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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 34390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34390 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SA VA nato il [...] in [...]; AL EN nato il [...] a [...]; BA EL nato il [...] in [...]; nel procedimento a carico dei medesimi;
avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto quanto al SA VA annullamento con rinvio limitatamente alla fattispecie associativa, con dichiarazione di inammissibilità nel resto, per AL EN l'annullamento con rinvio limitatamente alle attenuanti generiche, con dichiarazione di inammissibilità nel resto, per BA EL l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dei difensori degli imputati, avv.ti Serpico Mauro, Gentilini Giovanni, DI RO, Crea QU, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 14 febbraio 2023, la Corte di appello di Venezia riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Venezia del 163.2021, con riguardo a EF JA, EF SL, EF IR, in accoglimento del concordato raggiunto riqualificava if fatto di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 74 comma 2 del Penale Sent. Sez. 3 Num. 34390 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 12/03/2024 DPR 309/90 e rideterminava le pene finali rispettivamente loro applicate;
riguardo a RR IK in accoglimento dell'intervenuto concordato riqualificava il capo 11 ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, rideterminando la pena applicata, assolveva ÌR LA dal capo 2, riguardo ad AL EN riqualificava i fatti di cui ai capi 32, 34 e 36 ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 rideterminando la pena applicata nei suoi confronti, riduceva alfine la pena applicata a BA EL, e confermava nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza sono stati proposti ricorsi per cassazione, attraverso i rispettivi difensori, da SA VA, AL EN e BA EL. 3. SA VA con il primo motivo deduce vizi di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sua partecipazione all'associazione ex art. 74 del DPR 309/90. La Corte non si sarebbe misurata con il gravame proposto in ordine alla figura del ricorrente in rapporto alla ritenuta partecipazione alla associazione ex art. 74 del DPR 309/90. Dopo avere riportato lo specifico motivo d'appello al riguardo proposto, con cui si sosteneva la assoluta estraneità dell'imputato rispetto al sodalizio, il ricorrente rappresenta altresì come nello stesso, a pagina 93 e seguenti, si fossero illustrati gli esiti di attività di intercettazione con dimostrazione della erroneità delle decisioni assunte al riguardo dal primo giudice. Si sostiene che in tal modo si erano proposti diversi temi di riflessione, quali l'assenza del ricorrente da ogni "snodo materiale" delle attività captate, l'assenza di riferimenti al medesimo nel corso di conversazioni captate, e la mancata conoscenza dello stesso da parte di chiunque, ad eccezione dei fratelli EF, la sua occasionale comparsa in data 27 aprile 2017, la carenza di ogni evidenza di procacciamento da parte sua di sostanza stupefacente, l'assenza in capo allo stesso di ogni ruolo nell'ambito della associazione, la rivendicata indipendenza imprenditoriale ed economica rispondente ad interessi di famiglia concorrenziali rispetto a quelli del gruppo dei EF, la mancanza di prove di una stabile collaborazione con i EF, la mancanza di prove di contributi materiali, la sussistenza di una amicizia di lunga durata idonea a giustificare la confidenza dimostrata nel discorrere con altri coimputati, l'assenza di riscontri circa la tesi della sua funzione di intermediario e trasportatore di denaro all'estero, la mancanza di qualsiasi socializzazione delle perdite tra i EF e il ricorrente. Si osserva, quindi, che nonostante tali questioni così devolute, la corte di appello avrebbe trascurato le doglianze difensive in ordine alla posizione del ricorrente, redigendo una motivazione assertiva e carente, e illogica, laddove il riferimento a rapporti con il solo EF SL postulerebbe la mancata conoscenza di ogni altro associato, mentre inconducente sarebbe la valorizzazione dell'aiuto 2 ottenuto dall'imputato in ordine al trasporto del suo trolley all'aeroporto. Sarebbe oscura la ragione della natura probatoria delle intercettazioni ambientali del 27 aprile 2017, assertivo il riferimento a moltissime intercettazioni riguardanti questioni di denaro, a fronte del fatto che si tratterebbe di colloqui alternativamente spiegabili, ed inoltre sarebbe priva di valore indiziario a carico la frase intercettata "ti aiuto io" come anche sarebbero criticabili le conclusioni finali della Corte. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione nonchè il vizio di carenza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione al riguardo. La corte di appello avrebbe trascurato le doglianze proposte ,in tema di sussistenza dell'associazione, formulando al riguardo a mere enunciazioni. Si osserva come la motivazione si ridurrebbe ad una mera elencazione di massime, nonché di richiami a circostanze insufficienti rispetto al caso concreto. In particolare, non si risponderebbe alla censura relativa alla mancata indicazione di un atto d'esordio dell'associazione e di almeno un atto di estinzione della stessa, come anche sulla breve durata del fenomeno. La Eorte avrebbe anche omesso di indicare in concreto le citate conferme provenienti da contestazioni della DDA di Bologna, trascurando peraltro che rispetto a quella attività di indagine sarebbe intervenuta una sentenza assolutoria dell'odierno ricorrente. Si aggiunge che la citazione, da parte della 6>rte, della circostanza per cui EF JA avrebbe rivendicato la necessità di non creare un deposito di stoccaggio, si tradurrebbe in una motivazione contraddittoria nella misura in cui essa converge verso il motivo di appello inteso iclimostrare l'assenza di un sia pure rudimentale deposito, organizzato e accessibile per tutti i sodali. Inoltre, la torte di appello, nell'evidenziare plurimi aspetti che confermerebbero la sussistenza dell'associazione, si sarebbe limitata a mere asserzioni al riguardo senza misurarsi con le doglianze difensive e senza spiegare la portata probatoria degli elementi stessi. Né la corte avrebbe risposto in ordine alla dedotta carenza di una cassa comune e di una suddivisione degli utili ovvero delle perdite e dell'elemento psicologico. Come anche mancherebbe ogni risposta in ordine alla corretta interpretazione da dare al concetto di scopo comune. 