Articolo 9 della Legge 5 marzo 1963, n. 389
Articolo 8Articolo 10
Versione
18 aprile 1963
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Versione
18 marzo 1993
Art. 9.

Le pensioni previste dai precedenti articoli 7 e 8 sono determinate convertendo in rendita vitalizia i contributi versati dalle assicurate, al netto della quota di solidarieta' di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sulla base di tariffe che tengono conto dell'eta' della assicurata all'epoca di ciascun versamento e all'epoca di liquidazione della rendita.
Le tariffe sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale con lo stesso provvedimento si determinano le modalita' di applicazione delle tariffe.
Tali tariffe possono essere variate tutte le volte che la variazione si renda necessaria, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con le stesse modalita' di cui al comma;
precedente.
Le nuove tariffe si applicano, dalla data di approvazione, anche a coloro che risultano iscritto alla "Mutualita' pensioni" anteriormente alla data stessa, limitatamente ai contributi versati dopo tale data.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 febbraio-11 marzo, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 17/3/1993, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe) nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati."
Entrata in vigore il 18 marzo 1993
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