Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2302/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2302/2022, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Perrone
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Barbara Bianchi
- resistente -
e
(C.F. ), nata ad Alessandria, il [...], in [...]_2 C.F._3
del curatore speciale, Avv. Sabrina Rago
- intervenuta -
1
Conclusioni della ricorrente: “piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, disporre – sulla scorta delle conclusioni della CTU Dott.ssa 12.11.2024 – Per_1
l'assunzione di provvedimento volto a far carico al Centro di Salute Mentale di predisporre un percorso psicologico /psichiatrico in favore della SI.ra al fine di peseguire una Parte_1
cura di sé attraverso la consapevolezza delle proprie fragilità emotive, della propria tendenza alla destabilizzazione umorale e comportamentale in situazioni stressogene, nonché di provvedimento volto a far carico ai Servizi Sociali di avviare un percorso in favore della SI.ra di Parte_1
sostegno alla genitorialità, con onere di relazione trimestrale. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione prevalente presso il padre , con CP_2 Controparte_1
facoltà per la madre di tenere con sé la figlia almeno un giorno alla settimana e di trascorrere insieme una settimana di vacanza all'anno, previo accordo con il padre, nonchè disporre a carico della madre, per il mantenimento ordinario della predetta minore, la corresponsione di un assegno mensile nella misura di € 100,00 (cento/00), ponendo a carico dei coniugi, nella misura del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre, le spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative, con rinvio al Protocollo adottato dal Tribunale di
Alessandria per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate in caso di disaccordo sulle voci delle spese straordinarie. Darsi atto che la SI.ra cede al SI. la propria quota dell'assegno unico e universale per i figli a carico, Pt_1 CP_1
introdotto dal D. Lgs 29.12.2021 n. 230. Con il favore delle spese, rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Conclusioni del resistente: “voglia l'Ill,mo Tribunale di Alessandria, contraris reisctis, - disporre l'affido esclusivo della minore , al padre , con facoltà di assumere CP_2 Controparte_1
le decisioni di maggior interesse ex art 337 co 4 c.c., con collocamento e residenza presso il padre;
- disporre che la madre possa vedere la figlia con le modalità stabilite dai Servizi Sociali
Territorialmente competenti, in luogo neutro, con la presenza di un operatore secondo un calendario concordato con i Servizi stessi;
- disporre che la madre versi per il Parte_1
mantenimento della minore la somma di €500,00 o quell'altra meglio vista dal Tribunale da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con ripartizione delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria per i procedimenti separazione/divorzio/affidamento di figli di coppie non coniugate”.
Conclusioni dell'intervenuta: “piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
1. disporre l'affidamento esclusivo di al padre con collocazione presso lo stesso;
2. disporre CP_2
2 contestualmente, in ragione delle criticità emerse, il prosieguo del progetto di affidamento diurno della minore già da tempo attivato dal Cissaca, con incontri almeno bisettimanali tra e CP_2
l'affidataria;
3. disporre che la madre, in considerazione delle sue esigue sostanze, corrisponda in ogni caso al sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € Controparte_1
150,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla minore come da Protocollo del
Tribunale di Alessandria;
4. confermare, allo stato, la sospensione degli incontri tra la minore e la madre, come richiesto espressamente dalla minore e nel suo esclusivo interesse;
5. disporre il prosieguo del servizio di educativa territoriale e della presa in carico psicologica della minore;
6. disporre la presa in carico psicologica del padre sig. da parte del Servizio di Controparte_1
Psicologia Adulti dell'ASL AL, con percorso finalizzato al sostegno alla genitorialità;
7. disporre il prosieguo del monitoraggio sul nucleo famigliare allargato da parte del Cissaca, così da coordinare i vari progetti avviati e vigilare sull'adeguatezza delle risposte del padre ai bisogni della figlia. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 29.7.2022, la SI.ra ha rappresentato: che “contrasse Parte_1 matrimonio civile a l'Avana (Cuba) in data 13.6.2007 con il SI. ”; che Controparte_1
