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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4759/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 4759/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Zamponi Alarico, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio in Pavia (PV), via C. Battisti, n. 33
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con l'Avv. Lucca Michela, elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio in Vigevano (PV), via Ludovico il Moro, n. 11
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«Voglia l'Ill. Tribunale Adito, disciplinare i rapporti tra genitori di affidamento e mantenimento delle figlie e , nei seguenti Per_1 Per_2
TERMINI
pagina 1 di 11 1) le figlie e verranno affidate ad entrambi i genitori in modo condiviso con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di particolare rilevanza attinenti la salute,
l'educazione e l'istruzione delle figlie verranno prese congiuntamente mentre per le questioni di ordinaria e quotidiana amministrazione eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale nei periodi di convivenza dei figli e con ciascuno di essi;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati il sabato dalla mattina fino alle ore 20:00 con esclusione del pernottamento serale non avendo il padre – attualmente - spazi abitativi idonei ad accogliere le figlie, precisando sin d'ora che il medesimo potrà tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica, non appena avrà a disposizioni spazi abitativi idonei ad accogliere le figlie;
3) eventuali variazioni di giorni, orari e per ogni decisione attinente le modalità di vista, il padre dovrà intrattenere ogni tipo di comunicazione esclusivamente con la madre, non potendo concordare ciò direttamente con le figlie come accaduto sino ad oggi;
4) il padre dovrà garantire un ambiente domestico salubre e spazi idonei ad accogliere le figlie quando esse si trovano con lui, nonché a vigilare in modo puntuale sulle attività e le frequentazioni delle figlie, quando queste si trovano presso di lui;
5) le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza, ad anni alterni la pasqua e divise a metà tra i genitori le vacanze natalizie. La possibilità di pernottamento presso
l'abitazione del padre rimane in ogni caso subordinata all'adeguatezza dei locali abitativi;
6) durante le vacanze estive, almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in periodo da concordare entro la fine di maggio;
le parti si comunicheranno reciprocamente indirizzo ed eventuale luogo di villeggiatura prima della partenza;
7) i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio ovvero di recapito telefonico;
pagina 2 di 11 8) entrambi i genitori concorreranno al mantenimento delle figlie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
il padre concorrerà al mantenimento versando alla madre la somma mensile di € 650,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat;
8) degli assegni familiari erogati a favore delle figlie beneficerà la madre ed il padre né rilascia sin
d'ora autorizzazione;
9) resteranno a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche e scolastiche ed ogni altra spesa extra assegno e/o straordinaria come da protocollo del Tribunale che si intende quivi integralmente trascritto;
10) con vittoria di onorari e spese di giudizio».
Parte resistente:
«Si chiede l'accoglimento delle seguenti
conclusioni
l) le figlie e verranno affidate ad entrambi i genitori in modo condiviso con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di particolare rilevanza attinenti la salute,
l'educazione e l'istruzione delle figlie verranno prese congiuntamente dai genitori mentre per le questioni di ordinaria e quotidiana amministrazione eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale nei periodi di convivenza dei figli con ciascuno di essi;
2) il padre potrà vedere e tenere con se le figlie a fine settimana alternati dal venerdì sera fino alla domenica sera quando verranno riaccompagnate a casa. Eventuali variazioni di giorni, orari e per le decisioni attinenti le modalità di visita, i genitori dovranno rispettivamente comunicare tramite messaggi o mail;
3) le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie le figlie trascorrerà la sera del 24 dicembre compresa di pernottamento con un genitore e il giorno di Natale con l'altro. Dal 26 dicembre al 31 dicembre sarà trascorso con un genitore e dal 01 gennaio al 06 gennaio con l'altro, segue alternanza. Per le vacanze pasquali rispettivamente il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
pagina 3 di 11
4) durante le vacanze estive, almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in periodo da concordare entro la fine di maggio. Le parti si comunicheranno reciprocamente indirizzo ed eventuale luogo di villeggiatura prima delle partenze;
5) i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio avvero recapito telefonico;
6) entrambi i genitori concorreranno al mantenimento delle figlie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
il padre concorrerà al mantenimento versando alla madre la somma mensile totale di euro 350,00 per entrambe le figlie entro la fine di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Degli assegni famigliari erogati a favore delle figlie beneficerà la madre ed il padre ne rilascia sin d'ora autorizzazione. Resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno e/o straordinaria come da protocollo del Tribunale che si intende quivi integralmente trascritto. Ogni genitore che sosterrà spese extra dovrà comunicare tali spese fornendo pezze giustificative, il rimborso da parte del genitore non sostenitore della spesa dovrà avvenire entro la fine del mese successivo quello di esborso. Con vittoria di spese diritti ed onorari».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 24 ottobre 2023, la IG.ra domandava: l'affidamento Parte_1
condiviso delle figlie e NA CE, il collocamento prevalente delle stesse Persona_3 presso l'abitazione materna, la possibilità che il padre possa tenere con sé le figlie a settimane alterne dal sabato mattina al sabato sera senza pernotto, l'obbligo per il padre di concorrere al mantenimento delle figlie mediante assegno mensile di € 700,00, l'assegnazione alla stessa in via esclusiva degli assegni famigliari a favore dei figli e la ripartizione tra i genitori, nella misura del 50%, delle spese straordinarie.
