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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/07/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 11473/2024 R.G. e vertente tra
elettivamente domiciliato in Genova, Salita Salvatore Viale 5/6 Sc.s., Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Enrico Peratello che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -;
e
, contumace;
Controparte_1
- resistente -;
OGGETTO: successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9.7.2025 parte ricorrente così ha precisato le conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, ammesse le istanze tutte come in atti formulate, previ gli accertamenti ritenuti più opportuni e le declaratorie del caso, accertato che la chiamata ha compiuto, ai sensi e per gli effetti dell'art 476 c.c., atti incompatibili con la rinuncia all'eredità morendo dismessa da (che era nata a [...] il [...] e che è deceduta in Genova il Per_1
30 luglio 2017), raccolta in atti del notaio Rep 6903 racc. 5861, e dopo la rinuncia Per_2 stessa, per l'effetto: a) dichiarare l'inefficacia ed inopponibilità al ricorrente della rinuncia all'eredità morendo dismessa da;
b) dichiarare nata a [...] il Per_1 Controparte_1
14 giugno 1965 C.F. tenuta e per l'effetto condannarla a CodiceFiscale_1 corrispondere al Sig. la somma di euro 14.717,00, ovvero la diversa maggiore Parte_1
e/o minore somma meglio vista, già dovuta dalla loro dante causa, maggiorata di interessi e
1 rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre rimborso spese generali ed accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio i resistenti ed ha esposto che: Parte_1
1) nella qualità di creditore per prestazioni di lavoro eseguite alle dipendenze di PE
(che era nata a [...] in data [...] ed ivi deceduta il 30 luglio 2017), già titolare dell'impresa individuale “La casa più bella di Soria Rosa” per l'importo, riportato in atto di precetto del 17/09/2018, di € 17.545,66, a seguito del decesso della medesima, ha richiesto al
Tribunale di Genova, costituendo appositamente un fondo di € 1.500,00 per il funzionamento della procedura, la nomina di curatore dell'eredità giacente morendo dismessa da PE che è stata rubricata sub 5974/2018 VG;
CP_ 2) ha ottenuto dall' in acconto sulle somme maggiori, l'importo di € 2.500,00, rimanendo creditore dell'eredità di del complessivo importo di € 14.717,00; PE
3) e , in data 1 agosto 2017 (ovvero a distanza di due giorni Parte_2 Controparte_1 dal decesso della loro madre, avvenuto il 30 luglio 2017), nella qualità di delegati della de cuius, da loro nella circostanza dichiarata in vita, hanno fatto accesso alla cassetta di sicurezza presso
Banca Carige - Agenzia 11 Genova e, in data 5 agosto 2017, risulta un prelievo Bancomat Carta
N. 02189391 effettuato presso Carige Genova Via Avio 2r per € 540,00 dal conto corrente intestato a;
PE
4) a novembre 2017 è stato rilasciato l'appartamento di Viale Brigate Partigiane n. 16/6 nel quale peraltro aveva residenza anche;
Controparte_1
5) i resistenti hanno provveduto ad uno sgombero parziale dell'immobile e, in data 7 agosto
2019, ha venduto il mezzo targato EZ035FB intestato alla defunta per la Controparte_1 somma di € 5.000,00 chiedendo il trasferimento della proprietà del bene in capo all'acquirente;
6) avendo gli eredi compiuto, prima e dopo il decesso di , atti che presuppongono PE necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbero avuto il diritto di fare se non nella qualità di eredi giusto il disposto di cui all'art 476 c.c., la rinuncia all'eredità dagli stessi effettuata è dunque priva di effetti.
Ha pertanto concluso nei termini suindicati.
I resistenti, pur ritualmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti.
All'udienza del 20.02.2025 il ricorrente ha rinunciato all'azione, alla domanda e al diritto nei confronti di con cui ha dichiarato di aver transatto la lite ed ha pertanto Parte_2 chiesto l'estinzione del giudizio nel rapporto con il detto resistente.
2 Con provvedimento in pari data è stata dichiarata l'estinzione del giudizio nel rapporto tra e . Parte_1 Parte_2
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge che ha posto in essere le Controparte_1 condotte descritte da parte ricorrente in ricorso (v. docc. da 2 a 5), le quali configurano un'accettazione tacita di eredità ricorrendo le condizioni di cui all'art. 476 c.c. e, in particolare, il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di questi stessi atti nel senso che ad essi non è legittimato se non chi ha la qualità di erede.
L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità (v.
Cass. 1735/2024).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda di parte ricorrente è dunque fondata e va accolta. Per l'effetto, stante l'inefficacia della rinuncia all'eredità della de cuius da parte della resistente, va dichiarato che ha accettato tacitamente l'eredità Controparte_1 morendo dismessa da nata a [...] l'[...] e deceduta in Genova il 30 Per_1 luglio 2017, e di conseguenza è erede di quest'ultima, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione.
va inoltre condannata a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
14.717,00, già dovuta dalla de cuius (v. doc. 23, detratto l'importo di € 2.500,00 corrisposto al ricorrente dall' ), maggiorata di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. CP_2
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, nei valori tra i minimi e i medi, tenuto conto dei parametri di cui al DM 147/2022 (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta), e per soccombenza vanno poste a carico della resistente . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara che ha accettato l'eredità morendo dismessa da Controparte_1 Per_1 nata a [...] l'[...] e deceduta in Genova il 30 luglio 2017, e di conseguenza è erede di quest'ultima;
2) dichiara l'inefficacia della rinuncia all'eredità della de cuius da parte di P_
;
[...]
