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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 3176/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], Parte_1 Persona_1 Parte_1
, nato in [...] il [...], e , nata in [...]
[...] Parte_2
il 9 settembre 1991, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe CAMPESI
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare che al ricorrente, per le causali di cui in premessa, è stata trasmessa la cittadinanza italiana jure sanguinis;
- per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per nascita;
- conseguentemente, ordinare alle PP.AA. competenti di procedere alle annotazioni, alle registrazioni, alle iscrizioni ed alle comunicazioni presso le autorità ministeriali, gli uffici consolari ed i Comuni. Con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 8.2.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare e Controparte_1
dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il [...] (cfr. Persona_2
doc. 1), il quale successivamente emigrava in Argentina senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino argentino, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di apostille (cfr. doc. 4). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24.3.2025 il giudice dichiarava la contumacia del convenuto, quindi CP_1
i ricorrenti precisavano le conclusioni richiamandosi all'atto introduttivo e insistevano per l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
2 Volvera (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, è competente il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_3
consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Parte_4
norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
3 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti di , nato a [...] Persona_2
il 2 settembre 1870 (Doc. 1), coniugato con in data 28 agosto 1892 Persona_3
(Doc. 2), emigrato in argentina dove si è stabilito definitivamente e dove è poi deceduto in data 10 luglio 1948 (Doc. 3) senza mai acquisire la relativa cittadinanza, per come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione (Doc. 4);
- dall'unione dei coniugi è nato, in data 11 gennaio 1898, Parte_5 Persona_4
(Doc. 5) il quale si è unito in matrimonio con la sig.ra in data 21 Persona_5
agosto 1919 (Doc. 6) ed è poi deceduto il 28 dicembre 1958 (Doc. 7);
- dall'unione dei coniugi è nato, in data 17 agosto 1936, Parte_6 [...]
(Doc. 8) il quale si è unito in matrimonio in data 15 aprile 1961, con Persona_6
(Doc. 9) ed è poi deceduto in data 16 novembre 2014 (Doc. 10); Persona_7
- dall'unione dei coniugi è nato il ricorrente, Persona_8 Parte_1
, in data 17 agosto 1962 (Doc. 11) il quale si è unito in matrimonio in data 19
[...]
settembre 1986, con (Doc. 12); Persona_9
- dall'unione dei coniugi sono nati i ricorrenti: Persona_10
o , in data 3 febbraio 1987 (Doc. 13); Persona_11
o , in data 9 settembre 1991 (Doc. 14). Parte_7
4 Orbene, l'avo fu certamente cittadino italiano, in quanto nato in Persona_2
Italia successivamente all'unificazione, come risulta dal suo certificato di nascita (cfr. doc. 1).
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Ne consegue che il ricorso è fondato, essendo provato che – per le ragioni dette – i ricorrenti sono cittadini italiani.
6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto che i ricorrenti hanno scelto di adire il Tribunale senza attendere i tempi di definizione della pratica amministrativa e che, in ogni caso, la situazione di ritardo del italiano in Argentina Parte_3
non è in alcun modo imputabile al convenuto . Controparte_1
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che i ricorrenti
[...]
, nato in [...] il [...], Parte_1 Persona_11
, nato in [...] il [...], e , nata in
[...] Parte_2
Argentina il 9 settembre 1991, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
5 Così deciso in Torino, il 25 marzo 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 3176/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], Parte_1 Persona_1 Parte_1
, nato in [...] il [...], e , nata in [...]
[...] Parte_2
il 9 settembre 1991, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe CAMPESI
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare che al ricorrente, per le causali di cui in premessa, è stata trasmessa la cittadinanza italiana jure sanguinis;
- per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per nascita;
- conseguentemente, ordinare alle PP.AA. competenti di procedere alle annotazioni, alle registrazioni, alle iscrizioni ed alle comunicazioni presso le autorità ministeriali, gli uffici consolari ed i Comuni. Con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 8.2.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare e Controparte_1
dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il [...] (cfr. Persona_2
doc. 1), il quale successivamente emigrava in Argentina senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino argentino, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di apostille (cfr. doc. 4). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24.3.2025 il giudice dichiarava la contumacia del convenuto, quindi CP_1
i ricorrenti precisavano le conclusioni richiamandosi all'atto introduttivo e insistevano per l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
2 Volvera (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, è competente il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_3
consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Parte_4
norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
3 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti di , nato a [...] Persona_2
il 2 settembre 1870 (Doc. 1), coniugato con in data 28 agosto 1892 Persona_3
(Doc. 2), emigrato in argentina dove si è stabilito definitivamente e dove è poi deceduto in data 10 luglio 1948 (Doc. 3) senza mai acquisire la relativa cittadinanza, per come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione (Doc. 4);
- dall'unione dei coniugi è nato, in data 11 gennaio 1898, Parte_5 Persona_4
(Doc. 5) il quale si è unito in matrimonio con la sig.ra in data 21 Persona_5
agosto 1919 (Doc. 6) ed è poi deceduto il 28 dicembre 1958 (Doc. 7);
- dall'unione dei coniugi è nato, in data 17 agosto 1936, Parte_6 [...]
(Doc. 8) il quale si è unito in matrimonio in data 15 aprile 1961, con Persona_6
(Doc. 9) ed è poi deceduto in data 16 novembre 2014 (Doc. 10); Persona_7
- dall'unione dei coniugi è nato il ricorrente, Persona_8 Parte_1
, in data 17 agosto 1962 (Doc. 11) il quale si è unito in matrimonio in data 19
[...]
settembre 1986, con (Doc. 12); Persona_9
- dall'unione dei coniugi sono nati i ricorrenti: Persona_10
o , in data 3 febbraio 1987 (Doc. 13); Persona_11
o , in data 9 settembre 1991 (Doc. 14). Parte_7
4 Orbene, l'avo fu certamente cittadino italiano, in quanto nato in Persona_2
Italia successivamente all'unificazione, come risulta dal suo certificato di nascita (cfr. doc. 1).
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Ne consegue che il ricorso è fondato, essendo provato che – per le ragioni dette – i ricorrenti sono cittadini italiani.
6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto che i ricorrenti hanno scelto di adire il Tribunale senza attendere i tempi di definizione della pratica amministrativa e che, in ogni caso, la situazione di ritardo del italiano in Argentina Parte_3
non è in alcun modo imputabile al convenuto . Controparte_1
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che i ricorrenti
[...]
, nato in [...] il [...], Parte_1 Persona_11
, nato in [...] il [...], e , nata in
[...] Parte_2
Argentina il 9 settembre 1991, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
5 Così deciso in Torino, il 25 marzo 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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