In data 24 gennaio 2024, si costituiva in giudizio il IG. . Con la propria comparsa di CP_1 costituzione, il resistente si dichiarava d'accordo con la controparte in merito all'affidamento e al collocamento delle figlie, alla percezione da parte della IG.ra degli assegni famigliari erogati a Pt_1
pagina 4 di 11 favore dei figli e della ripartizione delle spese straordinarie. Chiedeva, invece, di poter tenere presso di sé le figlie a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera e di essere obbligato a concorrere al mantenimento della prole mediante un assegno di € 350,00.
All'udienza del 29 febbraio 2024, le parti insistevano nelle rispettive istanze. Il Giudice delegato, con provvedimento adottato il medesimo giorno, disponeva, preliminarmente a qualsiasi decisione, di doversi procedere all'ascolto delle minori.
Seguiva, quindi, l'ascolto delle minori. Entrambe dichiarano di stare bene con la madre. In merito ai rapporti con l'odierno resistente, mentre affermava di trovarsi bene con il padre, Per_1 Per_2 lamentava l'assenza di privacy.
Con ordinanza del 13 marzo 2023, il Giudice delegato disponeva: la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti incaricandoli di effettuare indagine psico-sociale l'affidamento condiviso delle figlie, il collocamento delle stesse presso l'abitazione materna, la conferma delle frequentazioni come in atto ( le figlie pernottano dal padre quando si recano da lui) , l'obbligo in capo al IG. di contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno CP_1 mensile di € 500,00, la ripartizione a metà delle spese straordinarie e il percepimento in via esclusiva da parte della ricorrente dell'assegno unico universale per i figli.
Sia i Servizi Sociali competenti per il padre, sia quelli competenti per la madre e le figlie affermavano, nelle rispettive relazioni, la necessità di confermare le modalità di affidamento, collocamento e frequentazioni tra il padre e le minori attualmente in essere.
Con successiva ordinanza il Giudice delegato: rigettava le prove per testi domandate dalle parti ed ammetteva tutta la documentazione prodotta e integrata come da ordinanza, disponeva che i Servizi
Sociali incaricati trasmettessero una relazione di aggiornamento.
Questi ultimi, adempiendo all'ordine dell'autorità giudiziaria, provvedevano formulando delle conclusioni condivise. In particolare suggerivano: la riattivazione di un percorso psicologico per le minori, un percorso di mediazione famigliare per i genitori, Inoltre, i Servizi incaricati ritenevano opportuno confermare le attuali modalità di affidamento e collocamento della prole, predisponendo però «una diversa frequentazione padre-minori che preveda non solo la presenza delle stesse sul territorio di Vigevano (PV) ma anche quella del padre sul territorio di Stradella (PV)»
pagina 5 di 11 Con ordinanza del 26 febbraio 2025, il Giudice delegato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Sull'affidamento delle figlie.
In merito all'affidamento delle figlie minori (nata il il 24 settembre 2007) e (nata il Per_1 Per_2
25 novembre 2011), entrambe le parti hanno domandato l'affidamento condiviso.
Pertanto, tenuto altresì conto che entrambe le figlie non hanno manifestato disaccordo in merito a questo tipo di affidamento nel corso dell'udienza del 13 marzo 2023 e che a favore dell'affido condiviso si sono espressi i Servizi Sociali incaricati, il Collegio reputa corretto prevedere l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori.
