Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2016, n. 52590
CASS
Sentenza 14 ottobre 2016

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Massime1

L'elemento materiale del delitto punito dall'art. 416 cod. pen. consiste nell'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo; evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fattispecie criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della esclusione della responsabilità dell'imputato a titolo di partecipazione al reato associativo, l'intervenuta assoluzione, in parallelo giudizio, del capo della contestata associazione).

Commentario1

  • 1chi è l'organizzatore?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2024

    1. La questione: associazione per delinquere Il Tribunale di Campobasso aveva riconosciuto (tra gli altri) l'imputata responsabile dei fatti di reato a lei ascritti (riqualificate le condotte di falso nel delitto di cui agli artt. 476-482 cod. pen.) e, ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, l'aveva condannata alla pena complessiva e finale di anni 7 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, applicando le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale, condannandola al contempo al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili rimettendone la liquidazione ad altra sede e provvedendo sulle spese. Ciò posto, a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2016, n. 52590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52590
Data del deposito : 14 ottobre 2016

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