Sentenza 14 ottobre 2016
Massime • 1
L'elemento materiale del delitto punito dall'art. 416 cod. pen. consiste nell'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo; evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fattispecie criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della esclusione della responsabilità dell'imputato a titolo di partecipazione al reato associativo, l'intervenuta assoluzione, in parallelo giudizio, del capo della contestata associazione).
Commentario • 1
- 1. chi è l'organizzatore?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2024
1. La questione: associazione per delinquere Il Tribunale di Campobasso aveva riconosciuto (tra gli altri) l'imputata responsabile dei fatti di reato a lei ascritti (riqualificate le condotte di falso nel delitto di cui agli artt. 476-482 cod. pen.) e, ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, l'aveva condannata alla pena complessiva e finale di anni 7 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, applicando le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale, condannandola al contempo al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili rimettendone la liquidazione ad altra sede e provvedendo sulle spese. Ciò posto, a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2016, n. 52590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52590 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2016 |
Testo completo
52590 /16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da N. sent. sez.2. $504 Giovanni Conti -- Presidente - Orlando Villoni - Relatore - CC 14/10/2016 Giordano Emilia Anna N. R.G. 11185/2016 Ersilia Calvanese Emanuele Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) LI CE, n. Milano 7.7.1957 2) LE AS, n. Milano 1.9.1969 3) LG SA, n. Milano 1.6.1964 avverso l'ordinanza n. 1656/2015 Corte d'Appello di Brescia del 09/12/2015 esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa F. Loy, che ha concluso per l'inammissibilità RITENUTO IN FATTO 991 d.
1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato inam- missibile l'istanza con cui CE LI, AS LE e SA LG hanno chiesto ai sensi dell'art. 630, comma 1 lett. a) cod. proc. pen. la revisione della sentenza emessa il 18/03/2013 dal GUP del Tribunale di Milano divenuta irrevocabile il 17/09/2013 e per LE il 21/07/2013, con la quale sono state applicate nei loro confronti pene detentive, condizionalmente so- spese, concordate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di asso- ciazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e turbativa d'asta (art. 353 cod. pen.). Gli istanti avevano evidenziato il contrasto logico sussistente tra la sentenza di patteggiamento di cui all'art. 444 cod. proc. pen. emessa nei loro confronti e l'assoluzione dai medesimi reati dei coimputati, giudicati con rito ordinario, con la formula perché il fatto non sussiste, conseguente alla dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche costituenti massima parte del compendio proba- torio d'accusa. La Corte d'appello ha motivato il rigetto, richiamando la tradizionale distinzione che intercorre tra inconciliabilità storica tra fatti, che abilita alla revisione della decisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. e difformità nella valutazione dei fatti stessi, per contro non integrante alcuna incompatibilità logica tra distinte decisioni;
ha, infine, evidenziato la peculiare struttura del rito negoziale nonché i differenti poteri di valutazione del materiale probatorio spet- tanti al giudice del patteggiamento rispetto a quello del rito ordinario.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione congiunto gli istanti, che formulano due motivi di censura, ribaditi ed ampliati dai motivi nuovi proposti ai sensi dell'art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, essi lamentano omessa motivazione e violazione di legge penale in relazione all'erronea valutazione del reato associativo di cui allo art. 416 cod. pen. attesa l'impossibilità di configurare la fattispecie in esame in carenza dei relativi elementi strutturali nonché violazione del principio di legalità delle pene di cui all'art. 7, par. 1 della CEDU in relazione all'assenza di una fattispecie astratta prevista dalla legge penale interna. La tesi sostenuta dai ricorrenti è, in sintesi, che essendo stato assolto nel parallelo giudizio ordinario il coimputato LI LE RO, supposto capo dell'ipotizzata associazione per delinquere, è venuta meno la possibilità stessa di configurare il reato di cui all'art. 416 cod. pen., figura a concorso ne- cessario, in assenza del vertice dell'organizzazione; da ciò derivando pure la vio- 2 да lazione della norma convenzionale, in mancanza di idonea previsione normativa di copertura.