Accogliendo il suggerimento fatto dai Servizi Sociali incaricati nelle conclusioni congiunte contenute nella relazione di aggiornamento depositata in data 10 dicembre 2024, il Collegio reputa di dover prevedere la ripresa di un percorso di sostegno psicologico per entrambe le minori, circostanza che dovrà essere oggetto di monitoraggio da parte dei Servizi incaricati.
Sul collocamento delle figlie.
Per quanto riguarda il collocamento delle figlie, entrambe le parti hanno chiesto il collocamento delle stesse presso l'abitazione della madre.
Peraltro, le minori non hanno manifestato disaccordo in merito al loro collocamento presso la madre e a favore di tale soluzione si sono espressi anche i Servizi Sociali incaricati. Per tali ragioni, questo Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Sulle modalità di visita e di frequentazione tra il padre e le figlie.
In merito alle modalità di frequentazione tra il IG. genitore non collocatario, e le figlie, CP_1
parte ricorrente ha chiesto che il padre possa tenere con sé le figlie a fine settimana alternati dal sabato pagina 6 di 11 mattina al sabato sera con esclusione del pernottamento serale ritenendo che, presso l'abitazione del padre, non vi siano spazi abitativi idonei per le minori.
Il resistente ha, invece, richiesto di poter tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera con accompagnamento delle figlie presso l'abitazione materna.
Occorre prendere atto che le modalità di frequentazione tra il padre e le figlie richieste dal resistente, ovviamente per fine settimana alternati, salvo diverso accordo tra le parti che tenga conto anche della volontà delle minori, oltre ad essere state adottate in via provvisoria dal Giudice delegato nel corso del presente procedimento, sono state indicate come modalità adeguata di frequentazione padre-figlie da entrambi i Servizi Sociali incaricati nelle conclusioni condivise contenute nella relazione di aggiornamento depositata il 10 dicembre 2024.
Inoltre, dalla stessa relazione emerge che entrambe le minori vorrebbero trascorrere più tempo con il padre senza la presenza di ulteriori figure. Per ciò, i Servizi Sociali, nelle loro conclusioni congiunte, hanno suggerito una frequentazione «padre-minori che preveda non solo la presenza delle stesse sul territorio di Vigevano (PV) ma anche quella del padre sul territorio di Stradella (PV)».
Ritenendo che la proposta paterna riesca a coniugare la realizzazione dell'interesse delle minori e il diritto delle stesse alla bigenitorialità con il diritto del padre di trascorre del tempo con le figlie, il
Collegio reputa corretto accogliere la richiesta del resistente in ordine alle frequentazioni ordinarie.
Inoltre, tenendo conto della volontà espressa da entrambe le figlie e del suggerimento dei Servizi
Sociali incaricati, pare opportuno che il IG. quando i fine settimana sono di spettanza della CP_1
madre, si rechi, compatibilmente agli impegni scolastici ed extra-scolastici delle figlie nonché degli impegni lavorativi dello stesso, presso il luogo di residenza delle minori per trascorre del tempo con loro.
Infine, in relazione alle frequentazioni nei periodi festivi e durante le vacanze estive, va adottato un criterio standard che richiama ampiamente le istanze delle parti, come da dispositivo.
Sul contributo economico per il mantenimento delle figlie.
pagina 7 di 11 In merito al mantenimento delle figlie, la ricorrente ha domandato che controparte fosse obbligata a corrispondere mensilmente un assegno di € 650,00 mensili ( così ridotte rispetto alla domanda contenuta nel ricorso, che era di € 700,00). Il resistente, invece, ha proposto di contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di € 350,00.
La IG.ra , come dalla stessa dichiarato nel ricorso del 24 ottobre 2023, lavorava come Pt_1
dipendente con contratto a termine scadente in data 31 ottobre 2023 percependo uno stipendio di circa
€ 1.300,00 mensili. Allo stato, come dichiarato dalla resistente alla psicologa, Dott.ssa e da Per_4 quest'ultima riportato nel documento depositato in data 9 dicembre 2024, ha un nuovo impiego con contratto a tempo determinato. Nulla però, viene dichiarato o documentalmente provato in merito alla retribuzione della IG.ra . Pt_1
Il IG. lavora come dipendente e, come risulta dagli estratti dei conti correnti dallo stesso CP_1
depositati, percepisce uno stipendio mensile di € 1.300,00 circa, talvolta anche più alto. Va poi tenuto conto che quest'ultimo vive nella casa di proprietà della madre e che, quindi, non ha né spese di affitto né spese di mutuo. Dalla documentazione fiscale da ultimo depositata dal resistente risulta che lo stesso sostiene le spese condominiali. Inoltre, va preso atto che, come dichiarato dalla figlia ai Servizi Per_1
Sociali incaricati e dagli stessi riportato nella relazione di aggiornamento del 10 dicembre 2024, a differenza di quanto è risultato nel corso del procedimento, attualmente la convivente del IG. CP_1
ed il di lei figlio non convivono più con il resistente.
