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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10848/2023 r.g., promossa da nata a [...] il [...] (c.f. C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Luana C.F._1
Comastri Cappelli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro nato a [...] il 12 dicembre CP_1
1979 (C.F. , rappresentato e difeso dagli C.F._2
avv. Manuela Tirini e Massimo Lazzari del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
- resistente e nei confronti di
1 nata a [...] il [...], CP_2
nato a [...] il [...] e CP_3 CP_4
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Schiavi Tessitore del Foro di Bologna, quale curatore speciale dei minori, in forza del provvedimento di nomina del 7 dicembre 2023 con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “modifica delle condizioni della separazione”.
Conclusioni della ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, modificare le condizioni della separazione intervenuta tra i Sigg.ri ed Parte_1
come segue: in via principale a) tenuto conto delle CP_1
dichiarazioni rese dai minori, sia avanti il Giudice (v. CP_2
sia nel corso della CTU (v. , e ), circa i CP_2 CP_3 CP_4
comportamenti tenuti dal padre nei confronti dei medesimi, e della sua inadeguatezza ad occuparsi degli stessi a causa del lamentato abuso di sostanze alcoliche, disporre l'affido esclusivo in capo alla madre, la quale pertanto assumerà le Parte_1
principali decisioni nell'interesse dei minori, ordinarie e straordinarie, secondo le indicazioni che il Tribunale detterà per il caso di specie;
in via subordinata b) disporre l'affido condiviso dei minori in capo ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con previsione della ripresa, graduale ed inizialmente protetta, dei rapporti padre-figli attraverso la prosecuzione del
2 percorso iniziato dal servizio sociale in concomitanza alla CTU,
e/o comunque con le modalità che verranno ritenute necessarie ed opportune dai servizi sociali stessi, con previsione che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre quelle di ordinaria amministrazione siano assunte dal genitore collocatario, SI.ra
In ogni caso, previa verifica presso il SerD di Pt_1
riferimento, a carico di , della sua attuale dipendenza CP_1
o meno dall'alcol, ed in caso affermativo, sia verificato il positivo superamento del percorso indicato dagli operatori;
e, come previsto nell'ordinanza assunta in data 16 luglio 2024, disporre eventualmente un percorso di mediazione familiare che coinvolga entrambi i genitori;
- nel caso di ripresa dei rapporti padre-figli, come già osservato, si chiede che venga valutato l'ambiente presso il quale i minori dovrebbero far visita al padre;
in via di estremo subordine c) nella denegata ipotesi in cui, il
Tribunale dovesse ritenere opportuno disporre quanto proposto dalla CTU, ovvero di incaricare i servizi sociali di individuare una famiglia di appoggio bigenitoriale dove i minori possano trascorrere qualche ora la settimana, si chiede che, prima di dare corso a tale scelta, che implicherebbe per i minori un forte impatto sia emotivo sia rispetto alle abitudini collaudate, prevedere che i minori siano accompagnati da un previo supporto psicologico volto alla “introduzione” al progetto suggerito dalla
Consulente, in modo da non creare effetti indesiderati e
3 confliggenti rispetto alle finalità del progetto stesso. Con vittoria di spese e competenze, rimborso spese forfettarie, accessori come per legge”.
Conclusioni del resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: In via principale, ed in parziale modifica del provvedimento di separazione del 7 dicembre 2023: - rigettare il ricorso promosso dalla SInora alla luce della espletata CTU Parte_1
depositata in data 11 marzo 2025: - affidare i minori , CP_2
e al Servizio sociale competente per CP_4 CP_3
territorio, mantenendoli collocati presso la madre;
- prevedere per i minori un nucleo familiare, caratterizzato dalla presenza di due figure genitoriali (famiglia di appoggio), in cui i minori possano trascorrere quattro giornate a settimana, con rientro a casa dopo cena, entro le 21.00. Si suggerisce una calendarizzazione settimanale, che potrà poi essere modificata in base alle indicazioni del Servizio Sociale, come segue: ● lunedì: i minori, dopo la scuola, staranno con la madre;
● martedì: i minori, dopo la scuola, staranno presso una famiglia di appoggio;
● mercoledì:
i minori, dopo la scuola, staranno presso una famiglia di appoggio;
● giovedì: i minori, dopo la scuola, staranno presso una famiglia di appoggio;
● venerdì: i minori, dopo la scuola, staranno presso una famiglia di appoggio;
● sabato: i minori, dopo la scuola, staranno con la madre;
● domenica: i minori,
4 dopo la scuola, staranno con la madre;
- prevedere che due giornate vengano dedicate individualmente ai due minori CP_3
e , utili a rielaborare gli accadimenti degli ultimi anni;
- CP_4
disporre un diritto di visita del padre con i minori che tenga conto della loro situazione psicologica e li aiuti a riavvicinarsi alla figura paterna, diritto di visita che giunga gradualmente a far sì che i minori trascorrano con il padre: ● due fine settimana alternati al mese dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera ● un pomeriggio infrasettimanale;
● tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il
15 maggio di ogni anno;
● una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno, i periodi dal 25/12 alle ore
11 al 31/12 alle ore 11 e dal 31/12 alle ore 11 al 6/1 alle ore 11; ● vacanze pasquali ad anni alterni dal giovedì prima di Pasqua al martedì sera alle 20; - disporre per un percorso di sostegno CP_2
psicologico, necessario ad affrontare le sofferenze emotive rilevate;
- confermare la presenza di un “curatore speciale dei minori con poteri di natura sostanziale” (ad oggi identificato nell'Avv. Schiavi Tessitore), che possa fornire ausilio per i tre minori e per la ripresa ed il miglioramento della relazione tra padre e figli, così come delineata nella Legge 206; - ammonire la madre, SInora ai sensi dell'art. 473bis.39, lett. Parte_1
a), c.p.c., per la sua condotta inadempiente ia nel corso della
CTU sia rispetto a quanto previsto dal progetto del Servizio
Sociale e per l'atteggiamento ostativo al riavvicinamento tra
5 padre e figli;
- condannare la SInora ai sensi Parte_1
dell'art. 473bis.39, lett. b), c.p.c., al risarcimento forfettario di €
10.000,00, di cui una quota da riconoscersi al padre personalmente e la restante da destinarsi ai figli minori, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale;
disporre, ai sensi dell'art. 473bis.39, lett. c), c.p.c., l'irrogazione di una sanzione, in capo alla SInora nella misura che Parte_1
sarà ritenuta equa di giustizia, da destinarsi alla Cassa delle
Ammende; Con vittoria di spese e compensi, tenendo conto anche del comportamento processuale della madre, SInora
. Parte_1
Conclusioni del curatore speciale dei minori:
“Voglia l'Ill.mo Giudice DeSInato, ogni contraria istanza disattesa: • Confermare allo stato l'affido condiviso dei minori
, e ad entrambi i genitori, con CP_2 CP_3 CP_4
raccomandazione che, in merito alle decisioni di maggior rilievo per i minori (educazione, istruzione, sanitarie, religiose ecc) essi si confrontino sempre in via preventiva, eventualmente richiedendo al Servizio Sociale di farsi mediatore qualora non si trovino d'accordo; sempre nel rispetto delle inclinazioni naturali dei minori e della loro autodeterminazione;
• Confermare la collocazione dei minori , , presso la madre;
CP_2 CP_3 CP_4
•Predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità ad ambedue i genitori separatamente, ai fini del superamento delle specifiche difficoltà del padre e della madre;
6 • Incaricare i Servizi Sociali: a) di proseguire con l'attività di monitoraggio e sostegno ai minori ed ai genitori, affinché si instauri un dialogo costruttivo tra gli adulti nella gestione dei figli e nell'attuazione di un progressivo riavvicinamento dei minori alla figura paterna, con iniziali e adeguate cautele-atteso il lungo tempo trascorso senza che padre e figli si siano più visti e tantomeno sentiti, nel rispetto del diritto del padre alla bigenitorialità; proseguendo nel percorso psicologico dei minori coinvolgendo, se utile, anche i genitori, con frequenza adeguata al caso. b) di individuare una famiglia di appoggio, (un nucleo familiare, caratterizzato dalla presenza di due figure genitoriali) valutando i tempi di permanenza dei minori presso di essa, anche alla luce delle risorse disponibili sul territorio, come suggerito dalla CTU, affinché i minori possano sperimentare un ambiente libero da inquinamenti emotivi (attuati dalla famiglia materna), permettendo loro di elaborare e riSInificare le esperienze vissute in questi anni. c) di valutare l'adeguatezza del contesto abitativo paterno nel momento in cui si dovesse concretizzare la presenza dei minori presso l'abitazione dello stesso. •disporre una rivalutazione semestrale delle condizioni dei minori rispetto a ciascuno dei genitori nonché la verifica della sussistenza dei presupposti per il ripristino della situazione familiare orinaria a seguito di una positiva evoluzione della situazione dell'intero nucleo familiare. • disporre, se del caso, la verifica di un
7 possibile abuso di sostanze alcoliche da parte del SI. CP_1
derivando tale ipotesi dai riferiti di una delle parti”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato proprie conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 26 agosto 2023, Parte_1
premesso che in data 7 marzo 2023 era stata omologata la separazione consensuale su ricorso della ricorrente e del marito e che in relazione all'affidamento dei tre figli minori CP_1
della coppia, , nata il [...], , nato il 17 CP_2 CP_3
novembre 2014 e , nato il [...], i ricorrenti CP_4
avevano stabilito l'affidamento ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso l'abitazione materna e le modalità e i tempi di permanenza dei minori presso il padre, affermava che il marito, già all'epoca del deposito del ricorso per la separazione, aveva tenuto “comportamenti assolutamente inadeguati durante i giorni in cui aveva la gestione dei figli”; che il convenuto, in particolare, dopo avere trascorso il fine settimana con i bambini, si era messo alla guida dell'autovettura “in stato di evidente ubriachezza per riaccompagnarli presso la casa materna”; che l'abuso di alcolici da parte dello NI era stato causa della separazione ed era continuato anche successivamente, tanto che il 20 aprile 2023 la ricorrente era stata costretta a denunciare ai carabinieri un “grave episodio avvenuto in data 15 aprile 2023”, allorchè il convenuto, mentre si trovava al Luna
Park di Vergato, nonostante avesse con sé i figli più piccoli, era
8 in “stato di alterazione alcolica”; che in quell'occasione, lo CP_1
incontrata la figlia , che passeggiava tra le giostre insieme CP_2
agli amici e preoccupata per i fratelli aveva telefonato alla madre, aveva mostrato alla figlia il dito medio davanti a tutti, sbeffeggiandola;
che giunta sul posto per recuperare i figli, la ricorrente aveva constatato che la circostanza riferita dalla figlia sulle condizioni del padre era vera;
che “nell'ambiente famigliare di riferimento del convenuto” non vi era “contezza della gravità di tale situazione e del disagio” in cui versava “l'ex marito della ricorrente” e veniva minimizzato il problema che affliggeva il convenuto da molto tempo, ovvero la dipendenza dall'alcol, senza considerare che ciò era “gravemente pregiudizievole per i minori e per i loro rapporti con la figura paterna”.
aggiungeva inoltre di essere stata Parte_1
fisicamente aggredita in data 15 agosto 2023 dal fratello del marito, che rivendicava “illegittime richieste del CP_5
fratello in ordine ad una autovettura intestata alla SI.ra CP_1
e che tale episodio, che aveva visto anche l'intervento Pt_1
della moglie e della madre del convenuto, che rivendicavano “la legittimità dell'intervento dell'aggressore”, delineava
“l'ambiente familiare di riferimento del SI. , in cui lo stesso CP_1
trovava “protezione e supporto” e che era “intriso di violenza” e non disdegnava “la prevaricazione anche fisica sui soggetti più deboli, circostanza” che imponeva “di contestualizzare la capacità genitoriale del convenuto anche con riferimento a tale
9 aspetto”. La ricorrente sosteneva che i bambini non mostravano il desiderio di vedere il padre ed avevano ancora molta paura, ma si mostravano “molto più sereni e tranquilli, rispetto al periodo in cui erano “costretti” a fargli visita e trattenersi presso l'abitazione dello stesso”; che non si aveva notizia che il padre avesse preso coscienza delle sue problematiche, né che avesse iniziato un percorso per liberarsi dalla dipendenza dell'alcol; che i Servizi
Sociali erano stati “relazionati in merito alla situazione famigliare dalla stessa ricorrente, il giorno in cui è stata sporta querela
(codice rosso)”. chiedeva, anche alla luce dell'ultimo Parte_1
episodio accaduto, a tutela dei minori, che fosse verificata la capacità genitoriale di che fosse previamente CP_1
accertata la sua condizione psico-fisica e che fosse disposto, medio tempore, l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con sospensione del diritto di visita del padre sino al positivo superamento da parte dello stesso delle problematiche testè riferite, ovvero sino alla ripresa della normalità dei rapporti del padre con i minori. Nel merito, la ricorrente chiedeva, “previ gli accertamenti in ordine alla capacità genitoriale del SI. CP_1
e del positivo superamento della sua dipendenza dall'alcol”,
[...]
che fosse “disposto il diritto di visita del padre ai figli, secondo le modalità che i Servizi Sociali” avrebbero ritenuto “opportune nell'interesse della prole, e comunque in protezione della integrità della stessa”, con il favore delle spese processuali.
