Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2007, n. 47537
CASS
Sentenza 3 dicembre 2007

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In tema di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, non è necessario il consenso della persona condannata allorquando sussistano le condizioni di cui all'art. 2, comma primo, dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, stipulato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania il 24 aprile 2002 e ratificato con L. 11 luglio 2003, n. 204, il quale stabilisce che "quando in uno degli Stati è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna nei confronti di un cittadino dell'altro Stato, quest'ultimo, su richiesta dello Stato di condanna, può procedere alla relativa esecuzione nel caso in cui la persona condannata si trovi sul suo territorio, nel rispetto della normativa interna relativa al riconoscimento del giudicato". (Fattispecie relativa all'esecuzione in Albania della residua pena espianda da un cittadino albanese, già estradato in base a sentenza definitiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2007, n. 47537
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47537
    Data del deposito : 3 dicembre 2007

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