Occorre quindi prendere atto che esiste una disparità reddituale tra le parti ( pur non essendo l'attuale stipendio della ricorrente la stessa sostiene spese di affitto, a differenza del resistente) e che entrambe le figlie vivono prevalentemente presso l'abitazione materna.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene di confermare quanto stabilito dal Giudice delegato nel corso del procedimento e, dunque, prevedere un contributo economico per il mantenimento delle figlie a carico del padre che reputa congruo nella misura di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Sulle spese straordinarie.
In merito alla suddivisione tra i genitori delle spese extra assegno entrambe le parti hanno chiesto che queste fossero ripartite, nella misura del 50%, in capo a ciascun genitore.
Questo Collegio, non ravvisando ragioni contrarie, reputa opportuno accogliere l'istanza comune delle parti e rinviare al Protocollo in uso presso questo Tribunale.
pagina 8 di 11 Sull'assegnazione in via esclusiva alla IG.ra dell'assegno unico a favore dei figli. Pt_1
Entrambe le parti hanno domandato che l'assegno unico erogato a favore dei figli sia percepito in via esclusiva dalla IG.ra . Il Collegio reputa di poter accogliere la richiesta considerato che la Pt_1
madre risulta essere prevalente collocataria delle minri.
Sulle spese processuali.
Le parti erano d'accordo in merito all'affidamento delle figlie, al collocamento delle stesse, alla modalità di ripartizione delle spese straordinarie e all'identità del beneficiario degli assegni erogati a favore dei figli. Sebbene la ricorrente insista nel chiedere di evitare i pernotti delle figlie presso il padre, è pur vero che la situazione abitativa del resistente, soprattutto fino a che la compagna ed il figlio sono andati a vivere altrove, costringeva le minori a dormire con la nonna, cosa ad una delle figlie non particolarmente gradita. La ricorrente ha comunque in subordine acconsentito ai pernotti in situazione maggiormente accogliente per le figlie. Nessuna delle parti viene accontentata in ordine al contributo a favore delle figlie. Alla luce di quanto sopra rappresentato si ritine di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
-affida in via condivisa ad entrambi i genitori le minori e NA CE;
Persona_3
-dispone il collocamento delle minori presso l'abitazione della madre, IG.ra , sita in Parte_1
Stradella (PV), fraz. Casa Massimini, n. 19;
-dispone che le figlie e intraprendano un percorso di supporto psicologico, sotto il Per_1 Per_2 controllo dei Servizi Sociali competenti, che monitoreranno periodicamente l'adempimento, sostenendo i genitori anche in punto ricerca dello psicologo, e che sentiranno periodicamente il nucleo;
-invita i genitori a seguire un percorso di mediazione familiare;
pagina 9 di 11 -dispone che il IG. possa tenere con sé le figlie secondo il seguente calendario e fatti salvi CP_1
eventuali e diversi accordi tra i genitori:
• a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera con accompagnamento presso l'abitazione materna;
• un giorno infrasettimanale, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della IG.ra
, il IG. compatibilmente ai suoi impegni lavorativi e agli impegni scolastici Pt_1 CP_1
ed extra-scolastici delle minori, si recherà presso il luogo di residenza delle figlie per trascorrere con loro un pomeriggio o una serata;
• i periodi delle vacanze natalizie e pasquali verranno divisi a metà e trascorsi con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza;
• in merito alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di maggio;
-dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie e la somma mensile di € 500,00, rivalutabili annualmente Per_1 Per_2
sulla base degli indici ISTAT.
-pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale ordinario di Pavia;
-dispone che la IG.ra sia l'esclusiva beneficiaria dell'assegno unico per le minori;
Pt_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria anche per la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi Sociali incaricati.