10 Si costituiva eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità della domanda avversaria, “in quanto carente della sopravvenienza dei fatti nuovi di cui all'art. 473 bis.29
c.p.c.”, posto che l'asserita dipendenza del convenuto dall'alcol sarebbe stata antecedente “alla stipula dell'accordo di separazione consensuale”. Nel merito, il resistente contestava gli assunti avversari, affermando che il convenuto, qualche mese dopo la presentazione del ricorso per la separazione consensuale, nel quale i coniugi avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli e il più ampio diritto di visita del padre nei confronti della prole, aveva intrapreso una relazione con un'altra donna e appena qualche mese dopo l'omologa della Parte_1
separazione consensuale, aveva depositato il ricorso per la modifica delle condizioni della separazione, sostenendo non già fatti nuovi, ma un'asserita dipendenza dall'alcol del marito già presente ai tempi del matrimonio e “improvvisamente divenuta causa di interruzione del rapporto tra il padre ed i figli”. CP_1
affermava inoltre che dall'aprile 2023 né il convenuto, né la
[...]
sua famiglia di origine vedevano i minori, nonostante quanto concordato in sede di separazione consensuale, in particolare con riferimento all'ampio diritto di visita del padre, e che la scelta della ricorrente di interrompere qualsiasi rapporto padre/figli e di chiedere l'affidamento esclusivo dei minori non era stata presa nell'esclusivo interesse dei minori, ma sembrava piuttosto “un maldestro tentativo della SInora di “punire” l'ex marito Pt_1
11 per le di lui scelte personali/sentimentali”, come si desumeva dai messaggi inviati dalla ricorrente al marito. Quest'ultimo contestava altresì la valenza probatoria, quanto alla sua capacità genitoriale, degli episodi narrati dall'avversaria e della denuncia presentata dalla moglie “per maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli” nel periodo compreso fra il 1° novembre 2022 e il 15 aprile 2023, affermando che i fatti denunciati, dei quali peraltro non vi era prova, denotavano o che la ricorrente aveva
“sottoscritto un accordo per una separazione consensuale con il marito violento e dedito all'alcol, non curandosi del benessere dei figli” o che quanto esposto non corrispondeva a verità e il resistente doveva ritenersi in realtà “un padre adeguato” e che amava i propri figli, mentre il ricorso era stato depositato “a fronte di intemperanze della madre”, che mal si conciliavano
“con il ruolo genitoriale” e di cura dell'interesse dei minori.
chiedeva dunque che, previa nomina di un CP_1
curatore speciale dei minori, fosse ripristinato “con urgenza il diritto di visita del padre nei confronti dei figli, ordinando alla madre di dare esecuzione alle condizioni di cui al provvedimento di separazione, o, in mancanza, incaricando il Servizio sociale competente di organizzare gli incontri NON protetti padre e figli”. Il convenuto chiedeva altresì in via preliminare di rito, che il ricorso avversario fosse dichiarato inammissibile ed in via principale di merito, che il ricorso fosse respinto, in quanto infondato in fatto e in diritto, e “per l'effetto, acclarata, se del
12 caso, la capacità genitoriale della madre collocataria”, che fossero confermate le condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, omologate con decreto del 7 marzo 2023.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., il
Giudice relatore sentiva le parti personalmente all'udienza del 5 dicembre 2023.
Con ordinanza del 7 dicembre 2023, il Giudice confermava l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con loro collocazione prevalente presso la madre, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale competente per territorio (cui con il decreto di fissazione dell'udienza aveva richiesto l'invio di una relazione in merito alla situazione personale e familiare dei coniugi e dei figli minori delle parti, al fine di adottare i provvedimenti più rispondenti all'interesse dei medesimi in termini di affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori, relazione poi acquisita il 1° dicembre 2023), disponeva, allo stato, incontri protetti tra padre e figli, con cadenza indicativa di due pomeriggi la settimana, secondo modalità più specifiche demandate allo stesso Servizio, senza forzare i minori e con possibilità di rimodularli secondo le necessità ed eSIenze del Servizio e della prole (con facoltà di intensificazione, in caso di esito positivo, ovvero di ridurli, fino a sospenderli, in caso di esito negativo o disturbante per i minori), nominava quale curatore speciale dei tre minori l'avv. Ilaria Schiavi Tessitore, fissava un'udienza per
13 l'audizione della figlia minore ed ammetteva una c.t.u. sulle CP_2
capacità genitoriali delle parti, nominando consulente d'ufficio la dott.ssa e fissando l'udienza per il conferimento Persona_1
dell'incarico e la formulazione dei quesiti.
Con comparsa depositata il 15 dicembre 2023, si costituiva il curatore speciale dei minori , e , la quale CP_3 CP_4 CP_2
veniva in seguito sentita dal Giudice relatore.
Espletata la c.t.u., veniva fissata l'udienza conclusiva, con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis.28, co.
1, lett. a), b) e c), c.p.c., e la causa veniva infine rimessa al
Collegio per la decisione sulle trascritte conclusioni delle parti.
Va rilevato preliminarmente che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Quanto all'intervento del Pubblico Ministero, questo
Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza”
(cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n.
12254).
Nella fattispecie in esame, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della
14 Repubblica il 6 settembre 2023 e la circostanza che il Pubblico
Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
Ciò premesso, si osserva che l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente è infondata.
Come rilevato dalla ricorrente nella memoria depositata il
15 novembre 2023, ha allegato, a fondamento Parte_1
della sua domanda di modifica delle condizioni della separazione riguardante l'affidamento condiviso dei figli minori e le modalità di visita del padre, fatti verificatisi sia dopo la predisposizione ed il deposito del ricorso per la separazione consensuale (27 dicembre 2022) e poco prima dell'omologa, sia dopo l'omologa della separazione consensuale (7 marzo 2023). A questi ultimi, verificatisi, secondo l'esposizione della ricorrente, nell'aprile e nell'agosto 2023 e che avrebbero comportato il successivo rifiuto dei figli di vedere il padre, si riferisce il ricorso, con il quale, quindi, ha allegato anche fatti nuovi, che Parte_1
legittimano, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., la proposizione della domanda volta ad ottenere la parziale modifica delle condizioni della separazione.
Passando a questo punto all'esame del merito delle domande, che attengono all'affidamento dei figli minori e alle modalità di visita e di permanenza degli stessi presso il padre, si osserva che già la relazione dei Servizi Sociali in data 29
15 novembre 2023 aveva riscontrato, a seguito delle indagini demandate dal Giudice relatore, “una situazione familiare ad oggi connotata da complessità sia nelle dinamiche genitoriali che nelle dinamiche con le rispettive famiglie d'origine: entrambi i riferiti dei genitori, seppur in alcune parti discordanti, convergono sull'esposizione dei figli nella conflittualità esistente”.
Il curatore speciale dei minori ha dato conto dell'attività svolta, rilevando, in particolare, di avere contattato il Servizio
Sociale, di avere approfondito con gli assistenti sociali e con l'educatore la situazione del nucleo familiare e di avere incontrato i minori, che a partire dall'agosto 2023 non avevano più avuto contatti con il padre, nonostante i tentativi da parte dei
Servizi di riavvicinamento dei figli alla figura paterna. Quanto al primo colloquio con , di poco antecedente all'udienza CP_2
fissata per la sua audizione, il curatore ha riferito che la ragazza
“ha raccontato di essere particolarmente scossa dalle vicende vissute con il padre allorquando questi era “in stato di alterazione alcolemica” e, in particolare, dall'episodio in cui questi l'aveva insultata davanti alle sue amiche facendole un brutto gesto”, “si è commossa” ed ha affermato “che non intende avere più alcun rapporto con lui” (pag. 3 della comparsa conclusionale del curatore).
Di analogo tenore sono state poi le dichiarazioni rese dalla minore dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 19 dicembre
2023.
16 Il curatore ha poi nuovamente incontrato i minori nel marzo 2025, alla presenza dell'assistente sociale, sentendoli separatamente l'uno dall'altro, come conSIliato dal c.t.u. e dai
Servizi Sociali, per evitare che si influenzassero a vicenda nei dialoghi con il curatore e potessero esprimersi in libertà. Sia
, che e sono apparsi più sereni e hanno CP_2 CP_3 CP_4
riferito all'unisono che “da quando non vedono più il loro papà va tutto bene.” Tutti e tre i minori hanno dichiarato di aver compreso le motivazioni del procedimento in essere presso il
Tribunale nonché il ruolo e la funzione del curatore dei minori nominato dal Giudice. Il curatore ha riferito inoltre che alle domande “aperte” rivolte loro dallo stesso curatore e dall'assistente sociale, “tutti hanno risposto, stringatamente, che a scuola vanno bene, tra loro fratelli non litigano e che hanno tanti amici e interessi, di non avere intenzione o voglia di proseguire nel percorso di incontri con l'educatrice, non intendendo in alcun modo incontrare il papà neppure in videochiamata” (pag. 4 della comparsa conclusionale del curatore).
Come si è già rilevato, il Giudice relatore ha conferito alla dott.ssa psicologa-psicoterapeuta, l'incarico di Persona_1
rispondere ai quesiti indicati all'udienza del 16 gennaio 2024, di seguito riportati: “Esperita ogni opportuna indagine con il metodo che riterrà adeguato al caso, verifichi, nel modo più ampio ed approfondito possibile, la condizione psicofisica e la situazione familiare, sociale e scolastica dei minori, ed inoltre
17 accerti, verifichi e dica: Se ciascuno dei genitori sia dotato di una idonea ed adeguata capacità genitoriale che consenta di procedere all'applicazione dell'istituto dell'affido dei minori ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) secondo i dettami degli artt.155 c.c. e ss. come novellati o introdotti dalla Legge 8 febbraio 2006 n.54; In caso positivo e tenendo conto della attuale situazione, il C.T.U. redigerà, possibilmente d'accordo con i genitori, un progetto educativo e di gestione dei minori che, fermo il principio che le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all'istruzione, alla educazione e alla salute debbono essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, stabilisca se per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità e quindi le decisioni possano essere esercitate separatamente da ciascuno dei genitori nell'ambito di specifiche competenze concordate tra i genitori stessi;
Nel caso di disaccordo (ed ove questo non sia di tale entità da sconSIliare
l'affido condiviso), tenuto conto dell'interesse e della tutela dei minori, il C.T.U. indicherà l'eventuale luogo di residenza dei minori, nonché i tempi e le modalità della presenza di questi ultimi presso ciascuno dei genitori, nell'ambito della situazione accertata e tenuto conto dell'interesse dei minori e del loro diritto di conservare rapporti SInificativi con i nonni ed i parenti di ciascuno dei genitori;
Nel caso, invece, che l'indagine compiuta evidenzi l'inadeguatezza di uno dei genitori all'esercizio della responsabilità genitoriale, o la sussistenza di
18 circostanze e fatti che sconSIlino l'affidamento ad entrambi i genitori perché contrario all'interesse morale e materiale dei minori, indichi quale dei due genitori sia il più adeguato alla gestione dei bambini e quindi ad esercitare l'affidamento in via esclusiva;
Anche in tal caso indichi e suggerisca tempi e modalità della permanenza dei minori presso il genitore non affidatario;
Nel caso di accertamento e verifica della sussistenza dei presupposti di elevata conflittualità fra i genitori nella gestione dei minori, suggerisca se sia opportuno o meno che i genitori, avvalendosi di esperti, tentino un percorso di mediazione familiare per raggiungere un accordo nell'interesse precipuo dei minori stessi”.
Il c.t.u., autorizzato ad avvalersi di un ausiliario specialista, individuato nella persona della dott.ssa , psicologa, Persona_2
incaricata dell'osservazione e della valutazione della condizione psicofisica dei minori, ha descritto la propria metodologia utilizzata per rispondere ai quesiti, precisando, in particolare, di avere avuto cinque incontri individuali con Parte_1
quattro incontri individuali con un incontro con la CP_1
nonna paterna, un incontro con i nonni materni, un incontro con le insegnanti della scuola frequentata dai minori, due incontri con i minori ed inoltre incontri di confronto con il Servizio Sociale
(pag. 4 della perizia).
Nelle “Considerazioni peritali”, il c.t.u. ha delineato, “con la maggiore linearità possibile, quella che è stata la storia di
19 coppia dei SIg. - per poi ripercorrere sinteticamente Pt_1 CP_1
il percorso degli incontri di Ctu e giungere alla valutazione finale della situazione attuale di questo nucleo familiare e rispondere” ai quesiti posti dal Giudice (pag.
4-31 dell'elaborato peritale).
Nella parte dell'elaborato riservata alle proprie
“Conclusioni”, il c.t.u., dopo avere esposto le proprie osservazioni e valutazioni, sotto il profilo psicologico e comportamentale, in merito all'esame dei tre minori (pag. 32-36 dell'elaborato), ha rilevato che “in considerazione dei rilievi emersi dall'esame svolto, sarebbe auspicabile che tutti e tre i minori, ai fini della ristrutturazione dei legami con la figura paterna, possano essere supportati nel processo di rilettura ed elaborazione delle vicende familiari così da consentire loro la reintegrazione delle parti espulse afferenti alla figura paterna e dunque la riabilitazione del genitore stesso. Inoltre”, sempre secondo il consulente d'ufficio, “appare di estrema importanza che gli spazi terapeutici” forniti ai minori “siano funzionali ad una sana crescita psicologica ed emotiva”, avendo tutti e tre la necessità “di uno spazio in cui esprimere le loro emozioni, relativamente al padre, senza sentirsi inibiti dalle figure familiari circostanti”. , in particolare, ha osservato il c.t.u., CP_2
“nonostante la fermezza delle affermazioni e delle accuse rivolte al padre, ha rivelato una spiccata emotività, tradita dai momenti di commozione, rinvianti ad un substrato di sensibilità, che la minore sembra sforzarsi di dissimulare, mantenendo un
20 atteggiamento sostenuto e privilegiando un orientamento accusatorio (verso il padre) non sufficiente a mistificarne la sofferenza e il possibile desiderio di sanare il legame con il padre, traditi proprio dalla rilevante partecipazione emozionale con cui la ragazzina ha snocciolato il proprio pensiero” (pag. 36 dell'elaborato peritale).
