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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 11/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g.n. 1902/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1902 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, trattenuta in decisione il 10.1.2025 e vertente
T R A
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, Geom. , elettivamente domiciliato a L'Aquila (AQ) in Via dell'Aringo, n. 58/A, Parte_2 presso lo studio dell'avv. Fabiana Cannavicci, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
PARTE CONVENUTA (contumace)
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare tenuto e, pertanto, condannare, per i titoli di cui in premessa, il Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dello (P.
[...] Parte_1 IVA ), con sede in L'Aquila, Viale della Croce Rossa, n. 157, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Geom. , della somma di Euro 53.112,98 (comprensivo di IVA ed Parte_2 oneri previdenziali), oltre gli interessi legali ai sensi del D.lgs. n. 231/2002. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito breviter anche la Parte_1
”) ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir condannare il (di seguito, Pt_1 Controparte_1 solo il ) al pagamento in suo favore della somma di € 53.112,98, oltre interessi, a titolo di CP_1
compenso per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori, oggetto di un incarico professionale conferitogli dal Comune il 31.12.2022.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:
- con determinazione del Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e
Protezione Civile n. 235 del 31.12.2021, il gli aveva affidato l'incarico professionale CP_1 avente ad oggetto all'attività di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, CSP e CSE, relativa ad un intervento migliorativo di riqualificazione, messa a norma ed efficientamento energetico degli impianti sportivi, per un importo complessivo di euro 69.768,00, impegnando, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, a carico del bilancio di esercizio dell'ente, la somma di euro 88.521,64;
- in data 31.12.2021, lo e il avevano sottoscritto il disciplinare di incarico, con il Pt_1 CP_1 quale le parti avevano, tra l'altro, concordato il corrispettivo per le attività affidate allo;
Pt_1
- in adempimento delle obbligazioni assunte, lo Studio aveva dunque eseguito le attività dedotte in contratto, trasmettendo al copia gli elaborati progettuali predisposti, nonché del progetto CP_1 definitivo, sottoposto alla verifica del R.U.P. individuato dall'ente, il quale aveva validato il progetto il 10.6.2022;
- a fronte delle prestazioni eseguite dallo , il era dunque rimasto inadempiente, Pt_1 CP_1 nonostante già disponesse delle risorse per il pagamento delle spese di progettazione. L'ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sismica del 17.04.2022 n. 17, attuativa dell'ordinanza del medesimo Commissario n. 91 del 30 dicembre 2021, aveva infatti riconosciuto all'ente uno specifico finanziamento per le attività di ricostruzione, stanziando una somma pari al
30% dell'importo finanziato, a titolo di anticipazione per le attività di progettazione relative all'appalto, necessarie per l'avvio delle procedure di affidamento degli interventi.
Ancorché ritualmente citato, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, optando per la CP_1
contumacia.
La causa è stata istruita unicamente con la documentazione prodotta in atti da parte attrice;
con ordinanza del 16.4.2024, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini, decorrenti a ritroso, per le comparse conclusionali di cui all'art. 189 c.p.c. All'udienza del
28.11.2024, celebrata mediante deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., parte attrice ha precisato le conclusioni e, con ordinanza del 10.1.2025, causa è stata trattenuta in decisione.
*****
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda è infondata.
Parte attrice ha chiesto la condanna del al pagamento del compenso dovutogli per le CP_1 prestazioni eseguite in conformità al contratto di prestazione d'opera professionale relativo all'attività progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori, come concordato nel disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti il 31.12.2021 e previsto nella determinazione del Comune n. 235 emessa in pari data.
Preliminarmente, giova rammentare che, in punto riparto dell'onere della prova, l'art. 2697 c.c. richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso: da tale norma si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto, in forza del quale, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativo o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ. Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. I,
02/09/2024, n. 23479).
Nel caso in esame, la società attrice ha agito per ottenere l'adempimento della controparte alle obbligazioni assunte con il contratto di prestazione d'opera professionale del 31.12.2021; era, quindi, suo onere dimostrare la sussistenza del titolo negoziale, della esigibilità della prestazione e allegare l'inadempimento della controparte. Raggiunta tale prova, la convenuta avrebbe invece dovuto dimostrare l'adempimento o altra causa estintiva dell'obbligazione.
