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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Paolo Bonofiglio Consigliere rel.est. all'udienza del 3/4/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2082 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
( ) in qualità di socio amministratore Parte_1 C.F._1
di Società FI AN & CA RT SN ( , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Palombi come da procura in atti;
APPELLANTE
E
-Unione dei ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
presidente pro tempore, e ( ) in persona Controparte_2 P.IVA_3
del sindaco pro tempore;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte appellante: “in riforma dell'ordinanza di estinzione avente carattere decisorio emessa in data 05/03/2021 dal Tribunale di Rieti – Dott.ssa Tosi, nel procedimento recante r.g. 804/2019, depositata nel fascicolo telematico in data 08.03.2021, annullare la pronunciata estinzione del processo e per l'effetto accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. 2 del 16/04/2019 redatta da in Parte_2 CP_2
e tutti gli atti conseguenti o propedeutici e la sanzione accessoria per i
[...]
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 motivi di cui in premessa;
accertare e dichiarare la buona fede del ricorrente per i motivi su esposti, poiché la carcassa non era oggetto di vendita e per l'effetto annullare e/o dichiarare inefficace l'ordinanza di ingiunzione n. 2 del 16/04/2019 redatta da Cures - Corpo Polizia Locale Intercomunale in e la CP_2 sanzione ivi disposta;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale si chiede di accogliere il pagamento del minimo della sanzione pari ad euro 3.000,00 come previsto dalla norma art. 6 co°10 D.lgs 193/07. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, si chiede di essere autorizzati ad effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
L'odierno ricorrente ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. 2 emessa in data 15/04/2019 dal Corpo di Polizia Locale Intercomunale dell'Unione dei comuni della e città di , con la quale è stata al medesimo Controparte_1 CP_2
irrogata -quale legale rappresentante nonché responsabile delle procedure di autocontrollo HACCP di RA CO & AS RT
SNC”- la sanzione amministrativa di euro 6.028,00 per la violazione dell'art. 6, comma 10 d.lgs. 193/2007 di cui al verbale di contestazione n. 2/63 del Comando
Carabinieri per la tutela della salute – N.A.S di Viterbo: “nell'ambito gestionale dell'impresa commerciale al dettaglio (macelleria) e della responsabilità per
l'applicazione delle procedure di autocontrollo aziendale HACCP, deteneva, all'interno della cella frigorifera annessa al laboratorio di sezionamento carni e attigua al locale di vendita, una carcassa di ovino adulto (senza testa, spellata, eviscerata), del peso totale di KG. 22 circa, priva su tutta la superficie corporea della prescritta bollatura sanitaria attestante l'avvenuta visita sanitaria ante e post- mortem e l'idoneità per l'alimentazione umana”.
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per la mancata audizione ex art. 18 legge n. 689/81; nel merito, ha invocato la “buona fede” non essendo “l'errore suscettibile di essere impedito con l'ordinaria diligenza”: la carcassa di ovino era stata depositata solo provvisoriamente nella cella frigorifera, su richiesta dell'amico il quale non poteva conservarla a causa Persona_1 dell'improvvisa rottura del proprio frigorifero (pertanto non necessitava di bollatura sanitaria, in quanto non era di sua proprietaria né era destinata alla vendita); in via r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 subordinata, ha chiesto la rideterminazione della sanzione, poiché erroneamente quantificata oltre il minimo edittale di euro 3.000,00 (mentre si tratta di un solo lotto di carne).
Nella contumacia della controparte, il giudizio è stato rinviato per la discussione;
a seguito della mancata comparizione delle parti, è stato disposto il differimento (per quanto è qui di interesse) all'udienza del 5/3/2021, con assegnazione del termine fino al 1/3/2021 per la trattazione scritta ex “art., 83, VII co., lett. h) D.L. n. 18/2020”; preso atto del mancato deposito delle note, il giudice ha ordinato ex art. 309 cpc la cancellazione della causa dal ruolo e ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
Lamentando l'erroneità dell'estinzione, il ricorrente ha chiesto la “rimessione sul ruolo”, che è stata tuttavia respinta: sono “ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione, atteso che il provvedimento definisce il giudizio in cui è pronunciata”; quando sia stata pronunciata erroneamente “assume carattere di sentenza in senso sostanziale, perchè il giudizio con sentenza doveva essere definito
(cfr. Cassazione Sez. VI, Ord. 21/02/2019 n. 4989)”.
Il ricorrente ha quindi proposto appello, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di estinzione e insistendo nell'opposizione: egli, infatti, “ritualmente effettuava il deposito di note di trattazione scritte in data 01.03.2021 alle ore
19:22:30, come da ricevuta della cancelleria attestante l'esito dei controlli automatici;
in data 02.03.2021 alle ore 09:05:19 la cancelleria comunicava
mediante pec la ricevuta di accettazione del deposito delle note di trattazione scritta
di cui sopra, a riprova che il deposito effettuato in data 01.03.21 fosse andato a buon fine”.
Nella contumacia della controparte -che non si è costituita nel presente giudizio, nonostante la rinnovazione della notifica- la causa è stata discussa all'udienza odierna.
Tanto premesso, la doglianza in rito è fondata.
Il deposito delle note scritte nel termine assegnato risulta dalla ricevuta via pec di accettazione;
è quindi insussistente il presupposto dell'inattività delle parti, che è stato ritenuto a fondamento della dichiarazione di estinzione del giudizio.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 L'ordinanza, pertanto, deve essere integralmente riformata.
Tuttavia, non può farsi luogo alla decisione dell'opposizione: ai sensi dell'art. 354, II comma cpc, nel testo ratione temporis applicabile, va disposta la rimessione della causa al primo giudice.
Infatti, trattandosi di provvedimento estintivo del giudizio, “ove il giudice di appello riformi il provvedimento pronunciato in prime cure, in quanto emesso in
assenza delle condizioni che lo potevano legittimare, troverà applicazione l'art. 354, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. 21586/2018).
Si provvede pertanto come da dispositivo;
si ritiene che le spese del presente giudizio possano essere compensate, non avendo controparte dato causa alla nullità
che ha determinato il rinvio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Rieti in data 3/5/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
⎯ annulla l'ordinanza di estinzione e dispone la rimessione della causa al primo giudice;
⎯ compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma il giorno 03/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4