Quanto ai genitori, sia il curatore speciale dei minori, che il c.t.u. hanno rilevato che “è una madre accudente, Parte_1
che lavora e che si occupa amorevolmente, a tempo pieno, dei suoi tre figli, supportandoli negli impegni quotidiani, scolastici e sportivi”. “Allo stesso modo”, tuttavia, è stata rilevata “la contraddizione esistente per il fatto che nei colloqui effettuati la SInora riconosce come da un lato il SInor fosse Pt_1 CP_1
attento e collaborativo, sebbene solo fino alla nascita della prima figlia, (figlia con cui aveva un rapporto che ella stessa definisce
“bellissimo”); viceversa dall'altro che, attualmente, l'assenza del SInor nella vita dei propri figli minori sia un aspetto di CP_1
tutela nei loro confronti, attesa la sua individuazione e definizione del padre dei minori quale adulto danneggiante, una figura pericolosa e traumatizzante per loro” (così il curatore speciale dei minori a pag. 4 della comparsa conclusionale).
Più precisamente la dott.ssa in sede di Per_1
conclusioni finali, ha rilevato che “da una attenta analisi dei diversi incontri”, “emerge come la SI.ra mostri un Pt_1
atteggiamento ambivalente: da un lato afferma di non voler
21 ostacolare il rapporto dei figli con il padre, dall'altro non mette in atto modalità comportamentali che potrebbero sostenerli nel riavvicinarsi a lui, addossando ogni responsabilità solo all'esterno di Sé. A questo si unisce la presenza di un supporto famigliare esterno che tende a coalizzarsi con la figlia, alimentando il conflitto ed influenzando negativamente la relazione della coppia genitoriale. La SI.ra , afferma il Pt_1
c.t.u., “non risponde al parametro di accesso all'altro genitore e non vi è alcuna integrazione e coordinazione con l'altro genitore.
Aspetto questo che si ritrova altresì nel SI. seppur vada CP_1
tenuto in considerazione che ad oggi egli non ha contatti con i minori da più di 1 anno. La SI.ra , prosegue il Pt_1
consulente, “non rappresenta aspetti positivi dell'altro ai figli, che rischiano di diventare il mezzo attraverso cui recriminare ed attaccare l'altro, perdendo di vista la possibilità di collaborare per il loro benessere psicoaffettivo. Fatica inoltre nel percepire e prendere in considerazione quelle che potrebbero essere le conseguenze emotive sui figli dell'assenza della figura paterna nella loro vita, sottolineando la positività della sua assenza nella loro vita. La madre”, osserva ancora la dott.ssa Per_1
“appare in grado di porre limiti e regole ai figli e di curarli nello svolgimento delle attività quotidiane, scolastiche e di salute, controllando le attività esterne e le frequentazioni, ma senza condividere le proprie scelte con l'altro genitore, se non a cose fatte”. La SI.ra rileva infine il perito d'ufficio, “ha Pt_1
22 mostrato di possedere buone capacità organizzative rispetto alla vita quotidiana familiare, attuando nei confronti dei figli minori modalità di supporto, di controllo e di cura adeguate”.
Quanto al resistente, il c.t.u. ha affermato che “appare ad oggi difficile poter valutare tali capacità nel SI. non avendo CP_1
egli alcun rapporto con i minori. Nonostante ciò, appare ragionevole sostenere come egli appaia scarsamente proattivo e perlopiù incline a seguire le indicazioni provenienti da fonti esterne. Ciò può risultare prognosticamente positivo se lo si pensa in relazione agli interventi attuati dal Servizio Sociale, mentre appare ragionevole ipotizzare che tale immobilità possa essere percepita dai figli come disinteresse e assenza. È auspicabile”, sempre secondo il c.t.u., “che il SI. attui CP_1
atteggiamenti attivi nei confronti di tutto ciò che concerne i minori (ad es. contatti con la scuola). Nonostante non abbia avuto un rapporto con i figli da due anni, il padre ha dimostrato interesse per il loro benessere e per il progetto di riavvicinamento;
ad oggi pare necessario che egli sia guidato e indirizzato nel comprendere i bisogni e i desideri dei minori. La sua capacità di agire autonomamente in relazione ai figli pare essere limitata anche dalla mancanza di esperienza recente”.
“Entrambi i genitori”, ad avviso del consulente tecnico d'ufficio, “mostrano di possedere scarse capacità riflessive, faticando nel leggere criticamente i propri agiti ed i propri atteggiamenti e faticando nel leggere le conseguenze a livello
23 emotivo ed affettivo dei propri comportamenti. È importante”, secondo il c.t.u., “che i genitori riconoscano le loro responsabilità per poter lavorare efficacemente sulla relazione con i figli” ed è
“indispensabile”, sempre ad avviso della dott.ssa Per_1
“l'attuazione di una forma di tutela nei confronti dei minori, che permetta di riprendere i contatti con la figura paterna, secondo tempi adeguati ad ognuno di loro. Lasciando la gestione della ripresa dei rapporti padre figli al solo nucleo familiare materno”, potrebbe “perpetrarsi la messa in atto di atteggiamenti ed azioni escludenti la figura paterna, così come accaduto fino ad ora”.
Il perito d'ufficio ha evidenziato che ad oggi sussiste “una situazione di grave pregiudizio per la tutela ed il diritto alla bigenitorialità dei minori. Il livello di integrazione familiare, di funzionamento della coppia genitoriale, risulta piuttosto scarso e compromesso, con una totale assenza di comunicazione fra le parti. Entrambi i genitori”, ha rilevato il c.t.u., “appaiono rigidi nell'identificare l'Altro come causa della situazione attuale, non riuscendo a mettere in discussione criticamente i propri agiti ed atteggiamenti. Si rileva una totale assenza di accesso all'altro genitore. Nella SI.ra , sempre secondo la dott.ssa Pt_1
“si rileva una scarsa capacità nel comprendere Per_1
l'importanza per i minori di una continuità genitoriale, nonostante la separazione coniugale” (pag. 37-41 della perizia).