3 3) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione;
4) condanna a corrispondere a la somma di € 14.717,00, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
5) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
€ 2.547,00per compenso professionale ed € 322,74 per esborsi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Genova, in data 11.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 11473/2024 R.G. e vertente tra
elettivamente domiciliato in Genova, Salita Salvatore Viale 5/6 Sc.s., Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Enrico Peratello che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -;
e
, contumace;
Controparte_1
- resistente -;
OGGETTO: successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9.7.2025 parte ricorrente così ha precisato le conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, ammesse le istanze tutte come in atti formulate, previ gli accertamenti ritenuti più opportuni e le declaratorie del caso, accertato che la chiamata ha compiuto, ai sensi e per gli effetti dell'art 476 c.c., atti incompatibili con la rinuncia all'eredità morendo dismessa da (che era nata a [...] il [...] e che è deceduta in Genova il Per_1
30 luglio 2017), raccolta in atti del notaio Rep 6903 racc. 5861, e dopo la rinuncia Per_2 stessa, per l'effetto: a) dichiarare l'inefficacia ed inopponibilità al ricorrente della rinuncia all'eredità morendo dismessa da;
b) dichiarare nata a [...] il Per_1 Controparte_1
14 giugno 1965 C.F. tenuta e per l'effetto condannarla a CodiceFiscale_1 corrispondere al Sig. la somma di euro 14.717,00, ovvero la diversa maggiore Parte_1
e/o minore somma meglio vista, già dovuta dalla loro dante causa, maggiorata di interessi e
1 rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre rimborso spese generali ed accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio i resistenti ed ha esposto che: Parte_1
1) nella qualità di creditore per prestazioni di lavoro eseguite alle dipendenze di PE
(che era nata a [...] in data [...] ed ivi deceduta il 30 luglio 2017), già titolare dell'impresa individuale “La casa più bella di Soria Rosa” per l'importo, riportato in atto di precetto del 17/09/2018, di € 17.545,66, a seguito del decesso della medesima, ha richiesto al
Tribunale di Genova, costituendo appositamente un fondo di € 1.500,00 per il funzionamento della procedura, la nomina di curatore dell'eredità giacente morendo dismessa da PE che è stata rubricata sub 5974/2018 VG;
CP_ 2) ha ottenuto dall' in acconto sulle somme maggiori, l'importo di € 2.500,00, rimanendo creditore dell'eredità di del complessivo importo di € 14.717,00; PE
3) e , in data 1 agosto 2017 (ovvero a distanza di due giorni Parte_2 Controparte_1 dal decesso della loro madre, avvenuto il 30 luglio 2017), nella qualità di delegati della de cuius, da loro nella circostanza dichiarata in vita, hanno fatto accesso alla cassetta di sicurezza presso
Banca Carige - Agenzia 11 Genova e, in data 5 agosto 2017, risulta un prelievo Bancomat Carta
N. 02189391 effettuato presso Carige Genova Via Avio 2r per € 540,00 dal conto corrente intestato a;
PE
4) a novembre 2017 è stato rilasciato l'appartamento di Viale Brigate Partigiane n. 16/6 nel quale peraltro aveva residenza anche;
Controparte_1
5) i resistenti hanno provveduto ad uno sgombero parziale dell'immobile e, in data 7 agosto
2019, ha venduto il mezzo targato EZ035FB intestato alla defunta per la Controparte_1 somma di € 5.000,00 chiedendo il trasferimento della proprietà del bene in capo all'acquirente;
6) avendo gli eredi compiuto, prima e dopo il decesso di , atti che presuppongono PE necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbero avuto il diritto di fare se non nella qualità di eredi giusto il disposto di cui all'art 476 c.c., la rinuncia all'eredità dagli stessi effettuata è dunque priva di effetti.
Ha pertanto concluso nei termini suindicati.
I resistenti, pur ritualmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti.
All'udienza del 20.02.2025 il ricorrente ha rinunciato all'azione, alla domanda e al diritto nei confronti di con cui ha dichiarato di aver transatto la lite ed ha pertanto Parte_2 chiesto l'estinzione del giudizio nel rapporto con il detto resistente.
2 Con provvedimento in pari data è stata dichiarata l'estinzione del giudizio nel rapporto tra e . Parte_1 Parte_2
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge che ha posto in essere le Controparte_1 condotte descritte da parte ricorrente in ricorso (v. docc. da 2 a 5), le quali configurano un'accettazione tacita di eredità ricorrendo le condizioni di cui all'art. 476 c.c. e, in particolare, il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di questi stessi atti nel senso che ad essi non è legittimato se non chi ha la qualità di erede.
L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità (v.
Cass. 1735/2024).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda di parte ricorrente è dunque fondata e va accolta. Per l'effetto, stante l'inefficacia della rinuncia all'eredità della de cuius da parte della resistente, va dichiarato che ha accettato tacitamente l'eredità Controparte_1 morendo dismessa da nata a [...] l'[...] e deceduta in Genova il 30 Per_1 luglio 2017, e di conseguenza è erede di quest'ultima, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione.
va inoltre condannata a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
14.717,00, già dovuta dalla de cuius (v. doc. 23, detratto l'importo di € 2.500,00 corrisposto al ricorrente dall' ), maggiorata di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. CP_2
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, nei valori tra i minimi e i medi, tenuto conto dei parametri di cui al DM 147/2022 (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta), e per soccombenza vanno poste a carico della resistente . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara che ha accettato l'eredità morendo dismessa da Controparte_1 Per_1 nata a [...] l'[...] e deceduta in Genova il 30 luglio 2017, e di conseguenza è erede di quest'ultima;
2) dichiara l'inefficacia della rinuncia all'eredità della de cuius da parte di P_
;
[...]
3 3) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione;
4) condanna a corrispondere a la somma di € 14.717,00, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
5) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
€ 2.547,00per compenso professionale ed € 322,74 per esborsi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Genova, in data 11.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
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