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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1468/2022
Il giorno 03/04/2025, nella causa iscritta al n RG 1468 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1468/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 viale Giuseppe Mazzini n. 123, con l'avv. DI BACCO LORENZO ), dal C.F._2 quale rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE CP_1 C.F._3
AVEZZANA, 2/B 00195 ROMA con l'avv. CAMMAROTA MASSIMO C.F._4 dal quale rappresentato e difeso giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio esponendo: Parte_1 CP_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa di commessa dal 01.10.2007 al 27.01.2017 in favore della partecipata per la quota di un terzo dalla convenuta e Parte_2
2 di 6 - di aver maturato un credito per retribuzioni non corrisposte dal mese di aprile 2015 e per
TFR per un importo complessivo di € 28.914,00;
- che tale credito, mai esercitato in considerazione delle condizioni di salute di una delle socie della datrice di lavoro, era venuto meno per effetto della cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese;
- che tuttavia nel corso di un incontro con l'odierna attrice in data 29.2.2020, CP_1 si è impegnata verbalmente a corrisponderle il dovuto, in tal modo assumendo in proprio una vera e propria obbligazione avente il contenuto di una obbligazione naturale “giuridicizzata”, mediante un negozio giuridico unilaterale o un contratto atipico.
Pertanto, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di
€ 28.914,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è costituita eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva in ordine alla pretesa alle retribuzioni e al TFR, nonché la prescrizione di tale pretesa;
ha altresì eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario, essendo competente il Giudice del
Lavoro; nel merito, ha sostenuto l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione, contestando l'efficacia probatoria della documentazione ex adverso prodotta.
La causa è stata istruita mediante la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea ha ad oggetto l'azione di adempimento di un negozio giuridico unilaterale o contratto atipico, concluso verbalmente in data 29.2.2020, con cui si CP_1 sarebbe obbligata in proprio al pagamento di un credito vantato nei confronti della società dalla stessa partecipata e ormai estinta.
Così individuato il titolo della domanda, devono essere respinte le eccezioni sollevate dalla convenuta di incompetenza funzionale, prescrizione e difetto di legittimazione passiva, le quali si fondano sull'erroneo presupposto che il titolo della domanda sia invece il contratto di lavoro tra e la Parte_1 Parte_2
Ciò posto, si tratta quindi di stabilire se possa ritenersi costituita una obbligazione giuridica di natura patrimoniale in capo a in base alla conversazione intrattenuta con CP_1 [...] in data 29.2.2020, della quale parte attrice ha prodotto un file audio e una trascrizione, Parte_1 entrambi contestati dalla convenuta quanto ad autenticità ed efficacia probatoria.
Secondo parte attrice, avrebbe assunto l'impegno a corrisponderle quanto CP_1 originariamente dovuto dalla società datrice di lavoro in osservanza di Parte_2
3 di 6 un dovere morale o sociale, “giuridicizzando” (secondo l'espressione utilizzata da parte attrice in citazione) una obbligazione naturale.
Non viene invece dedotta da parte attrice l'esistenza di un contratto di assunzione di un debito altrui (espromissione), che quindi non sarà oggetto di esame nella presente sede per quanto fattispecie in astratto rilevante.
Orbene, dalla lettura della trascrizione della conversazione (prodotta da parte attrice) va anzitutto evidenziato che non si riscontra la presenza di alcuna manifestazione di volontà in capo a la quale si limita ad avanzare le proprie richieste di pagamento, senza Parte_1 esprimere alcun consenso giuridicamente rilevante. Ciò porta ad escludere che si sia verificato un contratto bilaterale.
Deve quindi essere valutata l'esistenza di un negozio unilaterale, quale promessa di pagamento di un debito altrui (la società datrice di lavoro).
In base al lessico adottato, come riportato nella trascrizione, non si rinvengono espressioni verbali cui attribuire il significato di una promessa di pagamento, potendo al più ravvisarsi una dichiarazione di intenti da parte di priva di rilevanza giuridica. CP_1
Invero, l'odierna convenuta parrebbe effettuare una rendicontazione di stipendi e TFR, la cui definizione è rinviata ad un successivo momento (“qua ci stanno stipendi e TFR netto. Riscontratelo io poi ti mando la bozza e se va bene poi incominciamo sti acconti”), senza mai esprimere la volontà di eseguire i pagamenti in proprio o con proprie risorse economiche, né enucleare puntualmente il contenuto dei pagamenti. Manca infatti ogni riferimento concreto a quanto dovuto, se non a titolo generico ed esemplificativo (“per esempio Febbraio … allora mi risulti … ti dico quello che ho visto io … allora Febbraio
2015 … Quello che ho recuperato da … Febbraio 2015 pagato con bonifico il 19 dicembre 2016 poi … Marzo
888 … fammi vedere che io mica mi ricordo … Gennaio 2015 909 … 888 è stato pagato il 19 dicembre Pt_1
2016 … Non so se stanno qua Marzo e Febbraio 2015”).
Inoltre, va evidenziata l'assenza di qualsiasi causa espressa di una eventuale obbligazione siffatta.
A ciò si aggiunga che, se pure fosse enucleabile una promessa di pagamento, questa sarebbe nulla in quanto avente ad oggetto un debito altrui.
Invero, sebbene il tema non sia stato in alcun modo rilevato dalle parti, giova evidenziare che la promessa di pagamento, di cui all'art. 1988 c.c., ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, è inidonea a costituire nuove obbligazioni ed a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di
4 di 6 natura sia cumulativa (con l'aggiunzione di un nuovo debitore a quello originario), sia privativa (con l'eliminazione, cioè, del precedente debitore). Tale successione può, invero, avvenire soltanto nei casi previsti in modo espresso dalla legge, ossia generalmente con la forma contrattuale, attraverso la delegazione, l'espromissione, l'accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima (quali, ad esempio, quelle previste agli artt. 2160, 2177 e 2560 c.c. e dalle norme sui titoli di credito).
Ne discende che la sola promessa unilaterale fatta dal terzo di pagare un debito altrui è inidonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore, nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13170 del 26/11/1999; Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 22/04/1975).
E tanto perché la promessa di pagamento è un negozio causale (astratto solo processualmente), che presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra promittente e promissario.
D'altronde, alla promessa di pagamento non può essere attribuita efficacia costitutiva di nuovi diritti ed obblighi. Le promesse unilaterali costituenti fonte di obbligazione sono tutte tipiche e nominate. Il legislatore ha stabilito che “la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge” ex art. 1987 c.c. ed ha indicato, poi, all'art. 1988 c.c., quale unico effetto della promessa di pagamento (e della ricognizione del debito), l'inversione dell'onere della prova in deroga ai principi generali (“dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”).
Deve concludersi, conseguentemente, che la promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, determina l'inversione dell'onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, ma non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell'obbligazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che nessuna norma prevede la possibilità di subentrare, con promessa unilaterale, nel debito altrui, con la conseguenza che una tale promessa è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti (da ultimo Cass. n. 31296 del 10/11/2023).
La domanda attorea deve pertanto ritenersi infondata e merita di essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della
5 di 6 quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore costituito per la convenuta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Massimo Cammarota quale antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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