5. AL EN, con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione circa la responsabilità del ricorrente con riguardo ai capi 32, 34 e 36. Si ribadisce il travisamento della prova con riferimento all'attribuzione al ricorrente dell'utenza telefonica. Si osserva, altresì, che nel quadro di una cosiddetta "doppia conforme" i giudici di appello si sarebbero limitati solo a recepire in maniera critica le conclusioni già svolte sul punto sopra indicato dalla stessa polizia 3 giudiziaria, senza confrontarsi con le deduzioni difensive e travisando dati fattuali. Quanto, in particolare, alle ragioni dell'attribuzione al ricorrente di una utenza telefonica con numero finale 416, si contesta la valorizzazione dei risultati di una cella telefonica in ragione della compatibilità con la residenza dell'imputato, posto che nella stessa abitazione viveva anche il fratello TI. Si contesta anche l'attribuzione al ricorrente di altra utenza con numeri finali sei, tre, sette, sempre in ragione delle celle collegate all'utenza siccome compatibili con il luogo di lavoro di residenza del ricorrente, alla luce delle medesime considerazioni critiche svolte per la precedente utenza. Si aggiunge che il fratello RI avrebbe attribuito a sé la predetta utenza. Si contesta anche la valorizzazione, ai fini qui in esame, dei risultati di un servizio di OCP del 19 giugno 2017, non potendosi escludere che messaggi in questa occasione valorizzati fossero stati in realtà inviati a EF letmir dal fratello TI. Si contesta, altresì, anche la valorizzazione dell'arrivo del ricorrente presso un'agenzia immobiliare in orario ritenuto prossimo a quello fissato per un incontro stabilito con appositi SMS, anche a fronte dell'assenza di ogni riscontro circa un incontro tra il ricorrente ed il cosiddetto gruppo degli albanesi. Inoltre, non sarebbe dimostrata la asserita volontà del fratello TI di escludere l'imputato, attuale ricorrente, da ogni responsabilità. Tanto premesso si osserva che nessuna risposta sarebbe stata fornita in ordine al nucleo delle predette doglianze, limitandosi la Corte di appello a richiamare le conclusioni della sentenza di primo grado e di una informativa di polizia giudiziaria del 2017. Si contesta anche la valorizzazione di alcuni nomignoli emergenti dalle intercettazioni per attribuire al ricorrente l'utenza con numero finale 416. Ed infine si rappresenta l'inidoneità a superare le doglianze difensive dell'affermazione per cui l'utenza con numero finale 416 sarebbe stata utilizzata non solo prevalentemente dal ricorrente ma anche dal fratello. Tanto che i fatti di cui al capo 34 sono attribuiti al solo ricorrente e non anche al fratello TI;
con riferimento poi al capo 36 si contesta l'adeguatezza delle prove a sostegno del giudizio di penale responsabilità sia per la mancata dimostrazione di ciò che i due soggetti coinvolti si sarebbero scambiati sia per la mancanza di elementi volti a riscontrare un'attività di rivendita a terzi della sostanza ritenuta acquistata dal ricorrente. Con conseguente motivazione apodittica. 6. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 597 del codice di diritto in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche già AL4 J j4, riconosciute in primo grado, Con violazione del divieto di efriiaziunipeius. 7.BA EL deduce il vizio di carenza e illogicità della motivazione con riferimento Aléato di cui all'articolo 74 del d.p.r. numero 309 del 1990. Non 4 sarebbe possibile comprendere come i rapporti tra il ricorrente e EF AR, valorizzati per dimostrare la partecipazione al sodalizio criminoso da parte del primo, in assenza di altri dati possano dimostrare la consapevolezza dell'attuale imputato di agevolare un contesto associativo e non soltanto il soggetto con cui intratteneva relazioni. Tanto più che il EF nelle sue conversazioni con il ricorrente avrebbe fatto riferimento a richieste ed esigenze riconducibili solo alla sua persona. Analoghe critiche si muovono circa la valorizzazione dello scambio di vetture intervenute tra il ricorrente e tale RA dopo l'arresto di OL LE. Il vizio motivazionale emergerebbe ancora più in quanto, per ricondurre il fatto al tentativo di eludere controlli nell'interesse dell'associazione, il giudice non avrebbero spiegato quali attività il RA avrebbe compiuto con l'auto ricevuta dal ricorrente nè tantomeno avrebbero spiegato se il ricorrente fosse a conoscenza della notizia dell'arresto di OL LE e comunque non si comprenderebbe come uno scambio di auto possa dimostrare l'appartenenza ad un sodalizio criminale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per ragioni logico-giuridiche, deve innanzitutto esaminarsi il secondo motivo proposto da SA VA, con cui si contesta la sussistenza dell'ipotesi associativa. 1.1. Deve premettersi che ricorre un caso di doppia conforme, in presenza della quale le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). Deve altresì aggiungersi che in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relatíonem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle 5 TC I risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri). Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. "doppia conforme", è anche il principio per cui, in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). 1.2. Tanto precisato, si osserva che attraverso la lettura combinata della sentenza di appello e di quella di primo grado, emerge la ricostruzione della esistenza del contestato sodalizio sulla base dell'avvenuta rilevazione, in ragione di atti di indagine e intercettazioni, di plurimi reati fine da parte dei ritenuti sodali, quali espressione di una attività preordinata e strutturata ( cfr. in tal senso da ultimo Sez. 2 - , n. 22906 del 08/03/2023 Rv. 284724 - 01); attività riscontrata da intercettazioni ambientali, dimostrative di una solida programmazione criminale e stabile affectio societatis, citate a partire dalla prima sentenza e descrittive di contatti tra i fratelli EF e SA VA riguardanti modalità di possibili azioni delittuose future e le condizioni attraverso cui potrebbero essere realizzate, oltre che inerenti a rapporti di debito/credito conseguenti alle operazioni già effettuate, con elencazione delle varie persone di riferimento, con conseguente attestazione della ampiezza della attività criminosa organizzata. Analoghe valutazioni, rilevanti per il tema in esame, sono svolte anche attraverso il precipuo riferimento all'inclusione del SA VA nel sodalizio alla luce di conversazioni illustrative del ruolo di costui nel gestire l'acquisizione e spaccio di stupefacenti all'estero oltre che nell'assumere decisioni rilevanti nella dinamica dell'associazione, anche con riguardo alla separazione da taluni complici (cfr. anche pag. 54 della prima sentenza), nel quadro di una significativa confidenza tra costui e i fratelli EF nella programmazione e rivelazione di attività criminali future e di una chiara, consapevole conoscenza della composizione soggettiva della struttura associativa e dei rapporti interni al gruppo, oltre che di un'evidente condivisione di rapporti di credito verso clienti e per quantitativi ingenti. Si tratta di dati emergenti da conversazioni che i giudici 6 hanno rilevato come riscontrati oltre che da numerosi reati fine, anche dal rinvenimento di notevoli quantitativi di stupefacenti, a conferma della trattazione di ampi quantitativi di droga, e che hanno inserito in un contesto probatorio arricchito dalla sussistenza di una comune base operativa - luogo di incontri tra i sodali e tra questi e i vari cessionari -, dalla esistenza di luoghi destinati allo stabile stoccaggio di stupefacenti, nonché di una rete di comunicazione dedicata, - con utenze acquistate dal sodalizio e fornite a sodali e cessionari come confermato, tra l'altro, anche da AL RI -, arricchita dall'utilizzo di plurime auto usate per le esigenze associative e scambiate quindi tra i sodali. Si tratta di un quadro peraltro connotato da una chiara distinzione di ruoli tra i sodali, espressamente illustrata dai giudici, senza che, come pure osservato in sentenza, la limitata durata dell'accertamento investigativo sia di ostacolo al riconoscimento della associazione: ciò in linea con l'indirizzo per cui, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (Sez.
6 - n. 42937 del 23/09/2021 Rv. 282122 - 01). Solo per completezza occorre precisare che tale impostazione è perfettamente condivisa dalla motivazione della Cprte di appello, così da integrarsi completamente, come anticipato, con quella di primo grado, laddove si condividono gli stessi criteri di analisi dei primi giudici attraverso la evidenziazione della comune base di riferimento per i sodali, delle conversazioni rivelatrici delle attività svolte dai vari sodali e delle programmazioni di nuove attività criminali, degli elementi dimostrativi dell'ampia articolazione organizzativa, dei comuni luoghi di stoccaggio, della disponibilità di mezzi quali vetture a disposizione del gruppo, della esistenza di una variegata distribuzione di ruoli in Italia e all'estero; anche la specifica evidenziazione del ruolo partecipativo del SA VA costituisce nel contempo la conferma della sussistenza degli elementi strutturali della fattispecie, attraverso la valorizzazione di conversazioni chiaramente dimostrative di una programmazione di plurimi reati, nel quadro di stabili rapporti tra costui e i fratelli EF, che coerentemente e conseguentemente la corte ha osservato essere insuscettibili di altra verosimile analisi. 1.3. Rispetto a tale organica ricostruzione, non trova alcuno spazio la tesi difensiva, di cui al motivo in esame, per cui la motivazione si ridurrebbe ad una mera elencazione di massime, nonché di richiami a circostanze insufficienti rispetto al caso concreto, essendo, piuttosto, va ribadito, una motivazione che 7 deve necessariamente esaminarsi in stretta aderenza con quella di primo grado. Peraltro, non può evitarsi di osservare come la censura di gravame sulla mancanza della indicazione di un atto d'esordio dell'associazione e di almeno un atto di estinzione della stessa non risponde ad alcun criterio caratterizzante necessariamente il rinvenimento e la ricostruzione di una struttura associativa criminale, e come tale non può suffragare di per sé alcuna valida critica, posto il principio, ben diverso, per cui ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune. (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022 Rv. 283691 - 02); così che, per quanto qui interessa, la non necessità di un previo accordo esclude anche la necessità di un momento, ufficiale, formale e individuato, di inizio come di fine del sodalizio. Eguali considerazioni devono formularsi con riguardo alla critica difensiva inerente la breve durata del fenomeno, trattandosi di circostanza che la giurisprudenza di legittimità non ritiene dirimente, e su cui, come sopra riportato, già il primo giudice aveva risposto. Generica risulta, poi, la deduzione sulla omessa indicazione delle citate conferme provenienti da contestazioni della DDA di Bologna, con particolare riguardo all'affermazione per cui, secondo il ricorrente, rispetto a quella attività di indagine sarebbe intervenuta una sentenza assolutoria dello stesso, stante non solo l'assertività del dato ma anche il mancato preciso confronto col senso del richiamo effettuato dai giudici, siccome formulato non già in rapporto alla posizione specifica del ricorrente bensì rispetto ad un più ampio quadro probatorio, inerente le molteplici condotte riguardanti traffici di droga e realizzate da taluni sodali. 1.4. Quanto alla tesi della assenza di un sia pure rudimentale deposito, organizzato e accessibile per tutti sodali, essa non tiene conto della prospettiva accusatoria, che valorizza la individuazione di plurimi luoghi di stoccaggio, piuttosto che di uno solo. 1.5 Quanto alla ritenuta mancata risposta in ordine alla dedotta carenza di una cassa comune e di una suddivisione degli utili ovvero delle perdite, va osservato che, da una parte, emerge una evidente valorizzazione dell'interesse dei sodali in ordine ai crediti vantati dal gruppo, dall'altra, che si tratta di reato a forma libera che può individuarsi attraverso plurimi elementi, senza che la mancanza di taluno ne infici la ricostruzione, così che la censura in tema di cassa comune appare comunque inidonea ad intaccare l'ampia e articolata motivazione. 1.6. Quanto all'elemento psicologico ovvero alla affectio societatis, i giudici hanno avuto cura, attraverso la sopra esposta ricostruzione, di evidenziare i 8 legami e quindi la comune dedizione alla associazione, anche in via programmatoria, così da sottolineare di fatto la chiara consapevolezza e volontà della stessa. Quanto alla non conoscenza dei sodali è sufficiente ricordare che la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o dei promotori - e tanto vale ovviamente anche per gli latri partecipi - , essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, si inserisca di fatto nel gruppo per realizzarne gli scopi. (Sez. 3 -, Sentenza n. 2351 del 18/11/2022 Ud. (dep. 20/01/2023) Rv. 284057 - 02). Dunque la motivazione risponde al criterio per cui ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo. (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013 (dep. 17/02/2014) Rv. 258796 - 01). Consegue l'inammissibilità del motivo esaminato. 2.11 primo motivo dedotto da SA VA, in ordine a vizi di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sua partecipazione all'associazione ex art. 74 del DPR 309/90, è manifestamente infondato. E' qui sufficiente richiamare quanto già sopra riportato con riferimento a quei passaggi motivazionali con cui i giudici hanno evidenziato il ruolo del SA VA in maniera da illustrarne la rilevanza, la consapevolezza del sodalizio, la sua conoscenza da parte di altri coimputasti, la condivisione delle dinamiche criminali. A fronte di una così organica motivazione, la doglianza circa la avvenuta introduzione, senza risposta, in sede di gravame di diversi temi di riflessione come riportati nella sintesi dei motivi di impugnazione, da una parte trascura la motivazione come sopra sintetizzata, che invero fornisce un chiaro quadro partecipativo, dall'altra, non illustra la rilevanza delle ritenute omissioni rispetto alla loro capacità di alterare ineluttabilmente l'equilibrio illustrativo della sentenza. Così che deve ribadirsi, nel caso di specie, il principio per cui la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della 9 motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). Le predette precisazioni lasciano rilevare anche il carattere meramente rivalutativo delle ulteriori doglianze, tese a criticare frammentariamente la motivazione, rifuggendo dalla sua doverosa analisi unitaria e complessiva, anche in rapporto alla prima sentenza. 3. Riguardo al primo motivo dedotto da AL EN, e relativo a vizi di motivazione circa la responsabilità del ricorrente con riguardo ai capi 32, 34 e 36, devono esaminarsi distintamente i vari capi. Quanto al capo 32, in cui si contesta che il ricorrente, assieme al fratello RI, di cui sarebbe stata separata la posizione, acquistava da EF JA almeno cento grammi di cocaina in data 18.3.2017, anche a scopo di spaccio, va osservato che appare alquanto vana e poco specifica, rispetto innanzitutto alla suindicata contestazione di concorso, conforme alla condanna, la doglianza tesa a dimostrare che la utenza con numero finale 416 sarebbe stata in uso ad AL RI piuttosto che al ricorrente, posto che, da una parte, i giudici (pag. 35 della prima sentenza) evidenziano anche contatti tra il EF e AL RI, poi riferiti teelfonicamente, nella loro sostanza, all'altro fratello, ossia necessariamente EN, così da confermare anche per ciò solo l'uso della utenza con finale 416 almeno "anche" al EN;
