Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2003, n. 29671
CASS
Sentenza 17 giugno 2003

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Il divieto di applicazione di una misura cautelare, sulla base di nuovi elementi di prova, a carico di soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, prima che tale pronuncia sia stata revocata, in tanto opera in quanto il fatto sia sempre lo stesso; il che è da escludere quando vi sia diversità in ordine alla condotta, all'evento o al nesso di causalità. Pertanto, quando trattisi di reati permanenti quali, in particolare, i delitti di associazione, e l'incolpazione per la quale vi è stata sentenza di non luogo a procedere sia stata formulata a "contestazione chiusa", cioè con indicazione della data iniziale e finale della condotta addebitata, costituendo fatto diverso il ritenuto protrarsi di tale condotta al di là della data finale, può essere legittimamente disposta, per tale fatto, l'applicazione di una misura cautelare senza che sia intervenuta revoca della suddetta declaratoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2003, n. 29671
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29671
    Data del deposito : 17 giugno 2003

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