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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1350/2024 promossa congiuntamente da:
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. ; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Cassi,
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RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: come nelle note scritte depositate il 25/01/2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 6/12/2024.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 4
hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in
[...]
Firenze in data 12/08/2006, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
In via pregiudiziale si prende atto della scelta del foro operata dalle parti in materia di esercizio della responsabilità genitoriale, in deroga alla competenza generale prevista dall'art. 7, Regolamento (UE) n. 1111/2019 della residenza abituale del minore, che appare legittima e rispettosa dell'art. 10, par. 1, del citato Regolamento, in quanto il figlio ha un legame sostanziale con lo Stato italiano e l'esercizio della competenza giurisdizionale da parte dell'Autorità italiana appare conforme al suo superiore interesse per i motivi rappresentati dai ricorrenti con le sostitutive dell'udienza depositate il 25/01/2025.
Nel merito, la domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Firenze che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il [...], al suo collocamento e Persona_1 mantenimento, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, nonostante la pagina 2 di 4 lontananza geografica tra il domicilio del figlio e quel del padre, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del figlio minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse, anche tenuto conto che il bambino non ha ancora compiuto dodici anni.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , sposati a Firenze il 12/08/2006 con atto trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 548, parte I, anno 2006;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. I Signori e provvederanno autonomamente al proprio Parte_2 Parte_1
mantenimento, essendo entrambi autonomi dal punto di vista economico;
2. Il figlio rimarrà affidato a entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre, in Perù, ove la medesima ha fissato la residenza;
3. Al Sig. sarà garantito il pieno diritto di visita del figlio, previa Parte_1
comunicazione alla sig.ra sul proprio arrivo dall'Italia, con congruo anticipo, Parte_2
nonché presso l'abitazione dello stesso ricorrente in Italia tutte le volte in cui il figlio lo vorrà;
4. Resta inteso l'assoluto divieto per entrambi i genitori di portare il figlio in altri Paesi, diversi quindi dai propri di origine e/o di appartenenza, senza il preventivo consenso scritto dell'altro genitore. Il tutto dovendosi, comunque, tenere principalmente conto degli impegni scolastici del bambino, nonché di tutti quegli interessi utili alla sua crescita e sviluppo formativo;
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra la somma mensile di 500 Parte_1 Parte_2
suoles in valuta peruviana o il suo equivalente in euro (circa 120,00 euro), che sarà accreditata entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese mediante il sistema money trasfert in luogo individuato dalla stessa;
Parte_2
6. Le spese straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, scolastiche, sportive, per attività ludiche e per viaggi di piacere) sostenute dalla sig.ra Parte_2 nell'interesse del figlio, saranno documentate e poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
pagina 3 di 4 7. Il Sig. contribuirà a favore del figlio, nei termini patrimoniali sopra detti, Parte_1
fintanto lo stesso non raggiungerà un'autonoma indipendenza economica;
C) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
D) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 29/01/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
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