dall'altra, la complessiva motivazione delle due sentenze lascia comprendere come si trattasse, comunque, di una utenza in uso ad entrambi ("l'incontro viene preceduto da una serie di contatti tra il EF e i fratelli AL", e nel senso di un uso comune della utenza si esprime anche pagina 20 della seconda sentenza), e che, in ogni caso, la responsabilità fosse da ascriversi a entrambi i fratelli, posta anche la ritenuta partecipazione agli incontri e alla generale attività illecita da parte anche del RI (pag. 35 della prima sentenza). La complessiva motivazione illustra altresì che vi era una chiara finalità di spaccio in capo "ai cessionari fratelli AL", tanto che il quantitativo consegnato avrebbe consentito "ai fratelli AL" di consegnare a loro volta la droga a plurimi clienti. Va comunque aggiunto che non appare contrastato il rilievo dei primi giudici per cui "il tenore" degli sms lasciava comprendere che interlocutore era EN, né la notazione dei giudici di appello per cui la riferibilità dell'utenza all'imputato è stata accertata con servizio di OCP, come da pagina 226 della informativa finale. 10 Inoltre la censura con cui si lamenta la mancata risposta a doglianze difensive, che sono fondate su una analisi specifica della informativa di pg, che i giudici richiamano per sostenere la riconduzione al ricorrente della utenza predetta, viene svolta in violazione del principio di autosufficienza, siccome nessuna allegazione risulta dei documenti richiamati in sentenza. Per completezza, si osserva che i giudici di primo e secondo grado ribadiscono un uso comune della utenza tra i due fratelli pur evidenziando, i primi, un uso prevalente del ricorrente siccome maggiormente coinvolto, alla luce dei vari servizi di ocp, nell'attività di compravendita dello stupefacente con il sodalizio albanese. Quanto al capo 34, esso attiene all'acquisto, da parte di AL EN presso EF JA, di cento grammi di cocaina in data 1.5.2017. I giudici ne sostengono ragionevolmente la responsabilità sempre sul presupposto di intercettazioni coinvolgenti la utenza "in uso ai fratelli AL" e sul rilievo della avvenuta autoqualificazione dell'usuario della utenza intercettata nen' episodio in esame, avente numero finale 416, come "il Grande", precisazione al riguardo non specificamente contrastata laddove RI viene dai primi giudici individuato, nell'analisi del capo 32, come il "Piccolo". Quanto al capo 36, che riguarda il ritenuto acquisto, da parte del ricorrente, di cocaina, in data 1.5.2017, il giudizio di responsabilità valorizza il contatto telefonico avviato dal EF cui fece seguito un incontro con AL EN, descritto con dovizia di particolari quanto alla consegna di beni dal primo al secondo, poi ragionevolmente identificati in droga in ragione di successiva intercettazione in cui il AF riferiva di avere regalato 10 grammi in più, e in ragione del complessivo rapporto avviato con il AF, già connotato da cessioni di droga. La ricostruzione si rafforza anche per il rinvenimento, presso il AF, di un foglio, riportante annotazioni recanti, tra le altre, il riferimento a "biondi" che i giudici riconducono al ricorrente sulla base di una foto che riproduceva il medesimo con capelli di tale colore, cosicchè la diversa tesi difensiva, che uniformerebbe sotto tale aspetto i due fratelli„ appare oltre che meramente fattuale anche priva di ogni allegazione utile. In questo quadro, la disquisizione sulla riconducibilità al ricorrente delle utenze con numero finale 416 e 537 non appare rilevante. Ad ogni modo, la ulteriore precisazione delle ragioni della attribuzione al ricorrente di una seconda utenza con numero finale 637 appare ragionevole quanto alla valorizzazione della circostanza per cui, dopo un appurato incontro tra il EF IR e il ricorrente, seguivano sms dalla predetta utenza diretti al EF tali da non potere che essere realizzati da AL EN in assenza di RI;
ed essa non pare adeguatamente confutata in assenza della necessaria allegazione degli atti di indagine di riferimento, illustrativi di tali sms. 1 1 4. Il secondo motivo è fondato non avendo i giudici di appello rideterminato la pena finale applicando anche le circostanze attenuanti generiche già concesse in primo grado. Ricorrendo la possibilità di correzione ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen. la stessa va rideterminata nei seguenti termini: pena base pari a anni 1 e mesi sei di reclusione ed euro 1500 di multa, ridotte per le attenuanti ex art. 62 bis c.p. fino a anni 1 ed euro 1000 di multa, aumentata di mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 150 di multa per ciascun ulteriore episodio in continuazione, fino ad anni uno mesi 3 di reclusione ed euro 1300 di multa, ridotta per il rìto a mesi 10 di reclusione ed euro 867,00 di multa. 5. Il ricorso proposto da BA EL è manifestamente infondato, siccome volto, a fronte di una coerente motivazione, a proporre una diversa valutazione dei dati valorizzati, peraltro considerati solo in parte. Invero, premesso che trattasi di un caso di "doppia conforme", va osservato che la partecipazione all'associazione da parte del ricorrente è fondata su plurimi atti o circostanze, quali la seriale attività di acquirente di droga dal sodalizio svolta dal ricorrente stesso (cfr. pag. 59 della prima sentenza), la titolarità, in capo allo stesso, di diverse vetture, accompagnata dal significativo scambio delle stesse con altri sodali, al fine di assicurare l'uso di automezzi "puliti" - come dimostrato dallo scambio di vetture con il RA dopo che costui aveva dismesso altra auto usata in occasione di un controllo di polizia, effettuato mentre era di ritorno dall'Olanda e di poco antecedente l'arresto di altro soggetto -, la manifestata disponibilità ad aiutare il sodale EF JA a vendere stupefacente del gruppo criminale, tanto da non guadagnarci nulla, l'iniziativa volta a collaborare con EF JA nel cercare un nuovo luogo di custodia e un nuovo custode di stupefacenti del gruppo dopo l'arresto del OL;
si tratta di circostanze che, considerate complessivamente, appaiono obiettivamente convergenti verso il sostegno del sodalizio oltre che peculiari in tal senso ( a partire dalla intestazione di plurime macchine prontamente messe a disposizione di sodali) e ragionevolmente indicative di una chiara determinazione a favorire il medesimo. Così che le deduzioni difensive non riescono a prospettare vizi motivazionali, i quali, in questa sede, devono solo avere il crisma, come noto, della loro sussistenza "manifesta", ovvero della illogicità, contraddittorietà o carenza evidente ed immediata. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio in relazione all'imputato AL EN limitatamente alla pena, che ridetermina in mesi dieci di reclusione ed euro 867 di multa. Va dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e si devono dichiarare inammissibili i ricorsi di SA VA e BA EL con 12 conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all'imputato AL EN limitatamente alla pena che ridetermina in mesi dieci di reclusione ed euro 867 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorso di SA VA e BA EL che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12.3.2024
avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto quanto al SA VA annullamento con rinvio limitatamente alla fattispecie associativa, con dichiarazione di inammissibilità nel resto, per AL EN l'annullamento con rinvio limitatamente alle attenuanti generiche, con dichiarazione di inammissibilità nel resto, per BA EL l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dei difensori degli imputati, avv.ti Serpico Mauro, Gentilini Giovanni, DI RO, Crea QU, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 14 febbraio 2023, la Corte di appello di Venezia riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Venezia del 163.2021, con riguardo a EF JA, EF SL, EF IR, in accoglimento del concordato raggiunto riqualificava if fatto di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 74 comma 2 del Penale Sent. Sez. 3 Num. 34390 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 12/03/2024 DPR 309/90 e rideterminava le pene finali rispettivamente loro applicate;
riguardo a RR IK in accoglimento dell'intervenuto concordato riqualificava il capo 11 ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, rideterminando la pena applicata, assolveva ÌR LA dal capo 2, riguardo ad AL EN riqualificava i fatti di cui ai capi 32, 34 e 36 ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 rideterminando la pena applicata nei suoi confronti, riduceva alfine la pena applicata a BA EL, e confermava nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza sono stati proposti ricorsi per cassazione, attraverso i rispettivi difensori, da SA VA, AL EN e BA EL. 3. SA VA con il primo motivo deduce vizi di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sua partecipazione all'associazione ex art. 74 del DPR 309/90. La Corte non si sarebbe misurata con il gravame proposto in ordine alla figura del ricorrente in rapporto alla ritenuta partecipazione alla associazione ex art. 74 del DPR 309/90. Dopo avere riportato lo specifico motivo d'appello al riguardo proposto, con cui si sosteneva la assoluta estraneità dell'imputato rispetto al sodalizio, il ricorrente rappresenta altresì come nello stesso, a pagina 93 e seguenti, si fossero illustrati gli esiti di attività di intercettazione con dimostrazione della erroneità delle decisioni assunte al riguardo dal primo giudice. Si sostiene che in tal modo si erano proposti diversi temi di riflessione, quali l'assenza del ricorrente da ogni "snodo materiale" delle attività captate, l'assenza di riferimenti al medesimo nel corso di conversazioni captate, e la mancata conoscenza dello stesso da parte di chiunque, ad eccezione dei fratelli EF, la sua occasionale comparsa in data 27 aprile 2017, la carenza di ogni evidenza di procacciamento da parte sua di sostanza stupefacente, l'assenza in capo allo stesso di ogni ruolo nell'ambito della associazione, la rivendicata indipendenza imprenditoriale ed economica rispondente ad interessi di famiglia concorrenziali rispetto a quelli del gruppo dei EF, la mancanza di prove di una stabile collaborazione con i EF, la mancanza di prove di contributi materiali, la sussistenza di una amicizia di lunga durata idonea a giustificare la confidenza dimostrata nel discorrere con altri coimputati, l'assenza di riscontri circa la tesi della sua funzione di intermediario e trasportatore di denaro all'estero, la mancanza di qualsiasi socializzazione delle perdite tra i EF e il ricorrente. Si osserva, quindi, che nonostante tali questioni così devolute, la corte di appello avrebbe trascurato le doglianze difensive in ordine alla posizione del ricorrente, redigendo una motivazione assertiva e carente, e illogica, laddove il riferimento a rapporti con il solo EF SL postulerebbe la mancata conoscenza di ogni altro associato, mentre inconducente sarebbe la valorizzazione dell'aiuto 2 ottenuto dall'imputato in ordine al trasporto del suo trolley all'aeroporto. Sarebbe oscura la ragione della natura probatoria delle intercettazioni ambientali del 27 aprile 2017, assertivo il riferimento a moltissime intercettazioni riguardanti questioni di denaro, a fronte del fatto che si tratterebbe di colloqui alternativamente spiegabili, ed inoltre sarebbe priva di valore indiziario a carico la frase intercettata "ti aiuto io" come anche sarebbero criticabili le conclusioni finali della Corte. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione nonchè il vizio di carenza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione al riguardo. La corte di appello avrebbe trascurato le doglianze proposte ,in tema di sussistenza dell'associazione, formulando al riguardo a mere enunciazioni. Si osserva come la motivazione si ridurrebbe ad una mera elencazione di massime, nonché di richiami a circostanze insufficienti rispetto al caso concreto. In particolare, non si risponderebbe alla censura relativa alla mancata indicazione di un atto d'esordio dell'associazione e di almeno un atto di estinzione della stessa, come anche sulla breve durata del fenomeno. La Eorte avrebbe anche omesso di indicare in concreto le citate conferme provenienti da contestazioni della DDA di Bologna, trascurando peraltro che rispetto a quella attività di indagine sarebbe intervenuta una sentenza assolutoria dell'odierno ricorrente. Si aggiunge che la citazione, da parte della 6>rte, della circostanza per cui EF JA avrebbe rivendicato la necessità di non creare un deposito di stoccaggio, si tradurrebbe in una motivazione contraddittoria nella misura in cui essa converge verso il motivo di appello inteso iclimostrare l'assenza di un sia pure rudimentale deposito, organizzato e accessibile per tutti i sodali. Inoltre, la torte di appello, nell'evidenziare plurimi aspetti che confermerebbero la sussistenza dell'associazione, si sarebbe limitata a mere asserzioni al riguardo senza misurarsi con le doglianze difensive e senza spiegare la portata probatoria degli elementi stessi. Né la corte avrebbe risposto in ordine alla dedotta carenza di una cassa comune e di una suddivisione degli utili ovvero delle perdite e dell'elemento psicologico. Come anche mancherebbe ogni risposta in ordine alla corretta interpretazione da dare al concetto di scopo comune. 