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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7916 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice LA IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14012/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE Parte_1 C.F._1 ANTONIO BORGESE, 14 20154 MILANO presso l'Avvocato RUSSO VINCENZO, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE Parte_2 C.F._2 ANTONIO BORGESE, 14 20154 MILANO presso l'Avvocato RUSSO VINCENZO, che la/lo rappresenta e difende
RICORRENTI
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO, Controparte_1 P.IVA_1 19 20122 MILANO presso l'Avvocato GIARRATANA MATTEO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_1
3352/2023 reso da questo Tribunale in data 11.2.23 con il quale è stato ingiunto loro, rispettivamente in veste di coobbligata e di debitore principale, il pagamento della somma di € 58.513,42 ad istanza di pagina 1 di 4 – per il tramite di quale mandataria di Banca Finanziaria Controparte_1 Controparte_2
Internazionale s.p.a. – in relazione al contratto di finanziamento n. 51795136 stipulato con GO
DU s.p.a. in data 12.3.15. La cessione del credito relativo a tale contratto è intervenuta originariamente tra quest'ultima e successivamente nei confronti di Controparte_3 Controparte_4 ed infine in favore dell'odierna opposta.
Gli opponenti hanno preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria in quanto non sarebbe stata fornita la prova della cessione in suo favore. Hanno inoltre contestato l'applicazione di interesse anatocistici al finanziamento nonché eccepito la carenza di prova del credito ingiunto, concludendo per la revoca del decreto.
Si è costituita l'opposta – per il tramite di quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
Banca Finanziaria Internazionale s.p.a. – contestando tutti i motivi di censura riportati, concludendo per la conferma del decreto previa concessione della provvisoria esecuzione.
Rigettata quest'ultima ed assegnato all'opposta il termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 21.10.25 per la discussione ex art. 281
– sexies c.p.c. previa concessione del termine per il deposito di note conclusive.
All'esito della discussione la decisione è stata riservata ai sensi del terzo comma dell'art. 281 – sexies
c.p.c.; la riserva viene sciolta nei termini che si riportano di seguito.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente deve essere delibata – attesa la valenza prioritaria della stessa – l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria formulata dagli opponenti.
La questione ad avviso del Tribunale deve essere ricondotta al piano della titolarità del diritto atteso che la legitimatio ad causam – sia attiva che passiva – va valutata sulla base della sola prospettazione della parte, così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto controverso.
Tanto premesso, non può che concludersi nel senso della ricorrenza di tale condizione dell'azione avendo la ricorrente prospettato nella narrativa dei fatti circostanze atte a riscontrare la propria legittimazione.
Di contro, la questione relativa alla titolarità attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio inerisce al merito della controversia poiché si sostanzia nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
Tanto premesso si rileva la carenza di titolarità della ricorrente.
Infatti, sulla stessa gravava l'onere di provare l'avvenuta cessione in suo favore del credito oggetto di causa che – stando alla narrativa esposta - originariamente in capo ad GO DU s.p.a. è stato poi pagina 2 di 4 ceduto a e quindi trasferito alla ricorrente. A fronte di cessioni plurime, era Controparte_4 necessario fornire adeguato riscontro della serie integrale e tale prova non è stata raggiunta poiché stati prodotti gli estratti della Gazzetta Ufficiale nonché i relativi contratti di cessione mentre difetta l'elenco dei crediti ceduti afferente a ciascun contratto.
Ad avviso del Tribunale la produzione di questi ultimi risulta indispensabile ai fini della prova dell'avvenuta cessione. Ciò in quanto l'avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (cfr.
Cass. Civ. n. 5617/2020; 22151/2019), sì da spettare al cessionario dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco mediante la produzione del contratto di cessione ivi incluso l'elenco dei crediti.
Non può – come preteso – ritenersi sufficiente il contratto di cessione poiché l'elenco dei crediti – che ne costituisce uno specifico allegato – vale a delinearne l'oggetto in modo puntuale. Modalità, quest'ultima, che assuma una valenza precipua laddove si ponga mente alla portata del trasferimento: considerata l'entità dei crediti, pur nella consapevolezza dell'opportunità di snellire operazioni siffatte, non può dubitarsi della necessità di ancorare a tale elenco l'individuazione del perimetro dei trasferimenti.
Pertanto, in assenza di produzione di tale documentazione, non può ritenersi provata la cessione del credito a favore della ricorrente.
Non vale a supplire a tale carenza la dichiarazione della società cedente poiché tale produzione è stata fatta solo con riferimento alla prima cessione, ossia, quella intervenuta tra GO DU s.p.a. e
[...] mentre per quelle successive sono state prodotte le dichiarazioni delle cessionarie. Queste CP_3 ultime sono da ritenersi insufficienti perché rilasciate dalla stessa parte.
Inoltre la produzione sub doc. 10 – allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2 dell'opposta – che contiene l'elenco dei crediti asseritamente ceduti reca riferimento unicamente alla prima cessione, riportando il nominativo della cessionaria e della cedente GO DU Controparte_3
s.p.a. Lo stesso, quindi, non è riferibile all'odierna opposta che non risulta menzionata.
In ogni caso, la fonte di tale documento è inattendibile poiché lo stesso – così come prodotto – è un file in formato PDF che riporta lo screenshot dello schermo di un computer appartenente all'utente
[...]
” – come riportato nella parte superiore destra del foglio Excel – ossia ad un soggetto CP_5 non identificato.
La produzione non risulta pertanto idonea ad assolvere il relativo onere della prova.
Pertanto, l'opposta non può ritenersi aver assolto neppure nella presente sede l'onere di provare la titolarità del diritto azionato in sede monitoria.
pagina 3 di 4 Consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
La valenza assorbente del profilo esaminato osta alla delibazione degli ulteriori profili censurati.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento come da richiesta – seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del procuratore di parte opponente avv. Vincenzo Russo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione sesta civile in funzione monocratica in persona del giudice LA
IN così provvede:
1. accoglie l'opposizione per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3352/2023 reso da questo
Tribunale in data 11.2.23 ad istanza di per il tramite di quale Controparte_1 Controparte_2 mandataria di Banca Finanziaria Internazionale s.p.a.;
2. condanna l'opposta per il tramite di quale mandataria di Banca Controparte_1 Controparte_2
Finanziaria Internazionale s.p.a. a rifondere agli opponenti e le Parte_2 Parte_1 spese del giudizio liquidate in € 7.052 per compensi ed € 379,50 per esborsi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cpa con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Russo.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Milano, 21 ottobre 2025
Il giudice
LA IN
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice LA IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14012/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE Parte_1 C.F._1 ANTONIO BORGESE, 14 20154 MILANO presso l'Avvocato RUSSO VINCENZO, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE Parte_2 C.F._2 ANTONIO BORGESE, 14 20154 MILANO presso l'Avvocato RUSSO VINCENZO, che la/lo rappresenta e difende
RICORRENTI
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO, Controparte_1 P.IVA_1 19 20122 MILANO presso l'Avvocato GIARRATANA MATTEO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_1
3352/2023 reso da questo Tribunale in data 11.2.23 con il quale è stato ingiunto loro, rispettivamente in veste di coobbligata e di debitore principale, il pagamento della somma di € 58.513,42 ad istanza di pagina 1 di 4 – per il tramite di quale mandataria di Banca Finanziaria Controparte_1 Controparte_2
Internazionale s.p.a. – in relazione al contratto di finanziamento n. 51795136 stipulato con GO
DU s.p.a. in data 12.3.15. La cessione del credito relativo a tale contratto è intervenuta originariamente tra quest'ultima e successivamente nei confronti di Controparte_3 Controparte_4 ed infine in favore dell'odierna opposta.
Gli opponenti hanno preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria in quanto non sarebbe stata fornita la prova della cessione in suo favore. Hanno inoltre contestato l'applicazione di interesse anatocistici al finanziamento nonché eccepito la carenza di prova del credito ingiunto, concludendo per la revoca del decreto.
Si è costituita l'opposta – per il tramite di quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
Banca Finanziaria Internazionale s.p.a. – contestando tutti i motivi di censura riportati, concludendo per la conferma del decreto previa concessione della provvisoria esecuzione.
Rigettata quest'ultima ed assegnato all'opposta il termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 21.10.25 per la discussione ex art. 281
– sexies c.p.c. previa concessione del termine per il deposito di note conclusive.
All'esito della discussione la decisione è stata riservata ai sensi del terzo comma dell'art. 281 – sexies
c.p.c.; la riserva viene sciolta nei termini che si riportano di seguito.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente deve essere delibata – attesa la valenza prioritaria della stessa – l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria formulata dagli opponenti.
La questione ad avviso del Tribunale deve essere ricondotta al piano della titolarità del diritto atteso che la legitimatio ad causam – sia attiva che passiva – va valutata sulla base della sola prospettazione della parte, così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto controverso.
Tanto premesso, non può che concludersi nel senso della ricorrenza di tale condizione dell'azione avendo la ricorrente prospettato nella narrativa dei fatti circostanze atte a riscontrare la propria legittimazione.
Di contro, la questione relativa alla titolarità attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio inerisce al merito della controversia poiché si sostanzia nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
Tanto premesso si rileva la carenza di titolarità della ricorrente.
Infatti, sulla stessa gravava l'onere di provare l'avvenuta cessione in suo favore del credito oggetto di causa che – stando alla narrativa esposta - originariamente in capo ad GO DU s.p.a. è stato poi pagina 2 di 4 ceduto a e quindi trasferito alla ricorrente. A fronte di cessioni plurime, era Controparte_4 necessario fornire adeguato riscontro della serie integrale e tale prova non è stata raggiunta poiché stati prodotti gli estratti della Gazzetta Ufficiale nonché i relativi contratti di cessione mentre difetta l'elenco dei crediti ceduti afferente a ciascun contratto.
Ad avviso del Tribunale la produzione di questi ultimi risulta indispensabile ai fini della prova dell'avvenuta cessione. Ciò in quanto l'avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (cfr.
Cass. Civ. n. 5617/2020; 22151/2019), sì da spettare al cessionario dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco mediante la produzione del contratto di cessione ivi incluso l'elenco dei crediti.
Non può – come preteso – ritenersi sufficiente il contratto di cessione poiché l'elenco dei crediti – che ne costituisce uno specifico allegato – vale a delinearne l'oggetto in modo puntuale. Modalità, quest'ultima, che assuma una valenza precipua laddove si ponga mente alla portata del trasferimento: considerata l'entità dei crediti, pur nella consapevolezza dell'opportunità di snellire operazioni siffatte, non può dubitarsi della necessità di ancorare a tale elenco l'individuazione del perimetro dei trasferimenti.
Pertanto, in assenza di produzione di tale documentazione, non può ritenersi provata la cessione del credito a favore della ricorrente.
Non vale a supplire a tale carenza la dichiarazione della società cedente poiché tale produzione è stata fatta solo con riferimento alla prima cessione, ossia, quella intervenuta tra GO DU s.p.a. e
[...] mentre per quelle successive sono state prodotte le dichiarazioni delle cessionarie. Queste CP_3 ultime sono da ritenersi insufficienti perché rilasciate dalla stessa parte.
Inoltre la produzione sub doc. 10 – allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2 dell'opposta – che contiene l'elenco dei crediti asseritamente ceduti reca riferimento unicamente alla prima cessione, riportando il nominativo della cessionaria e della cedente GO DU Controparte_3
s.p.a. Lo stesso, quindi, non è riferibile all'odierna opposta che non risulta menzionata.
In ogni caso, la fonte di tale documento è inattendibile poiché lo stesso – così come prodotto – è un file in formato PDF che riporta lo screenshot dello schermo di un computer appartenente all'utente
[...]
” – come riportato nella parte superiore destra del foglio Excel – ossia ad un soggetto CP_5 non identificato.
La produzione non risulta pertanto idonea ad assolvere il relativo onere della prova.
Pertanto, l'opposta non può ritenersi aver assolto neppure nella presente sede l'onere di provare la titolarità del diritto azionato in sede monitoria.
pagina 3 di 4 Consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
La valenza assorbente del profilo esaminato osta alla delibazione degli ulteriori profili censurati.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento come da richiesta – seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del procuratore di parte opponente avv. Vincenzo Russo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione sesta civile in funzione monocratica in persona del giudice LA
IN così provvede:
1. accoglie l'opposizione per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3352/2023 reso da questo
Tribunale in data 11.2.23 ad istanza di per il tramite di quale Controparte_1 Controparte_2 mandataria di Banca Finanziaria Internazionale s.p.a.;
2. condanna l'opposta per il tramite di quale mandataria di Banca Controparte_1 Controparte_2
Finanziaria Internazionale s.p.a. a rifondere agli opponenti e le Parte_2 Parte_1 spese del giudizio liquidate in € 7.052 per compensi ed € 379,50 per esborsi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cpa con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Russo.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Milano, 21 ottobre 2025
Il giudice
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