Sentenza 3 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, non è necessario il consenso della persona condannata allorquando sussistano le condizioni di cui all'art. 2, comma primo, dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, stipulato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania il 24 aprile 2002 e ratificato con L. 11 luglio 2003, n. 204, il quale stabilisce che "quando in uno degli Stati è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna nei confronti di un cittadino dell'altro Stato, quest'ultimo, su richiesta dello Stato di condanna, può procedere alla relativa esecuzione nel caso in cui la persona condannata si trovi sul suo territorio, nel rispetto della normativa interna relativa al riconoscimento del giudicato". (Fattispecie relativa all'esecuzione in Albania della residua pena espianda da un cittadino albanese, già estradato in base a sentenza definitiva).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2007, n. 47537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47537 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/12/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 2140
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 258/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA RB;
avverso la sentenza 18 ottobre 2006 della Corte di appello di Milano. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Sentita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Rilevato che la Corte di appello di Milano, con sentenza 18 ottobre 2006 ha deliberato favorevolmente all'esecuzione in Albania della pena residua espianda da HE AR, come risultante dal provvedimento di cumulo delle pene emesso dal Procuratore Generale in data 15 settembre 1995;
che lo HE AR ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo violazione dell'art. 743 c.p.p., comma 3, per non essere stato prestato il consenso all'esecuzione della pena in Albania, nonché varie nullità riguardanti il procedimento conclusosi in Albania con la sua condanna alla pena di anni venti di reclusione;
segnalando al contempo, quale ulteriore causa di sospensione, la necessità di espiare la pena per reati commessi in Italia;
Ritenuto che il presente procedimento risulta conformato alla stregua della L. 11 luglio 2003, n. 204, di esecuzione dell'accordo aggiuntivo, stipulato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983;
che l'art. 2, comma 1, del detto Accordo stabilisce che quando in uno degli Stati è stata pronunciata sentenza di condanna nei confronti di un cittadino dell'altro Stato, quest'ultimo, su richiesta dello Stato di condanna, può procedere alla relativa esecuzione nel caso in cui la persona condannata si trovi sul suo territorio nel rispetto della normativa interna relativa al riconoscimento del giudicato;
che, nel caso di specie, mentre risulta puntualmente osservata la disciplina di cui all'art. 743 c.p.p., comma 3, nei confronti dello HE AR, per giunta, estradato in base a sentenza definitiva verso l'Albania;
che nessun consenso dello HE AR era necessario sussistendo le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, dell'Accordo;
che non possono essere qui dedotti vizi del procedimento celebratosi in Albania;
che la richiesta di ulteriore sospensione della pena non può essere delibata da questa Corte;
che, conseguentemente il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza al Ministro della Giustizia.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007