Alla luce di quanto premesso e tenuto conto anche delle osservazioni delle parti, il c.t.u. ha ritenuto che l'applicazione
24 dell'affido condiviso non sembri al momento praticabile e che la soluzione “più tutelante per i minori” sia “l'affidamento al
Servizio Sociale, che avrebbe una funzione di “terzo”, intermediario fra i genitori, aiutandoli nelle situazioni di impasse e di conflitto, supportandoli e costituendosi rispetto ai minori come entità neutrale in grado di regolare le situazioni difficili”, fermo restando “il collocamento dei minori presso l'abitazione materna, così da mantenerne stabile l'assetto di vita”.
Sempre ad avviso della dott.ssa “l'elevata Per_1
conflittualità fra i genitori e le modalità ostative alla frequentazione padre-figli attuate dalla SI.ra così come Pt_1
osservate ad oggi, comportano l'impossibilità di raggiungere qualsivoglia decisione nell'interesse dei figli minori, andando a lederne altresì il diritto alla bigenitorialità”. Appare pertanto necessaria, secondo il c.t.u., “la conferma della presenza di un
“curatore speciale dei minore con poteri di natura sostanziale”
(ad oggi identificato nell'Avv. Schiavi Tessitore), che possa fornire ausilio per i tre minori e per la ripresa ed il miglioramento della relazione tra padre e figli, così come delineata nella Legge
206, punto 23”.
“A supporto della coppia genitoriale e nell'ottica di tutelare lo stato psicoaffettivo dei minori e il loro diritto alla bigenitorialità”, è necessaria altresì, sempre secondo il perito d'ufficio, “l'individuazione di un nucleo familiare, caratterizzato dalla presenza di due figure genitoriali (famiglia di appoggio)”,
25 conferendo al Servizio Sociale il compito di “valutare i tempi di permanenza dei minori presso di essa, anche alla luce delle risorse disponibili sul territorio”,con “l'obiettivo primario” di consentire ai minori di “sperimentare un ambiente libero da inquinamenti emotivi (attuati dalla famiglia materna), permettendo loro di elaborare e riSInificare le esperienze vissute in questi anni” e di creare uno spazio “utile anche per la programmazione del progetto psicoeducativo mirato alla ripresa dei contatti con la figura paterna e con la nonna paterna” (in tal senso il c.t.u., recependo al riguardo i suggerimenti contenuti nelle osservazioni del curatore speciale dei minori alla perizia, ha modificato parzialmente le proprie iniziali conclusioni, nelle quali aveva suggerito una calendarizzazione settimanale della permanenza dei minori presso la famiglia di appoggio, secondo uno schema prestabilito, suscettibile di modifica in base alle indicazioni del Servizio Sociale, v. pag. 40 dell'elaborato peritale).
Per quanto riguarda il progetto concordato con il Servizio
Sociale, il c.t.u. ha suggerito “che vengano mantenute due giornate (per un periodo di due ore) da dedicare individualmente ai due minori e , utili a rielaborare gli accadimenti CP_3 CP_4
degli ultimi anni e valutare la possibilità di una ripresa dei contatti con l'ambiente paterno. Sarà il Servizio”, ritiene il perito,
“a valutare i giusti tempi con cui effettuare prima le videochiamate e poi gli incontri padre - figli, monitorati dal
26 Servizio stesso. Per quanto concerne ”, il c.t.u. ha suggerito CP_2
“un percorso di sostegno psicologico, necessario ad affrontare le sofferenze emotive rilevate” (pag. 40 dell'elaborato peritale).
Al Servizio Sociale, inoltre, dovrebbe essere conferito il compito di “valutare la gradualità e la modalità di ampliamento dei tempi e delle modalità di contatto dei minori con il padre, sostenendo i minori in questo percorso”, posto che “la mancanza di una relazione con la figura paterna rischia di creare difficoltà psichiche ed affettive in tutti e tre i minori”.
Il c.t.u. ha rilevato che, “per quanto riguarda la frequentazione del padre, che al momento si suggerisce venga avviata secondo le modalità sopra descritte, regolate nei tempi e nella progressione dal Servizio Sociale, si può indicare che idealmente, al termine di un percorso adeguato e di durata non prevedibile, si possa giungere ad una frequentazione dei minori con il padre che comprenda: fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera. Un pomeriggio infrasettimanale. Due settimane, preferibilmente non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno. Una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno, i periodi dal 25/12 alle ore 11 al 31/12 alle ore
11 e dal 31/12 alle ore 11 al 6/1 alle ore 11. Vacanze pasquali ad anni alterni dal giovedì prima di Pasqua al martedì sera alle 20”
(pag. 40 della perizia).
27 “Alla luce dell'alta conflittualità e delle dinamiche relazionali e comunicative disfunzionali osservate”, il c.t.u. ha ritenuto “necessario che entrambi i genitori conducano con costanza un percorso che possa sostenerli nel trovare una modalità comunicativa maggiormente funzionale, in particolare per il benessere dei minori e possa altresì sostenerli nel dare una lettura maggiormente critica e riflessiva rispetto ai propri agiti ed atteggiamenti”, rimettendo “al Servizio Sociale la scelta di quali interventi attuare con entrambi i genitori, a sostegno della genitorialità” e “ribadendo l'essenzialità di un intervento che porti ed a mettersi in discussione e a vedersi come Pt_1 CP_1
parti attive all'interno della situazione in essere”, posto che
“essendo il nucleo familiare un sistema relazionale all'interno del quale ogni elemento porta a reazioni/azioni degli altri elementi, agire sui minori e sostenere il loro benessere emotivo ed affettivo, non può prescindere da un lavoro sui genitori”.
Il c.t.u. ha poi proposto, accogliendo il suggerimento del curatore speciale, che sia prevista una “rivalutazione semestrale delle condizioni dei minori rispetto a ciascuno dei genitori nonché sulla verifica della sussistenza dei presupposti per il ripristino, a seguito di una positiva evoluzione della situazione del nucleo familiare, del regime di affidamento dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori” e che sia altresì demandato al
Servizio Sociale affidatario il “compito di valutare l'adeguatezza del contesto abitativo paterno nel momento in cui si dovesse
28 concretizzare la presenza dei minori presso l'abitazione dello stesso” (pag. 53 della perizia).
Da ultimo, il consulente d'ufficio ha demandato al Giudice
“l'indicazione circa la verifica di un possibile abuso di sostanze alcoliche da parte del SI. derivando tale ipotesi dai riferiti CP_1
di una delle parti”. Nel caso ciò venisse disposto, il c.t.u. ha suggerito “che egli venga supportato dal Servizio Sociale rispetto ad un eventuale percorso di sostegno cui sottoporsi presso il SerD di riferimento” (pag. 53 dell'elaborato peritale).
