Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2006, n. 400
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Sentenza 14 dicembre 2006

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A seguito della riforma dell'art. 111 Cost., non ogni norma del processo penale italiano è venuta ad assumere natura di principio fondamentale dell'ordinamento, con la conseguenza che non sono censurabili, in base all'art. 705, comma secondo lett. a) e b) cod. proc. pen., le disposizioni del diritto processuale straniero sulle notificazioni e sui termini di comparizione, la cui disciplina rientra nei poteri legislativi discrezionali dei singoli Stati. (Fattispecie nella quale l'estradando aveva dedotto di non aver potuto adeguatamente difendersi nel procedimento di appello svoltosi in Romania, perché non gli era stato notificato l'appello del pubblico ministero e non gli era stato concesso un termine a difesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2006, n. 400
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 400
    Data del deposito : 14 dicembre 2006

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