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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3225/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocatessa Natalia Giuliano Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: iscrizione gestione separata ex art. 2, co. 26, l. n. 335/1995;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, ingegnere, propone azione di accertamento negativo del credito pari ad € 40.997,71, di cui l' ha richiesto il pagamento con avviso bonario del CP_1
28/3/2024, notificato in data 11/7/2024, a titolo di contributi derivanti dalla iscrizione d'ufficio alla gestione separata prevista dall'art. 2, comma 26, l. n.
Pag. 1 a 7 335/1995, relativamente all'anno 2017, oltre interessi, accessori e sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. B), l. n. 388/2000.
1.1. Eccepisce: a) la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio nella gestione separata;
b) la prescrizione della pretesa contributiva;
c) la illegittimità delle sanzioni irrogate;
d) la violazione della l. n. 241/1990.
2. Si costituisce l' , contestando il merito delle avverse argomentazioni e CP_1
chiedendone il rigetto.
3. La domanda è parzialmente fondata.
4. Si può prescindere dall'esame delle censure contenute in ricorso e concernenti il difetto di motivazione dell'avviso di addebito opposto, atteso che le stesse, per un verso, sono irrilevanti, non essendo il giudizio del lavoro incentrato sulla legittimità dell'atto, ma sul rapporto sostanziale dedotto in lite e, per altro verso, sono infondate dal momento che, alla luce delle difese spiegate dal ricorrente, non emerge che il paventato difetto di motivazione dell'avviso bonario abbia in qualche misura pregiudicato il suo diritto di agire in giudizio.
5. Quanto al merito della pretesa contributiva, il ricorrente sostiene che l'iscrizione alla gestione separata rivesta carattere di residualità, essendo preclusa lì dove sussista l'iscrizione ad altra forma di previdenza. Deduce, quindi, di essere iscritto all'albo degli ingegneri di Catanzaro dall'8/2/1984 e di aver prestato, nel periodo di interesse (2017), attività lavorativa alle dipendenze della società Biofuel
s.r.l., con conseguente iscrizione presso la gestione dei lavoratori dipendenti. CP_1
5.1. La tesi non può essere condivisa.
5.2. L'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_1
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
Pag. 2 a 7 continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
5.3. L'art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, ha interpretato il presente comma nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono CP_1
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (ossia, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio
1996, n. 103).
5.4. Sulla interpretazione della normativa citata, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al T.U. n. 917 del 1986, art. 49 (ora
53), comma 1, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (Cassazione civile sez. lav.,
18/01/2018, n.1172).
Pag. 3 a 7 5.5. Nel caso in esame, il reddito professionale prodotto dall'ing. Pt_1 nell'anno 2017, la cui sussistenza ed ammontare (€ 325.486,00) sono circostanze pacifiche tra le parti, non è stato assoggettato ad alcuna contribuzione previdenziale, non risultando neppure allegato che il ricorrente abbia versato alla propria Cassa di appartenenza (INARCASSA) quantomeno il contributo integrativo
(fatto comunque inidoneo a precludere l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla CP_ gestione separata dell' il contributo integrativo, infatti, ha un carattere solidaristico, essendo dovuto in ragione dell'iscrizione all'albo professionale, cui, tuttavia, non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista, il quale, dunque, è tenuto comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di universalizzazione della copertura CP_1
assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n.
335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale).
5.6. Nè rileva l'occasionalità o meno dell'attività da lavoro autonomo svolta dal ricorrente, dal momento che, tenuto conto della consistenza del reddito prodotto e dichiarato, anche se l'attività fosse stata occasionale, la stessa sarebbe rientrata comunque nell'obbligatorietà dell'iscrizione, essendo il reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 (cfr. Cass. n. 4419/2021).
5.7. Pertanto, non essendo controverso l'esercizio abituale della professione di ingegnere da parte del ricorrente nell'anno 2017, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e il conseguente obbligo di pagamento a tale gestione dei contributi dovuti per il medesimo anno (così Corte d'appello di Catanzaro, sent. n.
1381/2019).
5.8. Del resto, il fatto stesso che l'odierna parte ricorrente abbia dichiarato un reddito da lavoro autonomo di tale importo, è indice dell'esercizio di attività libero- professionale, con conseguente irrilevanza della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Biofuel s.r.l.
Pag. 4 a 7 5.9. Alla luce di quanto esposto, pertanto, risulta pienamente legittima l'avvenuta iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione separata con CP_1
riferimento all'anno 2017.
6. Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
6.1. Al riguardo, è opportuno premettere che, in tema di contributi dovuti alla gestione separata, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cassazione civile sez. lav.,
09/07/2020, n.14638). CP_ 6.2. Ciò posto, per come dedotto dall' (e non contestato da parte ricorrente), la scadenza per il saldo dei contributi alla Gestione Separata per l'anno 2017 era stata fissata al 2/7/2018, per cui da tale data deve farsi decorrere il termine quinquennale di prescrizione, cui vanno aggiunti ulteriori 311 giorni di sospensione di tutti i termini prescrizionali (129 giorni ex art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l
27/2020 + 181 giorni ex art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021), a causa dell'emergenza COVID-19.
6.3. Complessivamente, quindi, il termine prescrizionale relativo ai contributi
2017 sarebbe scaduto l'8/5/2024; sennonché, considerato che il primo atto interruttivo risulta essere la comunicazione dell'avviso bonario oggetto di controversia (notificato l'11/4/2024), la pretesa dell' non può dirsi prescritta. CP_1
6.4. Non coglie nel segno l'eccezione – sollevata all'odierna udienza – di inapplicabilità al caso di specie dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015 (che prevede che «1.
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a
Pag. 5 a 7 favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione»), dal momento che l'operatività di siffatta disposizione non è stata neppure invocata dall' a sostegno delle proprie argomentazioni e che, in CP_1
ogni caso, la stessa non viene posta a base della presente decisione.
7. Per quanto riguarda la contestazione relativa alle sanzioni applicate dall' , invece, la domanda è fondata. Controparte_2
7.1. È opportuno premettere che, alla fattispecie in esame, non si applica lo ius supeveniens conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 55 del 2024, che ha dichiarato dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981,
n. 6, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' , CP_1
sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
7.2. L'odierna fattispecie, infatti, è successiva rispetto all'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica recata dal richiamato art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sicché il ricorrente non può ritenersi esonerato dall'obbligo di pagamento delle sanzioni civili.
7.3. Cionondimeno, come statuito da recente e persuasiva giurisprudenza di merito, facendo analogica applicazione dei principi affermati in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro dalla giurisprudenza di legittimità, va infatti osservato che la mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) configura la fattispecie della omissione - e non già della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000. Ciò in quanto il credito dell'istituto previdenziale è comunque evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato (nella specie, dalla compilazione del quadro RE2) - inviata ad ente (Agenzia delle Entrate) competente
Pag. 6 a 7 in materia di accertamento e liquidazione dei contributi previdenziali - e dovendo dunque escludersi l'occultamento del lavoro professionale e del reddito percepito
(Corte d'Appello Catania, sentenze n. 662 del 14/6/2019 e n. 677 del 17/6/2019;
Tribunale Catania sez. lav., 28/10/2020, n.3706).
7.4. Pertanto, le sanzioni sono dovute nei limiti di quanto previsto dall'art. 116,
comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000.
8. Conclusivamente, alla luce di quanto esposto, il ricorso deve parzialmente accolto con riferimento alla questione delle sanzioni applicate, da rideterminarsi secondo quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000; mentre deve essere respinto nel resto.
9. Le spese di lite, alla luce della natura delle questioni trattate, della qualità delle parti e dei mutamenti di giurisprudenza intervenuti in materia, nonché del parziale accoglimento del ricorso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara le sanzioni dovute nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 07/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3225/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocatessa Natalia Giuliano Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: iscrizione gestione separata ex art. 2, co. 26, l. n. 335/1995;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, ingegnere, propone azione di accertamento negativo del credito pari ad € 40.997,71, di cui l' ha richiesto il pagamento con avviso bonario del CP_1
28/3/2024, notificato in data 11/7/2024, a titolo di contributi derivanti dalla iscrizione d'ufficio alla gestione separata prevista dall'art. 2, comma 26, l. n.
Pag. 1 a 7 335/1995, relativamente all'anno 2017, oltre interessi, accessori e sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. B), l. n. 388/2000.
1.1. Eccepisce: a) la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio nella gestione separata;
b) la prescrizione della pretesa contributiva;
c) la illegittimità delle sanzioni irrogate;
d) la violazione della l. n. 241/1990.
2. Si costituisce l' , contestando il merito delle avverse argomentazioni e CP_1
chiedendone il rigetto.
3. La domanda è parzialmente fondata.
4. Si può prescindere dall'esame delle censure contenute in ricorso e concernenti il difetto di motivazione dell'avviso di addebito opposto, atteso che le stesse, per un verso, sono irrilevanti, non essendo il giudizio del lavoro incentrato sulla legittimità dell'atto, ma sul rapporto sostanziale dedotto in lite e, per altro verso, sono infondate dal momento che, alla luce delle difese spiegate dal ricorrente, non emerge che il paventato difetto di motivazione dell'avviso bonario abbia in qualche misura pregiudicato il suo diritto di agire in giudizio.
5. Quanto al merito della pretesa contributiva, il ricorrente sostiene che l'iscrizione alla gestione separata rivesta carattere di residualità, essendo preclusa lì dove sussista l'iscrizione ad altra forma di previdenza. Deduce, quindi, di essere iscritto all'albo degli ingegneri di Catanzaro dall'8/2/1984 e di aver prestato, nel periodo di interesse (2017), attività lavorativa alle dipendenze della società Biofuel
s.r.l., con conseguente iscrizione presso la gestione dei lavoratori dipendenti. CP_1
5.1. La tesi non può essere condivisa.
5.2. L'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_1
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
Pag. 2 a 7 continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
5.3. L'art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, ha interpretato il presente comma nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono CP_1
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (ossia, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio
1996, n. 103).
5.4. Sulla interpretazione della normativa citata, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al T.U. n. 917 del 1986, art. 49 (ora
53), comma 1, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (Cassazione civile sez. lav.,
18/01/2018, n.1172).
Pag. 3 a 7 5.5. Nel caso in esame, il reddito professionale prodotto dall'ing. Pt_1 nell'anno 2017, la cui sussistenza ed ammontare (€ 325.486,00) sono circostanze pacifiche tra le parti, non è stato assoggettato ad alcuna contribuzione previdenziale, non risultando neppure allegato che il ricorrente abbia versato alla propria Cassa di appartenenza (INARCASSA) quantomeno il contributo integrativo
(fatto comunque inidoneo a precludere l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla CP_ gestione separata dell' il contributo integrativo, infatti, ha un carattere solidaristico, essendo dovuto in ragione dell'iscrizione all'albo professionale, cui, tuttavia, non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista, il quale, dunque, è tenuto comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di universalizzazione della copertura CP_1
assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n.
335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale).
5.6. Nè rileva l'occasionalità o meno dell'attività da lavoro autonomo svolta dal ricorrente, dal momento che, tenuto conto della consistenza del reddito prodotto e dichiarato, anche se l'attività fosse stata occasionale, la stessa sarebbe rientrata comunque nell'obbligatorietà dell'iscrizione, essendo il reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 (cfr. Cass. n. 4419/2021).
5.7. Pertanto, non essendo controverso l'esercizio abituale della professione di ingegnere da parte del ricorrente nell'anno 2017, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e il conseguente obbligo di pagamento a tale gestione dei contributi dovuti per il medesimo anno (così Corte d'appello di Catanzaro, sent. n.