“dall'unione nacque il 21.1.2011 ad Alessandria la figlia e non vi sono altri figli”; che CP_2
“il Tribunale pronunciò la separazione personale dei coniugi, disponendo in ordine all'affidamento della figlia minore, alle modalità di visite a quest'ultima da parte della madre e al l'assegno di mantenimento in favore della minore”; che “l'esponente non possiede beni, è soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80% in seguito ad intervento chirurgico resosi necessario a causa di malattia oncologica manifestatasi nel
2018- come riconosciuto in data 26.3.2021 dalla Commissione Medica presso l' di CP_3
Alessandria”; che “non esercita alcuna attività lavorativa e percepisce una pensione di invalidità pari a circa € 300,00 mensili” e che “nel corso del procedimento di separazione giudiziale, fu monitorato a cura del CISSACA il rapporto genitoriale con la minore e le educatrici del Consorzio, dopo aver riferito circa il buon esito degli incontri madre-figlia in luogo neutro (relazione 25.6.2018 […]), conclusero l'incarico riferendo circa il manifestato desiderio della minore di trascorrere più tempo con la madre e auspicando la CP_2
“liberalizzazione” degli incontri tra la SI.ra e figlia”. Pt_1
2. Con memoria difensiva in data 14.11.2022, il SI. ha rappresentato: che Controparte_1
ormai da anni vive con il padre con il quale ha stretto un fortissimo legame affettivo CP_2
mentre la madre fino ad oggi almeno non ha svolto in alcun modo il proprio ruolo
3 genitoriale”; che “la sig.ra non ha mai dato dimostrazione di volere instaurare un Pt_1
reale rapporto madre e figlia con la minore , quanto piuttosto ha sempre dimostrato CP_2
un astio tale nei confronti del marito da riverberarsi negativamente sul Controparte_1 rapporto madre/figlia”; che “la sig.ra inoltre non ha mai mantenuto fede all'obbligo Pt_1
di versare a favore della minore la somma di €250,00 con ciò dimostrando ulteriore disprezzo per le esigenze della figlia”; che gli incontri in luogo neutro madre/figlia “erano sfruttate dalla ricorrente per offendere il sig. contestando ogni volta che la bambina CP_1
era sporta, spettinata quando in realtà, come emergerà dalle relazioni dei servizi, la minore è ben curata”; che “pare che i servizi sociali abbiano sospeso gli incontri madre/figlia in ragione del comportamento “discutibile” della sig.ra che in una occasione avrebbe Pt_1 detto alla minore “ti ammazzo il padre” creandole tale e grave turbamento da interrompere l'incontro facendo uscire la minore” e che “già nel corso dell'anno 2014 la sig.ra Pt_1
veniva attenzionata da un provvedimento del Questore di Alessandria che, in ragione dell'esercizio di attività di prostituzione, le vietava l'ingresso nel Comune di Gamalero”.
3. Con ordinanza in data 5.12.2022, resa all'esito dell'udienza, innanzi a sé, del 25.11.2022, il
Presidente del Tribunale ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando le condizioni di separazione.
4. Con sentenza non definitiva in data 26.4.2023, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
5. Con relazione in data 30.8.2023, il CISSACA di Alessandria ha riferito: che “ […] ha CP_2 esordito, dicendo: “mia madre mi ha sempre trattata male, non so perché!” senza usare toni recriminatori né rabbiosi, ma connessi a tristezza e delusione”; che “ha raccontato di essere stata con la madre per un periodo a Cuba, all'età di tre anni, ma di aver vissuto negativamente l'esperienza, di essere stata male anche fisicamente rientrando in Italia dove sarebbe stata ospedalizzata per brusco calo ponderale: “non mangiavo, si vedevano le costole. Mia mamma mi ha riportata qua e sono finita in ospedale””; che “durante una visita della madre in Italia Serena si sarebbe avvicinata ad una gallina in cortile, ricevendo dalla madre un pentolino tirato nella caviglia per distoglierla dal prendere in braccio l'animale”; che “la bambina mi ha mostrato un segno rimasto sulla caviglia riconducibile all'episodio, spiegando di aver sanguinato e di essere stata condotta al P.S. dal padre”; che ha CP_2 riferito di essere trattata bene dal padre: “mi parla dolcemente, io lo aiuto, apparecchio, sparecchio e lavo i piatti. La nonna non sta tanto bene, è sempre sul divano quando la vedo.