Pavia, camera di consiglio del 18.3.2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 10 di 11
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 4759/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Zamponi Alarico, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio in Pavia (PV), via C. Battisti, n. 33
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con l'Avv. Lucca Michela, elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio in Vigevano (PV), via Ludovico il Moro, n. 11
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«Voglia l'Ill. Tribunale Adito, disciplinare i rapporti tra genitori di affidamento e mantenimento delle figlie e , nei seguenti Per_1 Per_2
TERMINI
pagina 1 di 11 1) le figlie e verranno affidate ad entrambi i genitori in modo condiviso con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di particolare rilevanza attinenti la salute,
l'educazione e l'istruzione delle figlie verranno prese congiuntamente mentre per le questioni di ordinaria e quotidiana amministrazione eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale nei periodi di convivenza dei figli e con ciascuno di essi;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati il sabato dalla mattina fino alle ore 20:00 con esclusione del pernottamento serale non avendo il padre – attualmente - spazi abitativi idonei ad accogliere le figlie, precisando sin d'ora che il medesimo potrà tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica, non appena avrà a disposizioni spazi abitativi idonei ad accogliere le figlie;
3) eventuali variazioni di giorni, orari e per ogni decisione attinente le modalità di vista, il padre dovrà intrattenere ogni tipo di comunicazione esclusivamente con la madre, non potendo concordare ciò direttamente con le figlie come accaduto sino ad oggi;
4) il padre dovrà garantire un ambiente domestico salubre e spazi idonei ad accogliere le figlie quando esse si trovano con lui, nonché a vigilare in modo puntuale sulle attività e le frequentazioni delle figlie, quando queste si trovano presso di lui;
5) le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza, ad anni alterni la pasqua e divise a metà tra i genitori le vacanze natalizie. La possibilità di pernottamento presso
l'abitazione del padre rimane in ogni caso subordinata all'adeguatezza dei locali abitativi;
6) durante le vacanze estive, almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in periodo da concordare entro la fine di maggio;
le parti si comunicheranno reciprocamente indirizzo ed eventuale luogo di villeggiatura prima della partenza;
7) i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio ovvero di recapito telefonico;
pagina 2 di 11 8) entrambi i genitori concorreranno al mantenimento delle figlie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
il padre concorrerà al mantenimento versando alla madre la somma mensile di € 650,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat;
8) degli assegni familiari erogati a favore delle figlie beneficerà la madre ed il padre né rilascia sin
d'ora autorizzazione;
9) resteranno a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche e scolastiche ed ogni altra spesa extra assegno e/o straordinaria come da protocollo del Tribunale che si intende quivi integralmente trascritto;
10) con vittoria di onorari e spese di giudizio».
Parte resistente:
«Si chiede l'accoglimento delle seguenti
conclusioni
l) le figlie e verranno affidate ad entrambi i genitori in modo condiviso con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di particolare rilevanza attinenti la salute,
l'educazione e l'istruzione delle figlie verranno prese congiuntamente dai genitori mentre per le questioni di ordinaria e quotidiana amministrazione eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale nei periodi di convivenza dei figli con ciascuno di essi;
2) il padre potrà vedere e tenere con se le figlie a fine settimana alternati dal venerdì sera fino alla domenica sera quando verranno riaccompagnate a casa. Eventuali variazioni di giorni, orari e per le decisioni attinenti le modalità di visita, i genitori dovranno rispettivamente comunicare tramite messaggi o mail;
3) le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie le figlie trascorrerà la sera del 24 dicembre compresa di pernottamento con un genitore e il giorno di Natale con l'altro. Dal 26 dicembre al 31 dicembre sarà trascorso con un genitore e dal 01 gennaio al 06 gennaio con l'altro, segue alternanza. Per le vacanze pasquali rispettivamente il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
pagina 3 di 11
4) durante le vacanze estive, almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in periodo da concordare entro la fine di maggio. Le parti si comunicheranno reciprocamente indirizzo ed eventuale luogo di villeggiatura prima delle partenze;
5) i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio avvero recapito telefonico;
6) entrambi i genitori concorreranno al mantenimento delle figlie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
il padre concorrerà al mantenimento versando alla madre la somma mensile totale di euro 350,00 per entrambe le figlie entro la fine di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Degli assegni famigliari erogati a favore delle figlie beneficerà la madre ed il padre ne rilascia sin d'ora autorizzazione. Resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno e/o straordinaria come da protocollo del Tribunale che si intende quivi integralmente trascritto. Ogni genitore che sosterrà spese extra dovrà comunicare tali spese fornendo pezze giustificative, il rimborso da parte del genitore non sostenitore della spesa dovrà avvenire entro la fine del mese successivo quello di esborso. Con vittoria di spese diritti ed onorari».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 24 ottobre 2023, la IG.ra domandava: l'affidamento Parte_1
condiviso delle figlie e NA CE, il collocamento prevalente delle stesse Persona_3 presso l'abitazione materna, la possibilità che il padre possa tenere con sé le figlie a settimane alterne dal sabato mattina al sabato sera senza pernotto, l'obbligo per il padre di concorrere al mantenimento delle figlie mediante assegno mensile di € 700,00, l'assegnazione alla stessa in via esclusiva degli assegni famigliari a favore dei figli e la ripartizione tra i genitori, nella misura del 50%, delle spese straordinarie.
