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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15285/2024 del Registro Generale, promossa da con l'avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA COroparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 16/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Il ricorrente ha chiesto: - accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente quale docente assunto a tempo determinato a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1 c. 121/124 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto; - condannarsi parte convenuta a riconoscere al ricorrente il diritto al pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500,00 per anno scolastico, mediante attivazione della carta docente, per un ammontare pari ad € 2.000,00 con riferimento agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023; - in via subordinata, previo accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015 condannarsi il al riconoscimento al ricorrente delle somme di cui sopra CP_1
a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.. CO Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1 Sulla questione è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto a norma dell'art. 363-bis c.p.c.: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Applicando tali principi nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste ai precedenti punti 1)
e 2), in quanto dagli atti risulta che il ricorrente ha ricevuto incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, nei seguenti periodi: a) dal 17/09/2019 al 31/08/2020 b) dal 11/09/2020 al 31/08/2021 c) dal 06/09/2021 al 30/06/2022 d) dal CO 22/11/2022 al 31/08/2023; appare quindi infondata la tesi del , secondo cui il ricorrente avrebbe prestato servizio con plurimi contratti, alcuni dei quali stipulati anche in corso d'anno scolastico e per pochi giorni, e non sempre fino al termine delle lezioni.
2 In ogni caso, con la sentenza n. 268/24 del 3.7.2025, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha poi stabilito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Ne consegue che il beneficio richiesto deve essere riconosciuto anche in relazione ad anni per i quali risultino solo supplenze di breve durata (e non quindi limitato ai soli anni in cui risultino CO incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche), non essendo state dedotte dal , né tantomeno dimostrate, ragioni oggettive che giustifichino una diversità di trattamento.
Dagli atti risulta inoltre che, come ammesso da parte resistente, Il ricorrente è dipendente del Con
quale docente a tempo indeterminato di scuola superiore di II grado a far data dal 1/9/2023.
Ne consegue il diritto della ricorrente all'adempimento in forma specifica, “mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame” (Cass. 29961/23, par. 16.3), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attuazione.
L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto il termine di cinque anni è stato interrotto con CO il ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Asti e notificato al che, in ogni caso, non aveva eccepito la prescrizione (ma solo l'incompetenza per territorio), con la conseguenza che la CO relativa eccezione sollevata per la prima volta dal in questa sede appare tardiva, trattandosi di giudizio in riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, secondo soccombenza. CP_1
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e del fatto che, in base all'art. 4 co. 5 lett. c) DM 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” (cfr. Cass. 1196/2022; conforme, Cass. 4384/2024).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto CO depositato in data 13/12/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
3 1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015. CO
2. Per l'effetto, condanna il all'attribuzione in suo favore della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione. CO
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1030,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 17/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15285/2024 del Registro Generale, promossa da con l'avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA COroparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 16/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Il ricorrente ha chiesto: - accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente quale docente assunto a tempo determinato a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1 c. 121/124 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto; - condannarsi parte convenuta a riconoscere al ricorrente il diritto al pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500,00 per anno scolastico, mediante attivazione della carta docente, per un ammontare pari ad € 2.000,00 con riferimento agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023; - in via subordinata, previo accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015 condannarsi il al riconoscimento al ricorrente delle somme di cui sopra CP_1
a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.. CO Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1 Sulla questione è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto a norma dell'art. 363-bis c.p.c.: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Applicando tali principi nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste ai precedenti punti 1)
e 2), in quanto dagli atti risulta che il ricorrente ha ricevuto incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, nei seguenti periodi: a) dal 17/09/2019 al 31/08/2020 b) dal 11/09/2020 al 31/08/2021 c) dal 06/09/2021 al 30/06/2022 d) dal CO 22/11/2022 al 31/08/2023; appare quindi infondata la tesi del , secondo cui il ricorrente avrebbe prestato servizio con plurimi contratti, alcuni dei quali stipulati anche in corso d'anno scolastico e per pochi giorni, e non sempre fino al termine delle lezioni.
2 In ogni caso, con la sentenza n. 268/24 del 3.7.2025, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha poi stabilito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Ne consegue che il beneficio richiesto deve essere riconosciuto anche in relazione ad anni per i quali risultino solo supplenze di breve durata (e non quindi limitato ai soli anni in cui risultino CO incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche), non essendo state dedotte dal , né tantomeno dimostrate, ragioni oggettive che giustifichino una diversità di trattamento.
Dagli atti risulta inoltre che, come ammesso da parte resistente, Il ricorrente è dipendente del Con
quale docente a tempo indeterminato di scuola superiore di II grado a far data dal 1/9/2023.
Ne consegue il diritto della ricorrente all'adempimento in forma specifica, “mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame” (Cass. 29961/23, par. 16.3), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attuazione.
L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto il termine di cinque anni è stato interrotto con CO il ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Asti e notificato al che, in ogni caso, non aveva eccepito la prescrizione (ma solo l'incompetenza per territorio), con la conseguenza che la CO relativa eccezione sollevata per la prima volta dal in questa sede appare tardiva, trattandosi di giudizio in riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, secondo soccombenza. CP_1
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e del fatto che, in base all'art. 4 co. 5 lett. c) DM 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” (cfr. Cass. 1196/2022; conforme, Cass. 4384/2024).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto CO depositato in data 13/12/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
3 1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015. CO
2. Per l'effetto, condanna il all'attribuzione in suo favore della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione. CO
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1030,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 17/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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