Sentenza 17 giugno 2003
Massime • 1
Il divieto di applicazione di una misura cautelare, sulla base di nuovi elementi di prova, a carico di soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, prima che tale pronuncia sia stata revocata, in tanto opera in quanto il fatto sia sempre lo stesso; il che è da escludere quando vi sia diversità in ordine alla condotta, all'evento o al nesso di causalità. Pertanto, quando trattisi di reati permanenti quali, in particolare, i delitti di associazione, e l'incolpazione per la quale vi è stata sentenza di non luogo a procedere sia stata formulata a "contestazione chiusa", cioè con indicazione della data iniziale e finale della condotta addebitata, costituendo fatto diverso il ritenuto protrarsi di tale condotta al di là della data finale, può essere legittimamente disposta, per tale fatto, l'applicazione di una misura cautelare senza che sia intervenuta revoca della suddetta declaratoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2003, n. 29671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29671 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CHIEFFI SEVERO PRESIDENTE
Dott. DE NARDO GIUSEPPE CONSIGLIERE
Dott. VANCHERI ANGELO "
Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA "
Dott. CANZIO GIOVANNI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO AC IE, nato il [...];
avverso l'ORDINANZA del 28/12/2002 del TRIB. della LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. G. VIGLIETTA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. S. Monaco.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. - IE LO AC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo confermativa in sede di riesame del provvedimento con cui il G.i.p. aveva applicato nei suoi confronti la custodia in carcere per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa "Cosa nostra" (con il precipuo ruolo di referente nella zona di Bagheria e latore di messaggi diretti al latitante VE), contestatogli a far data dal 7 novembre 1998, sull'assunto dell'inutilizzabilità degli atti di indagine e dell'illegittimità della misura coercitiva adottata prima della necessaria, preventiva, revoca della sentenza di non luogo a procedere in ordine al medesimo reato per non aver commesso il fatto, pronunciata dallo stesso G.i.p. il 18.11.1999, nonché dell'insussistenza sia di gravi indizi di colpevolezza che di concrete esigenze cautelari.
Il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame condividendo le motivazioni addotte dal G.i.p. circa la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275.3 c.p.p. e la valutazione di gravità degli indizi e ritenendo peraltro che le condotte per cui era stato adottato il provvedimento coercitivo fossero diverse da quelle coperte dalla preclusione derivante dall'indicata sentenza di non luogo a procedere, riguardante il medesimo reato contestato tuttavia fino al 6 novembre 1998, siccome tutte successive al riacquistato di libertà dopo che era stato scarcerato nel luglio 1999 mentre gli altri sodali della famiglia mafiosa di Bagheria erano tuttora detenuti.
Con distinti ricorsi per cassazione i difensori del LO AC, avv.ti C. Taormina e S. Monaco hanno dedotto, in particolare: a) la violazione degli artt. 191, 273 e 434 c.p.p., per avere i giudici di merito utilizzato a fini cautelari elementi investigativi acquisiti prima (intercettazione del 7.11.1999) della data di emissione della sentenza di non luogo a procedere (18.11.1999), e comunque per lo stesso ed unico fatto di reato permanente (partecipazione all'organizzazione mafiosa "Cosa nostra" nel ruolo di latore di "pizzini" e referente di VE in Bagheria), di cui è stata contestata la mera continuità e la logica prosecuzione" di attività, senza che fosse intervenuta la necessaria, preventiva, revoca di tale pronuncia e il venir meno dell'efficacia preclusiva della stessa;
b) la manifesta illogicità della motivazione per il travisamento dei dati probatori e per l'apoditticità degli apprezzamenti relativi all'effettiva capacità dimostrativa e concludenza, ai fini della contestata partecipazione associativa, degli elementi indiziari costituiti dalle equivoche risultanze delle intercettazioni ambientali e dalle non riscontrate ed indirette propalazioni accusatorie del RÈ circa la consegna di un bigliettino per VE;
c) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di automatica operatività della presunzione di cui all'art. 275.3 c.p.p., pure in difetto di specifiche e concrete esigenze cautelari. 2. - Il primo motivo di gravame non è fondato e va rigettato. In linea con gli autorevoli e condivisi pronunciamenti della Corte costituzionale (sentenza n. 27/1995) e delle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 8/2000, R., rv. 215411), va riaffermato che, per la preclusione derivante dalla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, non può essere applicata una misura cautelare, per lo stesso fatto, nei confronti dell'imputato prosciolto prima che, emerse nuove fonti di prova, sia pronunciata dal giudice per le indagini preliminari la revoca della sentenza medesima. Non sussiste, tuttavia, alcuna preclusione se si procede per fatto "diverso" da quello per cui è intervenuta la sentenza di non luogo a procedere, dovendosi valutare l'identità del fatto in relazione agli elementi costitutivi del reato (condotta, evento e nesso causale), in applicazione analogica dei criteri elaborati per l'applicazione del divieto del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p. E, in tema di reato permanente qual'è il delitto associativo, quando l'ipotesi di incolpazione sia formulata a "contestazione chiusa", cioè indichi la data iniziale e finale dell'attività delittuosa contestata, si è avvertito in giurisprudenza che il protrarsi dell'offesa al di là dei limiti temporali fissati impone un'ulteriore specifica incolpazione perché costituisce fatto diverso: da ciò discende che potranno essere legittimamente emessi nuovi provvedimenti cautelari con riferimento ai fatti storici costituenti ulteriore estrinsecazione dell'attività criminosa, pur non ontologicamente disgiungibili dai precedenti ma distinti nello spazio e nel tempo, siccome non rientranti nell'originaria incolpazione (Cass., Sez. Un., 11.11.1994, P.M. in proc. Polizzi, rv. 199169; Sez. I, 21.4.1995, Carminati, rv. 202080; Sez. II, 14.3.1997, Maranto, rv. 208752; Sez. VI, 13.7.2001, Calcagno, rv. 220734). Nel caso in esame, correttamente dunque il Tribunale del riesame, così come il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, hanno escluso la medesimezza del fatto, con riferimento sia al tempo che alla condotta materiale, sottolineando la diversità del fatto ora contestato (partecipazione all'associazione mafiosa Cosa nostra a far data dal 7.11.1999) rispetto alla precedente contestazione (analogo delitto commesso fino al 6.11.1998), con la conseguenza che non opera la preclusione sopra indicata.
3. - Quanto al secondo motivo di gravame, il Tribunale del riesame ha espresso una valutazione di gravità degli indizi di colpevolezza, analiticamente individuati nelle intercettazioni ambientali eseguite nell'abitazione di UR SE e relative alle conversazioni del 7.10.1999 fra il primo e il cognato EC ZO e del 2.5.2001 fra il primo e il suo luogotenente CI LU AB, esplicitanti, nonostante la dimostrata disistima, il ruolo di riferimento rivestito dal LO AC nella zona di Bagheria, in considerazione del suo stato di libertà per essere stato scarcerato nel luglio 1999 e dell'opposto stato di detenzione degli altri sodali della famiglia mafiosa, nonché nelle dichiarazioni rese il 19.6 e il 7.7.2002 dal collaboratore di giustizia RÈ Antonino che ha indicato il LO AC come "persona di fiducia" del latitante RN VE, in contatto epistolare diretto con lo stesso cui ha fatto pervenire uno dei biglietti sequestrati al collaboratore al momento dell'arresto, risalente all'aprile 2002, nel quale si intercedeva a favore di un imprenditore che pagava il "pizzo".
Orbene, in tale situazione non sussiste alcuna ipotesi di travisamento del fatto da parte del Tribunale del riesame, che - con motivazione puntuale ed adeguatamente sorretta da argomenti nei quali non si ravvisano vizi logici manifesti - ha espresso il convincimento di condivisione del contenuto dell'ordinanza coercitiva del G.i.p., concludendo nel senso che il quadro indiziario posto a fondamento della misura custodiale presentava coerenti profili di gravità, tali da giustificarne il mantenimento in riferimento al delitto contestato.
4. - Parimenti infondata è l'ulteriore censura di automatica operatività della presunzione di cui all'art. 275.3 c.p.p., pure in difetto di specifiche e concrete esigenze cautelari, poiché l'art. 275.3 c.p.p. - e l'art. 299.2 dello stesso codice che al primo fa richiamo con clausola di salvaguardia -, nel testo risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 5 della l. n. 332 del 1995, ha tenuto ferma per talune specifiche fattispecie di reato di criminalità organizzata la prescrizione presuntiva dell'adeguatezza della misura coercitiva di maggior rigore;
di talché, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per siffatto titolo di reato e in difetto di specifici "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", risulta sottratto al giudice il potere di apprezzamento della scelta circa la misura da adottarsi nel caso concreto, ab origine ovvero nel corso del procedimento (cfr., in tal senso, Corte costit., ord. n. 35 del 1996).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 LUGLIO 2003.