Ho un gatto che abbiamo preso al gattile”” e che “ conclude la riflessione sul padre, CP_2
4 dicendo che a volte la sgrida, ma con calma: “mi dice di comportarmi bene con le persone adulte, non urla mai con me, mi spiega le cose””.
6. Con relazione in data 15.12.2023, il CISSACA di Alessandria ha aggiornato in merito alla situazione del nucleo familiare.
7. Con relazione in data 13.3.2024, il CISSACA di Alessandria e la hanno riferito: che Pt_2
“il sig. si presenta in orario ai colloqui, mostrando un atteggiamento disponibile al CP_1 dialogo”; che “durante i colloqui il sig. ha riferito di essersi trasferito a vivere, CP_1 unitamente alla figlia, presso l'abitazione di un parente sita a Gamalero”; che “il sig.
ha presentato domanda per una casa ATC, è in attesa che venga pubblicata la CP_1 graduatoria. L'uomo ha inoltre presentato la domanda per l'Assegno di Inclusione”; che “la signora durante il colloquio avvenuto nel mese di febbraio 2024, con l'obbiettivo Pt_1
primario di organizzare gli incontri in luogo neutro tra la madre e la minore, ha mostrato un atteggiamento scarsamente collaborativo”; che “l'equipe, dopo aver svolto un colloquio con la minore, la quale aveva fermamente riferito di non voler vedere la mamma, aveva proposto inizialmente un incontro al mese dalla durata di un'ora, al fine di permettere alla ragazza di riavvicinarsi alla mamma senza sentirsi troppo forzata”; che “la minore ha manifestato un malessere circa la ripresa dei contatti con la mamma, sostenendo di non volerla rivedere”; che “durante l'incontro avuto nel mese di gennaio 2024 ha riportato come CP_2 motivazione del suo rifiuto il fatto che “la mamma mi ha sempre trattato male” e riporta quanto accaduto nell'ultimo incontro in luogo neutro avvenuto nel mese di maggio 2022”; che “la minore, nonostante avesse espresso in precedenza l'intenzione di non voler incontrare la madre, motivando la propria posizione, come si evince dalla relazione psicosociale risalente a settembre 2023, si è adattata, seguendo le successive disposizioni dell'Autorità
Giudiziaria, riprovando ad incontrare il genitore”; che “la minore riferisce una situazione disagevole, critica e fonte di sofferenza alla presenza della madre, signora che ha Pt_1 confermato l'atteggiamento critico e svalutante già proposto in precedenza con ”; che CP_2
“la signora, a dire della minore, svaluta l'aspetto fisico della figlia e la cura di sé (“Hai dei brutti capelli, le unghie troppo corte!”), la definisce bugiarda come il padre, cita il Giudice ed il Tribunale, attribuendole il potere decisionale di scegliere se andare nella casa materna oppure no e parla del passato”; che “la signora tende regolarmente a scardinare le certezze di che sono rappresentate dalla figura paterna e dal loro rapporto padre-figlia”; che CP_2
“gli incontri disposti non sono stati positivi, confermando difficoltà della madre a relazionarsi adeguatamente alla minore, anche per un tempo limitato e circoscritto, alla
5 presenza di una figura educativa preposta ad agevolare l'interazione madre-figlia”; che
“incontrando la madre, si illude ogni volta di poter riscontrare un minimo CP_2
cambiamento positivo nell'atteggiamento materno, ma va incontro a reiterate delusioni che si possono tradurre in ferite emotive profonde, riparabili nel tempo solo attraverso rielaborazioni e razionalizzazioni, probabilmente nell'età adulta” e che “si conferma, nuovamente, che non si ravvedono aperture emotive finalizzate alla riparazione ed alla ristrutturazione del rapporto madre-figlia, logorato nel tempo”.
8. Nel verbale dell'udienza del 17.4.2024, si legge: “[…] la psicologa riferisce che ha CP_2 riportato in sede di colloquio delusione e tristezza rispetto all'andamento degli incontri con la mamma, non distinguendo fra il primo ed il secondo incontro, ma riportando sensazioni univoche, probabilmente in conseguenza anche dell'andamento del negativo del secondo incontro. Precisa che l'incontro con è avvenuto dopo il secondo incontro con la CP_2 madre. L'assistente sociale e la psicologa riportano malessere di e difficoltà nel CP_2
proseguire gli incontri con la mamma, essendo la stessa svalutante e facendo riferimento al passato, senza interessarsi davvero alla vita attuale della minore. In particolare, l'assistente sociale evidenzia che nel secondo incontro la mamma non ha fatto alcuna domanda a , CP_2
ed essendo il colloquio di ritorno avvenuto dopo il secondo incontro probabilmente la minore ha generalizzato. L'assistente sociale aggiunge che il 4 aprile è stato svolto un colloquio fra la madre della minore ed il servizio di educativa che segue gli incontri in luogo neutro per dare un rimando alla sig.ra la quale ha nuovamente dimostrato delle difficoltà Pt_1
rispetto ai rimandi educativi (es: avrebbe chiesto di fare con la madre un gioco da CP_2 tavola, la madre si è rifiuta, nell'incontro di rimando sono state pertanto proposte una serie di attività, rifiutate tuttavia dalla medesima), con conseguente difficoltà di indirizzare la stessa verso una prosecuzione con modalità più serene e tutelanti per la minore degli incontri fra e la madre […]”. CP_2
9. Con ordinanza in data 19.4.2024, il Giudice, Dott.ssa Francesca Andreoni, ha nominato l'Avv. Sabrina Rago del Foro di Alessandria quale curatore speciale della minore e ha nominato CTU la psicologa, Dott.ssa con studio in Alessandria, formulando il Persona_2 seguente quesito: “dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti, il curatore speciale, la minore , e le figure significative di CP_2
riferimento per la minore o con le quali la medesima abbia abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale a rispondere al quesito e segnalata tempestivamente all'Autorità giudiziaria ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali
6 provvedimenti interinali: 1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riferimento alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità, provvedendo in caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi, a descriverli precisandone l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione e educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità, ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio congiunto della genitorialità; 3) quali siano le condizioni psichiche della minore, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età, dei bisogni contingenti, descrivendo eventuali quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza e definendo con accuratezza i bisogni speciali che eventualmente ne conseguono;
4) quali siano le caratteristiche del legame fra la minore e ciascuno dei genitori, indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per la minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con i genitori;
6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da suggerire l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore ed in particolare se vi siano i presupposti per un recupero del rapporto fra la minore e la madre e quali possano essere – in caso affermativo –, tenuto conto dei bisogni e dello stato emotivo della minore, le modalità più opportune per agevolare la ripresa della frequentazione fra e la madre, segnalando anche in corso di CTU, ove ritenuta CP_2 opportuna nell'interesse della minore, la necessità di una ripresa della frequentazione fra la minore e la madre;
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare”.
10. Con memoria in data 27.5.2024, si è costituito in giudizio il curatore speciale, Avv. Sabrina
Rago.
11. All'udienza del 30.5.2024, il CTU, Dott.ssa ha accettato e assunto l'incarico Persona_2
peritale.
12. Con variazione tabellare in data 23.10.2024, il presente processo è stato riassegnato al
Giudice, Dott. Marco Bonci, quale supplente del Giudice, Dott.ssa Francesca Andreoni.
7 13. Con perizia in data 12.11.2024, che appare congruamente motivata e priva di vizi logici evidenti, il CTU, Dott.ssa ha così concluso: “[…] ha un rapporto Persona_2 CP_2
significativo con il padre, egli ha rappresentato nel corso della sua storia, l'unica persona per lei sempre presente e quindi l'unica certezza affettiva. Il sig. sembra CP_1
sufficientemente adeguato al soddisfacimento dei bisogni primari ed affettivi della figlia. Egli tende, tuttavia, a trasporre i propri bisogni, talvolta anticonvenzionali, a quelli di , non CP_2
riuscendo sempre a coglierne le differenti necessità (ad esempio di una stabile collocazione abitativa, di un'immagine di padre autonomo, che lavora e aderisce alle norme sociali). Il predetto ha sempre coinvolto la figlia in una vita "nomade", passando da una casa all'altra, senza contemplare che i bisogni della figlia che potrebbero essere differenti dai propri e senza considerare, di conseguenza, l'opportunità di un responsabile cambio di stile di vita a favore di un esercizio maturo della genitorialità […]. La sig.ra rappresenta, invece, Pt_1
per la figlia l'"incertezza" e l'"insicurezza" sia sul piano comportamentale ( ha sempre CP_2
il timore che la madre possa avere atteggiamenti discontrollati), sia sul piano relazionale (la ragazza ha vissuto come abbandonici i momenti in cui la madre si è assentata per lunghi periodi e non ha sviluppato un attaccamento sicuro con la stessa). Il rapporto madre-figlia, ad oggi, risulta manchevole delle basi relazionali che si vanno a costituire nel legame di attaccamento nei primi anni di vita, risulta inoltre deteriorato da episodi di incomprensioni, avvenuti anche durante i L.N. allorquando la madre ha avuto un "atteggiamento critico e svalutante" nei confronti della minore (vedasi relazione S.S. del 28/08/2024), ciò ha ripetutamente allontanato dalla madre. Attualmente la ragazzina risulta CP_2
assolutamente incapace di porsi in un'ottica di comprensione dell'"Altro" e quindi di aprirsi alla cultura differente della madre, oltre che alla comprensione delle fragilità strutturali della stessa. Il rapporto madre-figlia, tuttavia, non è, neppure, mai stato favorito dal sig.
, che non è riuscito a trasmettere alcun aspetto buono o comunque "bonificato" della CP_1
figura materna alla figlia. La sig.ra risulta demotivata dai falliti tentativi di Pt_1
riavvicinarsi alla figlia, ma anche incapace di cogliere i rimandi educativi e di porsi in modo accogliente ed empatico con la minore. Inoltre l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, hanno fatto sì che ella, ad oggi, non abbia ulteriori risorse per potersi aprire ad un percorso psico-socio-educativo ai fini ultimi di un maggior benessere individuale e di un miglioramento nell'esercizio della propria genitorialità […]. Rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale, sono state indicate carenze sia nella valutazione del padre sia nella valutazione della madre. Tra i due genitori non c'è mai stata una responsabile comunicazione ai fini ultimi del benessere della figlia. Ad oggi la situazione risulta
8 ulteriormente peggiorata dal fatto che la madre si sia autoesclusa dal rapporto con la figlia, interrompendo anche la partecipazione alle azioni peritali. Il padre, seppur con le sue fragilità ed i suoi limiti, resta nel tempo l'unica figura di riferimento della minore. Si ritiene fondamentale che, a favore della tutela di , il sig. collabori con i Servizi al CP_2 CP_1
