Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2009, n. 1122
CASS
Sentenza 7 gennaio 2009

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In tema di estradizione per l'estero, a fronte di una richiesta avanzata da uno Stato aderente alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata dall'Italia con la L. 30 gennaio 1963, n. 300, l'autorità giudiziaria italiana non è tenuta a verificare, ai sensi dell'art. 12, comma secondo, lett. a), della predetta Convenzione, l'efficacia dei titoli esecutivi in base ai quali è richiesta l'estradizione, non trattandosi di un requisito menzionato nella disposizione sopra citata. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione proposta dal Governo della Repubblica di Albania).

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  • 1Indizi di colpevolezza nell'estradizione convenzionale (Cass, 29014/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2024

    Nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE ud. 18/07/2017 - deposito 08/08/2017, n. 39014 SENTENZA sul ricorso proposto da: S.A., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS); avverso la sentenza del 03/03/2017 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …

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  • 2Non serve sentenza irrevocabile per estradizione esecutiva (Cass. 48578/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 dicembre 2019

    In tema di estradizione esecutiva per l'estero, infatti, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione. Ai fini dell'accoglimento della domanda di estradizione regolta dalla Convenzione europea di estradizione sufficiente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, ancorché suscettibile di impugnazione in base all'ordinamento dello Stato richiedente. Corte di Cassazione Sez. 6 penale sentenza n.48578/2019 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: MOGINI STEFANO udienza 12.09.2019 deposito 28.11.2019 sul …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2009, n. 1122
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1122
Data del deposito : 7 gennaio 2009

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