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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/10/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato in [...], il Parte_1 C.F._1
12/08/1983, residente in [...]3A 16136 GENOVA (GE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ROSSI MARIAGRAZIA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata in [...], il Parte_2 C.F._3
19/08/1984, residente in [...]3A 16136 GENOVA (GE), elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ROSSI MARIAGRAZIA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 07.12.2006 e è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 203/2025 del 21.02.2025 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova (GE) il 07.12.2006 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nelle rispettive residenze, portandosi reciproco rispetto. Si da atto che il signor ha già lasciato la casa coniugale e ha già trasferito altrove la propria Parte_1 residenza;
2) la figlia (nata a [...], [...] ed unica figlia della coppia ancora Persona_1 minorenne) viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre. La signora risiederà nella casa Parte_2 coniugale sita in Genova, Via Ausonia 3 sc. A, int.5, insieme alle tre figlie;
3) la moglie rimane unica proprietaria di tutti i beni mobili che arredano e corredano l'appartamento, lasciato ormai da tempo dal marito;
4) nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità il padre potrà, comunque, vedere e tenere con sé la figlia minore, secondo gli accordi che verranno presi dai coniugi, Persona_1 compatibilmente ai desideri della minore ed agli impegni lavorativi dei genitori.
Il padre potrà trascorrere con la figlia anche 15 giorni nel periodo estivo e 7 giorni nel periodo invernale.
Ciascun genitore trascorrerà con - seguendo il criterio dell'alternanza - le feste Persona_1
Natalizie (la sera del 24 Dicembre compresa la notte, la giornata del 25 dicembre), le Feste Pasquali
(Pasqua e Lunedì dell'Angelo), i Compleanni della ragazza nonchè i periodi 26-31 dicembre e 1 – 6 gennaio, salvo differenti accordi tra i due coniugi;
5) poiché tutte e tre le figlie ( , nata a [...] il [...]; , nata Persona_2 Persona_3
a Genova l' 8.10.2006 e , nata a [...] il [...]) risultano economicamente Persona_1
NON ancora autosufficienti, il padre verserà ciascun mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle tre ragazze, entro il 15 di ciascun mese, a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie relative alle tre ragazze - così come indicate e stabilite nel documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova del 15.09.2016;
6) gli importi relativi all'assegno unico verranno corrisposti interamente alla moglie;
7) i coniugi con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano reciprocamente a pretese economiche a titolo di contributo per il proprio mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
8) le scelte di istituti scolastici futuri (pubblici e/o privati) saranno operate di comune accordo dai genitori, i quali si adopereranno per la scelta dell'indirizzo di studio migliore e più conveniente per la prole, tenendo sempre, e comunque, in considerazione il benessere, le capacità ed i desideri delle figlie.
I genitori si impegnano a concordare le linee educative fondamentali per la figlia ancora minorenne, le scelte scolastiche, le attività sportive e quelle mediche che non siano di “mera quotidianità”;
9) i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006,
Numero 27, Parte I, Serie ) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato in [...], il Parte_1 C.F._1
12/08/1983, residente in [...]3A 16136 GENOVA (GE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ROSSI MARIAGRAZIA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata in [...], il Parte_2 C.F._3
19/08/1984, residente in [...]3A 16136 GENOVA (GE), elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ROSSI MARIAGRAZIA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 07.12.2006 e è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 203/2025 del 21.02.2025 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova (GE) il 07.12.2006 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nelle rispettive residenze, portandosi reciproco rispetto. Si da atto che il signor ha già lasciato la casa coniugale e ha già trasferito altrove la propria Parte_1 residenza;
2) la figlia (nata a [...], [...] ed unica figlia della coppia ancora Persona_1 minorenne) viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre. La signora risiederà nella casa Parte_2 coniugale sita in Genova, Via Ausonia 3 sc. A, int.5, insieme alle tre figlie;
3) la moglie rimane unica proprietaria di tutti i beni mobili che arredano e corredano l'appartamento, lasciato ormai da tempo dal marito;
4) nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità il padre potrà, comunque, vedere e tenere con sé la figlia minore, secondo gli accordi che verranno presi dai coniugi, Persona_1 compatibilmente ai desideri della minore ed agli impegni lavorativi dei genitori.
Il padre potrà trascorrere con la figlia anche 15 giorni nel periodo estivo e 7 giorni nel periodo invernale.
Ciascun genitore trascorrerà con - seguendo il criterio dell'alternanza - le feste Persona_1
Natalizie (la sera del 24 Dicembre compresa la notte, la giornata del 25 dicembre), le Feste Pasquali
(Pasqua e Lunedì dell'Angelo), i Compleanni della ragazza nonchè i periodi 26-31 dicembre e 1 – 6 gennaio, salvo differenti accordi tra i due coniugi;
5) poiché tutte e tre le figlie ( , nata a [...] il [...]; , nata Persona_2 Persona_3
a Genova l' 8.10.2006 e , nata a [...] il [...]) risultano economicamente Persona_1
NON ancora autosufficienti, il padre verserà ciascun mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle tre ragazze, entro il 15 di ciascun mese, a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie relative alle tre ragazze - così come indicate e stabilite nel documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova del 15.09.2016;
6) gli importi relativi all'assegno unico verranno corrisposti interamente alla moglie;
7) i coniugi con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano reciprocamente a pretese economiche a titolo di contributo per il proprio mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
8) le scelte di istituti scolastici futuri (pubblici e/o privati) saranno operate di comune accordo dai genitori, i quali si adopereranno per la scelta dell'indirizzo di studio migliore e più conveniente per la prole, tenendo sempre, e comunque, in considerazione il benessere, le capacità ed i desideri delle figlie.
I genitori si impegnano a concordare le linee educative fondamentali per la figlia ancora minorenne, le scelte scolastiche, le attività sportive e quelle mediche che non siano di “mera quotidianità”;
9) i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006,
Numero 27, Parte I, Serie ) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini