Sentenza 10 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale aggravato dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina la sussistenza dell'aggravante, in ragione esclusivamente dell'importanza di questi all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale.
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La Costituzione prevede il diritto alla autodifesa: è lecito o è calunnia incolpare qualcun'altro per scagionarsi? (vai al pdf dell'articolo completo con note) ** L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (…), ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ins defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce una conseguenza non voluta e soltanto indiretta dell'atteggiamento difensivo prescelto dall'agente, il cui "animus difendenti", in …
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L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (..), ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ius defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli. In caso di accuse ad altri, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce infatti una conseguenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2007, n. 6571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6571 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2007 |
Testo completo
657 1/08 M Sentenza n.2207 Registro generale n. 29225 del 2007
Udienza in Camera di consiglio del 10 dicembre 2007 (n. 10 del ruolo)
REPUBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Adolfo Di Virginio Presidente
Consigliere 1. Dott. Francesco Serpico
Consigliere 2. Dott. Giorgio Colla
Consigliere 3. Dott. Giovanni Conti
Consigliere 4. Dott. Giacomo Paoloni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LO AE, n. a San Paolo Belsito il 2.9.1959
avverso la ordinanza in data 31 maggio 2007 del Tribunale di
Napoli
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Giuseppe Tomeo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con la ordinanza in epigrafe, Il Tribunale di Napoli, adito ex
309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 2 maggio 2007 del art.
Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata applicata AE LOa dellala misura custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 390 avere aiutato in due occasioni AL US perc.p. a
DD RD, in un caso recuperando l'autovettura di CH
US dopo che questi si era trasferito con i familiari su altra auto e in altro caso prestando la propria autovettura al medesimo e prendendo in custodia la sua auto (il 25 agosto 2002 e il 7 agosto
2003).
Rilevava il Tribunale che sussistevano gli estremi del delitto contestato, dato che il RD aveva aiutato i familiari del
US a recarsi presso di lui con autovetture "pulite", eludendo possibili interventi di carattere tecnico sull'auto del figlio
CH, idonei a individuarne gli spostamenti. Non era d'altra parte dubitabile che il RD ignorasse lo stato di condannato all'ergastolo del US, sia perché questo era suo cognato sia perché gli accorgimenti da lui presi, d'accordo con il figlio del condannato, presupponevano logicamente una tale conoscenza.
Era poi configurabile l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.
152 del 1991, dato che l'effetto della permanenza della latitanza del US, posto al vertice di un'associazione camorristica, si traduceva oggettivamente in un vantaggio per l'organizzazione criminale.
Con riferimento alle esigenze cautelari, Osservava il
Tribunale che, stante la circostanza aggravante contestata, la pericolosità sociale era presunta, a norma dell'art. 275 comma 3
c.p.p., non valendo a vincere tale ilpresunzione né tempo trascorso dai fatti né l'occupazione lavorativa del RD;
ché anzi la reiterazione delle condotte delittuose, il rapporto di parentela dell'indagato con il ricercato e il permanere dello stato di latitanza del US erano tutte circostanze positivamente indicative la necessità dell'adozione della misura carceraria.
Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo dell'avv. Giuseppe
Tomeo, che denuncia:
1. Violazione dell'art. 390 c.p. nonché vizio di motivazione in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato.
Il reato in esame presuppone un'attività diretta a eludere
l'esecuzione della pena, che concorre necessariamente con quella del condannato ricercato.
Nella specie, in entrambi gli episodi contestati, non si rinviene alcun nesso tra la condotta del RD e quella del
US, non essendovi stato tra i due alcun contatto. Il RD si era infatti limitato o a ritirare l'auto del nipote CH US o a prestare al medesimo la propria auto. де In secondo luogo non vi era alcun elemento che facesse ritenere che il RD fosse а conoscenza del fatto che
AL US, latitante da circa dieci anni, fosse stato condannato definitivamente, considerato che l'ordine di esecuzione a carico del medesimo era stato emesso solo nel 2001.
Anche CH US all'epoca era oggetto di indagini per il reato di cui all'art. 416-bis c. p., sicché le ragioni che 10 avevano indotto a chiedere l'aiuto del RD non potevano dirsi univoche.
Infine, non sono stati acquisiti elementi certi dai quali desumere che in occasione delle due condotte contestate i familiari del condannato si siano effettivamente recati presso di lui.
2. Vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis c.p. a carico di AL US, costituente presupposto della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
Nell'ordinanza impugnata si dà per scontata l'esistenza di un sodalizio criminoso di tipo camorristico, senza alcuna indicazione degli elementi indiziari da cui trarre tale presupposto.
3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.
1. n. 152 del 1991.
L'aiuto dato dal RD a CH US e ai parenti di questo aveva finalità esclusivamente familiari, e si era limitato a sole due occasioni. Considerata anche l'assoluta estraneità del ricorrente al contesto delittuoso oggetto di indagini, e la mancanza di rapporti diretti con il latitante, esulava all'evidenza ogni intenzione da parte sua di arrecare un vantaggio all'organizzazione criminale facente capo a Salvatore Russo, non rilevando, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che quest'ultimo rivestisse una posizione di vertice nell'ambito di un'associazione camorristica.
I giudici del riesame avevano dunque affermato la sussistenza dell'aggravante sulla base di mere presunzioni.
4. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale del riesame non ha minimamente considerato che dagli episodi contestati erano trascorsi quattro anni, senza che si fossero ripetuti casi analoghi.
Diritto
1. Il primo motivo di ricorso appare infondato.
Contrariamente a quanto dedotto, la fattispecie criminosa di cui all'art. 390 c.p., al pari di quella di cui all'art. 378 c.p., concorso necessario tra favoreggiatore enon presuppone un ricercato. Anzi, l'eventuale cooperazione del ricercato con l'attività favoreggiatrice del terzo non può configurare a suo carico nemmeno un concorso eventuale, posto che una simile condotta è, da parte di tale soggetto, penalmente irrilevante.
Esula quindi dall'esame circa la sussistenza dei gravi indizi colpevolezza а carico dell'indagato la questione circa di una eventuale intesa tra il RD e il US al fine dell'adozione di condotte atte ad intralciare l'attività delle forze di polizia ai fini della esecuzione della pena nei confronti del condannato.
Naturalmente, l'aiuto prestato deve essere in connessione causale con l'intenzione del condannato di sottrarsi all'esecuzione della pena: ma ciò, lungi dal presupporre una previa intesa tra i due soggetti, implica solo, sul piano soggettivo, che l'agente abbia consapevolezza della condizione di condannato della persona aiutata e, su quello oggettivo, che la condotta sia diretta a eludere l'esecuzione della pena e concretamente adeguata a tal fine (in simile ordine di idee, tra le altre, Cass., sez. VI, 20 V., dicembre 2005, n. 3613/06; Id, 15 gennaio 2003, n. 9936/03).
Ora, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale ha convincentemente osservato che il RD era necessariamente consapevole della condizione di condannato all'ergastolo del US, dato che una simile gravissima condanna non poteva essere ignorata da lui, che era suo cognato;
e che gli accorgimenti e le cautele prese nel favorire le visite dei familiari presupponevano necessariamente la consapevolezza di una condizione di ricercato in capo al congiunto.
Quanto al profilo oggettivo, va considerato che il RD si era adoperato per favorire gli occulti contatti tra il ricercato e i suoi congiunti attraverso la concreta predisposizione di mezzi
(autoveicoli) idonei a eludere le ricerche delle forze di polizia.
Non si discute qui il diritto dei congiunti del ricercato di avere con lui rapporti affettivi;
venendo solo in questione l'intralcio oggettivamente arrecato con tale attività alle forze di polizia che, proprio attraverso il controllo degli spostamenti dei familiari, sarebbero state potenzialmente in grado di individuare il rifugio del condannato.
2. E' invece fondata la doglianza relativa alla configurabilità dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
Stando alla ordinanza impugnata, tale aggravante deriverebbe dal fatto che l'indagato era a conoscenza della caratura mafiosa del ricercato, posto al vertice di un'associazione camorristica, ed era pertanto consapevole che la sua attività favoreggiatrice si traduceva oggettivamente in un vantaggio per l'organizzazione criminale. Ma al riguardo va condiviso l'orientamento di gran lunga prevalente di questa Corte, secondo cui in tema di favoreggiamento 4
personale aggravato dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo), il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente dell'importanza di questo soggetto all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell'aggravante, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale (Cass., sez. VI, 27 ottobre 2005,
Turco; Id., 15 ottobre 2003, Mesi;
Id., 9 giugno 1997, Arcuni;
Id.,
14 marzo 1997, Vasile;
Id., 8 novembre 2007, Volpe); accertamento che difetta nel caso di specie.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al
Tribunale di Napoli, essendo necessario un nuovo esame della configurabilità nella specie dell'aggravante speciale in questione, alla luce del principio sopra enunciato. Da tale statuizione deriva di conseguenza l'annullamento della medesima ordinanza in punto di esigenze cautelari, che sono state ravvisate sul presupposto della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.
1. n. 152 del 1991.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla aggravante di cui all'art. 7 d.
1. n. 152 del 1991 e alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo esame su tali punti al Tribunale di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94- comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Così deciso addì 10 dicembre 2007.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Jana Hupied Emiti IL CANCELLIERE SUPER C1 Depositato in Cancelleria Lidia Scalia
Geke 12 FEB. 2008 ogg IL CANCELLIERE C1 SUPER
Seice