Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2003, n. 17322
CASS
Sentenza 20 febbraio 2003

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Per la configurabilità del delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (c.d. anabolizzanti), previsto dall'art. 9 comma 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping", non è richiesto il dolo specifico, essendo il commercio clandestino di tali sostanze punito indipendentemente dal fine specifico perseguito dal soggetto agente; si tratta, infatti, di un reato di pericolo, diretto a prevenire il rischio derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, al di fuori delle prescrizioni imposte dalla legge, per la tutela sanitaria delle attività sportive.

Nel delitto previsto dall'art. 9 comma 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping", la condotta di commercio clandestino, avente ad oggetto le sostanze c.d. anabolizzanti, deve avere i caratteri di un'attività continuativa, supportata da una elementare struttura organizzativa.

Commentari5

  • 1Corte costituzionale
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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 settembre 2020 (r. o. n. 45 del 2021) la Corte di cassazione, sezione terza penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 586-bis del codice penale (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui - …

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    – Legge 14 dicembre 2000 n. 376:“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” Art. 9 L. 376/2000 (disposizioni penali) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2003, n. 17322
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17322
Data del deposito : 20 febbraio 2003

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