Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 965
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica intimazione di pagamento e cartelle

    Il ricorso è inammissibile per tutti i motivi relativi all'omessa notifica delle cartelle e alla prescrizione delle pretese anteriori alla notifica dell'intimazione di pagamento, in quanto l'intimazione è stata notificata.

  • Accolto
    Prescrizione delle pretese

    Il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento e la notifica dell'atto impugnato è fondato, essendo tale periodo inferiore al quinquennio.

  • Rigettato
    Omessa indicazione dei beni da ipotecare

    Il motivo è infondato poiché l'atto impugnato costituisce un semplice preavviso di ipoteca e non un provvedimento di iscrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 965
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 965
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo