Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 2
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., non è applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla Corte di appello, laddove la Corte abbia, pur nella diversa composizione ma nella pienezza del contraddittorio tra le parti e con la completa conoscenza del materiale istruttorio disponibile, proceduto alla trattazione, decidendo all'esito.
In tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana alla quale sia pervenuta una richiesta di estradizione a fini esecutivi da parte di uno Stato aderente alla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, a cui sia allegata la sentenza di condanna con annotazione del passaggio in giudicato, non è tenuta a verificare la perdurante validità o efficacia di detto titolo, poiché l'art. 12 della convenzione ora citata non ne fa menzione.
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- 1. Immutabilità del giudice estradizionale vale per discussione e decisione (Cass. 1763/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 marzo 2025
Il principio di immutabilità del giudice opera anche nella fase della trattazione e della discussione della causa estradizionale, e vieta, nei procedimenti che non sono connotati dalla formazione della prova nel contraddittorio delle parti, che il giudice che decide la regiudicanda sia diverso da quello che ha partecipato alla discussione delle parti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI SEZIONE PENALE Sentenza 1763/25 7 marzo – 25 marzo 2025 Gaetano De Amicis Presidente Fabrizio D'Arcangelo Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AB (CU **), nato in Australia il **/1981; avverso la sentenza emessa in data 10/01/2025 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, …
Leggi di più… - 2. Non serve sentenza irrevocabile per estradizione esecutiva (Cass. 48578/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 dicembre 2019
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, infatti, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione. Ai fini dell'accoglimento della domanda di estradizione regolta dalla Convenzione europea di estradizione sufficiente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, ancorché suscettibile di impugnazione in base all'ordinamento dello Stato richiedente. Corte di Cassazione Sez. 6 penale sentenza n.48578/2019 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: MOGINI STEFANO udienza 12.09.2019 deposito 28.11.2019 sul …
Leggi di più… - 3. Estradizione solo se rispettati diritti fondamentali (Cass. 48635/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2017
Ai fini del dell'accertamento della condizione ostativa di un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente l'estradizione (qui: Albania), il giudice di merito deve utilizzare fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine "mirata", anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante. A fronte di indagini giornalistiche o rapporti di associaizoni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2004, n. 22693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22693 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 01/04/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 796
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 21128/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA AN;
avverso la sentenza del 26/03/2002 della Corte d'appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Leonasi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale Dott. Delehaye E. che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore avv. M. Angelisio.
FATTO
Con sentenza del 26/3/2002 la Corte d'appello di Torino ha positivamente deliberato sulla estradizione di EF LE, richiesta dalla Repubblica di Romania per la esecuzione di sentenza di condanna (alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione) pronunciata nei confronti del predetto per il reato di lesioni personali gravi, sentenza passata in giudicato il 2/10/1995. Ricorre per Cassazione a mezzo del difensore l'estradando e deduce:
1) Irritualità della domanda di estradizione, risultando in questa errato il luogo di nascita della persona (Campina anziché Malini);
2)violazione del principio della doppia incriminabilità come previsto dall'art. 31 della Convenzione 11/11/1972 tra Italia e Romania, occorrendo all'uopo "avere riguardo a tutte le norme che disciplinano la fattispecie concreta ivi comprese le esimenti e le cause di non punibilità: ne' l'Autorità romena ha dato seguito alla richiesta della Corte d'appello diretta ad ottenere certificazione di tutte le norme idonee a consentire una effettiva comparazione tra le due legislazioni;
3) difetto di documentazione riguardante anche altri istituti come la sospensione condizionale o "altre disposizioni impeditive o alternative alla esecuzione della pena"; d'altra parte, occorre anche valutare se nel nostro ordinamento esistano norme che escludano l'applicazione della pena inflitta;
vi è da aggiungere, in particolare, che il totale silenzio della sentenza romena in ordine al beneficio della condizionale sembra escludere l'esistenza di detto istituto in quell'ordinamento mentre secondo la legge italiana il ricorrente ne avrebbe potuto godere (qui si indicano le condizioni soggettive e oggettive favorevolmente valutabili);
4)pendenza di ricorso, davanti all'A.G. romena, tendente a pronuncia di accertamento della intervenuta prescrizione della pena secondo il più favorevole termine previsto dalla legislazione romena (art. 33 lett. c della convenzione Italia/Romania).
Richiesta da questa Corte, è pervenuta tramite il Ministero della Giustizia ulteriore documentazione riguardante particolarmente: a) decisione dell'A.G. romena del 2/9/2002 relativa a rigetto di istanza di constatazione della prescrizione della pena per essere intervenuta interruzione del termine con la presentazione della domanda di estradizione e il conseguente arresto dell'estradando avvenuto in Italia il 30/1/2001; b) comunicazione del Tribunale di Suceava relativa ad altra decisione del 4 nov. 2002 che, accogliendo l'appello proposto, constata prescritta la esecuzione della pena con conseguente "cancellazione" del mandato di esecuzione (nella stessa nota si da peraltro atto che avverso la pronunzia ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica); c) decisione del 25/7/2003 dell'A.G. romena che ha rigettato in ulteriore istanza e la richiesta di annullamento del titolo esecutivi e quella relativa alla prescrizione della pena.