2.2 Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge processua- le con riferimento all'inutilizzabilità delle intercettazioni rilevate nel distinto pro- cedimento conclusosi con l'assoluzione dei coimputati in relazione agli artt. 191, 270 e 271 cod. proc. pen. nonché all'art. 129 cod. proc. pen., atteso l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento perché il fatto non sussiste in ordine a tutti i capi d'imputazione di cui alla sentenza investita dall'istanza di revisione. I ricorrenti sostengono che la Corte d'appello ha errato nello stabilire che, es- sendo derivata l'assoluzione nel rito ordinario dalla dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche costituenti la quasi totalità delle prove d'accusa, quella pronunzia non è scaturita dall'acclarata insussistenza di fatti storici bensì da una valutazione del compendio probatorio che ben può essere diversa a seconda del giudice che si esprime>. In particolare, evidenziano che l'errore deriva dall'avere ritenuto l'utilizzabi- lità delle intercettazioni attinente al tema della valutazione della prova e non già a quello dell'acquisizione, sempre prodromica alla valutazione e possibile solo se conforme ai relativi canoni legali.
3. Nelle rassegnate note scritte, il Procuratore Generale reputa il ricorso inam- missibile per manifesta infondatezza, condividendo le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
2. Iniziando con l'esame del primo motivo, priva di pregio appare la tesi secondo cui essendo stato assolto nel parallelo giudizio il capo della contestata associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) finalizzata alla commissione di turbative d'asta (art. 353 cod. pen.), sia ipso facto venuto meno un elemento strutturale indefettibile della figura di reato associativa. Orbene e a prescindere dal fatto che simile prospettazione potrebbe trovare ingresso solo nell'ambito di un processo simultaneo e non, come nel caso di specie, in quello di procedimenti definiti secondo differenti modelli procedi- mentali (v. infra), essa non trova alcun riscontro nella previsione dell'art. 416 cod. pen., che è reato a forma libera, suscettibile di manifestarsi nelle maniere 3 99 più disparate senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo;
evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od orga- nizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fat- tispecie criminosa> (Sez. 5, sent. n. 1768 del 08/02/1983, dep. 1984, Dorio, Rv. 162863; conf. mass. n. 159874, n. 158450, n 156491, n. 123823). La figura dei capi è, infatti, contemplata soltanto al comma 3 ed è parificata a quella dei promotori, costitutori od organizzatori della societas sceleris menzio- nati al comma 1, segno evidente, anche sotto il profilo meramente testuale, del carattere eventuale della presenza di un vertice del sodalizio criminale, che non può, pertanto, rappresentarne elemento strutturale imprescindibile (per l'affer- st mazione del principio che l'esirenza di un vertice nell'organizzazione è solo eventuale v. anche Sez. 4, sent. n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese e altri, Rv. 267464; Sez. 2, sent. n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua e altri, Rv. 255915; Sez. 3, sent. n. 10040 del 22/05/1987, Saccà, Rv. 176720). Del tutto infondata appare, di conseguenza, la dedotta rilevanza del principio di legalità nell'accezione fornitane dall'art. 7, par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
3. Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di ricorso. Vale preliminarmente rilevare che i ricorrenti non contestano l'ovvia distinzione intercorrente tra inconciliabilità storico obiettiva tra fatti, che dà luogo a revi- - sione ed inconciliabilità tra valutazione giuridica dei fatti medesimi, che non abilita per contro ad azionare il mezzo d'impugnazione straordinario di cui all'art. 630 cod. proc. pen. Trattasi, invero, di distinzione che, oltre che fondata sulla lettera dell'art. 630 lett. a) cod. proc. pen., costituisce da sempre il cardine della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione formatasi sul tema. Il principio è stato affermato da Sez. 5, sent. n. 10405 del 13/01/2015, PG in proc. Contu, Rv. 262731; da Sez. 6, sent. n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, Rv. 259804 (riferita a supposto contrasto di giudicati tra sentenza di assoluzione emessa nei confronti di un imputato e quella di patteggiamento nei confronti del coimputato, concernente la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio riferita alla medesima persona); da Sez. 6, sent. n. 12030 del 04/03/ 2014, Formicola, Rv. 259461 (concernente il diverso significato attribuito in due distinti giudizi ad una conversazione telefonica intercettata); da Sez. 6, sent. n. 16458 del 11/02/2014, La Rosa, Rv. 260886 (concernente la divergente