CASS
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2024, n. 42618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42618 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FABIO PICUTI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42618 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 novembre 2022 la Terza Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo nei confronti di EO AM, limitatamente ai reati commessi fino al 31 dicembre 2014 perché estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio quanto ai residui reati, rigettando nel resto il ricorso proposto. 2. L'AM era stato condannato con sentenza del 10 novembre 2020 dal Tribunale di Sciacca in relazione ai reati di cui agli artt. 515 e 517 bis, 516 e 484 cod. pen per avere, nell'esercizio della propria attività commerciale commercializzato prodotti diversi per qualità e composizione da quelli dichiarati o pattuiti e per avere annotato false indicazioni sugli appositi registri soggetti alle ispezioni dell'autorità preposta al controllo delle produzioni, ai movimenti e alle lavorazioni dell'olio di oliva ed extravergine di oliva. 3. La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza suddetta, in data 21 dicembre 2021 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EO AM in ordine ai reati ascritti limitatamente alle condotte poste in essere fino al 16 febbraio 2014 perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in mesi otto e giorni venti di reclusione. 4. La Terza Sezione di questa Corte, accogliendo in parte il secondo motivo di ricorso proposto riteneva correttamente calcolati, ai fini del decorso del termine di prescrizione, i 64 giorni per "emergenza Sanitaria da Covid 19" considerando anche il periodo precedente al 17 aprile 2020, data in cui era stata fissata l'udienza poi rinviata al 14 luglio 2020. A detta sospensione, dovevano aggiungersi, secondo la Terza Sezione ulteriori 60 giorni da computare in relazione al dedotto impegno professionale del difensore, con la conseguenza che la prescrizione doveva ritenersi maturata per i fatti commessi fino alla data del 31 dicembre 2014 e non piuttosto al 16 febbraio 2014, come calcolata erroneamente dai giudici del gravame. 5. In sede di rinvio, la Corte territoriale con la sentenza del 19 marzo 2024, "considerata la pena base di mesi otto di reclusione, irrogata per il reato più grave sub capo A) e la pronuncia di estinzione per prescrizione delle condotte riconnprese nelle condotte sub A) e B) poste in essere fino al 31 gennaio 2023, nonché del reato di cui sub D)" reputava congruo l'aumento di pena, per la continuazione, di dieci giorni pervenendo alla pena finale di mesi otto e giorni dieci di reclusione. 2 6. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'AM affidandolo a due motivi. 6.1 Con il primo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena cui la Corte è pervenuta in maniera apodittica ed apparente, individuando solo la pena base di mesi otto senza specificare i criteri di scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria, senza indicare i singoli episodi di cui ai capi A) e B) residui, commessi sino al 31 dicembre 2014, non estinti per prescrizione. 6.2 Con il secondo motivo si denunciano le medesime violazioni di legge e vizi di motivazione rilevando che la Corte territoriale non si è attenuta al dictum della Corte di legittimità avendo "nella sostanza omesso di rideterminare il trattamento sanzionatorio applicabile". Di fatto, la Corte, senza tener conto dei numerosi episodi che erano già prescritti, non specificando quali fossero quelli residui ancora non prescritti e determinando la pena, sostanzialmente, nella stessa misura, ha sterilizzato la pronuncia di estinzione dei reati commessi fino alla data del 31.12.2023 resa dalla Corte di legittimità, neutralizzandone così ogni refluenza sotto il profilo della conseguente mitigazione sanzionatoria. 7. Il P.G. in persona del sostituto Fabio Picuti ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. I motivi pbssono essere trattati congiuntamente. La Corte territoriale, a seguito della pronuncia della Terza Sezione penale che dichiarava prescritti i reati commessi fino al 31 dicembre 2014, dunque, ampliando di ben dieci mesi il termine entro il quale le condotte ascritte all'AM dovevano intendersi estinte per prescrizione, ha così deciso "considerata la pena base di mesi otto di reclusione irrogata per il reato più grave di cui al capo A) e la pronuncia di estinzione per
