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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 13 giugno 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 744/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Dominici e Parte_1
Valentina Falanga, con cui elettivamente domicilia in Bagnara (RC), alla via Corso Garibaldi n. 184, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Giammusso, con cui elettivamente domicilia in Catania, alla via Musumeci n. 171, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2024, la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249001011167000, notificatale da in Controparte_3 data 24.01.2024, con riferimento all'avviso di addebito n.39420220002735847000, avente ad oggetto versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, per un totale di € 26.818,00. Nello specifico, deduceva l'illegittima iscrizione al ruolo esattoriale dell'avviso di addebito in oggetto, in quanto lo stesso risultava impugnato ed ancora pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, settore lavoro, al R.G. n. 114/2023. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' e l' CP_1 Controparte_2 chiedendo di: “Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. 09420249001011167000 emessa dall' Controparte_4 della somma complessiva di € 26.818,00”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente rilevando il proprio difetto CP_1 di legittimazione passiva ed evidenziando che il giudizio R.G. 114/2023 è stato definito con sentenza n. 60/2025, di rigetto del ricorso, riconoscendo fondata la pretesa dell' e confermando l'avviso di addebito opposto. CP_1
Deduceva, pertanto, la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi la resistente Controparte_4 deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ribadiva la corretta formazione del ruolo esattoriale a seguito di trasmissione dell' CP_1
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva delle parti opposte. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del CP_2 CP_2 credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente. Per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede l'annullamento di un atto di competenza propria dell' (e - Controparte_2 segnatamente- dell'intimazione di pagamento n. 09420249001011167000), in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto. CP_5
2. Tanto premesso, il ricorso risulta infondato. È necessario premettere che l'intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973), di cui parte ricorrente chiede la declaratoria di nullità, assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata (con un effetto
“esecutivo” di un anno, necessario nel caso in cui il Concessionario volesse attivare un pignoramento); la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica degli atti presupposti (cartella esattoriale/avviso di addebito). Orbene, i principi richiamati dal ricorrente non si applicano nel giudizio in opposizione in esame. La richiamata non iscrivibilità a ruolo a titolo definitivo del credito (regolata per le entrate previdenziali, dall'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999) sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, riguarda la fase precedente rispetto alla formazione e notifica, nel caso di specie, dell'avviso dell'addebito, nei casi in cui il contribuente eventualmente impugna in prevenzione gli atti di accertamento (spesso contenuti in un verbale ispettivo) posti alla base per la futura iscrizione al ruolo previdenziale dei contributi dovuti da parte dell' CP_1
Ben può dirsi che ove il credito previdenziale risulti fondato su un accertamento di ufficio, la notifica dell'avviso di addebito è impedita dalla pendenza della controversia promossa dal presunto debitore dinanzi all'autorità giudiziaria per contestare gli effetti dell'accertamento medesimo, almeno sino a quando non intervenga un provvedimento esecutivo del giudice. La società ricorrente avrebbe potuto proporre tale eccezione, quindi, solo nella fase di opposizione all'avviso di addebito n. 39420220002735847000, ritenendo illegittima l'iscrizione al ruolo per la pendenza di possibili giudizi in merito agli accertamenti effettuati. Inoltre, l'opposizione all'avviso di addebito non sospende l'attività di recupero da parte del Concessionario, infatti, come sopra visto, l'intimazione di pagamento ha natura di atto di diffida (precetto) e non è né titolo con efficacia esecutiva (avendo tale natura il presupposto avviso di addebito) né atto esecutivo (considerato che l'esecuzione inizia con il pignoramento, cfr. art. 491 c.p.c. e art. 50 DPR 602/1973). Ne deriva che la notifica dell'intimazione di pagamento non è impedita né dalla pendenza del giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito (presupposto) né dalla eventuale sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito disposta dal Giudice, trattandosi di atto che legittimamente l'Agente della Riscossione può, come nella specie avvenuto, notificare in tali circostanze per la tutela del credito (avendo l'intimazione di pagamento anche valenza di atto interruttivo della prescrizione dei crediti sottesi). Tra l'altro, il giudizio proposto dalla società, di opposizione all'avviso di addebito n. 39420220002735847000, è stato definito con la sentenza n. 60/2025 del 14.01.2025(v. all. ), con la quale il Giudice ha rigettato il CP_6 ricorso, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione.