fine di garantire la dimostrazione che la figlia viva, e continui a vivere, in un contesto a lei consono, e si renda disponibile ad un percorso di sostegno alla genitorialità volto a comprendere i bisogni specifici della figlia, magari differenti dai suoi, e sia supportato a comprendere maggiormente la sig.ra il passato di deprivazione di quest'ultima, la Pt_1
sua cultura genitoriale differente, e la sua situazione attuale di particolare sofferenza psico- fisica, affinché egli possa costituire una risorsa per aiutare a "salvare" aspetti positivi CP_2
relativi alla figura materna e ad averne una rappresentazione interna non esclusivamente negativa e distruttiva. Qualora il sig. non dovesse aderire sufficientemente ai CP_1
percorsi che gli verranno indicati, e non risultasse sufficientemente collaborativo con i
Servizi, sarà compito del Tribunale rivalutare la tipologia di affidamento e di collazione più adeguati per la minore […]. Per tutti gli elementi sopra descritti, allo stato attuale, non ci sono elementi che consentano la ripresa del rapporto tra madre e figlia. Qualora la madre riuscisse a superare l'attuale momento di grave difficoltà psico-fisica che l'ha portata ad assentarsi dalla vita della figlia e ad allontanarsi dai percorsi che le erano stati offerti, si suggerisce che i Servizi restino disponibili a lasciare uno spazio per accogliere la stessa ed eventualmente riprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e, qualora vi fossero esiti positivi, gli incontri con la figlia […]. A fronte di tutto ciò che è stato espresso, si ritiene importante che proseguano i percorsi psicologici ed educativi in atto per , con CP_2
l'importante ausilio della figura dell'affidataria. Il tempo che trascorre con CP_2
l'affidataria, potrà essere ampliato a fronte della disponibilità della stessa e compatibilmente con gli impegni scolastici-logistici di . Si suggerire un supporto alla genitorialità per il CP_2
sig. , con gli obiettivi sopra esposti, e la possibilità per la madre, qualora riuscisse a CP_1
far fronte alle attuali gravi problematiche sanitarie e consequenzialmente psicologiche, di riprendere ad usufruire dei supporti psico-socio-educativi che le erano già stati proposti
[…]”.
14. Con relazione in data 4.2.2025, il CISSACA di Alessandria ha riferito: che “l'abitazione abituale è stata individuata presso la sorella del sig. in Alessandria via Nenni n. 17”; CP_1 che “il sig. ha riferito di abitare lì circa da agosto e non sa per quanto tempo CP_1 resterà”; che “la casa è ampia, ben arredata e pulita e la sorella molto cordiale;
la sig.ra riferisce che nella stanza del figlio della signora che oggi è adulto e vive in autonomia dorme
9 mentre il sig. dorme sul divano in soggiorno”; che “a dicembre, dato che il CP_2 CP_1 progetto di affido diurno aveva raggiunto un momento un po' “di stallo”, l'equipe ha deciso di proporre una nuova risorsa al fine di fornire nuovi stimoli alla giovane, in particolare è stata individuata la sig.ra che essendo una psicoterapeuta esperta di Parte_3
adolescenza, ha delle competenze specifiche da utilizzare nella relazione con che è CP_2 una giovane molto chiusa e riservata”; che “ad oggi l'organizzazione prevede che e CP_2
l'affidataria stiano insieme dal mercoledì pomeriggio fino al giovedì mattina con l'accompagnamento a scuola” e che “si ritiene ad oggi necessario proseguire con gli interventi in atto (educativa e affido diurno) al fine di sostenere sia la minore (consentendole di avere gli stimoli necessari) che il padre (che si occupa di lei in modo esclusivo)”.
15. All'udienza dell'11.2.2025, il SI. ha dichiarato: “vivo con mia figlia. Dal Controparte_1
2022, siamo a casa di mia mamma, in Alessandria, via Bramante, n.
