Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non sussistono le condizioni per l'accoglimento di una domanda di estradizione per l'esecuzione di una condanna, se la persona estradanda ha già interamente scontato, sotto forma di custodia cautelare a fini estradizionali, la pena inflitta, poiché in tal caso la consegna si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato, secondo cui la custodia cautelare deve essere sempre computata nella pena da espiare relativa allo stesso fatto.
Commentario • 1
- 1. Deduzione del presofferto estradizionale è diritto fondamentale della persona (Cass. 22257/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2022
Non può darsi consegna a fini estradizionali quando l'interessato abbia già scontato interamente la pena in Italia, agli effetti e nell'ambito della relativa procedura: lo scomputo della custodia sofferta a titolo cautelare costituisce infatti un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, tale da originare un diritto fondamentale della persona, la cui eventuale violazione preclude l'accoglimento della richiesta estradizionale a norma dell'art. 698 c.p., comma 1, u.p. In base alle stesse premesse, la norma ostativa all'accoglimento della richiesta è stata individuata anche nell'art. 705, comma 2, lett. b). Del resto, la forza attribuita al principio di necessaria deduzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2013, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/11/2013
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1843
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 34852/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LJ AS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 2018/13 del 29/05/2013 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Guglielmo Leo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso chiedendo che l'impugnata sentenza sia annullata senza rinvio, essendo stata completamente espiata la pena inflitta dallo Stato richiedente.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza del 29/05/2013 con la quale la Corte d'appello di Torino ha dichiarato sussistere le condizioni per l'accoglimento delle richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Serbia nei confronti di EV AS, al fine di procedere all'esecuzione di una pena detentiva inflittagli dal Tribunale di Loznica.
La Corte territoriale ha ritenuto sussistere tutti gli elementi necessari a legittimare una decisione favorevole all'estradizione. Ha accertato, tra l'altro, che la pena inflitta all'odierno ricorrente, pari alla reclusione per sei mesi, si riferisce ad un delitto di furto aggravato. Ha specificato che EV è stato arrestato il 15 gennaio 2013, nell'ambito della procedura estradizionale, con provvedimento successivamente convalidato, e che, dalla data indicata, si trova in stato di custodia cautelare (in forma di arresti domiciliari, al momento della decisione impugnata, dopo un primo periodo di restrizione in carcere). Ha accertato infine, mediante la diretta escussione dell'estradando, che questi non ha subito altre forme di custodia cautelare, in Serbia od altrove, per il titolo in considerazione.
Ai fini della propria decisione, la Corte d'appello ha verificato anche la ricorrenza, nel caso di specie, della condizione posta nell'ultima parte del comma 1 della Convenzione europea di estradizione (fatta a Parigi il 13/12/1957, ratificata e resa esecutiva con la L. 30 gennaio 1963, n. 300), secondo cui, quando la condanna ad una pena è stata pronunciata sul territorio della Parte richiedente, la sanzione inflitta deve avere durata pari almeno a quattro mesi.
Secondo la Corte, pur essendo pacifico che il periodo della custodia cautelare patita da EV nell'ambito del procedimento estradizionale dovrà essere dedotto quale presofferto, la verifica della soglia minima di quattro mesi fissata dalla Convenzione europea va condotta con riferimento alla quantità della pena inflitta dal giudice dello Stato richiedente, e non al residuo da scontare dopo lo scomputo dei periodi di carcerazione preventiva. Principio questo - prosegue la Corte - già affermato dalla giurisprudenza di legittimità riguardo alla procedura di estradizione e ribadito, in tempi recenti, con riferimento al parametro di durata minima della sanzione da eseguire mediante il mandato di arresto europeo. Di conseguenza, pur essendo inferiore ai quattro mesi la durata della pena ancora eseguibile presso lo Stato richiedente, la domanda di estrazione, riferita ad una decisione di condanna per una pena superiore, potrebbe essere accolta.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di EV prospetta un solo motivo a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza impugnata: l'estradizione non potrebbe essere concessa quando la pena eseguibile abbia durata inferiore ai quattro mesi;
in altri termini, la soglia convenzionale andrebbe misurata sottraendo dalla pena inflitta il tempo corrispondente alla durata della custodia cautelare.
Dopo avere genericamente evocato la contraria giurisprudenza in materia di estradizione, collegandola agli orientamenti concernenti il mandato di arresto europeo, il ricorrente deduce che la soluzione dovrebbe essere rivista proprio in base alla normativa introdotta con la L. 22 aprile 2005, n. 69, ed alla decisione quadro con la stessa attuata. In sostanza, l'introduzione di rapporti diretti tra autorità giudiziarie, in un contesto di più marcata fiducia nei rapporti tra ordinamenti, varrebbe a consentire che lo Stato richiesto compia valutazioni pure astrattamente pertinenti al procedimento in corso nello Stato richiedente. Su queste premesse, il ricorrente deduce - ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), - un "errore interpretativo sui presupposti di cui all'art. 7, comma 4, della normativa sul mandato di arresto europeo".
3. Ai fini della decisione del ricorso va aggiunto come dagli atti risulti che, dopo la sentenza impugnata, la custodia cautelare a fini estradizionali è proseguita, e che il 15 luglio 2013 la Corte d'appello di Torino ha disposto la liberazione dell'odierno ricorrente, essendosi detta custodia protratta per un tempo corrispondente alla durata della pena inflitta dallo Stato richiedente l'estradizione. In altre parole, LJ ha scontato interamente, in forma di custodia cautelare, la pena detentiva cui si riferisce la domanda di estradizione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La circostanza indicata nell'ultimo paragrafo del Ritenuto in fatto - cioè l'intervenuta e completa espiazione in forma di custodia cautelare della pena detentiva la cui esecuzione costituisce lo scopo della richiesta di estradizione - priva di attualità le questioni affrontate nella sentenza impugnata e nei motivi di ricorso.
Si trattava in sintesi di stabilire se - al fine di accertare la condizione di una pena di durata pari almeno a quattro mesi quale presupposto per l'accoglimento della domanda estradizionale a fini esecutivi - debba aversi riguardo alla sanzione inflitta dallo Stato richiedente oppure al quantum della pena esigibile dopo lo scomputo del periodo di carcerazione sofferto a titolo cautelare in Italia. La Corte territoriale, basandosi su un orientamento presente nella giurisprudenza di legittimità, ha considerato irrilevante la custodia pregressa. Il ricorrente - pur dando atto dei precedenti sfavorevoli - ha sollecitato una soluzione opposta del medesimo problema.
Come anticipato, la questione ha perso ormai diretta rilevanza, poiché nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente è rimasto detenuto fino alla scadenza del termine di esecuzione della pena inflittagli in Serbia. La circostanza, che la Corte può e deve apprezzare quale giudice della procedura estradizionale anche nel merito, modifica i parametri normativi di valutazione del caso.
2. In alcune occasioni, effettivamente, questa Corte ha stabilito che, al fine di verificare l'eccedenza della pena inflitta rispetto alla soglia dei quattro mesi, non si dovesse tenere conto della custodia preventiva già patita, e altrettanto è accaduto riguardo all'analoga disciplina che riguarda il mandato di arresto europeo. Le pronunce in questione, per altro, sono intervenute riguardo a fattispecie nelle quali veniva in rilievo l'applicazione di norme proprie dello Stato richiedente, o l'apprezzamento di periodi di custodia applicata all'estero (per l'estradizione, Sez. 6, n. 38954 del 19/09/2003, Lamers, Rv. 226670; per il mandato di arresto europeo, Sez. 6, n. 16117 del 26/04/2012, Simidzhiyski, Rv. 252508;
Sez. 6, n. 27163 del 26/06/2009, B., Rv. 244283; Sez. 6, n. 25182 del 17/06/2008, Fringhiu, Rv. 239944). È frequente l'affermazione che spetta all'Autorità richiedente l'applicazione delle norme che regolano l'esecuzione della pena inflitta. E si nota talvolta che il principio troverebbe conferma in una disposizione della decisione quadro concernente il mandato di arresto europeo, secondo cui la deduzione in sede esecutiva del periodo di custodia sofferto viene operata dallo Stato che ha emesso il provvedimento restrittivo (art. 26 della Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, n. 2002/ 584/GAI). Va considerato, appunto, che la giurisprudenza in discorso prospetta una preclusione alla applicazione ed alla valorizzazione, da parte del giudice nazionale, di norme e fenomeni pertinenti ad uno Stato estero. In ogni caso, l'oggetto della regola è riferito ai meccanismi di scomputo del c.d. presofferto a fini di determinazione del residuo della pena da eseguire.
Nella fattispecie oggi in esame, invece, occorre identificare gli effetti della completa coincidenza tra durata della sanzione inflitta dallo Stato richiedente e durata della privazione della libertà intervenuta per lo stesso titolo in Italia, al netto dell'ipotetica incidenza di una qualunque possibile causa di riduzione della pena esigibile.
3. Per le ragioni appena indicate, questa Corte ritiene più pertinente al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale, pure (ed anzi più) cospicuo, secondo il quale non può darsi consegna a fini estradizionali allorquando l'interessato abbia già scontato interamente la pena, in Italia, agli effetti e nell'ambito della relativa procedura.
