Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 2
Per la configurabilità del delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (c.d. anabolizzanti), previsto dall'art. 9 comma 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping", non è richiesto il dolo specifico, essendo il commercio clandestino di tali sostanze punito indipendentemente dal fine specifico perseguito dal soggetto agente; si tratta, infatti, di un reato di pericolo, diretto a prevenire il rischio derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, al di fuori delle prescrizioni imposte dalla legge, per la tutela sanitaria delle attività sportive.
Nel delitto previsto dall'art. 9 comma 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping", la condotta di commercio clandestino, avente ad oggetto le sostanze c.d. anabolizzanti, deve avere i caratteri di un'attività continuativa, supportata da una elementare struttura organizzativa.
Commentari • 5
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 settembre 2020 (r. o. n. 45 del 2021) la Corte di cassazione, sezione terza penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 586-bis del codice penale (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2003, n. 17322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17322 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato ACQUARONE Presidente
dott. Luciano DERIU Componente
dott. Bruno OLIVA "
dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA "
dott. Domenico CARCANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL NR, nato a [...] il [...];
contro l'ordinanza, pronunciata il 3 aprile 2002, dal Tribunale di Trento. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Domenico Carcano. Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dr. CO Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Udito il difensore dell'imputato, avv.to Antonio Managò, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Trento, con ordinanza 30 aprile 2002, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da LI CO avverso l'ordinanza cautelare adottata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovereto. Nonostante l'imputato fosse stato scarcerato, il Tribunale si è, comunque, pronunciato sulla richiesta di riesame, poiché con essa si censurava la ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine al delitto previsto dall'art. 9, comma 7, l. 14 dicembre, n.376, recante "la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping". Il giudice del riesame ha ritenuto che l'ipotesi di reato contestata, a differenza delle altre previste dallo stesso art. 9, non richiederebbe per la sua configurazione il dolo specifico di alterare un risultato agonistico, tenuto conto che la fattispecie sarebbe formulata in termini diversi ed avrebbe come ratio quella di sanzionare la commercializzazione di tali prodotti. Quanto alla condotta materiale, il Tribunale, premesso che "...in effetti la esistenza di una attività di commercio di anabolizzanti da parte dell'indagato appare tutt'altro che certa...", ha concluso per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, rilevando che, comunque, non potesse escludersi che l'imputato avesse, in realtà, svolto tale attività.
Propone ricorso GH CO e, con un due distinti motivi riferiti alla violazione di legge ed al vizio di motivazione, deduce:
che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente applicato la norma contenuta nel comma settimo dell'art. 9 l n.376 del 2000, ritenendo che, a differenza di quanto previsto per reato di cui al primo comma dello stesso articolo, non sarebbe richiesto il dolo specifico di alterare il risultato di competizioni sportive, mentre tale tesi non avrebbe fondamento giuridico perché in contrasto con l'inequivoco significato normativo del primo e del secondo comma dell'art. 9 cit. là dove si farebbe espresso riferimento al doping come "...la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze... e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti";
che non sarebbe riconducibile alle fattispecie incriminatici previste dalla norma in questione tutto ciò che non sia finalizzato ad interferire nelle competizioni sportive professionistiche, poiché non sarebbe sanzionato l'uso del doping, bensì soltanto la somministrazione, l'uso ed il commercio di tali sostanze per le finalità indicate dalla legge;
che l'attività di commercio illegale di farmaci svolta per fini di lucro dovrebbe anch'essa essere caratterizzata dal dolo specifico richiesto per il reato di somministrazione ed assunzione di farmaci, in ragione della finalità comuni perseguite dalla fattispecie incriminatici;
che nell'ordinanza impugnata non sarebbe precisato, con certezza, se l'attività svolta dall'imputato debba essere ricondotta nell'ambito del primo o del settimo comma dell'art. 9;
che, secondo quanto affermato dal giudice del riesame, l'imputato. avrebbe agito quale mandatario delle persone interessate all'assunzione di sostanze anabolizzanti e si sarebbe limitato a richiedere al suo fornitore, in base alle specifiche necessità la spedizione di tali farmaci e, pertanto, sarebbe stata realizzata un'attività di "somministrazione" per finalità diverse rispetto a quelle previste dalla norma, come tale non punibile per la mancanza di dolo specifico ed in ogni caso sarebbe stata posta in essere una condotta non riconducibile in alcuna delle fattispecie di reato previste dalla legge speciale;
che sarebbe stata erronea la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante il parziale accoglimento della richiesta di riesame in ordine al reato di lesioni volontarie che il tribunale avrebbe diversamente qualificato come colpose e si imporrebbe anche per tale motivo l'annullamento del provvedimento impugnato;
Considerato in diritto
1.- Il ricorso è infondato.
Questione pregiudiziale rispetto alle altre è quella relativa alla individuazione degli elementi costitutivi richiesti per la configurazione del delitto di cui al settimo comma dell'art. 9 legge 14 dicembre, n. 376, recante "la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping". Quanto al profilo dell'elemento soggettivo, la formula della norma non determina dubbi sul fatto che non sia richiesto, a differenza delle ipotesi di cui al primo ed al secondo comma, il dolo specifico. Non è operazione ermeneutica corretta e conforme al principio di legalità, la individuazione degli elementi costitutivi di una fattispecie penale mediante il ricorso alla ratio della legge prescindendo dal suo test.
Dal significato o delle parole usate e dalla connessione di esse risulta che la norma non richiede per la configurazione del delitto di commercio di tali sostanze il dolo specifico che è, invece, richiesto per i delitti previsti nei commi 1 e 2 della stesso articolo. Nel diritto penale sostanziale, più che in ogni altro settore, va applicata la regola, generale del ubi voluit dixit e ubi tacuit, noluit, e , dunque, il dato letterale è decisivo ai fini della corretta applicazione della norma penale.
Del resto, appare evidente che la ratio legis risponde all'esigenza di sanzionare il commercio clandestino di "[ ...] sostanze biologicamente o farmacologicamente attive [...]" ricomprese nelle classi di farmaci il cui uso è considerato doping, indipendentemente dal fine specifico del soggetto agente.
In altri termini, il commercio delle predette sostanze è, comunque, vietato attraverso canali diversi dalle farmacie e da altri dispensari autorizzati, allo scopo di evitare che esse siano messe in circolazione, al di fuori delle rigorose prescrizioni stabilite nell'art. 7 della stessa legge e di prevenire, in tal modo, il pericolo che possano essere usate, somministrate e procurate ad altri come farmaci dopanti.
Si tratta, dunque, di reato di pericolo, nel senso che la norma è diretta a prevenire il pericolo che la condotta delittuosa di commercio clandestino di farmaci anabolizzanti possa determinare per la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
2.- La censura relativa al vizio di motivazione, in realtà, ha come premessa la soluzione di un ulteriore questione di diritto: la definizione di attività di "commercio" richiesta per integrare il reato de quo.
Il termine " commercio " non può che evocare concetti tipicamente civilistici ed essere inteso, dunque, nel senso di " un'attività di intermediazione nella circolazione dei beni " che, sia pure senza il rigore derivante dal recepimento della definizione mutuata dagli artt. 2082 e 2195 del codice civile, sia tuttavia connotata dal carattere della continuità, oltre che da una sia pur elementare organizzazione.
In tal modo definito, il commercio clandestino di sostanze anabolizzanti si distingue dalle altre condotte di "procurare ad altri" o di "somministrare" le quali debbono essere intese nel senso di atti che - pur se in un particolare contesto possono in concreto essere espressione di attività di commercio - non implicano di per sé sole la continuità richiesta per chiunque " professionalmente commercia".
Una volta definita la condotta materiale del reato, l'eccepita illogicità della motivazione risulta essere, in realtà, soltanto apparente, perché vi è una puntuale descrizione della condotta dell'imputato, là dove si chiarisce che "[...] egli, infatti, prima concordava con gli interessati [... ] la cura da adottare, e poi chiedeva al suo fornitore sulla base di tali specifiche necessità la spedizione dei farmaci[...]" . La ricostruzione dei fatti, plausibilmente riconducibile nell'abito del "commercio", non è tale da escludere il fisiologico margine di dubbio che il Tribunale, correttamente, ritiene debba essere risolto, sulla base di un complessivo esame dell'intera vicenda, nella naturale sede di giudizio. Alta probabilità e, dunque, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato.
3.- Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
È corretta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento da parte del giudice del riesame.
Il giudizio, infatti, si è concluso con un totale rigetto della richiesta, perché non diretto ad ottenere la scarcerazione, già disposta con la revoca dell'ordinanza cautelare, bensì a verificare se vi fosse stata custodia ingiusta ai fini e per gli effetti di cui all'art. 314, comma 2, c.p.p. Custodia cautelare, alla stregua del corretto decisum del Tribunale, ingiusta non vi fu, sussistendo le condizioni di applicabilità stabilite dagli articoli 273 e 280 c.p.p, anche se per una solo dei reati oggetto dell'imputazione.
Il ricorso, dunque, è infondato, anche per tale ultimo profilo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E.500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 APRILE 2003.