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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/11/2024, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4518/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott. ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott. ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Vista la domanda di scioglimento del matrimonio proposta il 27 ottobre 2023
da
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(TS), via Udine n. 32, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Laura Masè C.F._1 del Foro di Trieste, c.f. e domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura C.F._2
Masé, sito in Trieste, Via Battisti n. 7, indirizzo pec Email_1
ricorrente contro nato a [...] il [...], residente a [...]CP_1
(Austria) in Baumeistergasse n. 72/74, cod. fisc. cittadino italiano, C.F._3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Guaiana (cod. fisc. ; C.F._4
P.E.C. e Francesco Camerotto (cod. fisc. Email_2
; P.E.C. ed elettivamente C.F._5 Email_3 domiciliato presso lo studio del primo legale in via Dante n. 7, Trieste
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1) pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile, delegando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste;
2) disporre l'affidamento monogenitoriale c.d. superesclusivo della minore Persona_1
in capo alla madre, con collocamento esclusivo presso la residenza della madre,
[...]
autorizzando quest'ultima a compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e ciò in ragione della stabile residenza all'estero del padre;
3) disporre che il padre possa tenere con sé la minore per due Persona_1
week-end al mese dal sabato mattina alla domenica sera senza pernotti nella fase iniziale e alla presenza della nonna paterna sig.ra o del sig. - Persona_2 Persona_3
compagno della nonna paterna -; una volta che il rapporto padre – figlia sarà consolidato tali visite del padre alla figlia minore potranno essere comprensive del pernotto il sabato notte;
i pernotti notturni della minore con il padre potranno avvenire anche presso l'abitazione in cui risiede la minore senza la presenza di altre persone oltre il padre;
4) disporre a carico del padre un assegno di mantenimento comprensivo delle spese straordinarie come definite dal Protocollo del Tribunale di Trieste a favore della figlia minore pari alla somma di Euro 500,00 al mese;
tale somma onnicomprensiva dell'assegno di mantenimento ordinario e del contributo alle spese c.d. straordinarie verrà corrisposta dal padre direttamente sul conto corrente della madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
5) disporre in maniera integrale a favore della madre l'assegno unico familiare;
6) disporre che nulla è previsto a titolo di assegno di mantenimento a favore della sig.ra
stante la sua piena indipendenza economica Parte_1
7) disporre che il padre versi a favore della minore la somma di Euro 6.000,00 a titolo di arretrati dovuti sia a titolo di contributo al mantenimento ordinario che a titolo di c.d. spese straordinarie sostenute dalla madre dalla nascita della minore a tutt'oggi.
Il sopra indicato importo pari ad Euro 6.000,00 verrà corrisposto direttamente alla sig.ra
dal sig. con le seguenti modalità: la prima Parte_1 CP_1
pagina 2 di 4 tranches di importo pari a 2.000,00 Euro entro il 31.05.2024; la seconda tranches di importo pari a 2.000,00 Euro entro il 31.10.2024; la terza tranches di importo pari a 2.000,00 Euro entro 28.02.2025.
8) spese di lite, competenze ed onorari, compensate integralmente tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/10/2023 Parte_1
ha chiesto la separazione giudiziale dal coniuge, , proponendo contestualmente la CP_1
domanda di scioglimento del matrimoniale;
, costituitosi in giudizio con comparsa CP_1
depositata il 14 marzo 2024, ha aderito alla domanda di separazione e anche a quella di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 408/2024 pubblicata il 23 aprile 2024 in RG 4518/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi accogliendo le conclusioni concordate nel corso del giudizio e la sentenza è passata in giudicato.
All'udienza del 30 ottobre 2024 i ricorrenti, personalmente comparsi davanti al giudice designato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le conclusioni congiunte ribadendo la richiesta di scioglimento del matrimonio
2. Sulla base della documentazione prodotta, questo Collegio, ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, atteso che dal momento della separazione non è più ripresa la convivenza né la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
e considerato che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità di continuare a contribuire al mantenimento della figlia
, nata a [...] l'[...], omologa le Persona_1
condizioni di divorzio e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia pagina 3 di 4 lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 CP_1
Muggia il 2 gennaio 2018, trascritto nei registri di matrimonio del comune di Trieste al n. 3 parte 2 serie C anno 2018
omologa le condizioni concordate dai ricorrenti e riportate in epigrafe.