DIRITTO
Occorre preliminarmente dare atto di due questioni sollevate dalla difesa all'odierna udienza davanti a questa Corte.
La prima è sostanzialmente una richiesta di ulteriore rinvio in attesa della decisione - udienza fissata per il 7 aprile 2004 - su altra istanza (o impugnazione) in ordine alla contestata validità del titolo esecutivo: questione improponibile in questa sede, noto essendo che l'autorità giudiziaria italiana alla quale sia pervenuta una richiesta di estradizione a fini esecutivi - che sia accompagnata, come nel caso, dalla sentenza di condanna con annotazione del passaggio in giudicato - non deve occuparsi della perdurante validità o efficacia di detto titolo, giacché lo stesso art. 12 della Convenzione europea di estradizione non ne fa menzione (cass. sez. 6^, 28/1/1999, Motger - Rv. 213911): sarebbe, d'altra parte, contraria a principi la possibilità che un estradando paralizzi il procedimento col presentare, come pure ne ha astrattamente diritto, all'A.G. del paese nel quale è stata pronunciata la condanna una serie di istanze tendenti a vanificare il titolo esecutivo. Le modalità di applicazione del titolo esecutivo, poi, sono in ogni caso riservate al giudice della esecuzione dello Stato richiedente.
Altra questione priva di effettiva consistenza è quella riguardante la nullità della decisione della Corte d'appello per mutamento di composizione del collegio giudicante nel corso del procedimento: il principio di immediatezza fissato nell'art. 525 c.p.p. riguarda la sentenza pronunciata a seguito di "dibattimento" e può estendersi, secondo qualche orientamento (sez. 6^, 15/5/1997, n. 408, Lania), anche alla pronuncia conclusiva del procedimento camerale: di certo non può comprendere caso come quello all'esame, nel quale è incontestato che, ricevuti i documenti richiesti, la Corte abbia, pur nella diversa composizione ma nella pienezza del contraddittorio tra le parti e della completa conoscenza del materiale istruttorio disponibile, alla trattazione, decidendo all'esito. Nell'esaminare nell'ordine i sopra riassunti motivi di ricorso si osserva:
1.1) Non può in alcun modo essere viziata la domanda per effetto dell'errore sul luogo di nascita dell'estradando quando, come nel caso, non sia contestato che questi sia la persona contro la quale è stata pronunciata condanna e che si ricerca (sez. 6^, 17/4/1996, Radoslavgevic).
2.1) Il principio della doppia incriminabilità non richiede, come pure è noto, l'esatta corrispondenza delle rispettive configurazioni normative ovvero dei trattamenti sanzionatoli: per questo è vano che il ricorrente pretenda disamina delle pene accessorie previste dalla legislazione romena se egli stesso non ha ragione di sospettare che possa essere sottoposto a trattamenti o pene tra quelli previsti dall'art. 705 c.p.p. (su questo, del resto, la Corte d'appello ha già risposto).
2.2) Quanto alle disposizioni di legge sulle scriminanti, manca - ammesso che le stesse siano da comprendere tra quelle da allegare in copia alla domanda - il presupposto al quale il ricorrente vorrebbe legare l'adempimento. Non è esatto quanto si afferma a foll.
3-4 del ricorso, cioè che la sentenza non contiene accenno ad istituto come la legittima difesa: vi è in realtà un passaggio motivazionale nel quale l'azione lesiva riconosciuta a carico del LE è descritta solo come posterius rispetto a una prima aggressione subita ad opera dell'antagonista, non certo in termini che possano in qualche modo lasciar pensare a una delle causa di giustificazione (legittima difesa o stato di necessità): e va da sè che l'esame della sentenza non possa spingersi oltre questa verifica.
3) Le normative codicistica e pattizia prevedono l'allegazione delle disposizioni di legge "applicabili", non certo di quelle delle quali, a tenore della sentenza, non debba farsi applicazione (ved. censura per la parte riguardante la sospensione condizionale della pena). Per il resto il motivo manca di specificità.
4) Non è dubbio che per l'art. 33 lett. c) della Convenzione italo- rumena dell'11/11/1972 (norma poi ripresa dalla Convenzione europea) la estradizione non è "concessa" quando "conformemente alle leggi di una delle parti contraenti...esista ...causa che impedisce ...l'esecuzione della pena ". Su questo piano va peraltro preso atto che l'ultimo dei provvedimenti citati in premessa (e che non risulta impugnato) esclude che prescrizione si sia verificata: e ciò, come si accennava, proprio in ragione del fatto che, secondo la legislazione romena, la domanda di estradizione seguita da (sia pure temporaneo arresto) costituisce causa di interruzione: è appena da aggiungere che ben lontana è ancora la prescrizione della pena per la legge italiana (art. 172 C.P., primo co. C.P.). Ogni altra determinazione spetta naturalmente all'Autorità politica di governo. Il ricorso va in definitiva rigettato, con l'onere delle spese del procedimento come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. C.P.P.. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2004