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FABIO PICUTI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42618 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 novembre 2022 la Terza Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo nei confronti di EO AM, limitatamente ai reati commessi fino al 31 dicembre 2014 perché estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio quanto ai residui reati, rigettando nel resto il ricorso proposto. 2. L'AM era stato condannato con sentenza del 10 novembre 2020 dal Tribunale di Sciacca in relazione ai reati di cui agli artt. 515 e 517 bis, 516 e 484 cod. pen per avere, nell'esercizio della propria attività commerciale commercializzato prodotti diversi per qualità e composizione da quelli dichiarati o pattuiti e per avere annotato false indicazioni sugli appositi registri soggetti alle ispezioni dell'autorità preposta al controllo delle produzioni, ai movimenti e alle lavorazioni dell'olio di oliva ed extravergine di oliva. 3. La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza suddetta, in data 21 dicembre 2021 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EO AM in ordine ai reati ascritti limitatamente alle condotte poste in essere fino al 16 febbraio 2014 perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in mesi otto e giorni venti di reclusione. 4. La Terza Sezione di questa Corte, accogliendo in parte il secondo motivo di ricorso proposto riteneva correttamente calcolati, ai fini del decorso del termine di prescrizione, i 64 giorni per "emergenza Sanitaria da Covid 19" considerando anche il periodo precedente al 17 aprile 2020, data in cui era stata fissata l'udienza poi rinviata al 14 luglio 2020. A detta sospensione, dovevano aggiungersi, secondo la Terza Sezione ulteriori 60 giorni da computare in relazione al dedotto impegno professionale del difensore, con la conseguenza che la prescrizione doveva ritenersi maturata per i fatti commessi fino alla data del 31 dicembre 2014 e non piuttosto al 16 febbraio 2014, come calcolata erroneamente dai giudici del gravame. 5. In sede di rinvio, la Corte territoriale con la sentenza del 19 marzo 2024, "considerata la pena base di mesi otto di reclusione, irrogata per il reato più grave sub capo A) e la pronuncia di estinzione per prescrizione delle condotte riconnprese nelle condotte sub A) e B) poste in essere fino al 31 gennaio 2023, nonché del reato di cui sub D)" reputava congruo l'aumento di pena, per la continuazione, di dieci giorni pervenendo alla pena finale di mesi otto e giorni dieci di reclusione. 2 6. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'AM affidandolo a due motivi. 6.1 Con il primo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena cui la Corte è pervenuta in maniera apodittica ed apparente, individuando solo la pena base di mesi otto senza specificare i criteri di scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria, senza indicare i singoli episodi di cui ai capi A) e B) residui, commessi sino al 31 dicembre 2014, non estinti per prescrizione. 6.2 Con il secondo motivo si denunciano le medesime violazioni di legge e vizi di motivazione rilevando che la Corte territoriale non si è attenuta al dictum della Corte di legittimità avendo "nella sostanza omesso di rideterminare il trattamento sanzionatorio applicabile". Di fatto, la Corte, senza tener conto dei numerosi episodi che erano già prescritti, non specificando quali fossero quelli residui ancora non prescritti e determinando la pena, sostanzialmente, nella stessa misura, ha sterilizzato la pronuncia di estinzione dei reati commessi fino alla data del 31.12.2023 resa dalla Corte di legittimità, neutralizzandone così ogni refluenza sotto il profilo della conseguente mitigazione sanzionatoria. 7. Il P.G. in persona del sostituto Fabio Picuti ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. I motivi pbssono essere trattati congiuntamente. La Corte territoriale, a seguito della pronuncia della Terza Sezione penale che dichiarava prescritti i reati commessi fino al 31 dicembre 2014, dunque, ampliando di ben dieci mesi il termine entro il quale le condotte ascritte all'AM dovevano intendersi estinte per prescrizione, ha così deciso "considerata la pena base di mesi otto di reclusione irrogata per il reato più grave di cui al capo A) e la pronuncia di estinzione per