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 30/10/2024
Il Presidente
Il giudice estensore dott.ssa Anna Luca Fanelli
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott. ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott. ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Vista la domanda di scioglimento del matrimonio proposta il 27 ottobre 2023
da
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(TS), via Udine n. 32, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Laura Masè C.F._1 del Foro di Trieste, c.f. e domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura C.F._2
Masé, sito in Trieste, Via Battisti n. 7, indirizzo pec Email_1
ricorrente contro nato a [...] il [...], residente a [...]CP_1
(Austria) in Baumeistergasse n. 72/74, cod. fisc. cittadino italiano, C.F._3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Guaiana (cod. fisc. ; C.F._4
P.E.C. e Francesco Camerotto (cod. fisc. Email_2
; P.E.C. ed elettivamente C.F._5 Email_3 domiciliato presso lo studio del primo legale in via Dante n. 7, Trieste
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1) pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile, delegando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste;
2) disporre l'affidamento monogenitoriale c.d. superesclusivo della minore Persona_1
in capo alla madre, con collocamento esclusivo presso la residenza della madre,
[...]
autorizzando quest'ultima a compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e ciò in ragione della stabile residenza all'estero del padre;
3) disporre che il padre possa tenere con sé la minore per due Persona_1
week-end al mese dal sabato mattina alla domenica sera senza pernotti nella fase iniziale e alla presenza della nonna paterna sig.ra o del sig. - Persona_2 Persona_3
compagno della nonna paterna -; una volta che il rapporto padre – figlia sarà consolidato tali visite del padre alla figlia minore potranno essere comprensive del pernotto il sabato notte;
i pernotti notturni della minore con il padre potranno avvenire anche presso l'abitazione in cui risiede la minore senza la presenza di altre persone oltre il padre;
4) disporre a carico del padre un assegno di mantenimento comprensivo delle spese straordinarie come definite dal Protocollo del Tribunale di Trieste a favore della figlia minore pari alla somma di Euro 500,00 al mese;
tale somma onnicomprensiva dell'assegno di mantenimento ordinario e del contributo alle spese c.d. straordinarie verrà corrisposta dal padre direttamente sul conto corrente della madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
5) disporre in maniera integrale a favore della madre l'assegno unico familiare;
6) disporre che nulla è previsto a titolo di assegno di mantenimento a favore della sig.ra
stante la sua piena indipendenza economica Parte_1
7) disporre che il padre versi a favore della minore la somma di Euro 6.000,00 a titolo di arretrati dovuti sia a titolo di contributo al mantenimento ordinario che a titolo di c.d. spese straordinarie sostenute dalla madre dalla nascita della minore a tutt'oggi.
Il sopra indicato importo pari ad Euro 6.000,00 verrà corrisposto direttamente alla sig.ra
dal sig. con le seguenti modalità: la prima Parte_1 CP_1
pagina 2 di 4 tranches di importo pari a 2.000,00 Euro entro il 31.05.2024; la seconda tranches di importo pari a 2.000,00 Euro entro il 31.10.2024; la terza tranches di importo pari a 2.000,00 Euro entro 28.02.2025.
8) spese di lite, competenze ed onorari, compensate integralmente tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/10/2023 Parte_1
ha chiesto la separazione giudiziale dal coniuge, , proponendo contestualmente la CP_1
domanda di scioglimento del matrimoniale;
, costituitosi in giudizio con comparsa CP_1
depositata il 14 marzo 2024, ha aderito alla domanda di separazione e anche a quella di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 408/2024 pubblicata il 23 aprile 2024 in RG 4518/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi accogliendo le conclusioni concordate nel corso del giudizio e la sentenza è passata in giudicato.
All'udienza del 30 ottobre 2024 i ricorrenti, personalmente comparsi davanti al giudice designato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le conclusioni congiunte ribadendo la richiesta di scioglimento del matrimonio
2. Sulla base della documentazione prodotta, questo Collegio, ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, atteso che dal momento della separazione non è più ripresa la convivenza né la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
e considerato che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità di continuare a contribuire al mantenimento della figlia
, nata a [...] l'[...], omologa le Persona_1
condizioni di divorzio e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia pagina 3 di 4 lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 CP_1
Muggia il 2 gennaio 2018, trascritto nei registri di matrimonio del comune di Trieste al n. 3 parte 2 serie C anno 2018
omologa le condizioni concordate dai ricorrenti e riportate in epigrafe.
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 30/10/2024
Il Presidente
Il giudice estensore dott.ssa Anna Luca Fanelli
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
pagina 4 di 4