In data 24 gennaio 2024, si costituiva in giudizio il IG. . Con la propria comparsa di CP_1 costituzione, il resistente si dichiarava d'accordo con la controparte in merito all'affidamento e al collocamento delle figlie, alla percezione da parte della IG.ra degli assegni famigliari erogati a Pt_1
pagina 4 di 11 favore dei figli e della ripartizione delle spese straordinarie. Chiedeva, invece, di poter tenere presso di sé le figlie a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera e di essere obbligato a concorrere al mantenimento della prole mediante un assegno di € 350,00.
All'udienza del 29 febbraio 2024, le parti insistevano nelle rispettive istanze. Il Giudice delegato, con provvedimento adottato il medesimo giorno, disponeva, preliminarmente a qualsiasi decisione, di doversi procedere all'ascolto delle minori.
Seguiva, quindi, l'ascolto delle minori. Entrambe dichiarano di stare bene con la madre. In merito ai rapporti con l'odierno resistente, mentre affermava di trovarsi bene con il padre, Per_1 Per_2 lamentava l'assenza di privacy.
Con ordinanza del 13 marzo 2023, il Giudice delegato disponeva: la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti incaricandoli di effettuare indagine psico-sociale l'affidamento condiviso delle figlie, il collocamento delle stesse presso l'abitazione materna, la conferma delle frequentazioni come in atto ( le figlie pernottano dal padre quando si recano da lui) , l'obbligo in capo al IG. di contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno CP_1 mensile di € 500,00, la ripartizione a metà delle spese straordinarie e il percepimento in via esclusiva da parte della ricorrente dell'assegno unico universale per i figli.
Sia i Servizi Sociali competenti per il padre, sia quelli competenti per la madre e le figlie affermavano, nelle rispettive relazioni, la necessità di confermare le modalità di affidamento, collocamento e frequentazioni tra il padre e le minori attualmente in essere.
Con successiva ordinanza il Giudice delegato: rigettava le prove per testi domandate dalle parti ed ammetteva tutta la documentazione prodotta e integrata come da ordinanza, disponeva che i Servizi
Sociali incaricati trasmettessero una relazione di aggiornamento.
Questi ultimi, adempiendo all'ordine dell'autorità giudiziaria, provvedevano formulando delle conclusioni condivise. In particolare suggerivano: la riattivazione di un percorso psicologico per le minori, un percorso di mediazione famigliare per i genitori, Inoltre, i Servizi incaricati ritenevano opportuno confermare le attuali modalità di affidamento e collocamento della prole, predisponendo però «una diversa frequentazione padre-minori che preveda non solo la presenza delle stesse sul territorio di Vigevano (PV) ma anche quella del padre sul territorio di Stradella (PV)»
pagina 5 di 11 Con ordinanza del 26 febbraio 2025, il Giudice delegato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Sull'affidamento delle figlie.
In merito all'affidamento delle figlie minori (nata il il 24 settembre 2007) e (nata il Per_1 Per_2
25 novembre 2011), entrambe le parti hanno domandato l'affidamento condiviso.
Pertanto, tenuto altresì conto che entrambe le figlie non hanno manifestato disaccordo in merito a questo tipo di affidamento nel corso dell'udienza del 13 marzo 2023 e che a favore dell'affido condiviso si sono espressi i Servizi Sociali incaricati, il Collegio reputa corretto prevedere l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori.
