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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5312 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/12/2025 innanzi al Giudice Dott. GI LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 3946/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Controparte_3
alle ore 9:48 sono presenti l'avv. LOMBARDO AN per parte ricorrente nonché l'avv. BONADONNA VALENTINA in sostituzione dell'avv.
BO HA per l' ; nessuno è presente per l' CP_1 CP_4 nessuno è presente per l' . Controparte_2
L'avv. Bonadonna insiste sull'ordine d'esibizione all' in ordine alla CP_4 notifica delle cartelle e, in subordine insiste in atti e sulla proprie domande chiedendo la decisione della causa.
L'avv. Lombardo conclude riportandosi alle proprie difese e domande e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:17 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
GI LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3946 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. LOMBARDO Parte_1
AN
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BO HA
- resistente –
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- resistente –
Controparte_3
-Convenuta contumace- oggetto: opposizione a comunicazione di fermo preventivo di fermo amministrativo – opposizione a cartelle esattoriali conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 04/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
2 ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- declina la giurisdizione relativamente alla cartella n.
29620110088398229000, per la quale è munita di giurisdizione la Corte di
Giustizia Tributaria competente per territorio;
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
- dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
-annulla le cartelle n. 29620210072199059000,
29620210072199059000 e 29620220018319387000;
- dichiara la debenza della ricorrente per i crediti contributivi dovuti all' per le annualità 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; CP_1
- dichiara la debenza della ricorrente per le sanzioni aggiuntive del 2012,
2013, 2014, 2015;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/03/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , l' e l' CP_1 Controparte_2 [...]
proponendo opposizione avverso il preavviso di fermo Controparte_3
amministrativo n. relativo a svariate cartelle esattoriali deducendone l'illegittimità per intercorsa prescrizione dei crediti, per omesso invio di avvisi di accertamento prima dell'invio delle cartelle di pagamento e lamentando la violazione dell'art. 50 del DPR 602/1973, rassegnando le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare, in accoglimento del presente ricorso, la nullità delle cartelle di pagamento n. 29620110088398229000,
29620210072199059000, 29620210072199059000 e
29620220018319387000 ivi riportate in quanto mai precedute da alcun avviso di accertamento ed in violazione dell'art. 50 DPR 29/09/1973 n. 602
e pertanto prive di ogni valore ed effetto giuridico. In subordine, ritenere e dichiarare prescritti per decorso del rituale termine di prescrizione tutte le cartelle esattoriali sopra menzionate. Per l'effetto, condannare le parti resistenti, al pagamento nei confronti della ricorrente di una somma non minore ad €. 5.000,00 ex art. 96 cpc”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l'
[...]
[...
[...] , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva CP_5
relativamente alle cartelle di pagamento relative a crediti e CP_1
chiedendo per il resto il rigetto del ricorso.
Resisteva in giudizio altresì l' , contestando la fondatezza del CP_1
ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva l'
[...]
, di cui pertanto va dichiarata la contumacia. Controparte_3
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Preliminarmente va declinata la giurisdizione relativamente alla cartella n. 29620110088398229000, afferente a crediti tributari, essendo munita di giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
Ancora preliminarmente e conseguenzialmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' , non avendo alcun ruolo Controparte_2
nella riscossione di crediti previdenziali e non potendo in questa sede statuirsi in merito alle questioni sollevate in merito alla sopra indicata cartella.
Ciò posto, rilevato che ai fini della notifica delle cartelle di pagamento da parte degli enti previdenziali, in merito all'omesso pagamento di contributi previdenziali, predeterminati per legge, alcun atto di accertamento è necessario ai fini dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute, essendo la contribuzione obbligatoria accettata e conosciuta al momento dell'iscrizione alla cassa [“ Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben
4 potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto”(cfr. ex plurimis: Cass. ord. n.
4225/2018)]
Va anche chiarito e precisato che la presunta violazione dell'art. 50 del
DPR 602/1973 non è rinvenibile nella notifica di un provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, atteso che questo non è un provvedimento di esecuzione forzata ma di garanzia del credito (cfr. per tutte:
Cass. ord. n. 26052del 5 dicembre 2011; ord. n. 22018 del 21.9.2017).
Considerato che la statuizione di annullamento del provvedimento di fermo non chiesto espressamente dalla ricorrente sarebbe certamente viziata da ultrapetizione e nulla potendo quindi argomentare su di esso, va valutata l'autonoma domanda di annullamento delle cartelle di pagamento, esclusivamente con riguardo alla eccepita prescrizione.
Va quindi rilevato che, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell' , non v'è prova della notifica delle Controparte_3
cartelle sottese al provvedimento di fermo, dovendole considerare non notificate e quindi annullarle.
Né all'uopo soccorrendo le “cartelle di pagamento” versate in atti dall'ente creditore, che cartelle esattoriali non sono, ma mere copie dell'iscrizione a ruolo dei propri crediti.
In relazione all'eccepita prescrizione dei crediti contributivi, indipendentemente dall'esistenza e della notifica delle cartelle di pagamento, va valutata la documentazione versata in atti dal creditore, ossia dall' . CP_1
Sul punto, considerato che la contribuzione previdenziale è obbligo indefettibile e irrinunciabile, quanto al dare da parte dell'assicurato e quanto al ricevere da parte dell'ente di previdenza, l'invio di documentazione attinente la situazione debitoria dell'assicurato, anche senza la diffida formale ad adempiere è atto utile all'interruzione della prescrizione.
Ciò premesso va quindi rilevato che, al momento dell'invio della nota prot. 0520705 del 3.6.2014, l' comunica alla ricorrente che: “ A CP_1
5 seguito di tale aggiornamento non sono emersi ulteriori importi a Suo carico”; con la successiva nota prot. 0652149 ricevuta dalla destinataria il
29.6.2017, si richiede il pagamento delle sanzioni dal 2008 al 2015, dovendosi considerare già prescritte quelle dal 2008 al 2011 e non prescritte dal 2012 al
2015.
Quanto ai contributi chiesti quelli relativi al 2010 devono ritenersi caduti in prescrizione, non essendoli quelli dal 2011 al 2015 (in ragione della fissazione del dies a quo al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento).
Dopo alcune note interlocutorie, in data 25.6.2021 l' invia CP_1
ulteriore nota n. 1058103 richiedendo il pagamento della contribuzione dal
2010 al 2016, interrompendo ancora il decorso della prescrizione.
Tutto ciò premesso e ritenuto, non essendo stata formulata alcuna domanda di pagamento diretto da parte dell' , non può emettersi CP_1
sentenza di condanna della ricorrente al pagamento della contribuzione omessa, ma soltanto dichiarare la debenza della stessa.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 04/12/2025
Il Giudice Onorario
GI LE
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/12/2025 innanzi al Giudice Dott. GI LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 3946/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Controparte_3
alle ore 9:48 sono presenti l'avv. LOMBARDO AN per parte ricorrente nonché l'avv. BONADONNA VALENTINA in sostituzione dell'avv.
BO HA per l' ; nessuno è presente per l' CP_1 CP_4 nessuno è presente per l' . Controparte_2
L'avv. Bonadonna insiste sull'ordine d'esibizione all' in ordine alla CP_4 notifica delle cartelle e, in subordine insiste in atti e sulla proprie domande chiedendo la decisione della causa.
L'avv. Lombardo conclude riportandosi alle proprie difese e domande e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:17 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
GI LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3946 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. LOMBARDO Parte_1
AN
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BO HA
- resistente –
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- resistente –
Controparte_3
-Convenuta contumace- oggetto: opposizione a comunicazione di fermo preventivo di fermo amministrativo – opposizione a cartelle esattoriali conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 04/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
2 ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- declina la giurisdizione relativamente alla cartella n.
29620110088398229000, per la quale è munita di giurisdizione la Corte di
Giustizia Tributaria competente per territorio;
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
- dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
-annulla le cartelle n. 29620210072199059000,
29620210072199059000 e 29620220018319387000;
- dichiara la debenza della ricorrente per i crediti contributivi dovuti all' per le annualità 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; CP_1
- dichiara la debenza della ricorrente per le sanzioni aggiuntive del 2012,
2013, 2014, 2015;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/03/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , l' e l' CP_1 Controparte_2 [...]
proponendo opposizione avverso il preavviso di fermo Controparte_3
amministrativo n. relativo a svariate cartelle esattoriali deducendone l'illegittimità per intercorsa prescrizione dei crediti, per omesso invio di avvisi di accertamento prima dell'invio delle cartelle di pagamento e lamentando la violazione dell'art. 50 del DPR 602/1973, rassegnando le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare, in accoglimento del presente ricorso, la nullità delle cartelle di pagamento n. 29620110088398229000,
29620210072199059000, 29620210072199059000 e
29620220018319387000 ivi riportate in quanto mai precedute da alcun avviso di accertamento ed in violazione dell'art. 50 DPR 29/09/1973 n. 602
e pertanto prive di ogni valore ed effetto giuridico. In subordine, ritenere e dichiarare prescritti per decorso del rituale termine di prescrizione tutte le cartelle esattoriali sopra menzionate. Per l'effetto, condannare le parti resistenti, al pagamento nei confronti della ricorrente di una somma non minore ad €. 5.000,00 ex art. 96 cpc”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l'
[...]
[...
[...] , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva CP_5
relativamente alle cartelle di pagamento relative a crediti e CP_1
chiedendo per il resto il rigetto del ricorso.
Resisteva in giudizio altresì l' , contestando la fondatezza del CP_1
ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva l'
[...]
, di cui pertanto va dichiarata la contumacia. Controparte_3
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
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Preliminarmente va declinata la giurisdizione relativamente alla cartella n. 29620110088398229000, afferente a crediti tributari, essendo munita di giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
Ancora preliminarmente e conseguenzialmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' , non avendo alcun ruolo Controparte_2
nella riscossione di crediti previdenziali e non potendo in questa sede statuirsi in merito alle questioni sollevate in merito alla sopra indicata cartella.
Ciò posto, rilevato che ai fini della notifica delle cartelle di pagamento da parte degli enti previdenziali, in merito all'omesso pagamento di contributi previdenziali, predeterminati per legge, alcun atto di accertamento è necessario ai fini dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute, essendo la contribuzione obbligatoria accettata e conosciuta al momento dell'iscrizione alla cassa [“ Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben
4 potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto”(cfr. ex plurimis: Cass. ord. n.
4225/2018)]
Va anche chiarito e precisato che la presunta violazione dell'art. 50 del
DPR 602/1973 non è rinvenibile nella notifica di un provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, atteso che questo non è un provvedimento di esecuzione forzata ma di garanzia del credito (cfr. per tutte:
Cass. ord. n. 26052del 5 dicembre 2011; ord. n. 22018 del 21.9.2017).
Considerato che la statuizione di annullamento del provvedimento di fermo non chiesto espressamente dalla ricorrente sarebbe certamente viziata da ultrapetizione e nulla potendo quindi argomentare su di esso, va valutata l'autonoma domanda di annullamento delle cartelle di pagamento, esclusivamente con riguardo alla eccepita prescrizione.
Va quindi rilevato che, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell' , non v'è prova della notifica delle Controparte_3
cartelle sottese al provvedimento di fermo, dovendole considerare non notificate e quindi annullarle.
Né all'uopo soccorrendo le “cartelle di pagamento” versate in atti dall'ente creditore, che cartelle esattoriali non sono, ma mere copie dell'iscrizione a ruolo dei propri crediti.
In relazione all'eccepita prescrizione dei crediti contributivi, indipendentemente dall'esistenza e della notifica delle cartelle di pagamento, va valutata la documentazione versata in atti dal creditore, ossia dall' . CP_1
Sul punto, considerato che la contribuzione previdenziale è obbligo indefettibile e irrinunciabile, quanto al dare da parte dell'assicurato e quanto al ricevere da parte dell'ente di previdenza, l'invio di documentazione attinente la situazione debitoria dell'assicurato, anche senza la diffida formale ad adempiere è atto utile all'interruzione della prescrizione.
Ciò premesso va quindi rilevato che, al momento dell'invio della nota prot. 0520705 del 3.6.2014, l' comunica alla ricorrente che: “ A CP_1
5 seguito di tale aggiornamento non sono emersi ulteriori importi a Suo carico”; con la successiva nota prot. 0652149 ricevuta dalla destinataria il
29.6.2017, si richiede il pagamento delle sanzioni dal 2008 al 2015, dovendosi considerare già prescritte quelle dal 2008 al 2011 e non prescritte dal 2012 al
2015.
Quanto ai contributi chiesti quelli relativi al 2010 devono ritenersi caduti in prescrizione, non essendoli quelli dal 2011 al 2015 (in ragione della fissazione del dies a quo al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento).
Dopo alcune note interlocutorie, in data 25.6.2021 l' invia CP_1
ulteriore nota n. 1058103 richiedendo il pagamento della contribuzione dal
2010 al 2016, interrompendo ancora il decorso della prescrizione.
Tutto ciò premesso e ritenuto, non essendo stata formulata alcuna domanda di pagamento diretto da parte dell' , non può emettersi CP_1
sentenza di condanna della ricorrente al pagamento della contribuzione omessa, ma soltanto dichiarare la debenza della stessa.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 04/12/2025
Il Giudice Onorario
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