CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 770/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4469/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250034566480000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 510/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, la sig.ra Ricorrente_1 conviene in giudizio l' ADER e la Regione Campania al fine di impugnare la CARTELLA DI PAGAMENTO n.
02820250034566480000 con la quale veniva chiesto il pagamento della somma di € 227,16 a titolo Tassa automobilistica per l'anno 2020
La ricorrente eccepisce:
1. Intervenuta prescrizione 2. difetto notifica atti prodromici 3.intervenuta decadenza 4. difetto di motivazione
Ciò posto, insiste per l' annullamento dell' intimazione con vittoria delle spese di lite
Si costituisce l' ADER che eccepisce poi il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla notifica degli atti presupposti, evidenziando che legittimato a controdedurre sul punto è esclusivamente l' Ente
Creditore Regione Campania che ha provveduto alla notifica degli atti prodromici.
Rimarca la correttezza del proprio operato ed insiste per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
La Regione Campania, ritualmente convenuta, non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti ed accertata la propria competenza territoriale, osserva:
Dagli atti acquisiti, non emerge alcun atto interruttivo che possa mettere in forse il sopravvenire della prescrizione invocata dal contribuente
Tale onere era demandato all' Ente Impositore che nel caso di specie, non costituendosi, nulla ha esibito.
P.Q.M.
il GM accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 02820250034566480000.
Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4469/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250034566480000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 510/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, la sig.ra Ricorrente_1 conviene in giudizio l' ADER e la Regione Campania al fine di impugnare la CARTELLA DI PAGAMENTO n.
02820250034566480000 con la quale veniva chiesto il pagamento della somma di € 227,16 a titolo Tassa automobilistica per l'anno 2020
La ricorrente eccepisce:
1. Intervenuta prescrizione 2. difetto notifica atti prodromici 3.intervenuta decadenza 4. difetto di motivazione
Ciò posto, insiste per l' annullamento dell' intimazione con vittoria delle spese di lite
Si costituisce l' ADER che eccepisce poi il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla notifica degli atti presupposti, evidenziando che legittimato a controdedurre sul punto è esclusivamente l' Ente
Creditore Regione Campania che ha provveduto alla notifica degli atti prodromici.
Rimarca la correttezza del proprio operato ed insiste per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
La Regione Campania, ritualmente convenuta, non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti ed accertata la propria competenza territoriale, osserva:
Dagli atti acquisiti, non emerge alcun atto interruttivo che possa mettere in forse il sopravvenire della prescrizione invocata dal contribuente
Tale onere era demandato all' Ente Impositore che nel caso di specie, non costituendosi, nulla ha esibito.
P.Q.M.
il GM accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 02820250034566480000.
Spese compensate.