Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 1
Nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione della sentenza emessa nel giudizio abbreviato l'impedimento a comparire del difensore dell'imputato non può dare luogo al rinvio dell'udienza camerale, in quanto quest'ultima, a norma dell'art. 443 cod. proc. pen., è espressamente disciplinata dagli artt. 599 e 127 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilità dell'art. 420-ter, comma quinto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello aveva rigettato la richiesta di rinvio determinata da partecipazione ad astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria).
Commentario • 1
- 1. Sciopero degli avvocati: il difensore ha diritto al differimento dell'udienza cameraleAccesso limitatoPietro Molino · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2013, n. 51498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51498 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 04/12/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1867
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 51686/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RU GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 17/09/2012 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/09/2012 la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di quella città nei confronti di RU GI in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, riconoscendo l'ipotesi attenuata di cui al comma 5 della fattispecie incriminatrice.
2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo violazione di norme processuale e conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost.. L'eccezione è fondata sulla mancata concessione di un rinvio da parte della Corte territoriale, per adesione all'astensione dalle udienze da parte del difensore, fondata sulla natura camerale del procedimento, definito in primo grado con giudizio abbreviato. Si richiama a tal fine il disposto dell'art. 420 ter c.p.p., che ha compreso l'impossibilità di comparire per legittimo impedimento del difensore quale giusta causa del rinvio del processo, anche nel corso dell'udienza camerale, circostanza che esclude la fondatezza della giustificazione di rigetto dell'istanza formulata dalla Corte territoriale, che ha inciso sull'effettività del diritto della difesa e la garanzia del giusto processo.
3. Con il secondo motivo si deduce carenza, manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione nonché violazione dell'art. 85 c.p., artt. 70 e 438 c.p.p... Si richiama sul punto la richiesta di riconoscimento del giudizio abbreviato, condizionato l'espletamento di una perizia psichiatrica, volta all'accertamento delle condizioni di capacità dell'interessato al momento della consumazione del reato, contestando la logicità della valutazione della Corte che aveva desunto tale capacità delle dichiarazioni rese dall'interessato nel corso dell'interrogatorio in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto, nonché dalla documentazione del centro psicosociale che attestava l'assunzione di terapia da parte di RU con sufficiente regolarità. Tale valutazione si assume contrastante con la documentazione riguardante la patologia psichiatrica dalla quale interessato risulta affetto, risalente nel tempo, che consente di nutrire dubbi sulla piena capacità di intendere e volere del soggetto sia al momento della commissione del fatto, che all'atto della partecipazione processo.
L'omessa valutazione di tali elementi di fatto su basi valutative coerenti comportava, secondo l'esponente, la violazione di quanto disposto dalle disposizioni invocate.
4. Si deduce da ultimo carenza, manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione riguardante l'entità della pena, determinata in violazione dei principi di quell'art. 133 c.p., in quanto era stato omesso nella valutazione della gravità del reato l'aspetto dell'intensità del dolo e della ridotta capacità dell'imputato, così illegittimamente determinando una sanzione superiore al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. In particolare non risulta fondata l'eccezione procedurale, sulla base della quale si ritiene ingiustificato il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza d'appello, per la volontà del difensore di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazione di categoria.
È del tutto pacifico infatti che il giudizio d'appello del procedimento a rito contratto, debba svolgersi nelle forme della comparizione camerale, espressamente richiamata dagli artt. 443 e 599 c.p.p., in relazione al quale è previsto un rinvio per impedimento del solo imputato, mentre non si opera alcun richiamo alle diverse tutele riconosciute al diritto di partecipazione personale del difensore, in quanto l'art. 127 c.p.p., cui espressamente si rimanda per disciplinare le forme di quel giudizio prevede che questi sia sentito se compare. Per contro, proprio l'autonoma disciplina dettata in argomento dal richiamato art. 443 c.p.p., esclude che al giudizio d'appello possano applicarsi le norme dettate per l'udienza preliminare, cui la difesa ha fatto richiamo nel ricorso (per caso conforme v. Sez. 5^, Sentenza n. 36623 del 16/07/2010, dep. 13/10/2010, imp. Borra, Rv. 248435).