4. La casa è di mio fratello, lui non c'è quasi mai, siamo io e la bambina praticamente. Abbiamo presentato domanda per avere una casa popolare nostra. Non lavoro, l'ultima cosa che ho fatto è un'impresa di servizi con la SI.ra poi non ho più lavorato. Non lavoro più dal Pt_1
2010. Ho fatto poi qualche lavoro col voucher, come disinfestatore. Dal 2016, poi, sono stato male e non ho più lavorato del tutto. Prendo 340,00 mensili, a titolo di invalidità e ho l'assegno unico per Euro 200,00 mensili ed Euro 545,00 mensili, quale reddito di inclusione.
Alla bambina non manca niente, la mia famiglia ci supporta. La SI.ra Parte_1
qualche volta la sento, ma non si riesce a venirne a capo. Non so se faccia qualche lavoro, la bambina dice che vede su Facebook che viaggia spesso. Ho sempre portato la figlia agli incontri, ma poi la SI.ra ha aggradito l'educatrice e le hanno sospeso gli Parte_1
incontri. Non ho un conto corrente, non ho risparmi. Non ho investimenti, titoli o altro. I sussidi li ricevo su tre carte postali, ora il saldo sarà circa zero”.
16. All'udienza del 25.2.2025, la SI.ra ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, via Parte_1
Ghilini, n. 40, sono in affitto pago circa Euro 300,00 mensili, ci viviamo io e mio marito, SI.
, nessun'altro vive con noi. Non sono proprietaria di case o terreni, Parte_4
non ho niente. Ho la pensione di invalidità, perché ho il cancro dal 2018. Di pensione, prendo circa Euro 735,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Mio marito non può lavorare, prende l'assegno di inclusione. L'ultima volta che ho visto ? Manco mi ricordo… CP_2
Tanto tanto tempo, in tre anni l'ho vista tre o quattro volte, sono sempre in ospedale con questa malattia. L'ultima volta l'avrò vista circa tre anni fa”.
17. All'udienza del 16.4.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, con rinuncia ai termini ex
10 art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono. Il
Giudice ha sollevato d'ufficio la questione del superamento della soglia reddituale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del SI. Sul punto, il Controparte_1 difensore della parte ammessa ha solo evidenziato come il c.d. “assegno unico familiare” non faccia reddito ai fini IRPEF.
18. Come è noto, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, sono inammissibili le domande non connotate dalla c.d.
“connessione forte” con quelle tipiche del rito speciale, ivi inclusa la domanda relativa al riparto del c.d. “assegno unico familiare”.
19. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, dall'approfondita istruttoria, è emersa l'idoneità del padre, che comunque dovrà essere supportato dagli enti qui incaricati e l'inidoneità della madre. La minore, più volte ascoltata (anche in sede peritale), pur avendo tentato di recuperare il rapporto con la madre, ha chiaramente manifestato di non volerla, al momento, frequentare. Come suggerito dagli specialisti, rimane fermo l'affidamento diurno, nelle modalità che - di volta in volta - saranno determinate dagli enti incaricati.
20. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza
(C. App. Catania 16.8.2013 e Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, la minore deve essere collocata presso il padre, ove - ormai da tempo - ha stabilito il proprio habitat.
21. La scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in
11 primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza.
Tuttavia, salvo che ciò pregiudichi l'interesse del minore, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze della famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, Neulinger c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, NE e
LL c. Italia). Nel caso di specie, dall'approfondita istruttoria, è emerso come, al momento, la frequentazione madre/figlia si configuri come pregiudizievole per la minore, talché deve essere sospesa. Il Collegio tiene a precisare che la madre, all'esito di un serio percorso personale, avrà facoltà di chiedere giudizialmente la revoca del provvedimento di sospensione della frequentazione, che è pronunciato solo allo stato degli atti. Gli enti incaricati avranno la possibilità di organizzare incontri in luogo neutro madre/figlia, solo se riscontrassero contemporaneamente il desiderio in tal senso della madre e della figlia e la sussistenza delle condizioni per organizzare gli incontri in luogo neutro in totale sicurezza per la figlia.
22. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova
12 conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
23. L'ammissione al patrocino a spese dello Stato del SI. come Controparte_1 anticipatamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in data
2.7.2024, deve essere revocata in considerazione dell'insufficienza della documentazione depositata e del superamento della soglia reddituale. Né può essere condivisa l'unica difesa svolta sul punto dalla parte ammessa, la quale, allorché la questione è stata sollevata d'ufficio, ha eccepito solo che “il c.d. “assegno unico familiare” non faccia reddito ai fini IRPEF”, dal momento che, come è noto, ai fini della verifica sul non superamento della soglia per l'ammissione al beneficio, devono essere computati anche i redditi non rilevanti ai fini
IRPEF.
24. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 35% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 4.950,40, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, nel rapporto processuale tra i genitori, devono essere, per il 50% compensate, in considerazione dei (minori) profili di soccombenza reciproca e, per il 50%, poste a carico della SI.ra in virtù del principio della soccombenza, Parte_1
mentre, nel rapporto processuale col curatore speciale della minore, devono essere poste a carico dei genitori, che hanno dato causa alla nomina, in particolare, nella quota del 70% a carico della SI.ra e del 30% a carico del SI. Parte_1 Controparte_1
25. Il pagamento delle spese sostenute dal curatore speciale deve essere disposto in favore dell'erario, considerata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
26. Parimenti, il compenso del CTU, Dott.ssa come liquidato con separato decreto, Persona_2
deve essere posto per il 70% a carico della SI.ra e per il 30% a carico del SI. Parte_1
Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa
13 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- prende atto della sentenza non definitiva in data 26.4.2023, con cui il Tribunale di Alessandria ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
- affida la figlia minore, in via c.d. “super-esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c., CP_2
anche per le decisioni di maggiore interesse, al padre, SI. , presso il quale è Controparte_1
collocata e avrà residenza anagrafica, fermo l'affidamento diurno, nelle modalità che - di volta in volta - saranno determinate dagli enti incaricati;
- sospende la frequentazione, anche telefonica o telematica, tra la madre, SI.ra Parte_1
e la figlia minore, con possibilità, per gli enti qui incaricati, di organizzare incontri in CP_2
luogo neutro madre/figlia, solo se riscontrassero contemporaneamente il desiderio in tal senso della madre e della figlia e la sussistenza delle condizioni per organizzare gli incontri in luogo neutro in totale sicurezza per la figlia;
- pone, a carico della madre, SI.ra l'obbligo di corrispondere al padre, SI. Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto del 2022, a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di Euro 150,00, CP_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare, fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, da parte del CISSACA di Alessandria, del Servizio di CP_2
Psichiatria presso la , del Servizio di Psicologia presso la e del Servizio di Pt_2 Pt_2
Neuropsichiatria Infantile presso la , i quali gestiranno anche i percorsi individuali, Pt_2
l'affidamento diurno e gli eventuali luoghi neutri;
- revoca l'ammissione al patrocino a spese dello Stato del SI. come Controparte_1 anticipatamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in data
2.7.2024;
- condanna la ricorrente, SI.ra a corrispondere al resistente, SI. Parte_1 CP_1
la somma di Euro 2.475,20, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso
[...]
liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
- condanna la ricorrente, SI.ra a corrispondere all'erario la somma di Euro Parte_1
3.465,28, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
14 - condanna il resistente, SI. a corrispondere all'erario la somma di Euro Controparte_1
1.485,12, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
- pone il compenso del CTU, Dott.ssa come liquidato con separato decreto, per Persona_2
il 70% a carico della SI.ra e, per il 30%, a carico del SI. Parte_1 Controparte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al CISSACA di Alessandria, al
Servizio di Psichiatria presso la , al Servizio di Psicologia presso la e al Pt_2 Pt_2
Servizio di Neuropsichiatria Infantile presso la . Pt_2
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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