Sentenza 27 ottobre 2003
Massime • 1
Il principio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro ed ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate.
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Last Updated on Maggio 30, 2025 Di: Avv. Wanda Falco La giurisprudenza ormai consolidata ritiene che, ai sensi degli artt. 2118 comma 2 c.c. e 2120 c.c., ai fini della individuazione della retribuzione annua utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto deve tenersi conto di tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e, quindi, anche del controvalore in denaro delle prestazioni in natura erogate (Cass. 16636/2012; Cass. 4708/2012). Si considera, pertanto, retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro: è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16106 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell'avvocato LIVIO BUSSA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO PINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FINMECCANICA S.P.A., (ramo di azienda Alenia Aerospazio, divisione Aeronautica), in persona del legale rappresentante "pro tempore" elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 300/2000 del Tribunale di TORINO, depositata il 3 febbraio 2000 R.G.N. 474/1998;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale, Dott. Marcello Matera che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7 novembre 1996 al Pretore di Torino, LU OR esponeva di essere stato assunto quale autista e con decorrenza 27 ottobre 1989 dalla s.p.a. Alenia azienda di Finmeccanica. Quest'ultima aveva formalmente comunicato l'assegnazione alla quinta categoria professionale "in conformità alle intese verbali intercorse".
Successivamente egli aveva ricevuto un'altra comunicazione con la quale, ferme le mansioni di autista, era stato assegnato alla quarta categoria professionale, con retribuzione inferiore. Deducendo la violazione dell'art. 2103 c.c., il OR chiedeva la dichiarazione del suo diritto alla quinta categoria fin dal momento dell'assunzione.
Costituitasi la convenuta, che affermava la lecita modifica consensuale delle mansioni, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 14 marzo 1997, riformata però con sentenza del 3 febbraio 2003 dal Tribunale, il quale escludeva il contrasto tra la detta modifica e l'art. 2103 c.c. cit., sia perché essa non era stata decisa unilateralmente dalla datrice di lavoro ma, come risultava da una deposizione testimoniale, era stata concordata col lavoratore, sia perché la mansione di autista era stata conservata, sia, ancora, perché la retribuzione, pur ridotta, non era inferiore a quella prevista nel contratto collettivo di categoria. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il OR. Resiste con controricorso la s.p.a. Finmeccanica.
Il Pubblico ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col secondo motivo, da esaminare con precedenza per ragione di buon ordine espositivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2103 c.c., data dall'avere il Tribunale ritenuto riducibile la retribuzione del lavoratore subordinato, pur quando sia iniziata la esecuzione del contratto di lavoro.
Il motivo è manifestamente fondato.
L'art. 2103 c.c., prima parte, stabilisce che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, senza alcuna diminuzione di retribuzione.
Tale divieto di diminuzione, non importa se disposta dal solo datore oppure concordata, stante che ogni patto contrario alla regola ora detta è nullo (art. 2103 c.c., secondo comma), vale in ogni caso in cui il compenso pattuito, anche in sede di contratto individuale, per il lavoro da svolgere venga ridotto, salvo che si tratti di compenso connesso a particolari circostanze di tempo o (di luogo, nelle quali sia resa la prestazione lavorativa, come ad esempio nel caso in cui una voce retributiva sia legata ad un certo rischio o ad un disagio ambientale (Cass. 26 gennaio 1989 n. 475, 14 gennaio 1992 n. 390, 10 giugno 1999 n. 5721, 8 giugno 1999 n. 5659, 10 novembre 1997 n. 11106, 8 settembre 1997 n. 6704, 10 maggio 2002 n. 6763). L'assegnazione a mansione equivalente, permessa dall'art. 2103 c.c. cit., può infatti comportare una prestazione lavorativa da svolgere non più in quelle speciali circostanze.
È ad esempio possibile che venga ridotta la durata della prestazione, fermo restando l'inquadramento ed il livello retributivo tabellare (Cass. 15 febbraio 1996 n. 1175, 16 febbraio 1989 n. 924, 23 febbraio 1988 n. 1933). È anche possibile che la nuova prestazione non comporti più l'esecuzione di lavoro straordinario, anche fisso o continuativo (Cass. 16 febbraio 1989 n. 924, 12 febbraio 1985 n. 1189) o non implichi il diritto a provvigioni (Cass. 19 dicembre 1987 n. 9473) Cass. 7 settembre 1993 n. 9386 ha ritenuto altresì possibile un nuovo inquadramento, ove trattisi di completa ristrutturazione aziendale.
Non è poi escluso che, per definire quelle particolari circostanze, il giudice di merito possa far riferimento alla contrattazione collettiva, ancorché le parti non siano iscritte alle associazioni stipulanti e perciò il contratto collettivo non sia direttamente applicabile (Cass. 23 marzo 1989 n. 1486). Ancora, non può essere condivisa Cass. 5 luglio 1997 n. 6083, secondo cui l'art. 2103 cit. "è inderogabile solo nel senso che il datore di lavoro non può, nel corso del rapporto, modificare unilateralmente la retribuzione attribuita al lavoratore". Anzitutto questa pronuncia oblitera la chiara lettera dell'art. 2103, secondo comma, c.c. cit. Quanto alla motivazione, poi, essa si basa soltanto sul richiamo di Sez. Un. 8 novembre 1971 n. 3145, riferita ad una fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 13 L. 20 maggio 1970, n. 300, che novellò l'art. 2103 c.c. cit., formulando il testo attualmente vigente.
La medesima omissione di riferimento all'art. 2103 c.c. è in Cass. n. 794 del 1982, alla quale perciò non è possibile uniformarsi.
Diverso, infine, è il caso in cui, verificato il motivo oggettivo di licenziamento consistente nell'impossibilità di svolgere le mansioni per infermità, il lavoratore accetti le mansioni inferiori (Sez. Un. 7 agosto 1998 n. 7775). Dal principio di irriducibilità della retribuzione sopra detto e qui confermato si è palesemente discostata la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto riducibile la retribuzione (ripetesi: non importa se per atto unilaterale o convenzionale), solo perché superiore a quella prevista dal contratto collettivo.
Nè ha costituito oggetto di contraddittorio nei gradi di merito la questione dei limiti di impugnabilità delle rinunzie manifestate dal lavoratore (art. 2113 c.c.), questione che la controricorrente tenta inammissibilmente di prospettare nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. Accolto il motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro collegio d'appello, che si designa nella Corte di Genova e che, uniformandosi all'enunciato principio, accerterà se la diminuzione retributiva in questione fosse giustificata dall'abolizione di voci collegate a particolari caratteristiche della prestazione lavorativa.
Il primo motivo di ricorso, concernente la natura unilaterale o pattizia della riduzione, resta così assorbito.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Genova, che pronuncerà anche nelle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2003