5. AL EN, con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione circa la responsabilità del ricorrente con riguardo ai capi 32, 34 e 36. Si ribadisce il travisamento della prova con riferimento all'attribuzione al ricorrente dell'utenza telefonica. Si osserva, altresì, che nel quadro di una cosiddetta "doppia conforme" i giudici di appello si sarebbero limitati solo a recepire in maniera critica le conclusioni già svolte sul punto sopra indicato dalla stessa polizia 3 giudiziaria, senza confrontarsi con le deduzioni difensive e travisando dati fattuali. Quanto, in particolare, alle ragioni dell'attribuzione al ricorrente di una utenza telefonica con numero finale 416, si contesta la valorizzazione dei risultati di una cella telefonica in ragione della compatibilità con la residenza dell'imputato, posto che nella stessa abitazione viveva anche il fratello TI. Si contesta anche l'attribuzione al ricorrente di altra utenza con numeri finali sei, tre, sette, sempre in ragione delle celle collegate all'utenza siccome compatibili con il luogo di lavoro di residenza del ricorrente, alla luce delle medesime considerazioni critiche svolte per la precedente utenza. Si aggiunge che il fratello RI avrebbe attribuito a sé la predetta utenza. Si contesta anche la valorizzazione, ai fini qui in esame, dei risultati di un servizio di OCP del 19 giugno 2017, non potendosi escludere che messaggi in questa occasione valorizzati fossero stati in realtà inviati a EF letmir dal fratello TI. Si contesta, altresì, anche la valorizzazione dell'arrivo del ricorrente presso un'agenzia immobiliare in orario ritenuto prossimo a quello fissato per un incontro stabilito con appositi SMS, anche a fronte dell'assenza di ogni riscontro circa un incontro tra il ricorrente ed il cosiddetto gruppo degli albanesi. Inoltre, non sarebbe dimostrata la asserita volontà del fratello TI di escludere l'imputato, attuale ricorrente, da ogni responsabilità. Tanto premesso si osserva che nessuna risposta sarebbe stata fornita in ordine al nucleo delle predette doglianze, limitandosi la Corte di appello a richiamare le conclusioni della sentenza di primo grado e di una informativa di polizia giudiziaria del 2017. Si contesta anche la valorizzazione di alcuni nomignoli emergenti dalle intercettazioni per attribuire al ricorrente l'utenza con numero finale 416. Ed infine si rappresenta l'inidoneità a superare le doglianze difensive dell'affermazione per cui l'utenza con numero finale 416 sarebbe stata utilizzata non solo prevalentemente dal ricorrente ma anche dal fratello. Tanto che i fatti di cui al capo 34 sono attribuiti al solo ricorrente e non anche al fratello TI;
con riferimento poi al capo 36 si contesta l'adeguatezza delle prove a sostegno del giudizio di penale responsabilità sia per la mancata dimostrazione di ciò che i due soggetti coinvolti si sarebbero scambiati sia per la mancanza di elementi volti a riscontrare un'attività di rivendita a terzi della sostanza ritenuta acquistata dal ricorrente. Con conseguente motivazione apodittica. 6. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 597 del codice di diritto in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche già AL4 J j4, riconosciute in primo grado, Con violazione del divieto di efriiaziunipeius. 7.BA EL deduce il vizio di carenza e illogicità della motivazione con riferimento Aléato di cui all'articolo 74 del d.p.r. numero 309 del 1990. Non 4 sarebbe possibile comprendere come i rapporti tra il ricorrente e EF AR, valorizzati per dimostrare la partecipazione al sodalizio criminoso da parte del primo, in assenza di altri dati possano dimostrare la consapevolezza dell'attuale imputato di agevolare un contesto associativo e non soltanto il soggetto con cui intratteneva relazioni. Tanto più che il EF nelle sue conversazioni con il ricorrente avrebbe fatto riferimento a richieste ed esigenze riconducibili solo alla sua persona. Analoghe critiche si muovono circa la valorizzazione dello scambio di vetture intervenute tra il ricorrente e tale RA dopo l'arresto di OL LE. Il vizio motivazionale emergerebbe ancora più in quanto, per ricondurre il fatto al tentativo di eludere controlli nell'interesse dell'associazione, il giudice non avrebbero spiegato quali attività il RA avrebbe compiuto con l'auto ricevuta dal ricorrente nè tantomeno avrebbero spiegato se il ricorrente fosse a conoscenza della notizia dell'arresto di OL LE e comunque non si comprenderebbe come uno scambio di auto possa dimostrare l'appartenenza ad un sodalizio criminale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per ragioni logico-giuridiche, deve innanzitutto esaminarsi il secondo motivo proposto da SA VA, con cui si contesta la sussistenza dell'ipotesi associativa. 1.1. Deve premettersi che ricorre un caso di doppia conforme, in presenza della quale le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). Deve altresì aggiungersi che in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relatíonem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle 5 TC I risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri). Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. "doppia conforme", è anche il principio per cui, in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). 1.2. Tanto precisato, si osserva che attraverso la lettura combinata della sentenza di appello e di quella di primo grado, emerge la ricostruzione della esistenza del contestato sodalizio sulla base dell'avvenuta rilevazione, in ragione di atti di indagine e intercettazioni, di plurimi reati fine da parte dei ritenuti sodali, quali espressione di una attività preordinata e strutturata ( cfr. in tal senso da ultimo Sez. 2 - , n. 22906 del 08/03/2023 Rv. 284724 - 01); attività riscontrata da intercettazioni ambientali, dimostrative di una solida programmazione criminale e stabile affectio societatis, citate a partire dalla prima sentenza e descrittive di contatti tra i fratelli EF e SA VA riguardanti modalità di possibili azioni delittuose future e le condizioni attraverso cui potrebbero essere realizzate, oltre che inerenti a rapporti di debito/credito conseguenti alle operazioni già effettuate, con elencazione delle varie persone di riferimento, con conseguente attestazione della ampiezza della attività criminosa organizzata. Analoghe valutazioni, rilevanti per il tema in esame, sono svolte anche attraverso il precipuo riferimento all'inclusione del SA VA nel sodalizio alla luce di conversazioni illustrative del ruolo di costui nel gestire l'acquisizione e spaccio di stupefacenti all'estero oltre che nell'assumere decisioni rilevanti nella dinamica dell'associazione, anche con riguardo alla separazione da taluni complici (cfr. anche pag. 54 della prima sentenza), nel quadro di una significativa confidenza tra costui e i fratelli EF nella programmazione e rivelazione di attività criminali future e di una chiara, consapevole conoscenza della composizione soggettiva della struttura associativa e dei rapporti interni al gruppo, oltre che di un'evidente condivisione di rapporti di credito verso clienti e per quantitativi ingenti. Si tratta di dati emergenti da conversazioni che i giudici 6 hanno rilevato come riscontrati oltre che da numerosi reati fine, anche dal rinvenimento di notevoli quantitativi di stupefacenti, a conferma della trattazione di ampi quantitativi di droga, e che hanno inserito in un contesto probatorio arricchito dalla sussistenza di una comune base operativa - luogo di incontri tra i sodali e tra questi e i vari cessionari -, dalla esistenza di luoghi destinati allo stabile stoccaggio di stupefacenti, nonché di una rete di comunicazione dedicata, - con utenze acquistate dal sodalizio e fornite a sodali e cessionari come confermato, tra l'altro, anche da AL RI -, arricchita dall'utilizzo di plurime auto usate per le esigenze associative e scambiate quindi tra i sodali. Si tratta di un quadro peraltro connotato da una chiara distinzione di ruoli tra i sodali, espressamente illustrata dai giudici, senza che, come pure osservato in sentenza, la limitata durata dell'accertamento investigativo sia di ostacolo al riconoscimento della associazione: ciò in linea con l'indirizzo per cui, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (Sez.
6 - n. 42937 del 23/09/2021 Rv. 282122 - 01). Solo per completezza occorre precisare che tale impostazione è perfettamente condivisa dalla motivazione della Cprte di appello, così da integrarsi completamente, come anticipato, con quella di primo grado, laddove si condividono gli stessi criteri di analisi dei primi giudici attraverso la evidenziazione della comune base di riferimento per i sodali, delle conversazioni rivelatrici delle attività svolte dai vari sodali e delle programmazioni di nuove attività criminali, degli elementi dimostrativi dell'ampia articolazione organizzativa, dei comuni luoghi di stoccaggio, della disponibilità di mezzi quali vetture a disposizione del gruppo, della esistenza di una variegata distribuzione di ruoli in Italia e all'estero; anche la specifica evidenziazione del ruolo partecipativo del SA VA costituisce nel contempo la conferma della sussistenza degli elementi strutturali della fattispecie, attraverso la valorizzazione di conversazioni chiaramente dimostrative di una programmazione di plurimi reati, nel quadro di stabili rapporti tra costui e i fratelli EF, che coerentemente e conseguentemente la corte ha osservato essere insuscettibili di altra verosimile analisi. 1.3. Rispetto a tale organica ricostruzione, non trova alcuno spazio la tesi difensiva, di cui al motivo in esame, per cui la motivazione si ridurrebbe ad una mera elencazione di massime, nonché di richiami a circostanze insufficienti rispetto al caso concreto, essendo, piuttosto, va ribadito, una motivazione che 7 deve necessariamente esaminarsi in stretta aderenza con quella di primo grado. Peraltro, non può evitarsi di osservare come la censura di gravame sulla mancanza della indicazione di un atto d'esordio dell'associazione e di almeno un atto di estinzione della stessa non risponde ad alcun criterio caratterizzante necessariamente il rinvenimento e la ricostruzione di una struttura associativa criminale, e come tale non può suffragare di per sé alcuna valida critica, posto il principio, ben diverso, per cui ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune. (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022 Rv. 283691 - 02); così che, per quanto qui interessa, la non necessità di un previo accordo esclude anche la necessità di un momento, ufficiale, formale e individuato, di inizio come di fine del sodalizio. Eguali considerazioni devono formularsi con riguardo alla critica difensiva inerente la breve durata del fenomeno, trattandosi di circostanza che la giurisprudenza di legittimità non ritiene dirimente, e su cui, come sopra riportato, già il primo giudice aveva risposto. Generica risulta, poi, la deduzione sulla omessa indicazione delle citate conferme provenienti da contestazioni della DDA di Bologna, con particolare riguardo all'affermazione per cui, secondo il ricorrente, rispetto a quella attività di indagine sarebbe intervenuta una sentenza assolutoria dello stesso, stante non solo l'assertività del dato ma anche il mancato preciso confronto col senso del richiamo effettuato dai giudici, siccome formulato non già in rapporto alla posizione specifica del ricorrente bensì rispetto ad un più ampio quadro probatorio, inerente le molteplici condotte riguardanti traffici di droga e realizzate da taluni sodali. 1.4. Quanto alla tesi della assenza di un sia pure rudimentale deposito, organizzato e accessibile per tutti sodali, essa non tiene conto della prospettiva accusatoria, che valorizza la individuazione di plurimi luoghi di stoccaggio, piuttosto che di uno solo. 1.5 Quanto alla ritenuta mancata risposta in ordine alla dedotta carenza di una cassa comune e di una suddivisione degli utili ovvero delle perdite, va osservato che, da una parte, emerge una evidente valorizzazione dell'interesse dei sodali in ordine ai crediti vantati dal gruppo, dall'altra, che si tratta di reato a forma libera che può individuarsi attraverso plurimi elementi, senza che la mancanza di taluno ne infici la ricostruzione, così che la censura in tema di cassa comune appare comunque inidonea ad intaccare l'ampia e articolata motivazione. 1.6. Quanto all'elemento psicologico ovvero alla affectio societatis, i giudici hanno avuto cura, attraverso la sopra esposta ricostruzione, di evidenziare i 8 legami e quindi la comune dedizione alla associazione, anche in via programmatoria, così da sottolineare di fatto la chiara consapevolezza e volontà della stessa. Quanto alla non conoscenza dei sodali è sufficiente ricordare che la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o dei promotori - e tanto vale ovviamente anche per gli latri partecipi - , essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, si inserisca di fatto nel gruppo per realizzarne gli scopi. (Sez. 3 -, Sentenza n. 2351 del 18/11/2022 Ud. (dep. 20/01/2023) Rv. 284057 - 02). Dunque la motivazione risponde al criterio per cui ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo. (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013 (dep. 17/02/2014) Rv. 258796 - 01). Consegue l'inammissibilità del motivo esaminato. 2.11 primo motivo dedotto da SA VA, in ordine a vizi di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sua partecipazione all'associazione ex art. 74 del DPR 309/90, è manifestamente infondato. E' qui sufficiente richiamare quanto già sopra riportato con riferimento a quei passaggi motivazionali con cui i giudici hanno evidenziato il ruolo del SA VA in maniera da illustrarne la rilevanza, la consapevolezza del sodalizio, la sua conoscenza da parte di altri coimputasti, la condivisione delle dinamiche criminali. A fronte di una così organica motivazione, la doglianza circa la avvenuta introduzione, senza risposta, in sede di gravame di diversi temi di riflessione come riportati nella sintesi dei motivi di impugnazione, da una parte trascura la motivazione come sopra sintetizzata, che invero fornisce un chiaro quadro partecipativo, dall'altra, non illustra la rilevanza delle ritenute omissioni rispetto alla loro capacità di alterare ineluttabilmente l'equilibrio illustrativo della sentenza. Così che deve ribadirsi, nel caso di specie, il principio per cui la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della 9 motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). Le predette precisazioni lasciano rilevare anche il carattere meramente rivalutativo delle ulteriori doglianze, tese a criticare frammentariamente la motivazione, rifuggendo dalla sua doverosa analisi unitaria e complessiva, anche in rapporto alla prima sentenza. 3. Riguardo al primo motivo dedotto da AL EN, e relativo a vizi di motivazione circa la responsabilità del ricorrente con riguardo ai capi 32, 34 e 36, devono esaminarsi distintamente i vari capi. Quanto al capo 32, in cui si contesta che il ricorrente, assieme al fratello RI, di cui sarebbe stata separata la posizione, acquistava da EF JA almeno cento grammi di cocaina in data 18.3.2017, anche a scopo di spaccio, va osservato che appare alquanto vana e poco specifica, rispetto innanzitutto alla suindicata contestazione di concorso, conforme alla condanna, la doglianza tesa a dimostrare che la utenza con numero finale 416 sarebbe stata in uso ad AL RI piuttosto che al ricorrente, posto che, da una parte, i giudici (pag. 35 della prima sentenza) evidenziano anche contatti tra il EF e AL RI, poi riferiti teelfonicamente, nella loro sostanza, all'altro fratello, ossia necessariamente EN, così da confermare anche per ciò solo l'uso della utenza con finale 416 almeno "anche" al EN;
