Ordinanza cautelare 9 gennaio 2019
Sentenza 16 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/04/2019, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2019
N. 00369/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2018, proposto dalla-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall’avv. Bruna Nicoletti, PEC nicoletti0383@cert.avvmatera.it, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e Prefettura di Matera, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
del Decreto prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-(notificato il 12.11.2018), con il quale il Prefetto di Matera ha respinto l’istanza della-OMISSIS-. del -OMISSIS-, volta ad ottenere l’iscrizione nell’Elenco ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. White List), “non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), del D.P.C.M. 18 aprile 2013”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi l’avv. Bruna Nicoletti e l’avv. dello Stato Domenico Mutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del -OMISSIS-la-OMISSIS-. ha chiesto alla Prefettura di Matera l’iscrizione nell’Elenco ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. White List).
Con Decreto prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-(notificato il 12.11.2018) il Prefetto di Matera, dopo aver richiamato le note della Guardia di Finanza di Verona del -OMISSIS-, del -OMISSIS-e del -OMISSIS-, condivise dal Gruppo Provinciale Interforze nella riunione del -OMISSIS-, ha respinto la predetta istanza della-OMISSIS-., “non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), del D.P.C.M. 18 aprile 2013”, cioè l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.
La-OMISSIS-. con il presente ricorso, notificato il 19.12.2018 e depositato il 20.12.2018, ha impugnato il predetto Decreto prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-, deducendo:
1) e 2) la violazione degli artt. 1, comma 52, quinto periodo, L. n. 190/2012 e art. 2, comma 2, lett. b), del D.P.C.M. 18 aprile 2013, attesoché la Prefettura di Matera ha ritenuto sussistenti gli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa ricorrente, violando la regola causale del “più probabile che non”, in quanto, nella specie, il giudizio prognostico del rischio di infiltrazioni mafiose non risulterebbe fondato su indizi precisi, gravi e concordanti, idonei a ravvisare intrecci tra il legale rappresentante della società ricorrente ed esponenti di consorterie mafiose, tali da porre a rischio la sua autonomia decisionale di imprenditore, ma basato sull’affermazione della nota del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona del -OMISSIS-, che non sarebbe “possibile escludere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa” ricorrente;
3) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto dalla lettura degli atti del processo penale n. -OMISSIS-R.G.N.R., relativo ai delitti ex artt. 416 e 453 C.P., non emergerebbe alcun legame tra il legale rappresentante della società ricorrente ed il pluripregiudicato -OMISSIS-- ed anche perché le notizie fornite dalla Guardia di Finanza di Verona non si riferiscono a reati di stampo mafioso;
4) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato non dà conto di quali sarebbero i fattori ostativi all’inclusione della società ricorrente nell’Elenco ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. White List);
5) la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto la non applicazione della garanzia procedimentale della comunicazione dei motivi ostativi all’iscrizione nell’Elenco ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 risulta basata sull’erroneo presupposto che l’impresa ricorrente nelle more avrebbe potuto stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Matera si sono costituiti in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 3.4.2019 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. III Sentenze n. 2043 del 20.4.2015 e n. 5223 del 23.10.2014), condiviso da questo Tribunale (cfr. da ultimo la Sentenza n. 707 del 23.10.2018), secondo cui per l’adozione di un’interdittiva antimafia è sufficiente la presenza di un quadro indiziario e/o fattuale complessivo che comporti non la certezza, ma il rischio o il pericolo dell’infiltrazione e/o del condizionamento mafioso nelle scelte gestionali dell’impresa, cioè deve essere espresso un giudizio di possibilità sulla base di elementi sintomatici che l’attività economica possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata, in quanto il potere amministrativo in questione è uno strumento di prevenzione avanzata e/o anticipata nel contrasto della criminalità organizzata (cfr. pure C.d.S. Sez. III Sentenze n. 2284 del 7.5.2015, n. 5962 del 2.12.2014, n. 5201 del 22.10.2014 e n. 4255 dell’8.8.2014), che va esercitato con ampio margine di accertamento e di apprezzamento a tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico nei delicati settori degli appalti pubblici e del trasferimento di risorse economiche in favore delle imprese.
Nella specie non è stata violata la regola causale del “più probabile che non”, costituita da un insieme di fatti sintomatici, di apprezzabile significato indiziario, da cui si perviene alla ragionevole conclusione di permeabilità mafiosa, secondo una logica che nulla ha a che fare con le esigenze del diritto punitivo e del sistema sanzionatorio, laddove vige la regola della certezza al di là di ogni ragionevole dubbio per pervenire alla condanna penale.
Infatti, nella specie, dopo l’avvio del procedimento, con nota del -OMISSIS- il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona ha fatto presente alla Prefettura di Matera che non è “possibile escludere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa-OMISSIS-. e del suo titolare, in quanto il legale rappresentante della-OMISSIS-. -OMISSIS-è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Verona per i delitti ex artt. 416 e 453 C.P. di associazione a delinquere ai fini della falsificazione di moneta in divisa euro, commessi in concorso con il pluripregiudicato-OMISSIS- “inserito nelle consorterie criminali mafiose di --OMISSIS-tanto per ragioni di carattere famigliare quanto per l’esistenza di strettissime cointeressenze nell’attività criminale e ritenuto il probabile referente di zona della cosca -OMISSIS-o” ed arrestato dalla Guardia di Finanza per i delitti di “estorsione e riciclaggio nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-che ha coinvolto i membri del gruppo familiare -OMISSIS- ai quali è contiguo”, specificando che erano stati “accertati numerosi contatti tra -OMISSIS- e -OMISSIS-”.
Successivamente la Guardia di Finanza di Verona:
-con nota del -OMISSIS-ha precisato che la suddetta indagine, relativa ai delitti ex artt. 416 e 453 C.P., svolta dal marzo -OMISSIS-, ha “permesso di individuare un sodalizio criminale costituito da un affiatato e nutrito gruppo di lavoro, attento a scovare e conquistare possibili affari nel sottobosco della vita economica e finanziaria nazionale ed internazionale, cementato dalla comune prospettiva di ottenere corpose commissioni e finalizzato alla realizzazione di un numero imprecisato di affari di scambio e sostituzione di denaro o altri beni (oro, oli minerali, valuta estera) per finalità illecite”, specificando che: 1) -OMISSIS-risulta “a pieno titolo inserito nel sodalizio criminale di cui al suddetto procedimento e nell’ambito dell’attività di falsificazione, insieme con altri esponenti del gruppo, avrebbe provveduto a procurare la carta filigranata sottratta illecitamente alla produzione delle Cartiere Fabriano” e dall’esame della sua situazione patrimoniale e finanziaria “alla conclusione delle indagini (marzo 2016)” risulta “sostanzialmente nullatenente ed i diversi conti correnti a lui intestati mostravano attività finanziarie tutt’altro che consistenti” e “non risultava titolare di ruoli o di quote di partecipazione in attività di impresa”; 2) tra i coindagati erano presenti, oltre a-OMISSIS- “numerosi soggetti dal notevole spessore criminale”;
-con nota del -OMISSIS- ha evidenziato che la-OMISSIS-. si è iscritta alla Camera di Commercio di Matera il -OMISSIS-per l’attività di “coltivazioni miste cereali, legumi di granella e semi oleosi” e che solo in data -OMISSIS-ha inserito tra le proprie attività quella di “preparazione del cantiere edile”.
Comunque, con il provvedimento impugnato il Prefetto di Matera non si è limitato a richiamare la suddetta corrispondenza intercorsa con la Guardia di Finanza di Roma ed specificare che le valutazioni della Guardia di Finanza sono state condivise dal Gruppo Provinciale Interforze nella riunione del -OMISSIS-, ma ha pure rilevato che, poiché il legale rappresentante della società ricorrente -OMISSIS--, oltre a risultare gravato da numerosi precedenti di polizia (emissione di assegni a vuoto, truffa, ricettazione, reati contro la giustizia, danneggiamento, ingiuria, invasione di terreni ed edifici, minaccia e violenza) e condannato con sentenze passate in giudicato (-OMISSIS-per reati in materia fallimentare; -OMISSIS-per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali; -OMISSIS-per furto; -OMISSIS-per falsità materiale; -OMISSIS-per bancarotta fraudolenta con la condanna di 2 anni di reclusione e per 10 anni di inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e di incapacità all’esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa; -OMISSIS-per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone), ha in comune con il pluripregiudicato -OMISSIS-- “un fitto intreccio di conoscenze e di interessi criminali”, non può escludersi che “in futuro la collaborazione tra i due soggetti potesse riguardare anche l’attività imprenditoriale della neocostituita-OMISSIS-.”. Ciò anche perché, nell’ambito del suindicato “procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R.”, relativo ai delitti ex artt. 416 e 453 C.P., è “risultato in contatto con pericolosi ambienti di criminalità organizzata anche di tipo mafioso” ed è “stato deferito all’Autorità Giudiziaria per reati commessi in associazione a delinquere con questi soggetti, con i quali aveva mantenuto contatti telefonici e di frequenza nettamente al di fuori di contesti di normalità o di necessità”.
E tali circostanze non risultano smentite dalla Relazione della Guardia di Finanza di Verona del -OMISSIS-, allegata al ricorso, inviata alla Procura della Repubblica di Verona.
Va, altresì, precisato che non sussiste la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto con il provvedimento impugnato è stato specificato che non poteva essere effettuata la comunicazione di cui all’art. 10 bis L. n. 241/1990, poiché l’attuale iscrizione della-OMISSIS-. nell’elenco delle società che avevano chiesto l’iscrizione nella White list ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012, consultabile on line, avrebbe potuto indurre le stazioni appaltanti a stipulare contratti con la citata-OMISSIS-. ai sensi dell’art. 92, comma 3, D.Lg.vo n. 159/2011.
Ed invero ai sensi di tale norma, decorsi 30 giorni dalla richiesta alla Prefettura dell’informazione antimafia interdittiva oppure nei casi d’urgenza, le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti o autorizzare subappalti anche in assenza dell’informazione antimafia.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all’oscuramento dei nomi e cognomi di tutte le persone citate nella presente Sentenza, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.