Ritiene il Collegio che gli accertamenti e le indagini del c.t.u. siano completi ed esaustivi e che le indicazioni e i suggerimenti del perito, sulla scorta delle ragioni e delle argomentazioni svolte, vadano in larga parte recepiti nei termini che seguono.
Attesa la gravità della situazione emergente dagli atti e rappresentata dal c.t.u., caratterizzata dall'elevata conflittualità fra i genitori e dalle modalità ostative alla frequentazione del padre da parte dei figli attuate dalla madre, che comportano, come osservato dal consulente d'ufficio, “l'impossibilità di raggiungere qualsivoglia decisione nell'interesse dei figli minori”, non appare, in primo luogo, al momento praticabile l'affidamento condiviso dei figli minori ai genitori, che presuppone che gli stessi siano in grado di assumere di comune accordo le decisioni nell'interesse dei figli, né tanto meno può essere disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, così
29 come richiesto dalla ricorrente. Pur essendo stato riscontrato dal c.t.u. dott.ssa che la madre ed il padre, singolarmente Per_1
considerati, non presentano elementi di criticità, sotto il profilo delle rispettive capacità genitoriali, l'elevata conflittualità e i gravi dissidi fra i genitori ed i rispettivi gruppi familiari, che hanno determinato, fra l'altro, che il resistente da circa due anni non riesce ad avere contatti con i propri figli, comporta, di fatto ed allo stato, una SInificativa inidoneità genitoriale della coppia, incapace di assumere concordemente le decisioni più rilevanti nell'interesse dei figli e suscettibile, in particolare, di compromettere gravemente il diritto alla bigenitorialità dei minori.
Posto che le misure di tutela dei figli fino al momento adottate, ed in particolare i compiti di mera vigilanza e supporto demandati ai Servizi Sociali, si sono rivelate insufficienti, come è stato confermato dal c.t.u. e dal curatore speciale (v. da ultimo quanto dallo stesso riferito nella memoria di replica finale depositata il 29 maggio 2025), va dunque disposto, in conformità con quanto ha prospettato il c.t.u. e ferma restando la collocazione dei figli minori presso la madre, così da mantenerne stabile l'assetto di vita, l'affidamento dei minori ai Servizi
Sociali territorialmente competenti, ai quali vengono conferiti i seguenti compiti: a) promuovere preliminarmente l'accordo dei genitori sulle decisioni relative ai figli, con riguardo agli atti di straordinaria amministrazione, ivi comprese le scelte di cura e
30 sanitarie;
b) assumere, in autonomia, le relative decisioni, nell'interesse dei minori, in caso di insanabile contrasto fra i genitori;
c) individuare, anche senza il consenso dei genitori, un nucleo familiare, caratterizzato dalla presenza di due figure genitoriali (famiglia di appoggio), in cui i minori possano trascorrere alcune delle loro giornate, valutando e determinando i tempi di permanenza dei minori presso di essa, anche alla luce delle risorse disponibili sul territorio,con l'obiettivo primario di consentire ai minori di “sperimentare un ambiente libero da inquinamenti emotivi (attuati dalla famiglia materna), permettendo loro di elaborare e riSInificare le esperienze vissute in questi anni” e di creare uno spazio “utile anche per la programmazione del progetto psicoeducativo mirato alla ripresa dei contatti con la figura paterna e con la nonna paterna”; d) promuovere ed attuare ogni forma di supporto psicologico in favore dei minori, anche senza il consenso dei genitori, che possa introdurli con gradualità alla nuova esperienza della famiglia di appoggio e all'accettazione del percorso suggerito dal c.t.u., considerato l'obiettivo prefissato del progressivo riavvicinamento dei figli al padre, da realizzare con le opportune cautele, senza forzare i minori, atteso il lungo tempo trascorso senza che padre e figli si siano visti e sentiti, e che possa inoltre consentire ai minori e di rielaborare gli accadimenti degli ultimi CP_3 CP_4
anni e valutare la possibilità di una ripresa dei contatti con l'ambiente paterno e alla minore di affrontare le sofferenze CP_2
31 emotive rilevate dal c.t.u.; e) valutare le modalità e i tempi con cui effettuare, gradualmente, dapprima videochiamate e poi incontri dei minori con il padre, inizialmente monitorati dai
Servizi, sostenendo i minori in tale percorso, ed in seguito, al termine di un percorso adeguato e di durata non prevedibile, con facoltà di liberalizzarli, secondo le modalità indicate a pagina 40 dell'elaborato peritale;
f) valutare l'adeguatezza del contesto abitativo paterno, nel momento in cui si dovesse concretizzare la presenza dei minori presso l'abitazione del padre;
g) procedere ad una rivalutazione semestrale delle condizioni dei minori rispetto a ciascuno dei genitori e ad una verifica della sussistenza dei presupposti per il ripristino, a seguito di una positiva evoluzione della situazione del nucleo familiare, del regime di affidamento dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori.
Alla madre, quale genitore attualmente collocatario, spetteranno le decisioni concernenti gli atti di ordinaria amministrazione.
I Servizi Sociali, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, dovranno comunicare al Giudice tutelare e ai genitori il nominativo del responsabile dell'affidamento, la cui durata è stabilita in 24 mesi dalla data della presente decisione (ossia fino al 29 luglio 2027).
I Servizi Sociali dovranno inoltre far pervenire al Giudice tutelare, a cadenza semestrale (con decorrenza dal mese di agosto
32 2025), una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale.
Alla luce dell'alta conflittualità e delle dinamiche relazionali e comunicative disfunzionali osservate, il Collegio condivide la necessità che entrambi i genitori, così come suggerito dal c.t.u., seguano un percorso che possa sostenerli nel trovare una modalità comunicativa maggiormente funzionale, in particolare per il benessere dei minori e possa altresì sostenerli nel dare una lettura maggiormente critica e riflessiva rispetto ai propri agiti ed atteggiamenti, con il compito dei Servizi Sociali di individuare, in concreto, quali interventi attuare con entrambi i genitori, a sostegno della genitorialità. La ricorrente ed il resistente vengono pertanto invitati ad aderire a tale percorso: la mancata ottemperanza all'invito del Tribunale dovrà essere comunicata dai Servizi Sociali al Giudice tutelare, cui vanno inviate le comunicazioni semestrali.
Infine, tenuto conto di quanto riferito al riguardo dai minori, al fine di una verifica di un possibile abuso di bevande alcoliche da parte del resistente, quest'ultimo va invitato a rivolgersi al di riferimento per un colloquio e per un Per_3
eventuale supporto di sostegno, nonché a sottoporsi agli esami tossicologici ritenuti necessari dal Servizio per escludere la dipendenza dall'alcol. Di ciò il convenuto informerà i Servizi
Sociali, producendo la relativa documentazione. La mancata ottemperanza all'invito del Tribunale dovrà essere comunicata
33 dai Servizi Sociali al Giudice tutelare, cui vanno inviate le comunicazioni semestrali.
Nel composito contesto di misure sopra indicato, che già prevede un articolato ed incisivo intervento dei Servizi Sociali e l'adozione della misura eccezionale dell'individuazione della famiglia di appoggio, non appare invece necessario nominare un curatore speciale sostanziale dei minori.
Vanno respinte infine le domande proposte dal resistente ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c.: l'azione promossa dalla ricorrente, così come le condotte dalla stessa tenute, trovano fondamento nei racconti dei figli minori, che hanno riferito di aver assistito a comportamenti inappropriati del padre. La circostanza che la madre, a seguito di tali racconti e del rifiuto dei minori di incontrare il padre, abbia assecondato tale rifiuto, convinta di operare nel loro interesse e a loro tutela, non appare integrare il presupposto delle “gravi inadempienze” di cui all'art. 473 bis. 39, co. 1, c.p.c., che, attesa la natura punitiva della norma, presuppongono che sia accertato l'elemento soggettivo della consapevolezza e della volontà di violare la norma, elemento che nella fattispecie va escluso.
In considerazione della complessità e dell'esito della causa, appare conforme a giustizia compensare integralmente fra la ricorrente ed il resistente le spese processuali.
Le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto, così come le spese del curatore speciale, liquidate d'ufficio in
34 dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente e del resistente in via solidale fra loro, tenuto conto, quanto alle spese del curatore, che la sua nomina è stata determinata dalla situazione di grave conflittualità esistente fra i genitori.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, decidendo definitivamente, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
A) in parziale modifica delle condizioni della separazione omologata con decreto di questo Tribunale in data 7 marzo 2023, ferma restando la collocazione dei figli minori presso la madre, dispone l'affidamento dei minori nata a [...] CP_2
Terme (Bologna) il 6 luglio 2010, nato a [...] il CP_3
17 novembre 2014 e nato a [...] il 29 dicembre CP_4
2016, ai Servizi Sociali territorialmente competenti, ai quali sono conferiti i seguenti compiti: a) promuovere preliminarmente l'accordo dei genitori sulle decisioni relative ai figli, con riguardo agli atti di straordinaria amministrazione, ivi comprese le scelte di cura e sanitarie;
b) assumere, in autonomia, le relative decisioni, nell'interesse dei minori, in caso di insanabile contrasto fra i genitori;
c) individuare, anche senza il consenso dei genitori, un nucleo familiare, caratterizzato dalla presenza di due figure genitoriali (famiglia di appoggio), in cui i minori possano trascorrere parte delle loro giornate, valutando e determinando i tempi di permanenza dei minori presso di essa,
35 anche alla luce delle risorse disponibili sul territorio, con l'obiettivo primario di consentire ai minori di “sperimentare un ambiente libero da inquinamenti emotivi (attuati dalla famiglia materna), permettendo loro di elaborare e riSInificare le esperienze vissute in questi anni” e di creare uno spazio “utile anche per la programmazione del progetto psicoeducativo mirato alla ripresa dei contatti con la figura paterna e con la nonna paterna”; d) promuovere ed attuare ogni forma di supporto psicologico in favore dei minori, anche senza il consenso dei genitori, che possa introdurli con gradualità alla nuova esperienza della famiglia di appoggio e all'accettazione del percorso suggerito del c.t.u., considerato l'obiettivo prefissato del progressivo riavvicinamento al padre, da realizzare con le opportune cautele, senza forzare i minori, e che possa inoltre consentire ai minori e di rielaborare gli CP_3 CP_4
accadimenti degli ultimi anni e valutare la possibilità di una ripresa dei contatti con l'ambiente paterno e alla minore di CP_2
affrontare le sofferenze emotive rilevate dal c.t.u.; e) valutare le modalità e i tempi con cui effettuare, gradualmente, dapprima videochiamate e poi incontri dei minori con il padre, inizialmente monitorati dai Servizi, sostenendo i minori in questo percorso, ed in seguito, al termine di un percorso adeguato e di durata non prevedibile, con facoltà di liberalizzarli, secondo le modalità indicate a pagina 40 dell'elaborato peritale;
f) valutare l'adeguatezza del contesto abitativo paterno, nel momento in cui
36 si dovesse concretizzare la presenza dei minori presso l'abitazione del padre;
g) procedere ad una rivalutazione semestrale delle condizioni dei minori rispetto a ciascuno dei genitori e ad una verifica della sussistenza dei presupposti per il ripristino, a seguito di una positiva evoluzione della situazione del nucleo familiare, del regime di affidamento dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori;
B) determina in 24 mesi dalla data della presente sentenza la durata dell'affido dei minori ai Servizi Sociali, con termine finale al 29 luglio 2027;
C) dispone che i Servizi Sociali facciano pervenire al Giudice tutelare, a cadenza semestrale (con decorrenza dal mese di agosto
2025), una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale;
D) invita ed a seguire un percorso di Parte_1 CP_1
sostegno alla genitorialità, demandando ai Servizi Sociali il compito di individuare, in concreto, quali interventi attuare con entrambi i genitori e di informare il Giudice tutelare dell'eventuale mancata ottemperanza all'invito del Tribunale da parte di uno o di entrambi;
E) invita a rivolgersi al SerD di riferimento per un CP_1
colloquio e per un eventuale supporto di sostegno, nonché a sottoporsi agli esami tossicologici finalizzati all'accertamento dell'assenza di dipendenza dall'alcol ed indicati dal , di cui Per_3
informerà, producendo la relativa documentazione, il Servizio
37 Sociale incaricato del percorso di supporto alla genitorialità, il quale, a sua volta, informerà il Giudice tutelare in caso di mancata ottemperanza all'invito del Tribunale;
F) respinge ogni altra domanda;
G) compensa integralmente fra la ricorrente e il resistente le spese processuali;
H) pone a carico della ricorrente e del resistente, in via solidale fra loro, il pagamento delle spese del curatore speciale dei minori, che liquida d'ufficio in complessivi euro 6.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge;
I) pone a carico della ricorrente e del resistente, in via solidale fra loro, il pagamento delle spese della c.t.u., liquidate con separato decreto;
L) dispone la comunicazione della presente sentenza ai Servizi
Sociali territorialmente competenti, ai quali è assegnato il termine di successivi 15 giorni per l'individuazione del responsabile dell'affidamento dei minori e la conseguente comunicazione di tale nominativo ai genitori dei minori e al
Giudice tutelare;
M) dispone la comunicazione della presente sentenza al Giudice tutelare per l'apertura della tutela relativa ai minori CP_2
nata a [...] il [...], CP_3
nato a [...] il [...] e nato a CP_4
Bologna il 29 dicembre 2016.
38 Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del Tribunale, il giorno 29 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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