Accogliendo il suggerimento fatto dai Servizi Sociali incaricati nelle conclusioni congiunte contenute nella relazione di aggiornamento depositata in data 10 dicembre 2024, il Collegio reputa di dover prevedere la ripresa di un percorso di sostegno psicologico per entrambe le minori, circostanza che dovrà essere oggetto di monitoraggio da parte dei Servizi incaricati.
Sul collocamento delle figlie.
Per quanto riguarda il collocamento delle figlie, entrambe le parti hanno chiesto il collocamento delle stesse presso l'abitazione della madre.
Peraltro, le minori non hanno manifestato disaccordo in merito al loro collocamento presso la madre e a favore di tale soluzione si sono espressi anche i Servizi Sociali incaricati. Per tali ragioni, questo Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Sulle modalità di visita e di frequentazione tra il padre e le figlie.
In merito alle modalità di frequentazione tra il IG. genitore non collocatario, e le figlie, CP_1
parte ricorrente ha chiesto che il padre possa tenere con sé le figlie a fine settimana alternati dal sabato pagina 6 di 11 mattina al sabato sera con esclusione del pernottamento serale ritenendo che, presso l'abitazione del padre, non vi siano spazi abitativi idonei per le minori.
Il resistente ha, invece, richiesto di poter tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera con accompagnamento delle figlie presso l'abitazione materna.
Occorre prendere atto che le modalità di frequentazione tra il padre e le figlie richieste dal resistente, ovviamente per fine settimana alternati, salvo diverso accordo tra le parti che tenga conto anche della volontà delle minori, oltre ad essere state adottate in via provvisoria dal Giudice delegato nel corso del presente procedimento, sono state indicate come modalità adeguata di frequentazione padre-figlie da entrambi i Servizi Sociali incaricati nelle conclusioni condivise contenute nella relazione di aggiornamento depositata il 10 dicembre 2024.
Inoltre, dalla stessa relazione emerge che entrambe le minori vorrebbero trascorrere più tempo con il padre senza la presenza di ulteriori figure. Per ciò, i Servizi Sociali, nelle loro conclusioni congiunte, hanno suggerito una frequentazione «padre-minori che preveda non solo la presenza delle stesse sul territorio di Vigevano (PV) ma anche quella del padre sul territorio di Stradella (PV)».
Ritenendo che la proposta paterna riesca a coniugare la realizzazione dell'interesse delle minori e il diritto delle stesse alla bigenitorialità con il diritto del padre di trascorre del tempo con le figlie, il
Collegio reputa corretto accogliere la richiesta del resistente in ordine alle frequentazioni ordinarie.
Inoltre, tenendo conto della volontà espressa da entrambe le figlie e del suggerimento dei Servizi
Sociali incaricati, pare opportuno che il IG. quando i fine settimana sono di spettanza della CP_1
madre, si rechi, compatibilmente agli impegni scolastici ed extra-scolastici delle figlie nonché degli impegni lavorativi dello stesso, presso il luogo di residenza delle minori per trascorre del tempo con loro.
Infine, in relazione alle frequentazioni nei periodi festivi e durante le vacanze estive, va adottato un criterio standard che richiama ampiamente le istanze delle parti, come da dispositivo.
Sul contributo economico per il mantenimento delle figlie.
pagina 7 di 11 In merito al mantenimento delle figlie, la ricorrente ha domandato che controparte fosse obbligata a corrispondere mensilmente un assegno di € 650,00 mensili ( così ridotte rispetto alla domanda contenuta nel ricorso, che era di € 700,00). Il resistente, invece, ha proposto di contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di € 350,00.
La IG.ra , come dalla stessa dichiarato nel ricorso del 24 ottobre 2023, lavorava come Pt_1
dipendente con contratto a termine scadente in data 31 ottobre 2023 percependo uno stipendio di circa
€ 1.300,00 mensili. Allo stato, come dichiarato dalla resistente alla psicologa, Dott.ssa e da Per_4 quest'ultima riportato nel documento depositato in data 9 dicembre 2024, ha un nuovo impiego con contratto a tempo determinato. Nulla però, viene dichiarato o documentalmente provato in merito alla retribuzione della IG.ra . Pt_1
Il IG. lavora come dipendente e, come risulta dagli estratti dei conti correnti dallo stesso CP_1
depositati, percepisce uno stipendio mensile di € 1.300,00 circa, talvolta anche più alto. Va poi tenuto conto che quest'ultimo vive nella casa di proprietà della madre e che, quindi, non ha né spese di affitto né spese di mutuo. Dalla documentazione fiscale da ultimo depositata dal resistente risulta che lo stesso sostiene le spese condominiali. Inoltre, va preso atto che, come dichiarato dalla figlia ai Servizi Per_1
Sociali incaricati e dagli stessi riportato nella relazione di aggiornamento del 10 dicembre 2024, a differenza di quanto è risultato nel corso del procedimento, attualmente la convivente del IG. CP_1
ed il di lei figlio non convivono più con il resistente.
