Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/11/2005, n. 3087
CASS
Sentenza 29 novembre 2005

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Tra il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati, punito dall'art.9, comma settimo, legge 14 dicembre 2000 n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e quelli di cui agli art. 348 cod. pen.(esercizio abusivo della professione di farmacista) e 445 cod. pen. (somministrazione di medicinali in totale difformità dalle indicazioni terapeutiche previste ed autorizzate) sussiste un rapporto di specialità, atteso che colui che, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale, commercia farmaci e sostanze dopanti esercita abusivamente, attraverso la medesima condotta, la professione di farmacista, e, qualora le sostanze medicinali vengano commerciate in specie, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche, pone in essere il medesimo comportamento sanzionato dal citato art. 445 cod. pen.

Il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma settimo, Legge 14 dicembre 2000 n. 376) può concorrere con il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.), in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie - essendo il reato previsto dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto - e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poichè la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.

Le ipotesi di reato previste dall'art. 9 Legge 14 dicembre 2000 n. 376 (recante la disciplina delle attività sportive e della lotta contro il doping) sono configurabili anche per i fatti commessi dalla sua entrata in vigore e prima della emanazione, in data 15 ottobre 2002, del decreto del Ministro della Salute, con il quale, in applicazione dell'art. 2 stessa legge, sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, e ciò in quanto la ripartizione in classi demandata al D.M. non può escludere farmaci, sostanze e pratiche mediche già vietati dalla Convenzione di Strasburgo contro il doping, ratificata con Legge 29 novembre 1995 n. 522, e dalle Organizzazioni sportive internazionali competenti.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/11/2005, n. 3087
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3087
Data del deposito : 29 novembre 2005

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