A diverso avviso non può pervenirsi riconoscendo nella regolamentazione richiamata una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, sia per l'ampio accesso alla difesa nella formulazione dei motivi d'appello, sia nella previsione di una limitazione sull'obbligatoria presenza del difensore, quale conseguenza di un regime processuale di natura pattizia, che contempera gli indubbi vantaggi sul piano sanzionatorio e di limitata impugnabilità per l'accusa, con specifiche limitazioni in proposito, che, in quanto liberamente accettate dall'interessato e riconducibili alla sua volontà, non sono suscettibili di essere configurate come limitazioni del diritto di difesa.
Tale regolamentazione non appare contrastante neppure con le previsioni di cui all'art. 6 della CEDU, che non sottrae alla libera scelta delle parti l'individuazione dell'ampiezza nelle modalità di esercizio del diritto, ponendosi un problema di garanzia della presenza delle parti personalmente solo nel caso di specifiche esigenze di esercizio del diritto (Provvedimento del 18/10/2006 Grande Camera, HERMI
contro
ITALIA), nel concreto neppure tratteggiate, non pregiudicando la previsione convenzionale indicata, il diritto dello Stato di disciplinare diversamente la partecipazione al giudizio d'appello, con particolare riferimento all'effettivo oggetto ed incidenza dello stesso.
Nè risultano concretizzati, nella procedura seguita, la violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio, costituzionalmente riconosciuti, sviluppandosi la prima secondo le modalità indicate dalla norma processuale, e la seconda riguardando la formazione della prova, che, su base pattizia, come nel caso del giudizio abbreviato, prevede anch'essa delle deroghe, che appaiono quindi ancor più ammissibili con riguardo alle garanzie di difesa tecnica nel rito.
3. Nel merito i rilievi attinenti alla congruità della motivazione risultano palesemente infondati. Nel corso del primo grado la difesa ha formulato istanza di definizione a rito contratto, subordinandola alla condizione dell'accertamento delle capacità psichiche dell'interessato ed, a seguito del rigetto di tale istanza, ha successivamente formulato richiesta di definizione con il rito abbreviato non condizionato, accettando il giudizio allo stato degli atti.
Sul punto conseguentemente la valutazione della completezza delle risultanze in sede d'appello è rimessa in via esclusiva alla cognizione del giudice, al quale solo era demandata la valutazione sull'assoluta necessità dell'accertamento, ai sensi dell'art. 603 c.p.p.. Nella specie il Collegio ha articolatamente motivato, con argomentazione in fatto, sull'esclusione di un dubbio sulla capacità del ricorrente, traendo argomenti di valutazione dalla sua condotta, oltre che dalla documentazione sanitaria acquisita, che attesta la presenza di una patologia di natura psichiatrica in buono stato di compensazione rispetto alla quale non risultava sussistere, ne' in astratto, ne' in concreto alcun dubbio sulla capacità, suscettibile di giustificare l'accertamento sollecitato.
A fronte di tali specifiche argomentazioni l'interessato, in luogo che individuare elementi di contraddizione o vuoti argomentativi, si limita in questa sede a riproporre deduzioni in merito all'indispensabilità dell'accertamento sollecitato, così rilevando la presenza di una nuova istanza di merito, non rientrante tra quelle formulabili in questa fase, circoscritta all'esame delle violazioni previste dall'art. 606 c.p.p.. 4. Analogamente inammissibili risultano le istanze sollevate riguardo alla determinazione della sanzione, che sostengono l'inidoneità di quanto analizzato dal giudice di merito, sulla rilevanza dell'elevatissima concentrazione di principio attivo della sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso, per lamentare la mancata considerazione delle condizioni personali dell'interessato, le quali, oltre che in fatto superate dalla mancata individuazione della pretesa ridotta capacità a delinquere, posta a base dell'allegazione sulle condizioni fisiche, risultano argomentazioni ulteriori rispetto a quelli analizzati dal giudicante quali elementi essenziali al fine della determinazione della pena, secondo il rispetto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la cui specifica individuazione esaurisce l'onere motivazione demandato al giudice, ed in riferimento ai quali la difesa sollecita una diversa considerazione alternativa di merito, inammissibile in questa sede.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013