Occorre quindi prendere atto che esiste una disparità reddituale tra le parti ( pur non essendo l'attuale stipendio della ricorrente la stessa sostiene spese di affitto, a differenza del resistente) e che entrambe le figlie vivono prevalentemente presso l'abitazione materna.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene di confermare quanto stabilito dal Giudice delegato nel corso del procedimento e, dunque, prevedere un contributo economico per il mantenimento delle figlie a carico del padre che reputa congruo nella misura di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Sulle spese straordinarie.
In merito alla suddivisione tra i genitori delle spese extra assegno entrambe le parti hanno chiesto che queste fossero ripartite, nella misura del 50%, in capo a ciascun genitore.
Questo Collegio, non ravvisando ragioni contrarie, reputa opportuno accogliere l'istanza comune delle parti e rinviare al Protocollo in uso presso questo Tribunale.
pagina 8 di 11 Sull'assegnazione in via esclusiva alla IG.ra dell'assegno unico a favore dei figli. Pt_1
Entrambe le parti hanno domandato che l'assegno unico erogato a favore dei figli sia percepito in via esclusiva dalla IG.ra . Il Collegio reputa di poter accogliere la richiesta considerato che la Pt_1
madre risulta essere prevalente collocataria delle minri.
Sulle spese processuali.
Le parti erano d'accordo in merito all'affidamento delle figlie, al collocamento delle stesse, alla modalità di ripartizione delle spese straordinarie e all'identità del beneficiario degli assegni erogati a favore dei figli. Sebbene la ricorrente insista nel chiedere di evitare i pernotti delle figlie presso il padre, è pur vero che la situazione abitativa del resistente, soprattutto fino a che la compagna ed il figlio sono andati a vivere altrove, costringeva le minori a dormire con la nonna, cosa ad una delle figlie non particolarmente gradita. La ricorrente ha comunque in subordine acconsentito ai pernotti in situazione maggiormente accogliente per le figlie. Nessuna delle parti viene accontentata in ordine al contributo a favore delle figlie. Alla luce di quanto sopra rappresentato si ritine di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
-affida in via condivisa ad entrambi i genitori le minori e NA CE;
Persona_3
-dispone il collocamento delle minori presso l'abitazione della madre, IG.ra , sita in Parte_1
Stradella (PV), fraz. Casa Massimini, n. 19;
-dispone che le figlie e intraprendano un percorso di supporto psicologico, sotto il Per_1 Per_2 controllo dei Servizi Sociali competenti, che monitoreranno periodicamente l'adempimento, sostenendo i genitori anche in punto ricerca dello psicologo, e che sentiranno periodicamente il nucleo;
-invita i genitori a seguire un percorso di mediazione familiare;
pagina 9 di 11 -dispone che il IG. possa tenere con sé le figlie secondo il seguente calendario e fatti salvi CP_1
eventuali e diversi accordi tra i genitori:
• a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera con accompagnamento presso l'abitazione materna;
• un giorno infrasettimanale, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della IG.ra
, il IG. compatibilmente ai suoi impegni lavorativi e agli impegni scolastici Pt_1 CP_1
ed extra-scolastici delle minori, si recherà presso il luogo di residenza delle figlie per trascorrere con loro un pomeriggio o una serata;
• i periodi delle vacanze natalizie e pasquali verranno divisi a metà e trascorsi con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza;
• in merito alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di maggio;
-dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie e la somma mensile di € 500,00, rivalutabili annualmente Per_1 Per_2
sulla base degli indici ISTAT.
-pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale ordinario di Pavia;
-dispone che la IG.ra sia l'esclusiva beneficiaria dell'assegno unico per le minori;
Pt_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria anche per la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi Sociali incaricati.
Pavia, camera di consiglio del 18.3.2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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