In alcuni casi si è ritenuto che il divieto di estradizione sia implicitamente posto dagli artt. 9 e 10 della Convenzione europea, ove è stabilito che la consegna non abbia luogo "quando l'individuo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda", e quando "la prescrizione della azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta" (Sez. 6, n. 18266 del 13/02/2004, Matovic, Rv. 229307). L'argomento è stato integrato, se non superato, nell'ambito di ulteriori pronunce, ove si è posto in rilievo come lo scomputo della custodia sofferta a titolo cautelare costituisca un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico (artt. 137 e 138 c.p.), tale da originare un diritto fondamentale della persona, la cui eventuale violazione preclude l'accoglimento della richiesta estradizionale a norma dell'art. 698 c.p., comma 1, ultima parte, (Sez. 6, n. 46451 del 17/09/2004, Iute, Rv. 233519; Sez. 6, n. 751 del 12/12/2006, Nikolic, Rv. 235898). In base alle stesse premesse, la norma ostativa all'accoglimento della richiesta è stata individuata anche nell'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), (Sez. 6, n. 24666 del 09/06/2006, Miclescu, Rv. 234737). Trattando dell'analogo problema che si pone nell'ambito della procedura "mae", questa Corte ha osservato come l'art. 26 della decisione quadro già citata, prima ancora che fissare una regola di "competenza" in merito alla deduzione del presofferto, valga a fissare un principio cui tutti gli Stati membri devono adeguarsi, e cioè - appunto - che non si può eseguire una pena già interamente scontata in regime di custodia cautelare (Sez. 6, n. 6416 del 06/02/2008, Cvein, Rv. 238396). Talvolta si è notato, ma solo incidentalmente, che non vi sarebbero ragioni per distinguere, nella doverosa applicazione del principio, tra presofferto che abbia esaurito la pena inflitta e presofferto idoneo solo ridurre la portata del residuo esigibile (Sez. 6, n. 4303 del 28/01/2009, Glameanu, Rv. 242432).
Il rilievo, per altro, può riguardare la "tenuta" dell'orientamento censurato dall'odierno ricorrente, ma non scalfisce la compattezza del quadro relativo alla pena "estinta" in forza della custodia patita a titolo cautelare.
La forza attribuita al principio di necessaria deduzione del presofferto si desume anche dalla giurisprudenza che, nel caso di Paesi ove l'applicazione del principio stesso non sia garantita, consente all'estradizione solo con specifico riguardo all'esecuzione per una durata corrispondente al residuo della pena (Sez. 6, n. 41302 del 08/10/2009, Catrin, Rv. 245032; Sez. 6, n. 20148 del 11/05/2010, Farris, Rv. 247386).
4. La Corte non ritiene vi siano ragioni per discostarsi dal compatto orientamento di cui si è detto.
Non v'è dubbio che la deduzione del periodo di privazione cautelare della libertà dal quantum della pena eseguibile, con conseguente inesigibilità della pena stessa in caso di equivalenza od eccedenza del presofferto, costituisca un principio fondamentale del nostro ordinamento. E poiché la libertà personale non può essere compressa se non nei casi e nei modi previsti dalla legge, una (ulteriore) privazione che non risulti strumentale (per quanto qui interessa) all'esecuzione di una pena legalmente inflitta ed eseguita deve ritenersi preclusa dall'ordinamento. In effetti, la coercizione comunque insita in un atto di consegna risulterebbe illegittima in ogni caso nel quale lo Stato richiedente sia vincolato all'applicazione del principio di inesigibilità delle pene già scontate, poiché la consegna sarebbe inutiliter data. Ove poi il vincolo non sussistesse, o non fosse oggetto di osservanza nel caso concreto, la consegna dovrebbe considerarsi preclusa dalla parte finale dell'art. 698 c.p.p., comma 1. D'altra parte, come già sostanzialmente si è visto, anche gli strumenti del diritto sovranazionale confermano il principio della inutilità, se non della illegittimità, di una consegna cui non possa far seguito la legittima esecuzione della pena inflitta dalla parte richiedente. Può citarsi proprio la Convenzione applicabile al caso di specie (fatta a Parigi nel 1957), ove le implicazioni del principio di ne bis in idem si risolvono in un divieto di estradizione (art. 9) ed ove, soprattutto, lo stesso divieto è posto con riguardo ad una fattispecie assimilabile a quella in considerazione, cioè quella di una pena che si sia estinta per prescrizione, tanto alla stregua della legislazione dello Stato richiedente tanto in forza della legge della parte richiesta (art. 10). Sicura espressione, questa, della preclusione operante, in base ad un principio generale, con riferimento ad ogni consegna che avrebbe riguardo ad una pena inesigibile per effetto di norme poste a protezione di diritti fondamentali della persona.
5. La Corte ritiene, in definitiva, che non sussistano, a questo punto, le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione cui si riferisce la sentenza impugnata. La quale ultima, dunque, deve essere riformata, con dispositivo che enunci la conclusione raggiunta.
L'esito del procedimento, a norma dell'art. 203 disp. att. c.p.p., va comunicato a Ministro della giustizia, cui deve inoltre essere inviata copia della presente sentenza, ed in tal senso si conferisce mandato alla Cancelleria.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, dichiara non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione, avendo il ricorrente espiato integralmente la pena in Italia in custodia cautelare.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014