valuta- zione fornita da due diversi giudici dell'attendibilità delle dichiarazioni del mede- simo collaboratore di giustizia riguardo a vicende storico - fattuali addebitate allo 4 дя stesso imputato); da Sez. 5, sent. n. 3914 del 17/11/2011, dep. 2012, Serafini e altri, Rv. 251718; da Sez. 5, sent. n. 40819 del 22/09/2005, Gollin, Rv. 232803 e da Sez. 4, sent. n. 8135 del 25/10/2001, dep. 2002, Pisano FC, Rv. 221098 (entrambe riferite a fattispecie di dedotta inconciliabilità della sentenza di pat- teggiamento rispetto a quella di assoluzione pronunciata, in separato giudizio ordinario, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricor- rente); da Sez. 1, sent. n. 6273 del 03/02/2009, Serio, Rv. 243231. Tanto premesso, va in questa sede nuovamente ribadito che ciò che rileva non è la contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma l'oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze (Sez. 5, sent. n. 4225 del 09/12/2008, dep. 2009, Mazzanti, Rv. 242950) e quando l'incompatibilità storico - fattuale è stata rilevata non è mancata la puntuale san- zione da parte del giudice di legittimità (v. Sez. 5, sent. n. 27013 del 23/03/ 2007, Rexhai, Rv. 237246 in fattispecie di violenza sessuale ascritta ad imputato minorenne in concorso con imputati maggiorenni, assolti con la formula perché il fatto non sussiste nel distinto giudizio;
Sez. 5, sent. n. 7205 del 18/01/2006, P.G. in proc. Iosano, Rv. 233635 in fattispecie di presidente del collegio sinda- cale di società fallita condannato per false comunicazioni sociali e sentenza irre- vocabile di assoluzione degli altri componenti del medesimo collegio sindacale, previo accertamento dell'insussistenza del fatto oggettivo della falsità). I ricorrenti sostengono, tuttavia, che nella specie l'assoluzione dei coimputati nel giudizio ordinario con la formula 'il fatto non sussiste' configuri precisamente un caso di incompatibilità oggettiva tra fatti oggetto delle medesime imputa- zioni, ancorché giudicate nell'ambito di distinti procedimenti, aggiungendo che la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche posta a base della pro- nunzia assolutoria concerne non già la fase della valutazione del dato probatorio bensì quello della relativa acquisizione. L'assunto è infondato. Le operazioni di ammissione e valutazione delle prove sono, infatti, sempre intimamente connesse, come risulta evidente ad es. dagli artt. 493 e 495 cod. proc. pen. in cui il giudice provvede con ordinanza alla relativa ammissione in contraddittorio e previa audizione delle parti, ciò che implica necessariamente una sommaria loro delibazione ed ancora, l'esclusione delle prove vietate dalla legge o di quelle che risultano manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190, comma 1 cod. proc. pen.) è disposta dal giudice previa delibazione (cioè, valutazione) che può risultare più o meno complessa. Ma se non si dà ammissione della prova senza relativa valutazione, non si dà neppure valutazione senza preventiva necessaria delibazione riguardante la loro ammissibilità (art. 191 cod. proc. pen.), che è precisamente ciò che accade nei 5 дя casi in cui il giudice sancisce la non utilizzabilità delle disposte operazioni te- cniche di captazione e/o intercettazione per violazione di una delle previsioni stabilite a pena d'inammissibilità e contenute negli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. E' evidente, tuttavia, che tale operazione non implica affatto l'insussistenza ontologica delle conversazioni, delle comunicazioni o delle situazioni e in sintesi dei fatti che quelle operazioni erano destinate a documentare, ancorché la ve- nuta meno sul piano processuale del relativo compendio probatorio imponga, come nella fattispecie, l'adozione della formula assolutoria che il fatto non sus- siste.
4. Osta, infine, all'accoglimento della prospettazione sostenuta dai ricorrenti la circostanza che ai sensi del'attuale ordinamento processuale, il ricorso a distinti modelli procedimentali (a prova contratta di cui agli artt. 438 e segg.; negoziale di cui all'art. 444.; per decreto ex artt. 459 e segg.; ordinario di cui agli artt. 465 e segg. cod. proc. pen.) ammette per definizione l'eventualità di decisioni riferite alla medesima vicenda sostanziale connotate da contraddittorietà logica tra valu- tazioni effettuate nell'ambito dei distinti procedimenti, corrispondente al diverso grado di approfondimento valutativo delle prove che al giudice s'impone nell'ambito di ciascuno di essi.
5. Al rigetto dell'impugnazione comune segue la condanna dei ricorrenti al pa- gamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 14/10/2016 Il Presidente Il consigliere estensore Orlando VilloniOrta k Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 DIC 2016 M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P FieraFiera Esposito