Sentenza 14 dicembre 2006
Massime • 1
A seguito della riforma dell'art. 111 Cost., non ogni norma del processo penale italiano è venuta ad assumere natura di principio fondamentale dell'ordinamento, con la conseguenza che non sono censurabili, in base all'art. 705, comma secondo lett. a) e b) cod. proc. pen., le disposizioni del diritto processuale straniero sulle notificazioni e sui termini di comparizione, la cui disciplina rientra nei poteri legislativi discrezionali dei singoli Stati. (Fattispecie nella quale l'estradando aveva dedotto di non aver potuto adeguatamente difendersi nel procedimento di appello svoltosi in Romania, perché non gli era stato notificato l'appello del pubblico ministero e non gli era stato concesso un termine a difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2006, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 14/12/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 2211
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 38668/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Tabacaru Ionica, n. a ST GA (Romania) il giorno 11 novembre 1968;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 6 luglio 2006;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Giovanni GA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha accertato la sussistenza dei presupposti per la concessione della estradizione del cittadino romeno sopra indicato, richiesta dalla Repubblica di Romania, perché condannato dalla Pretura di GA il 13 marzo 2001 alla pena di tre anni di reclusione, aumentata con sentenza del Tribunale di GA del 21 febbraio 2002, su appello del P.M., alla pena definitiva di tre anni e otto mesi in ordine al reato di furto (per avere asportato, insieme con sette complici, da un vagone ferroviario, delle piastre di acciaio/zinco per un valore complessivo di 39.020.840 di Lei), e per tale fatto colpito da mandato di cattura n. 817/2001 emesso il 30 ottobre 2002 dal Tribunale di GA. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'estradando. Sostiene che avrebbe errato la Corte romana nell'affermare che, nella specie, non risulterebbe violato il principio fondamentale del diritto di difesa. È vero che il ricorrente era stato presente al giudizio di primo grado, ma non gli era stato notificato l'appello del Pubblico ministero se non il 28 novembre 2001 (atto di cui, peraltro, non era venuto a conoscenza, perché notificato mediante affissione presso l'abitazione), cioè sei giorni prima della udienza del 5 dicembre 2001. Nè era stato concesso un termine per preparare la difesa. Tale appello conteneva le richieste di una pena più gravosa e la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Tale situazione contrastava con i principi fondamentali del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. italiana, soprattutto sotto il profilo di un termine adeguato per la preparazione della difesa, ragione per la quale doveva (e dovrebbe) pronunciarsi una sentenza contraria alla estradizione. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. A seguito della riforma dell'art. 111 Cost. non ogni norma del processo penale italiano è venuta ad assumere la natura di principio fondamentale dell'ordinamento. Conseguentemente non sono censurabili (sotto il profilo della contrarietà a disposizioni fondamentali dell'ordinamento nazionale) le norme del diritto processuale straniero, la cui disciplina rientra nei poteri legislativi discrezionali dei singoli Stati, fatte salve, ovviamente, le disposizioni che garantiscono diritti fondamentali, tra le quali non rientrano quelle sulle notificazioni e sui termini di comparizione in appello.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2007