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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/12/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice rel.
dott. Elisa Einaudi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 108/2025 R.G. promosso da:
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, corrente Parte_1 in 12030 CASALGRASSO – Via Bialera 1 – C.F.: , in proprio, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Andrighetti Formaggini,
*
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da
[...]
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, in proprio;
Parte_1 rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
esaminati i documenti allegati al ricorso;
Osserva: sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha la sede legale in
Casalgrasso, e pertanto nel circondario di questo Ufficio;
rilevato che, come risulta dalla visura camerale sub doc 1, l'impresa individuale ricorrente ha iniziato la propria attività in data 2/01/1982 e svolge l'attività prevalente di “trasporto di merci su strada” presso la sede legale sita in Casalgrasso, nonché in n. 2 unità locali: Moretta – Via
Frioland 15, adibita ad ufficio, ed Andezeno – Via Chieri 107/B, adibito a deposito ed ufficio, in immobili di proprietà esclusiva del ricorrente (Moretta ed Andezeno) e in comproprietà tra il ricorrente e la di lui moglie (Casalgrasso); Controparte_1 rilevato che l'impresa ricorrente è imprenditore commerciale, ed è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
la impresa ricorrente inoltre non possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett.
1 d) CCII, vale a dire “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
”, atteso che, infatti, come rilevabile dalle dichiarazioni dei redditi ed IVA degli ultimi 3 anni, nonché dalla situazione patrimoniale al 31/08/2025, prodotta a corredo del ricorso, l'attivo patrimoniale nei tre esercizi precedenti alla data di deposito della presente istanza è stato di € 2.043.342,00 nell'esercizio 2022, € 1.355.341,00 nell'esercizio 2023, € 911.821,00 nell'esercizio 2024; ha realizzato nei tre esercizi precedenti alla data di deposito della presente istanza ricavi per €
1.779.247,00 nell'esercizio 2022, € 1.782.517,00 nell'esercizio 2023 ed € 428.580,00 nell'esercizio 2024; l'ammontare dei debiti, anche non scaduti, è pari a complessivi €
1.991.326,52;
ritenuto che
, pertanto, la impresa ricorrente è soggetto fallibile;
ritenuto inoltre ai sensi dell'art. 49 comma 5 CCII, l'esposizione debitoria complessiva è superiore altresì ad € 30.000,00; quanto al presupposto oggettivo, la società ricorrente verte in stato di insolvenza, che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte;
tale presupposto è riscontrabile nella fattispecie in esame, atteso che la società non riesce a fare fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, siccome dichiarato dalla stessa ricorrente e desumibile dalla situazione economico patrimoniale rappresentata nella documentazione in atti;
ritenuto pertanto che sussista palesemente lo stato di insolvenza della società; che quindi ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di , in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, corrente in 12030 CASALGRASSO –
Via Bialera 1 – C.F.: C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Paola ELEFANTE, e Curatore il rag. con studio Persona_1 in Via Bra n. 1 Frazione Madonna dell'Olmo - CUNEO;
ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
2 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA il giorno 21/04/2026, alle ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria
3 ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCII;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCII.
Così deciso in Cuneo, lì 13/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paola Elefante dott. Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice rel.
dott. Elisa Einaudi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 108/2025 R.G. promosso da:
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, corrente Parte_1 in 12030 CASALGRASSO – Via Bialera 1 – C.F.: , in proprio, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Andrighetti Formaggini,
*
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da
[...]
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, in proprio;
Parte_1 rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
esaminati i documenti allegati al ricorso;
Osserva: sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha la sede legale in
Casalgrasso, e pertanto nel circondario di questo Ufficio;
rilevato che, come risulta dalla visura camerale sub doc 1, l'impresa individuale ricorrente ha iniziato la propria attività in data 2/01/1982 e svolge l'attività prevalente di “trasporto di merci su strada” presso la sede legale sita in Casalgrasso, nonché in n. 2 unità locali: Moretta – Via
Frioland 15, adibita ad ufficio, ed Andezeno – Via Chieri 107/B, adibito a deposito ed ufficio, in immobili di proprietà esclusiva del ricorrente (Moretta ed Andezeno) e in comproprietà tra il ricorrente e la di lui moglie (Casalgrasso); Controparte_1 rilevato che l'impresa ricorrente è imprenditore commerciale, ed è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
la impresa ricorrente inoltre non possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett.
1 d) CCII, vale a dire “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
”, atteso che, infatti, come rilevabile dalle dichiarazioni dei redditi ed IVA degli ultimi 3 anni, nonché dalla situazione patrimoniale al 31/08/2025, prodotta a corredo del ricorso, l'attivo patrimoniale nei tre esercizi precedenti alla data di deposito della presente istanza è stato di € 2.043.342,00 nell'esercizio 2022, € 1.355.341,00 nell'esercizio 2023, € 911.821,00 nell'esercizio 2024; ha realizzato nei tre esercizi precedenti alla data di deposito della presente istanza ricavi per €
1.779.247,00 nell'esercizio 2022, € 1.782.517,00 nell'esercizio 2023 ed € 428.580,00 nell'esercizio 2024; l'ammontare dei debiti, anche non scaduti, è pari a complessivi €
1.991.326,52;
ritenuto che
, pertanto, la impresa ricorrente è soggetto fallibile;
ritenuto inoltre ai sensi dell'art. 49 comma 5 CCII, l'esposizione debitoria complessiva è superiore altresì ad € 30.000,00; quanto al presupposto oggettivo, la società ricorrente verte in stato di insolvenza, che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte;
tale presupposto è riscontrabile nella fattispecie in esame, atteso che la società non riesce a fare fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, siccome dichiarato dalla stessa ricorrente e desumibile dalla situazione economico patrimoniale rappresentata nella documentazione in atti;
ritenuto pertanto che sussista palesemente lo stato di insolvenza della società; che quindi ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di , in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, corrente in 12030 CASALGRASSO –
Via Bialera 1 – C.F.: C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Paola ELEFANTE, e Curatore il rag. con studio Persona_1 in Via Bra n. 1 Frazione Madonna dell'Olmo - CUNEO;
ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
2 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA il giorno 21/04/2026, alle ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria
3 ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCII;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCII.
Così deciso in Cuneo, lì 13/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paola Elefante dott. Roberta Bonaudi
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