Sulla base di quanto esposto, il ricorso va rigettato poiché infondato.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti ed in persona dei rispettivi Controparte_4 CP_1 legali rappresentati p.t., liquidate per ogni parte nella complessiva somma di € 3.291,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore di
, dichiaratosi antistatario. Controparte_4
Reggio Calabria, 13 giugno 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 13 giugno 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 744/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Dominici e Parte_1
Valentina Falanga, con cui elettivamente domicilia in Bagnara (RC), alla via Corso Garibaldi n. 184, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Giammusso, con cui elettivamente domicilia in Catania, alla via Musumeci n. 171, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2024, la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249001011167000, notificatale da in Controparte_3 data 24.01.2024, con riferimento all'avviso di addebito n.39420220002735847000, avente ad oggetto versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, per un totale di € 26.818,00. Nello specifico, deduceva l'illegittima iscrizione al ruolo esattoriale dell'avviso di addebito in oggetto, in quanto lo stesso risultava impugnato ed ancora pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, settore lavoro, al R.G. n. 114/2023. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' e l' CP_1 Controparte_2 chiedendo di: “Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. 09420249001011167000 emessa dall' Controparte_4 della somma complessiva di € 26.818,00”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente rilevando il proprio difetto CP_1 di legittimazione passiva ed evidenziando che il giudizio R.G. 114/2023 è stato definito con sentenza n. 60/2025, di rigetto del ricorso, riconoscendo fondata la pretesa dell' e confermando l'avviso di addebito opposto. CP_1
Deduceva, pertanto, la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi la resistente Controparte_4 deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ribadiva la corretta formazione del ruolo esattoriale a seguito di trasmissione dell' CP_1
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva delle parti opposte. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del CP_2 CP_2 credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente. Per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede l'annullamento di un atto di competenza propria dell' (e - Controparte_2 segnatamente- dell'intimazione di pagamento n. 09420249001011167000), in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto. CP_5
2. Tanto premesso, il ricorso risulta infondato. È necessario premettere che l'intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973), di cui parte ricorrente chiede la declaratoria di nullità, assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata (con un effetto
“esecutivo” di un anno, necessario nel caso in cui il Concessionario volesse attivare un pignoramento); la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica degli atti presupposti (cartella esattoriale/avviso di addebito). Orbene, i principi richiamati dal ricorrente non si applicano nel giudizio in opposizione in esame. La richiamata non iscrivibilità a ruolo a titolo definitivo del credito (regolata per le entrate previdenziali, dall'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999) sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, riguarda la fase precedente rispetto alla formazione e notifica, nel caso di specie, dell'avviso dell'addebito, nei casi in cui il contribuente eventualmente impugna in prevenzione gli atti di accertamento (spesso contenuti in un verbale ispettivo) posti alla base per la futura iscrizione al ruolo previdenziale dei contributi dovuti da parte dell' CP_1
Ben può dirsi che ove il credito previdenziale risulti fondato su un accertamento di ufficio, la notifica dell'avviso di addebito è impedita dalla pendenza della controversia promossa dal presunto debitore dinanzi all'autorità giudiziaria per contestare gli effetti dell'accertamento medesimo, almeno sino a quando non intervenga un provvedimento esecutivo del giudice. La società ricorrente avrebbe potuto proporre tale eccezione, quindi, solo nella fase di opposizione all'avviso di addebito n. 39420220002735847000, ritenendo illegittima l'iscrizione al ruolo per la pendenza di possibili giudizi in merito agli accertamenti effettuati. Inoltre, l'opposizione all'avviso di addebito non sospende l'attività di recupero da parte del Concessionario, infatti, come sopra visto, l'intimazione di pagamento ha natura di atto di diffida (precetto) e non è né titolo con efficacia esecutiva (avendo tale natura il presupposto avviso di addebito) né atto esecutivo (considerato che l'esecuzione inizia con il pignoramento, cfr. art. 491 c.p.c. e art. 50 DPR 602/1973). Ne deriva che la notifica dell'intimazione di pagamento non è impedita né dalla pendenza del giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito (presupposto) né dalla eventuale sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito disposta dal Giudice, trattandosi di atto che legittimamente l'Agente della Riscossione può, come nella specie avvenuto, notificare in tali circostanze per la tutela del credito (avendo l'intimazione di pagamento anche valenza di atto interruttivo della prescrizione dei crediti sottesi). Tra l'altro, il giudizio proposto dalla società, di opposizione all'avviso di addebito n. 39420220002735847000, è stato definito con la sentenza n. 60/2025 del 14.01.2025(v. all. ), con la quale il Giudice ha rigettato il CP_6 ricorso, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione.
Sulla base di quanto esposto, il ricorso va rigettato poiché infondato.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti ed in persona dei rispettivi Controparte_4 CP_1 legali rappresentati p.t., liquidate per ogni parte nella complessiva somma di € 3.291,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore di
, dichiaratosi antistatario. Controparte_4
Reggio Calabria, 13 giugno 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano