Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2010, n. 19652
CASS
Sentenza 12 maggio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sospensione condizionale della pena, la irregolare presenza di uno straniero nel territorio nazionale non è di per sé indice di prognosi sfavorevole, ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito aveva considerato lo stato di incensuratezza di un soggetto straniero, ancorché irregolarmente presente in Italia, sicuro indice di un giudizio prognostico favorevole).

Commentario1

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2010, n. 19652
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19652
Data del deposito : 12 maggio 2010

Testo completo