dall'altra, la complessiva motivazione delle due sentenze lascia comprendere come si trattasse, comunque, di una utenza in uso ad entrambi ("l'incontro viene preceduto da una serie di contatti tra il EF e i fratelli AL", e nel senso di un uso comune della utenza si esprime anche pagina 20 della seconda sentenza), e che, in ogni caso, la responsabilità fosse da ascriversi a entrambi i fratelli, posta anche la ritenuta partecipazione agli incontri e alla generale attività illecita da parte anche del RI (pag. 35 della prima sentenza). La complessiva motivazione illustra altresì che vi era una chiara finalità di spaccio in capo "ai cessionari fratelli AL", tanto che il quantitativo consegnato avrebbe consentito "ai fratelli AL" di consegnare a loro volta la droga a plurimi clienti. Va comunque aggiunto che non appare contrastato il rilievo dei primi giudici per cui "il tenore" degli sms lasciava comprendere che interlocutore era EN, né la notazione dei giudici di appello per cui la riferibilità dell'utenza all'imputato è stata accertata con servizio di OCP, come da pagina 226 della informativa finale. 10 Inoltre la censura con cui si lamenta la mancata risposta a doglianze difensive, che sono fondate su una analisi specifica della informativa di pg, che i giudici richiamano per sostenere la riconduzione al ricorrente della utenza predetta, viene svolta in violazione del principio di autosufficienza, siccome nessuna allegazione risulta dei documenti richiamati in sentenza. Per completezza, si osserva che i giudici di primo e secondo grado ribadiscono un uso comune della utenza tra i due fratelli pur evidenziando, i primi, un uso prevalente del ricorrente siccome maggiormente coinvolto, alla luce dei vari servizi di ocp, nell'attività di compravendita dello stupefacente con il sodalizio albanese. Quanto al capo 34, esso attiene all'acquisto, da parte di AL EN presso EF JA, di cento grammi di cocaina in data 1.5.2017. I giudici ne sostengono ragionevolmente la responsabilità sempre sul presupposto di intercettazioni coinvolgenti la utenza "in uso ai fratelli AL" e sul rilievo della avvenuta autoqualificazione dell'usuario della utenza intercettata nen' episodio in esame, avente numero finale 416, come "il Grande", precisazione al riguardo non specificamente contrastata laddove RI viene dai primi giudici individuato, nell'analisi del capo 32, come il "Piccolo". Quanto al capo 36, che riguarda il ritenuto acquisto, da parte del ricorrente, di cocaina, in data 1.5.2017, il giudizio di responsabilità valorizza il contatto telefonico avviato dal EF cui fece seguito un incontro con AL EN, descritto con dovizia di particolari quanto alla consegna di beni dal primo al secondo, poi ragionevolmente identificati in droga in ragione di successiva intercettazione in cui il AF riferiva di avere regalato 10 grammi in più, e in ragione del complessivo rapporto avviato con il AF, già connotato da cessioni di droga. La ricostruzione si rafforza anche per il rinvenimento, presso il AF, di un foglio, riportante annotazioni recanti, tra le altre, il riferimento a "biondi" che i giudici riconducono al ricorrente sulla base di una foto che riproduceva il medesimo con capelli di tale colore, cosicchè la diversa tesi difensiva, che uniformerebbe sotto tale aspetto i due fratelli„ appare oltre che meramente fattuale anche priva di ogni allegazione utile. In questo quadro, la disquisizione sulla riconducibilità al ricorrente delle utenze con numero finale 416 e 537 non appare rilevante. Ad ogni modo, la ulteriore precisazione delle ragioni della attribuzione al ricorrente di una seconda utenza con numero finale 637 appare ragionevole quanto alla valorizzazione della circostanza per cui, dopo un appurato incontro tra il EF IR e il ricorrente, seguivano sms dalla predetta utenza diretti al EF tali da non potere che essere realizzati da AL EN in assenza di RI;
ed essa non pare adeguatamente confutata in assenza della necessaria allegazione degli atti di indagine di riferimento, illustrativi di tali sms. 1 1 4. Il secondo motivo è fondato non avendo i giudici di appello rideterminato la pena finale applicando anche le circostanze attenuanti generiche già concesse in primo grado. Ricorrendo la possibilità di correzione ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen. la stessa va rideterminata nei seguenti termini: pena base pari a anni 1 e mesi sei di reclusione ed euro 1500 di multa, ridotte per le attenuanti ex art. 62 bis c.p. fino a anni 1 ed euro 1000 di multa, aumentata di mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 150 di multa per ciascun ulteriore episodio in continuazione, fino ad anni uno mesi 3 di reclusione ed euro 1300 di multa, ridotta per il rìto a mesi 10 di reclusione ed euro 867,00 di multa. 5. Il ricorso proposto da BA EL è manifestamente infondato, siccome volto, a fronte di una coerente motivazione, a proporre una diversa valutazione dei dati valorizzati, peraltro considerati solo in parte. Invero, premesso che trattasi di un caso di "doppia conforme", va osservato che la partecipazione all'associazione da parte del ricorrente è fondata su plurimi atti o circostanze, quali la seriale attività di acquirente di droga dal sodalizio svolta dal ricorrente stesso (cfr. pag. 59 della prima sentenza), la titolarità, in capo allo stesso, di diverse vetture, accompagnata dal significativo scambio delle stesse con altri sodali, al fine di assicurare l'uso di automezzi "puliti" - come dimostrato dallo scambio di vetture con il RA dopo che costui aveva dismesso altra auto usata in occasione di un controllo di polizia, effettuato mentre era di ritorno dall'Olanda e di poco antecedente l'arresto di altro soggetto -, la manifestata disponibilità ad aiutare il sodale EF JA a vendere stupefacente del gruppo criminale, tanto da non guadagnarci nulla, l'iniziativa volta a collaborare con EF JA nel cercare un nuovo luogo di custodia e un nuovo custode di stupefacenti del gruppo dopo l'arresto del OL;
si tratta di circostanze che, considerate complessivamente, appaiono obiettivamente convergenti verso il sostegno del sodalizio oltre che peculiari in tal senso ( a partire dalla intestazione di plurime macchine prontamente messe a disposizione di sodali) e ragionevolmente indicative di una chiara determinazione a favorire il medesimo. Così che le deduzioni difensive non riescono a prospettare vizi motivazionali, i quali, in questa sede, devono solo avere il crisma, come noto, della loro sussistenza "manifesta", ovvero della illogicità, contraddittorietà o carenza evidente ed immediata. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio in relazione all'imputato AL EN limitatamente alla pena, che ridetermina in mesi dieci di reclusione ed euro 867 di multa. Va dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e si devono dichiarare inammissibili i ricorsi di SA VA e BA EL con 12 conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all'imputato AL EN limitatamente alla pena che ridetermina in mesi dieci di reclusione ed euro 867 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorso di SA VA e BA EL che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12.3.2024