Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, la irregolare presenza di uno straniero nel territorio nazionale non è di per sé indice di prognosi sfavorevole, ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito aveva considerato lo stato di incensuratezza di un soggetto straniero, ancorché irregolarmente presente in Italia, sicuro indice di un giudizio prognostico favorevole).
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2010, n. 19652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19652 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 12/05/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 877
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 32475/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI MODENA, nei confronti di:
1) ED ME WA N. IL 24/07/1984 C/;
avverso la sentenza n. 167/2008 GIP TRIBUNALE di MODENA, del 04/07/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO Giulio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena propone ricorso avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Modena del 4 luglio 2008 con la quale MI OH DI è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 5, e conseguentemente condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, con la concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Procura ricorrente lamenta la concessione di detto beneficio motivata con lo stato di incensuratezza dell'imputato, rilevando che non si sarebbe tenuto conto della prognosi sfavorevole su un utile inserimento sociale dell'imputato stesso stante la sua illegale presenza nel territorio nazionale, privo di lecita e stabile attività lavorativa e privo di fissa dimora. La valutazione operata dal giudice sarebbe statica e non considererebbe l'impossibilità futura di un inserimento sociale dovuta alla mancanza di un valido permesso di soggiorno che osterebbe ad una regolare attività lavorativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. Lo stato di irregolare di uno straniero nel territorio nazionale, non è di per sè indice di prognosi sfavorevole sulla eventuale futura commissione di ulteriori reati che renda il soggetto immeritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 164 c.p.. Correttamente il giudice di merito ha considerato lo stato di incensuratezza dell'imputato quale sicuro indice che egli si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati senza considerare discriminante, a tale fine, lo stato di irregolare dell'imputato straniero. La tesi della Procura ricorrente, fra l'altro, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra imputati incensurati fondata solo sullo stato di straniero irregolare che, di per sè, non ha alcun rilievo sulla presunzione di astensione dal commettere ulteriori reati ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, sezione quarta penale, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010