Versione
18 aprile 1963
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Versione
18 marzo 1993
18 marzo 1993
Art. 9.
Le pensioni previste dai precedenti articoli 7 e 8 sono determinate convertendo in rendita vitalizia i contributi versati dalle assicurate, al netto della quota di solidarieta' di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sulla base di tariffe che tengono conto dell'eta' della assicurata all'epoca di ciascun versamento e all'epoca di liquidazione della rendita.
Le tariffe sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale con lo stesso provvedimento si determinano le modalita' di applicazione delle tariffe.
Tali tariffe possono essere variate tutte le volte che la variazione si renda necessaria, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con le stesse modalita' di cui al comma;
precedente.
Le nuove tariffe si applicano, dalla data di approvazione, anche a coloro che risultano iscritto alla "Mutualita' pensioni" anteriormente alla data stessa, limitatamente ai contributi versati dopo tale data.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 febbraio-11 marzo, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 17/3/1993, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe) nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati."
Le pensioni previste dai precedenti articoli 7 e 8 sono determinate convertendo in rendita vitalizia i contributi versati dalle assicurate, al netto della quota di solidarieta' di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sulla base di tariffe che tengono conto dell'eta' della assicurata all'epoca di ciascun versamento e all'epoca di liquidazione della rendita.
Le tariffe sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale con lo stesso provvedimento si determinano le modalita' di applicazione delle tariffe.
Tali tariffe possono essere variate tutte le volte che la variazione si renda necessaria, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con le stesse modalita' di cui al comma;
precedente.
Le nuove tariffe si applicano, dalla data di approvazione, anche a coloro che risultano iscritto alla "Mutualita' pensioni" anteriormente alla data stessa, limitatamente ai contributi versati dopo tale data.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 febbraio-11 marzo, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 17/3/1993, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe) nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati."
Commentari • 5
- 1. L’assicurazione delle “casalinghe” è limitata alla casa di famigliaNicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 9 settembre 2022 · 2.643731
[…]
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Giurisprudenza • 10
- 1. Corte Cost., sentenza 11/03/1993, n. 78Provvedimento: […] 2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità opposta dall'INPS sul riflesso che, essendo prevista dallo stesso art. 9 della legge n. 389 del 1963 la possibilità di variazione delle tariffe approvate dal Ministro del lavoro, il mancato adeguamento alle variazioni del potere di acquisto della moneta è un vizio dell'attività amministrativa, come tale non denunciabile davanti alla Corte costituzionale. […]Leggi di più...
- pensioni di invalidita' e vecchiaia della "mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe·
- commisurazione ai contributi assicurativi versati dalle iscritte·
- mancata rivalutazione dell' importo nominale di questi ultimi·
- violazione del principio di eguaglianza·
- sent. 78/93 a. pensioni·
- ammissibilita' della sollevata questione di legittimita' costituzionale.·
- illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.·
- omessa previsione di un meccanismo di rivalutazione dell'importo nominale di questi ultimi·
- sent. 78/93 b. pensioni