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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24098/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Scopece. ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. TR rapp.to e difeso dall'avv. Mariangela Cignarella.
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t.,
in persona del Controparte_3 Controparte_4 legale rappresentante p.t., entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistenti
Oggetto: opposizione all'esecuzione ed accertamento negativo del credito.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 09.11.2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di avere ricevuto in data 01.10.2024 da , la notifica di un preavviso di fermo CP_1 Controparte_5 amministrativo n. 07180202400039701000 emesso per il presunto omesso versamento dell'importo
1 complessivo di 8.539,91 euro, di cui 4.386,54 euro a titolo di contributi I.V.S. e relative somme aggiuntive di competenza per gli anni 2008 e 2011, oltre interessi di mora, compensi di riscossione ed altre spese, conseguente all'avviso di addebito n. 3712020014197791000, presuntivamente notificato in data 20.10.2022. Egli ha rappresentato di non avere mai ricevuto la notifica del suddetto avviso e, in ogni caso, non essendo stato richiesto il pagamento del presunto credito entro il termine perentorio di cinque anni, il diritto ad esigere il versamento dei contributi I.V.S. e somme aggiuntive di competenza per gli anni 2008 e 2011 si è irrimediabilmente prescritto, così come previsto dall'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995; che svolge attività di agente di commercio e necessita assolutamente dell'autoveicolo Opel Crossland, targato GM276GR, indicato nel preavviso oggetto della presente opposizione, per lo svolgimento della propria attività professionale;
di avere richiesto ed ottenuto il rateizzo dei crediti per gli anni 2020, 2021 e 2022 indicati nel preavviso di fermo amministrativo n.
07180202400039701000; che l'esecuzione esattoriale non è ancora iniziata. Ha invocato la proponibilità dell'opposizione e la domanda di accertamento negativo del credito e, quali motivi specifici di opposizione ha eccepito 1) la prescrizione del diritto alla riscossione dei contributi previdenziali;
2) la decadenza del diritto alla riscossione dei contributi previdenziali;
ha quindi concluso chiedendo di “sospendere l'esecutività dell'atto impugnato e del fermo amministrativo per evitare all'istante gravi ed irreparabili danni di cui al capo 6) della premessa;
accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al pagamento delle somme oggetto del preavviso di fermo amministrativo n. 07180202400039701000 in relazione all'avviso di addebito n. 37120220014197791000 relativamente ai soli importi richiesti per il presunto omesso versamento di contributi I.V.S. e relative somme aggiuntive di competenza per gli anni 2008
e 2011, oltre interessi di mora, compensi di riscossione ed altre spese;
accertare che l'istante nulla deve alle convenute relativamente all'intimazione di pagamento contenuta nel preavviso di fermo amministrativo n.
07180202400039701000 in relazione all'avviso di addebito n. 37120220014197791000 relativamente ai soli importi richiesti per il presunto omesso versamento di contributi I.V.S. e relative somme aggiuntive di competenza per gli anni 2008 e 2011, oltre interessi di mora, compensi di riscossione ed altre spese;
dichiarare la nullità, l'annullamento e l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo delle somme relative il presunto omesso versamento di contributi I.V.S. e relative somme aggiuntive di competenza per gli anni 2008 e 2011, oltre interessi di mora, compensi di riscossione ed altre spese, contenute nel preavviso di fermo amministrativo n.
07180202400039701000 e in relazione all'avviso di addebito n. 37120220014197791000, per l'effetto, tutti gli atti ad essa presupposti;
ordinare la cancellazione dal ruolo delle somme relative il presunto omesso versamento di contributi I.V.S. e relative somme aggiuntive di competenza per gli anni 2008 e 2011, oltre interessi di mora, compensi di riscossione ed altre spese, contenute nel preavviso di fermo amministrativo n.
07180202400039701000 in relazione all'avviso di addebito n. 37120220014197791000; condannare in solido le parti resistenti al pagamento in favore dell'opponente delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese forfettarie, con attribuzione al procuratore costituito ed anticipatario”.
L' , costituitosi tempestivamente anche per la ha eccepito il difetto di legittimazione CP_2 CP_3 passiva della;
il difetto di giurisdizione;
l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse CP_3
2 ad agire;
la inammissibilità e tardività del ricorso giudiziario in ragione della corretta notifica dell'avviso di addebito;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
la legittimazione passiva di CP_6 in punto di atti interruttivi successivi alla notifica dell'AVA; l'infondatezza dell'eccezione di decadenza.
Ha concluso chiedendo “previa declaratoria del difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita ex art. 37 c.p.c. essendo competente la Commissione Tributaria Provinciale nonché di carenza di legittimazione passiva della con sua estromissione dal giudizio de quo: in via principale e preliminare dichiarare CP_3
l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire come dedotto e/o la tardività ed inammissibilità del ricorso giudiziario come documentato: in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma degli atti opposti e dei relativi crediti intimati. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
, costituitasi tempestivamente, ha eccepito la tardività dell'opposizione proposta per CP_6 mancato rispetto del termine di venti giorni per far valere i vizi formali dell'atto impugnato;
la carenza di legittimazione passiva dell in punto di notifica dell'AVA; la TR carenza di interesse ad agire dell'opponente; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata anche e soprattutto in considerazione della sospensione ex lege dei termini previsti dai decreti legge.
n. 18/2020, n. 34/2020, n. 104/2020, n. 125/2020, n. 137/2020, n. 183/2020, n. 41/21 e n. 73/2021
e ha chiesto “In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione proposta per i motivi indicati nella premessa del presente atto;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine all'opposizione proposta dal signor TR [...]
; sempre in via preliminare, dichiarare nulla, improcedibile e/o inammissibile l'opposizione Parte_1 proposta per tutti i motivi dedotti in premessa;
nel merito, rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e per mancato decorso del termine di prescrizione, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
All'odierna udienza, discussa oralmente la causa, il Giudicante, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'impugnativa del preavviso di fermo amministrativo. Si è in presenza di un atto endo-procedimentale a cui i concessionari fanno ricorso, prima e solo eventualmente, di procedere all'esecuzione della misura cautelare del fermo amministrativo dei beni mobili registrati, nella specie dei veicoli a motore.
È stato previsto che l'iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente Pubblico
Registro Automobilistico fosse preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso avrebbe assunto il valore di “comunicazione di iscrizione di fermo".
3 Il preavviso ha quindi il contenuto duplice di recare l'invito al debitore di adempiere spontaneamente l'obbligazione (di fonte tributaria o non), con la possibilità di impedire, in tal modo, il compimento di atti dell'esecuzione esattoriale o ad essa prodromici e di recare l'avvertimento, la manifestazione ad opera del concessionario dell'intento di procedere -in caso di perdurante inadempimento- al fermo amministrativo del bene mobile registrato, il quale -si ripete- viene a giuridica esistenza soltanto e unicamente con l'iscrizione del provvedimento nei pubblici registri mobiliari.
Da tanto consegue che all'iscrizione, il concessionario può procedere a prescindere da qualsivoglia preavviso e che è solo con la stessa che si attiva il procedimento esecutivo finalizzato all'adempimento coattivo del debito.
Se, come nel caso che ne occupa, il preavviso risulta compiuto dal Concessionario e venuto a conoscenza del contribuente, l'atto di impugnazione del preavviso di fermo può essere considerato ex art.615 come una forma di opposizione cpc all'esecuzione non ancora intrapresa o ex art.617 cpc come una forma di opposizione agli atti esecutivi, a seconda dei vizi dedotti.
Tra l'altro, in caso di mancato pagamento entro il termine sopra richiamato ossia venti giorni,
l'atto di preavviso di fermo ha valore anche di comunicazione di iscrizione del fermo ex comma 1 dell'art. 4 del D.M. n. 503 del 1998.
Per tale azione sussiste l'interesse ad agire dell'opponente.
Ed invero, in materia di preavviso di fermo amministrativo, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 10672/2009, hanno stabilito che "Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448".
Secondo le Sezioni Unite, il medesimo principio vale allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extra-tributarie giacché "il destinatario del preavviso ha un interesse specifico e diretto alla controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del preannunciato provvedimento cautelare"
(cfr Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 7 maggio 2010, n.11087). Per le medesime ragioni, sussiste quindi l'interesse della parte opponente ad impugnare tale atto.
Per tale impugnazione, in ragione dei contributi azionati dal Concessionario, sussiste la giurisdizione del GO e la competenza per materia del Giudice del lavoro.
4 Non vi è legittimazione passiva della . La l. 23.12.1998 n. 448 all'art. 13 (Cessione CP_3
e cartolarizzazione dei crediti ), come modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies d.l. 30 CP_2 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, prevede, per quanto in questa sede rileva: «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi CP_ gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dal , già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto....Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. ...Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma CP_ non può essere chiamato in causa, fermo restando che non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario CP_ nel lato passivo tra ed il cessionario». Ne consegue che legittimati passivi sull'opposizione avente ad oggetto vizi concernenti il merito della pretesa sono oltre all anche il cessionario, CP_2 CP_3 ma limitatamente ai contributi dovuti sino al 2008 (annualità invece non oggetto di causa).
Ciò premesso, i motivi di doglianza dell'opponente sono 1) la prescrizione del diritto alla riscossione dei contributi previdenziali;
2) la decadenza del diritto alla riscossione dei contributi previdenziali. In ordine ad entrambi i vizi la legittimazione passiva è dell'ente impositore dal momento che, trattandosi di pretese contributive azionate con l'avviso di addebito, l è incaricato della CP_2 sua notifica e risponde dei vizi formali e sostanziali dell'atto, nonché risponde in punto di causa estintiva del credito, ossia della prescrizione.
Con entrambe le doglianze l'opponente formula eccezioni avverso l'AVA presupponenti il vizio di omessa notifica dell'atto, in chiave recuperatoria della sua tutela. In tale evenienza, il vizio di cui al punto 2) che concerne il quodomo è tardivo dal momento che il ricorso risulta depositato oltre il termine di 20 gg dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il ricorrente deduce la scadenza del termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto (contributi afferenti la Gestione Commercianti Contributi
I.V.S eccedenti il minimale relativi agli anni di imposta 2008 (rata 2), 2011 (rata 2), e contributi I.V.S fissi 2020 (rate 3 e 4), 2021 (rata 4), per importo complessivo di 5.284,84) e anche la successiva scadenza dalla formazione del titolo esecutivo.
L' onerato, ha correttamente comprovato la notifica dell'AVA avvenuta in data CP_2
20/10/2022 a mezzo PEC all'indirizzo risultante dalla visura camerale prodotta ove egli è iscritto come titolare di impresa individuale. 5 A fronte di tale prova, l'opponente all'odierna udienza non ha mosso alcuna specifica contestazione. La prova offerta è idonea dal momento che la modalità di notifica degli atti impositivi
è prevista ex lege e segnatamente dall'art. 26, secondo comma, del Dpr n. 602/1973 applicabile anche agli AVA e il possesso di una PEC risultante dai pubblici registri, consente di acquisire, da fonte certa, l'indirizzo a cui l'atto risulta recapitato in formato pdf. La Cassazione con l'ordinanza n.
30922/2024 del 3 dicembre 2024 ha da ultimo confermato sia la validità dell'invio a mezzo PEC sia il formato di trasmissione, enunciando il seguente principio di diritto “è valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”.
Per effetto della valida notifica dell'AVA è preclusa ogni valutazione inerente alla prescrizione dei contributi ex art.3, comma 9 della legge 335/95 in quanto il credito è divenuto irretrattabile per mancata tempestiva opposizione (cfr. Cass. 18145/2012). A seguito della formazione di un titolo esecutivo extragiudiziale (costituito dall'atto impositivo non opposto nei termini), il successivo corso prescrizionale dell'azione esecutiva decorrente dal 20/10/2022, da ritenersi quinquennale (seguendo la stessa sorte dei contributi sottostanti), non risulta consumato alla data di notifica del preavviso di fermo che ha validamente interrotto il suo corso.
All'esito, nei limiti delle censure dedotte, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti ed , CP_2 CP_6 liquidate per ciascuno di essi, in € 1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Napoli, 20.05.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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