi per ciò stesso ricorso al diritto interno. Si tratta, infatti, di individuare i limiti entro i quali l'applicazione del diritto interno costituisce una lecita integrazione dell'accordo applicabile e quando, invece, si trasforma in una sorta di modifica unilaterale dei patti, cui corrisponde una sostanziale violazione degli stessi.
Il provvedimento impugnato ha omesso di affrontare il problema del rapporto esistente tra le disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 21 marzo
1983, in tema di trasferimento delle persone condannate, ratificata e resa esecutiva in Italia con 1. 25 luglio 1988, n. 334, e la normativa interna (cfr. in particolare art. 746 c.p.p., concernente tale problematica).
2. La "Convenzione" di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, contiene una premessa all'articolato; con essa gli Stati contraenti hanno individuato un obbiettivo comune: quello di "favorire il reinserimento sociale delle persone condannate". Le norme successive trovano il loro comune denominatore proprio in tale finalità e devono essere interpretate alla luce di essa.
In tale prospettiva devono essere richiamate le seguenti disposizioni, la cui lettura e interpretazione logico-sistematica è stata omessa dal giudice dell'esecuzione.
L'art. 8, par. secondo, stabilisce che “lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera che l'esecuzione della pena è stata completata”. Da questa norma si deduce che può esservi differenza in melius per il condannato in forza della applicazione di una eventuale disciplina di favore dello Stato di esecuzione in relazione alla esecuzione della sanzione e che tale trattamento di maggior favore può realizzarsi anche contro la volontà dello Stato di condanna.
L'art. 9, par. terzo, prevede che: "l'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e” che " questo Stato è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo". Il riferimento contenuto nell'art. 9, terzo comma, va interpretato "in a wide sense", "au sense large", così da comprendere
ستے e 3 "ad esempio, le regole per l'ammissibilità alla liberazione condizionale”, dovendo essere chiaro che la direttiva comporta che "the administering State alone shalle be competent to take all appropriate decisions" (Rapporto esplicativo, par. 47).
La Corte Costituzionale, nel commentare questa norma (cfr. sentenza 73 del 22 marzo 2001, Baraldini), ha richiamato le Osservazioni formulate dal Comitato per i problemi criminali del Consiglio di Europa (Strasburgo, sessione 8 12 giugno
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1998) che hanno esplicitamente riconosciuto alla Stato di esecuzione il potere di regolare il trattamento della persona trasferita secondo le sue leggi e le sue procedure.
L'art. 10, par. secondo, testualmente dispone che “. se la sua legge lo esige" lo Stato di esecuzione "può, per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura di tale pena o misura deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la condanna da eseguirsi.
Essa non può essere più grave, per natura o durata, della sanzione imposta nello
Stato di condanna, né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione". La stessa norma pone come non derogabile il limite massimo e non già quello di maggior favore, che può andare al di sotto del minimo. Come autorevolmente osservato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 73 del 2001) nel caso dell'adattamento, quando vi sia incompatibilità di natura giuridica o durata della sanzione rispetto alla legislazione dello Stato di esecuzione o quando tale legislazione l'esiga, lo Stato di esecuzione è abilitato ad adattare, tramite decisione giudiziaria o amministrativa, la sanzione alla pena o misura previste dalla propria legge.
L'art. 11 in tema di "conversione della condanna" pone, a sua volta, in evidenza come la “Convenzione” regoli l'esecuzione della pena del detenuto trasferito, in ogni caso, secondo un principio di favore per quest'ultimo: La norma in esame, infatti, si preoccupa, di non aggravare (non di non favorire) la posizione del detenuto, vietando il tramutamento di pene pecuniarie in detentive, ed imponendo di dedurre sempre, in sede di conversione, la pena espiata.
L'art. 15, infine, disciplina le reciproche informative tra Stato di esecuzione e
Stato di condanna.
Allo scopo di chiarire le norme della "Convenzione" e di assicurare una omogeneità di applicazione nei Paesi aderenti, sono stati redatti due "Rapporti
شت e esplicativi", uno in lingua francese e l'altro in lingua inglese. Tali rapporti, al capoverso 64, riportano una elencazione esplicativa - dichiaratamente non tassativa rispetto ad altri istituti ipotizzabili - delle misure attraverso le quali si possa incidere sulla durata e sulle modalità della esecuzione penale, comprese quelle che hanno come effetto strutturale la riduzione, totale ovvero parziale, della pena inflitta. Il capoverso in parola si riferisce all'art. 15 della Convenzione, che disciplina le reciproche informative tra Stato di esecuzione e Stato di condanna, impegna lo
Stato che cura l'esecuzione della condanna (l'Etat d'execution, o the administering
State) a comunicare "in quale momento si deve considerare terminata l'esecuzione della condanna" qualora trovino applicazione le regole interne quali “condamnation purgeè", "remise", "liberation conditionelle", "grace", "amnistie", "commutation", in lingua francese, che diventano, in lingua inglese: "sentence served", "remission",
"conditional release", "pardon", "amnesty", "commutation".
Dal complesso di tali disposizioni si desume che non vi é norma della
Convenzione di Strasburgo che contenga principi e regole di disfavore rispetto allo
Stato di detenzione del condannato, e che ciascuna di esse si pone, conformemente con l'obbiettivo politico e giuridico perseguito dai contraenti del patto internazionale, in una evidente, palese e conclamata prospettiva di favore.
Una conclusione del genere è stata autorevolmente avallata da un recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 10 luglio 2008, n.
36527, rv. 240399) in tema di applicabilità dell'indulto anche alle persone condannate all'estero e trasferite in Italia per l'espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983.
3. Circa i rapporti tra la regola stabilita dall'art. 9, par. 3 e il vincolo posto dall'art. 10 per lo Stato di esecuzione di rispettare la quantità di pena imposta dallo
Stato di condanna, questa Corte ha in più occasioni affermato che, se va rispettata la
"durata della sanzione" nell'adattamento della pena, per le modalità di trattamento penitenziario e per le misure ad esso relative nella fase dell'esecuzione deve tuttavia applicarsi la normativa vigente nello Stato di esecuzione (Cass., Sez. I, 30 marzo
1999, Di Carlo, rv. 213490; Cass., Sez. VI, 7 ottobre 2003 n. 42996, Mazzucchetti,
rv. 228190, in tema di liberazione anticipata e, rispettivamente, di affidamento in prova). L'unico divieto, come già in precedenza accennato, concerne l'applicabilità di una misura più grave per natura o durata della sanzione imposta nello Stato di condanna, mentre non esiste alcuna preclusione ad imporre una pena in misura
من е meno grave rispetto a quella dello Stato di condanna (Cass., Sez. VI, 13 gennaio
1999 n. 180, P.G. in proc. van Dijck, rv. 212568).
Sulla portata della regola indicata dall'art. 9, par. 3 della Convenzione va segnalato anche il Rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla
Raccomandazione 1527 (2001) del 27 giugno 2001, approvato il 23 gennaio 2003
(doc. CM/AS (2003) Rec 1527 final, Appendice, punto 9, iii), con il quale s'invita il
Comitato: a) a fare chiarezza che la Convenzione non è designata ad essere usata per l'immediata liberazione della persona condannata una volta rimpatriata;
b) a chiedere agli Stati contraenti di non rifiutare il trasferimento a motivo della possibilità del condannato di beneficiare di una liberazione anticipata nello Stato di esecuzione;
c) a specificare la soglia minima della pena che deve essere scontata, sotto la quale gli Stati possono rifiutare legittimamente il trasferimento, ma sopra la quale dovrebbero facilitarlo.
Alla base di tale Raccomandazione vi é, tra l'altro, il Rapporto del Committee on Legal and Human Rights del Consiglio d'Europa del 7 giugno 2001 (doc. n.
9117 del 7/6/2001 "Operation of the Council of Europe. Convention on the Transfer of Sentenced Persons - critical analysis and recomendations", parte II, p. D, par. 24
e ss.), che, nell'illustrare le problematiche attinenti alle differenze esistenti nelle modalità di esecuzione della pena negli ordinamenti degli Stati interessati, rileva che il meccanismo della Convenzione comporta, sulla base dell'art. 9 par. 3, che la pena da scontare possa essere ridotta rispetto a quella imposta in origine: ciò in quanto l'esecuzione è governata dalla legge dello Stato che accoglie la persona trasferita, che è l'unico competente ad adottare tutte le decisioni "on remission of sentence, parole, early release etc.", determinando un trattamento più clemente e la liberazione anticipata del condannato (cfr. Cass., Sez. Un, 10 luglio 2008, n. 36527, rv. 240399).
4. Sulla base di quanto sinora esposto la Corte osserva che, ai sensi degli artt. 8, par. secondo, 9, par. terzo, 10, par, secondo, e 15 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 (ratificata e resa esecutiva con legge 25 luglio 1988 n. 334) lo
Stato di condanna non può più eseguire la pena, qualora lo Stato di esecuzione, unico competente a prendere ogni decisione al riguardo, a regolare il trattamento della persona trasferita secondo le sue leggi e le sue procedure e ad adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato, comunichi di considerare completata l'esecuzione della pena stessa. Di
شت e 6 conseguenza lo Stato di condanna, al fine di stabilire se permanga la propria competenza a provvedere in sede esecutiva in ordine ad un'istanza avanzata dal condannato, deve preliminarmente acquisire presso lo Stato di esecuzione le informazioni necessarie circa l'avvenuta, completa espiazione della pena.
5. Alla luce di questi principi, il provvedimento impugnato è viziato sotto molteplici profili.
Innanzitutto, ha omesso qualsiasi compiuta valutazione degli artt. 8, par. secondo, 9, par. 3, 10, par. secondo, della Convenzione di Strasburgo del 1983, a mente dei quali l'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione, che è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo, a regolare il trattamento della persona trasferita secondo le sue leggi e le sue procedure e ad adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato, con la conseguenza che lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera che l'espiazione della pena è stata completata.
Inoltre, nell'ambito dei doverosi e imprescindibili rapporti di cooperazione internazionale, prima di provvedere in ordine all'istanza avanzata da CI, non ha attivato il meccanismo di informative reciproche tra Stato di condanna e Stato di esecuzione al fine di accertare se quest'ultimo considera completata l'esecuzione della pena e di chiarire in quale rapporto si ponga l'avvenuta scarcerazione del ricorrente affetto da infermità psichica, asseritamente incompatibile con lo stato di detenzione in carcere - rispetto alla complessiva espiazione della pena conseguente al riconoscimento della sentenza pronunziata dall'Autorità giudiziaria italiana.
Il giudice dell'esecuzione, infine, non ha analizzato il rapporto esistente tra le disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo, sopra illustrate, e la normativa interna, la cui applicazione è residuale nel senso già in precedenza chiarito al paragrafo n. 1.
Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.
e
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P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 ottobre 2009.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Margherita Cassano Severo Chieffi лишли MarghiitsCossero DEPOSITATA IN CANCELLERIA
1 1 NOV. 2009 _
IL CANCELLIERE.
Stefanía Faleria
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