Articolo 4 del Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565
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Versione
15 novembre 1996
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Versione
23 maggio 1999
Art. 4. Calcolo del trattamento pensionistico 1. L'importo del trattamento pensionistico e' determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all' art. 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , salvo quanto disposto al comma secondo.
(( 2. Tenuto conto della peculiarita' della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all' art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . Con le medesime modalita', i coefficienti cosi determinati possono essere variati su proposta del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica )) 3. L'importo della pensione di inabilita' e' determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di cinquantasette anni o a quello dell'effettiva eta' di pensionamento, se superiore.
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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