Orbene, il rapporto di prestazione d'opera intercorso tra le parti, emerge chiaramente dalla documentazione in atti, segnatamente dalla determinazione del in cui, al punto 5, si CP_1 determina di “di affidare l'incarico in oggetto per un importo complessivo di € 69.768,00 (IVA ed
Oneri contributivi esclusi) allo […]”, nonché nel disciplinare di Parte_3
incarico sottoscritto tra le parti, atti entrambi datati 31.12.2021 (cfr. docc. 1 e 2 fasc. attrice). Circa
l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, l'attore ha prodotto la lettera di accompagnamento alla trasmissione dei progetti al Comune, protocollata dall'ente il 4.5.2022 (cfr. doc. 3 fasc. attore) e il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo emesso il 10.6.2022 dal Responsabile Unico del Comune, in cui è stata accertata l'adeguatezza della documentazione progettuale presentata dallo
. Pt_1
Quanto alla scadenza dell'obbligazione relativa al pagamento dei compensi del professionista, deve rilevarsi che l'art. 8 del disciplinare d'incarico, sotto riportata, stabilisce che le modalità di pagamento dei compensi relativi alla progettazione saranno concordate tra il e l'Ente CP_1 finanziatore del progetto, ciò peraltro solo dopo l'approvazione da parte di detto ente del progetto definitivo:
Ne deriva che l'obbligazione di pagamento gravante sul non diviene esigibile con la CP_1
consegna dei progetti e la validazione degli stessi, essendo invece sottoposta ad una specifica condizione sospensiva, ossia l'approvazione dei progetti medesimi e la pattuizione delle condizioni di pagamento con l'Ente finanziatore. Difatti, come dedotto dallo stesso attore, l'ordinanza n. 9 del
30 dicembre 2021 del Commissario per la Ricostruzione (cfr. doc. 10 fasc. attore), dispone per il
Comune di , in relazione ai lavori per cui è causa, uno stazionamento di euro 805.158,63. CP_1
Orbene, nel caso di specie, seppure l'attore abbia dimostrato il titolo da cui origina il proprio diritto al compenso e l'adempimento della propria obbligazione, nulla ha provato o anche solo allegato in merito all'avversarsi della condizione dedotta all'art. 8 del contratto, che è invece presupposto essenziale per l'esigibilità dell'obbligazione del al pagamento dei compensi. CP_1
Parimenti, niente è stato dedotto in merito alla legittimità e/o efficacia di tale pattuizione negoziale.
D'altronde, il professionista ha accettato espressamente, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., di subordinare il pagamento dei propri compensi al verificarsi di tale condizione, che è invece del tutto ignorata nell'atto introduttivo del presente giudizio. Nulla è stato allegato rispetto modalità di pagamento eventualmente concordate tra il e l'ente finanziatore, non essendo, allo stato, CP_1 neppure appurato che i progetti redatti dallo Studio siano stati a tale ente trasmessi per l'approvazione.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, la domanda di adempimento non può essere accolta, difettando la prova circa l'effettiva esigibilità della prestazione relativa al pagamento dei compensi.
Nessuna statuizione sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1902/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Nulla per le spese.
Così deciso in L'Aquila, il giorno 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1902 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, trattenuta in decisione il 10.1.2025 e vertente
T R A
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, Geom. , elettivamente domiciliato a L'Aquila (AQ) in Via dell'Aringo, n. 58/A, Parte_2 presso lo studio dell'avv. Fabiana Cannavicci, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
PARTE CONVENUTA (contumace)
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare tenuto e, pertanto, condannare, per i titoli di cui in premessa, il Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dello (P.
[...] Parte_1 IVA ), con sede in L'Aquila, Viale della Croce Rossa, n. 157, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Geom. , della somma di Euro 53.112,98 (comprensivo di IVA ed Parte_2 oneri previdenziali), oltre gli interessi legali ai sensi del D.lgs. n. 231/2002. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito breviter anche la Parte_1
”) ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir condannare il (di seguito, Pt_1 Controparte_1 solo il ) al pagamento in suo favore della somma di € 53.112,98, oltre interessi, a titolo di CP_1
compenso per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori, oggetto di un incarico professionale conferitogli dal Comune il 31.12.2022.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:
- con determinazione del Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e
Protezione Civile n. 235 del 31.12.2021, il gli aveva affidato l'incarico professionale CP_1 avente ad oggetto all'attività di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, CSP e CSE, relativa ad un intervento migliorativo di riqualificazione, messa a norma ed efficientamento energetico degli impianti sportivi, per un importo complessivo di euro 69.768,00, impegnando, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, a carico del bilancio di esercizio dell'ente, la somma di euro 88.521,64;
- in data 31.12.2021, lo e il avevano sottoscritto il disciplinare di incarico, con il Pt_1 CP_1 quale le parti avevano, tra l'altro, concordato il corrispettivo per le attività affidate allo;
Pt_1
- in adempimento delle obbligazioni assunte, lo Studio aveva dunque eseguito le attività dedotte in contratto, trasmettendo al copia gli elaborati progettuali predisposti, nonché del progetto CP_1 definitivo, sottoposto alla verifica del R.U.P. individuato dall'ente, il quale aveva validato il progetto il 10.6.2022;
- a fronte delle prestazioni eseguite dallo , il era dunque rimasto inadempiente, Pt_1 CP_1 nonostante già disponesse delle risorse per il pagamento delle spese di progettazione. L'ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sismica del 17.04.2022 n. 17, attuativa dell'ordinanza del medesimo Commissario n. 91 del 30 dicembre 2021, aveva infatti riconosciuto all'ente uno specifico finanziamento per le attività di ricostruzione, stanziando una somma pari al
30% dell'importo finanziato, a titolo di anticipazione per le attività di progettazione relative all'appalto, necessarie per l'avvio delle procedure di affidamento degli interventi.
Ancorché ritualmente citato, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, optando per la CP_1
contumacia.
La causa è stata istruita unicamente con la documentazione prodotta in atti da parte attrice;
con ordinanza del 16.4.2024, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini, decorrenti a ritroso, per le comparse conclusionali di cui all'art. 189 c.p.c. All'udienza del
28.11.2024, celebrata mediante deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., parte attrice ha precisato le conclusioni e, con ordinanza del 10.1.2025, causa è stata trattenuta in decisione.
*****
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda è infondata.
Parte attrice ha chiesto la condanna del al pagamento del compenso dovutogli per le CP_1 prestazioni eseguite in conformità al contratto di prestazione d'opera professionale relativo all'attività progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori, come concordato nel disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti il 31.12.2021 e previsto nella determinazione del Comune n. 235 emessa in pari data.
Preliminarmente, giova rammentare che, in punto riparto dell'onere della prova, l'art. 2697 c.c. richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso: da tale norma si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto, in forza del quale, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativo o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ. Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. I,
02/09/2024, n. 23479).
Nel caso in esame, la società attrice ha agito per ottenere l'adempimento della controparte alle obbligazioni assunte con il contratto di prestazione d'opera professionale del 31.12.2021; era, quindi, suo onere dimostrare la sussistenza del titolo negoziale, della esigibilità della prestazione e allegare l'inadempimento della controparte. Raggiunta tale prova, la convenuta avrebbe invece dovuto dimostrare l'adempimento o altra causa estintiva dell'obbligazione.
Orbene, il rapporto di prestazione d'opera intercorso tra le parti, emerge chiaramente dalla documentazione in atti, segnatamente dalla determinazione del in cui, al punto 5, si CP_1 determina di “di affidare l'incarico in oggetto per un importo complessivo di € 69.768,00 (IVA ed
Oneri contributivi esclusi) allo […]”, nonché nel disciplinare di Parte_3
incarico sottoscritto tra le parti, atti entrambi datati 31.12.2021 (cfr. docc. 1 e 2 fasc. attrice). Circa
l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, l'attore ha prodotto la lettera di accompagnamento alla trasmissione dei progetti al Comune, protocollata dall'ente il 4.5.2022 (cfr. doc. 3 fasc. attore) e il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo emesso il 10.6.2022 dal Responsabile Unico del Comune, in cui è stata accertata l'adeguatezza della documentazione progettuale presentata dallo
. Pt_1
Quanto alla scadenza dell'obbligazione relativa al pagamento dei compensi del professionista, deve rilevarsi che l'art. 8 del disciplinare d'incarico, sotto riportata, stabilisce che le modalità di pagamento dei compensi relativi alla progettazione saranno concordate tra il e l'Ente CP_1 finanziatore del progetto, ciò peraltro solo dopo l'approvazione da parte di detto ente del progetto definitivo:
Ne deriva che l'obbligazione di pagamento gravante sul non diviene esigibile con la CP_1
consegna dei progetti e la validazione degli stessi, essendo invece sottoposta ad una specifica condizione sospensiva, ossia l'approvazione dei progetti medesimi e la pattuizione delle condizioni di pagamento con l'Ente finanziatore. Difatti, come dedotto dallo stesso attore, l'ordinanza n. 9 del
30 dicembre 2021 del Commissario per la Ricostruzione (cfr. doc. 10 fasc. attore), dispone per il
Comune di , in relazione ai lavori per cui è causa, uno stazionamento di euro 805.158,63. CP_1
Orbene, nel caso di specie, seppure l'attore abbia dimostrato il titolo da cui origina il proprio diritto al compenso e l'adempimento della propria obbligazione, nulla ha provato o anche solo allegato in merito all'avversarsi della condizione dedotta all'art. 8 del contratto, che è invece presupposto essenziale per l'esigibilità dell'obbligazione del al pagamento dei compensi. CP_1
Parimenti, niente è stato dedotto in merito alla legittimità e/o efficacia di tale pattuizione negoziale.
D'altronde, il professionista ha accettato espressamente, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., di subordinare il pagamento dei propri compensi al verificarsi di tale condizione, che è invece del tutto ignorata nell'atto introduttivo del presente giudizio. Nulla è stato allegato rispetto modalità di pagamento eventualmente concordate tra il e l'ente finanziatore, non essendo, allo stato, CP_1 neppure appurato che i progetti redatti dallo Studio siano stati a tale ente trasmessi per l'approvazione.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, la domanda di adempimento non può essere accolta, difettando la prova circa l'effettiva esigibilità della prestazione relativa al pagamento dei compensi.
Nessuna statuizione sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1902/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Nulla per le spese.
Così deciso in L'Aquila, il giorno 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi