Cass. civ., sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 33562
CASS
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Legittimazione passiva di NA s.p.a.

    La Corte d'Appello ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva di NA s.p.a., affermando che il Contraente Generale aveva agito in nome e per conto di NA, e che la mera attribuzione di incarichi amministrativi non configura una concessione traslativa senza una specifica previsione normativa. La Corte di Cassazione ha confermato che la delega al compimento di atti della procedura espropriativa non implica di per sé una concessione traslativa, a meno che non sia prevista da una legge o da un atto di rilevanza esterna che conferisca al delegato il potere di agire in nome proprio.

  • Inammissibile
    Validità ed efficacia del verbale di accordo bonario

    La Corte d'Appello ha implicitamente rigettato questo motivo, ritenendo che il Contraente Generale avesse il potere di stipulare l'accordo bonario in nome e per conto di NA. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo, ritenendo che la doglianza riguardasse la valutazione in fatto del contratto da parte della Corte d'Appello, senza indicare puntualmente i criteri interpretativi violati.

  • Rigettato
    Responsabilità del Contraente Generale per le spese di lite

    La statuizione sulle spese di lite del Giudice di appello è stata ritenuta coerente con il principio di soccombenza, in quanto il ricorso di NA s.p.a. è stato respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 33562
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33562
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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