Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2004, n. 22693
CASS
Sentenza 1 aprile 2004

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Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., non è applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla Corte di appello, laddove la Corte abbia, pur nella diversa composizione ma nella pienezza del contraddittorio tra le parti e con la completa conoscenza del materiale istruttorio disponibile, proceduto alla trattazione, decidendo all'esito.

In tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana alla quale sia pervenuta una richiesta di estradizione a fini esecutivi da parte di uno Stato aderente alla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, a cui sia allegata la sentenza di condanna con annotazione del passaggio in giudicato, non è tenuta a verificare la perdurante validità o efficacia di detto titolo, poiché l'art. 12 della convenzione ora citata non ne fa menzione.

Commentari3

  • 1Immutabilità del giudice estradizionale vale per discussione e decisione (Cass. 1763/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 marzo 2025

    Il principio di immutabilità del giudice opera anche nella fase della trattazione e della discussione della causa estradizionale, e vieta, nei procedimenti che non sono connotati dalla formazione della prova nel contraddittorio delle parti, che il giudice che decide la regiudicanda sia diverso da quello che ha partecipato alla discussione delle parti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI SEZIONE PENALE Sentenza 1763/25 7 marzo – 25 marzo 2025 Gaetano De Amicis Presidente Fabrizio D'Arcangelo Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AB (CU **), nato in Australia il **/1981; avverso la sentenza emessa in data 10/01/2025 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, …

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  • 2Non serve sentenza irrevocabile per estradizione esecutiva (Cass. 48578/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 dicembre 2019

    In tema di estradizione esecutiva per l'estero, infatti, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione. Ai fini dell'accoglimento della domanda di estradizione regolta dalla Convenzione europea di estradizione sufficiente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, ancorché suscettibile di impugnazione in base all'ordinamento dello Stato richiedente. Corte di Cassazione Sez. 6 penale sentenza n.48578/2019 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: MOGINI STEFANO udienza 12.09.2019 deposito 28.11.2019 sul …

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  • 3Estradizione solo se rispettati diritti fondamentali (Cass. 48635/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2017

    Ai fini del dell'accertamento della condizione ostativa di un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente l'estradizione (qui: Albania), il giudice di merito deve utilizzare fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine "mirata", anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante. A fronte di indagini giornalistiche o rapporti di associaizoni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2004, n. 22693
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22693
Data del deposito : 1 aprile 2004

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