1381/2019).
5.8. Del resto, il fatto stesso che l'odierna parte ricorrente abbia dichiarato un reddito da lavoro autonomo di tale importo, è indice dell'esercizio di attività libero- professionale, con conseguente irrilevanza della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Biofuel s.r.l.
Pag. 4 a 7 5.9. Alla luce di quanto esposto, pertanto, risulta pienamente legittima l'avvenuta iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione separata con CP_1
riferimento all'anno 2017.
6. Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
6.1. Al riguardo, è opportuno premettere che, in tema di contributi dovuti alla gestione separata, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cassazione civile sez. lav.,
09/07/2020, n.14638). CP_ 6.2. Ciò posto, per come dedotto dall' (e non contestato da parte ricorrente), la scadenza per il saldo dei contributi alla Gestione Separata per l'anno 2017 era stata fissata al 2/7/2018, per cui da tale data deve farsi decorrere il termine quinquennale di prescrizione, cui vanno aggiunti ulteriori 311 giorni di sospensione di tutti i termini prescrizionali (129 giorni ex art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l
27/2020 + 181 giorni ex art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021), a causa dell'emergenza COVID-19.
6.3. Complessivamente, quindi, il termine prescrizionale relativo ai contributi
2017 sarebbe scaduto l'8/5/2024; sennonché, considerato che il primo atto interruttivo risulta essere la comunicazione dell'avviso bonario oggetto di controversia (notificato l'11/4/2024), la pretesa dell' non può dirsi prescritta. CP_1
6.4. Non coglie nel segno l'eccezione – sollevata all'odierna udienza – di inapplicabilità al caso di specie dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015 (che prevede che «1.
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a
Pag. 5 a 7 favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione»), dal momento che l'operatività di siffatta disposizione non è stata neppure invocata dall' a sostegno delle proprie argomentazioni e che, in CP_1
ogni caso, la stessa non viene posta a base della presente decisione.
7. Per quanto riguarda la contestazione relativa alle sanzioni applicate dall' , invece, la domanda è fondata. Controparte_2
7.1. È opportuno premettere che, alla fattispecie in esame, non si applica lo ius supeveniens conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 55 del 2024, che ha dichiarato dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981,
n. 6, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' , CP_1
sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
7.2. L'odierna fattispecie, infatti, è successiva rispetto all'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica recata dal richiamato art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sicché il ricorrente non può ritenersi esonerato dall'obbligo di pagamento delle sanzioni civili.
7.3. Cionondimeno, come statuito da recente e persuasiva giurisprudenza di merito, facendo analogica applicazione dei principi affermati in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro dalla giurisprudenza di legittimità, va infatti osservato che la mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) configura la fattispecie della omissione - e non già della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000. Ciò in quanto il credito dell'istituto previdenziale è comunque evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato (nella specie, dalla compilazione del quadro RE2) - inviata ad ente (Agenzia delle Entrate) competente
Pag. 6 a 7 in materia di accertamento e liquidazione dei contributi previdenziali - e dovendo dunque escludersi l'occultamento del lavoro professionale e del reddito percepito
(Corte d'Appello Catania, sentenze n. 662 del 14/6/2019 e n. 677 del 17/6/2019;
Tribunale Catania sez. lav., 28/10/2020, n.3706).
7.4. Pertanto, le sanzioni sono dovute nei limiti di quanto previsto dall'art. 116,
comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000.
8. Conclusivamente, alla luce di quanto esposto, il ricorso deve parzialmente accolto con riferimento alla questione delle sanzioni applicate, da rideterminarsi secondo quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000; mentre deve essere respinto nel resto.
9. Le spese di lite, alla luce della natura delle questioni trattate, della qualità delle parti e dei mutamenti di giurisprudenza intervenuti in materia, nonché del parziale accoglimento del ricorso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara le sanzioni dovute nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 07/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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