Sentenza 25 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02156/2026REG.PROV.COLL.
N. 07351/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7351 del 2024, proposto dal signor LD IL, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la società IL VA - IL Tangenziali s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Cocco e Elvira Poscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Sesto San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lombardia, sede di IL, sez. I, 25 giugno 2024 n.1979, che ha accolto il ricorso n. 2227/2018 R.G. proposto per l’annullamento:
del permesso di costruire 18 giugno 2018 prot. n. 51836, conosciuto in data imprecisata, rilasciato dal Direttore del Settore territorio e lavori pubblici del Comune di Sesto San Giovanni a fronte della domanda 26 maggio 2015 prot. n.36520 presentata da LD IL per eseguire un intervento di “ completamento (manutenzione straordinaria) di edificio residenziale unifamigliare esistente ” sull’immobile di proprietà situato in via Pisa 441 e distinto al catasto al foglio 35 mappale 268.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società IL VA - IL Tangenziali s.p.a.;
Viste le memorie del signor LD IL del 12 gennaio 2026 e del 22 gennaio 2022;
Vista le memorie della società IL VA - IL Tangenziali s.p.a. del 12 gennaio 2026 e del 22 gennaio 2022;
Viste le note di passaggio in decisione depositate dalle parti in data 9 e 10 febbraio 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. HE FO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal signor LD IL avverso la sentenza del T.a.r. per la Lombardia n. 1979/2024, che ha accolto il ricorso proposto dalla società IL VA - IL Tangenziali Spa per l’annullamento del permesso di costruire prot. n. 51836 del 18 giugno 2018, emesso in suo favore dal Comune di Sesto San Giovanni.
2. Il sig. LD IL è proprietario di due edifici siti nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni (fg. 35, mapp. 268-267), la cui realizzazione risulta preesistente rispetto alla costruzione della tangenziale nord di IL, ad essi contigua.
2.1. Nel corso degli anni fra il 2005 e il 2010, l’odierno appellante ha presentato al Comune una pluralità di d.i.a. a fini di ampliamento dell’immobile di via Pisa n. 441, ricadente nel mapp. 268.
2.2. A seguito della presentazione delle d.i.a., l’Amministrazione ha avviato un procedimento per l’esercizio dei poteri di autotutela, nelle more del quale è stata presentata dall’interessato un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, poi accolta con il provvedimento n. prot. 67669 del 20 settembre 2014.
2.3. Successivamente, in data 26 maggio 2015, il signor IL ha presentato un’istanza di permesso al compimento di opere di manutenzione straordinaria a completamento dell’intervento in sanatoria.
2.4. Il Comune ha adottato un preavviso di diniego, mutando poi indirizzo in conseguenza della memoria presentata ai sensi dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990.
In data 18 giugno 2018, il Comune ha infatti rilasciato il permesso di costruire18 giugno 2018 prot. n. 51836.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società IL VA – IL Tangenziali s.p.a., in qualità di società concessionaria del tratto “autostradale denominato A52 – Tangenziale Nord di IL”, ha domandato l’annullamento del provvedimento innanzi al T.a.r. per la Lombardia, formulando quattro motivi.
3.1. Si è costituito in giudizio il controinteressato, opponendo l’improcedibilità del ricorso per l’avvenuta decorrenza del termine triennale di efficacia del permesso di costruire, mentre non si è costituito il Comune.
4. Con la sentenza n. 1979/2024, il T.a.r. ha respinto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso formulata dal controinteressato, accertando la permanenza dell’interesse della ricorrente all’accertamento dell’eventuale illegittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a., ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l’illegittimità del provvedimento in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso e ha compensato le spese di lite.
5. Il signor IL ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando otto motivi di appello.
5.1. Si è costituita la società appellata, resistendo all’appello.
6. Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi nel corso del giudizio.
7. All’udienza del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo, l’appellante deduce la violazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
Con un primo ordine di censure, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per aver affermato la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso, sebbene il provvedimento impugnato fosse divenuto inefficace nelle more del giudizio, sulla scorta di un argomento motivazionale basata sulla “ circostanza per cui l’interesse alla decisione non si correla necessariamente all’efficacia dell’atto impugnato è desumibile dal Codice del processo ” e sulla constatazione che “ Per quanto riguarda la vicenda di specie, l’utilità perseguita dalla società ricorrente può ravvisarsi sia nel fatto che il titolo gravato, ancorché non più efficace, costituisce la base giustificativa dell’esistenza di opere ritenute tutt’ora pregiudizievoli dal gestore autostradale, senza il quale esse sarebbero suscettibili di demolizione; sia nell’effetto conformativo scaturente dalla presente sentenza. ”.
Con un’ulteriore censura, l’appellante deduce che la società ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbe reso la dichiarazione prevista dalla norma, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti, così come affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8/2022.
Si evidenzia che, nella prima memoria conclusiva della ricorrente del 7 marzo 2024, “ nulla è scritto al riguardo ”, mentre, nella memoria di replica della ricorrente, del 18 marzo 2024, nella seconda domanda delle conclusioni, è scritto testualmente: “ rigettare l’eccezione di cessazione della materia del contendere, sollevata dal Signor IL, in quanto infondata in fatto e in diritto ”.
Secondo la tesi di parte appellante, non vi sarebbe, dunque, alcuna dichiarazione che manifesti espressamente la volontà di agire in via risarcitoria.
8.1. Il primo motivo di appello è infondato.
8.2. Il primo ordine di censure può non essere esaminato in ragione della manifesta infondatezza della seconda censura.
Dalla disamina della memoria di replica del 7 febbraio 2024, depositata nel corso del primo grado del giudizio dalla società, emerge, in particolare a pag. 9 della suddetta memoria, la presenza della dichiarazione richiesta dall’art. 34, comma 3, c.p.a.
In particolare, la società, dopo aver argomentato al riguardo, ha testualmente dichiarato che “ permane comunque in capo alla IL VA un interesse, ai fini risarcitori, in ordine all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di rilascio da parte del Comune di Sesto San Giovanni del titolo edilizio de quo in favore del signor IL ”.
Diversamente da quanto affermato dall’appellante, nelle conclusioni la società ha ribadito la richiesta, domandando al T.a.r. “ In via subordinata … nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse della IL VA alla decisione della causa, accertare e dichiarare l’illegittimità del permesso di costruire … ai sensi dell’art. 34, comma 3 c.p.a., in quanto sussiste l’interesse della IL VA alla decisione sul merito del ricorso a fini risarcitori ”.
Conseguentemente, la sentenza di primo grado non è incorsa in alcuna violazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a., laddove ha affermato che “ Sotto altro profilo, non va dimenticato che la ricorrente ha espressamente evidenziato la permanenza di un interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento anche ai fini risarcitori (cfr. Cons. St., Ad. Pl., 13 luglio 2022, n. 8). Viceversa resta fermo che non sussiste l’interesse attuale e concreto ad una pronuncia costitutiva, ossia di annullamento dell’atto contestato, atteso che si tratta di un provvedimento non più efficace ”.
9. Con il secondo motivo, l’appellante lamenta la violazione dell’art. 28, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 495/1992 (regolamento del codice della strada).
Si evidenzia, a tale proposito, che nel caso in esame non vi è alcun nuovo manufatto e/o corpo di fabbrica realizzato a distanza non legale, in quanto gli interventi “ rientrano pacificamente all’interno dell’edificio esistente e non determinano alcun aumento di volume e/o di ingombro dell’edificio esistente ”, e che i precedenti richiamati dal T.a.r. per sostenere la sua decisione sarebbero errati in quanto “ non fanno alcun riferimento e non distinguono tra opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia (leggera), tutti pacificamente ammessi dall’articolo 28 del regolamento del codice della strada, bensì si riferiscono correttamente solo ad interventi di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione di edificio esistente ”.
L’articolo 28, comma 1, del regolamento del codice della strada vieterebbe, dunque, esclusivamente, “ le nuove costruzioni ”, “ le demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni ” e gli “ ampliamenti fronteggianti le strade ”, senza alcun riferimento, giustamente, a tutti quegli interventi che sono necessari od opportuni per mantenere agibile e in buono stato di manutenzione un edificio esistente.
Con il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, l’appellante censura le statuizioni della sentenza relative alle singole opere autorizzate con il permesso di costruire.
9.1. Il secondo motivo di appello va esaminato unitamente al quarto, al quinto, al sesto, al settimo e all’ottavo motivo, per ragioni di connessione oggettiva delle censure ivi articolate e perché l’esame di questi motivi si fonda su analoghe motivazioni.
9.2. Prima di procedere all’esame di merito delle censure formulate con i motivi di appello in esame, vanno puntualizzati gli interventi autorizzati con il permesso di costruire di cui il T.a.r. ha accertato e dichiarato l’illegittimità.
Con il titolo abilitativo, il Comune ha autorizzato talune “opere di completamento” consistenti in:
- realizzazione dei tavolati interni e messa in quota dei piani attualmente a rustico, per ricondurre le altezze interne dei locali al regolamento edilizio, unitamente alla formazione di scala di collegamento, interna, dei tre piani dell’edificio (interrato ad uso cantine e locali tecnici, piano terra abitabile e piano sottotetto accessorio); scala prefabbricata, autoportante;
- formazione di servizi igienici interni all’unità abitativa, completi di sanitari;
- realizzazione degli elementi di finitura interni (pavimenti, rivestimenti, porte);
- completamento delle facciate del fabbricato con tutti gli elementi di finitura (intonaco di facciata, serramenti, sistemi oscuranti a persiana);
- modifica delle aperture zenitali nelle falde del tetto e del portico, al fine di garantire il soddisfacimento dei rapporti aeroilluminanti dei locali dell’unità abitativa, requisito normativo non necessario all’epoca di costruzione dell’edificio originario;
- realizzazione degli impianti (elettrico, idrosanitario, riscaldamento) necessari per rendere abitabile il fabbricato;
- realizzazione della rete di fognatura interna e l’allaccio sia delle acque nere che delle acque meteoriche;
- posa in opera di pavimentazione in autobloccanti.
Tali opere, secondo quanto dichiarato da parte appellante, “ non avrebbero modificato la consistenza (sagoma, poligono di ingombro, volumi, altezze) dell’edificio esistente, bensì solo, lievemente, l’aspetto esteriore dei prospetti ” (pag. 3 appello).
9.3. Compiuta questa necessaria puntualizzazione in fatto, in punto di diritto va perimetrato l’ambito applicativo dell’art. 28 del regolamento al codice della strada, che l’appellante assume essere stato violato o falsamente applicato dal Giudice di primo grado.
9.3.1. L’art. 28, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 495/1992 dispone che: “ Le distanze dal confine stradale all' interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A; […]”.
9.3.2. Costituisce un principio pacifico nella giurisprudenza quello secondo cui le fasce di rispetto stradale, in attuazione delle norme poste dal codice della strada, non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale, che, tuttavia, comportano l’inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021 n. 2602).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, la norma va interpretata nel senso che il vincolo delle fasce di rispetto stradale o viario, è di inedificabilità assoluta traducendosi in un divieto assoluto di costruire che rende inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale e che “ opera direttamente e automaticamente ” (in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2024, n. 10315 e Sez. VI, 19 febbraio 2024 n. 1646, e ivi ulteriore giurisprudenza).
La natura assoluta del vincolo di inedificabilità di cui si discute è determinata dalla necessità, non solo di salvaguardare la sicurezza stradale e la sicurezza di coloro che abitano nelle zone circostanti le arterie viarie, ma anche quella di garantire la possibilità di ampliamento di queste ultime, o di realizzare strutture connesse alla migliore circolazione stradale, minimizzando l’impatto dell’occupazione e della espropriazione dei suoli privati e, altresì, in caso l’espropriazione si renda necessaria, l’esborso finanziario dell’amministrazione (in maniera consentanea a quanto stabilito dall’art. 97, comma 1, Cost.). Il vincolo di inedificabilità assoluta connesso alla presenza di una arteria autostradale è dunque preordinato anche ad evitare l’aumento di valore degli immobili preesistenti, che possono conseguire ad interventi che vadano al di là della mera manutenzione e conservazione, il quale aumento di valore comunque inciderebbe sulla indennità dovuta in occasione di un eventuale esproprio o di una eventuale occupazione temporanea.
Nelle zone sulle quali insiste un vincolo di inedificabilità assoluto, sopravvenuto alla realizzazione di fabbricati, deve pertanto ritenersi consentito di effettuare solo gli interventi funzionali al mantenimento del bene nella sua consistenza originaria (in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2024, n. 10315, relativo a una “ demoricostruzione di struttura preesistente e non abusiva ”, e Sez. VI, 19 febbraio 2024 n. 1646, relativo a “ interventi che si traducano in ristrutturazione con ampliamento mediante recupero all'uso di volumi tecnici preesistenti ”).
9.3.3. Applicando tali principi rispetto al caso di specie, il Collegio rileva che gli interventi progettati dalla parte e autorizzati dal Comune con il rilascio del permesso di costruire n. 51836 del 18 giugno 2018 non si iscrivono nel novero di quelli finalizzati al “ mantenimento ” dell’edificio “ nella sua consistenza originaria ”, bensì risultano finalizzati al completamento della costruzione esistente, risultando pertanto vietati in base alla costante interpretazione della normativa di riferimento.
Risulta pertanto corretta la sentenza del T.a.r. che ha affermato la non assentibilità delle opere autorizzate di cui al permesso di costruire, non avendo tali lavori carattere manutentivo dell’immobile.
10. Con il terzo motivo, l’appellante deduce “ III) Error in procedendo e in iudicando - nullità della sentenza appellata, errata percezione dei fatti ed atti di causa; Vizio di travisamento – violazione di legge, palese violazione art. 112 c.p.c., vizio di motivazione e falsa applicazione dell’articolo 28 del reg. codice della strada – erronea applicazione dell’articolo 6, comma 1, lett. e) ter del T.U.E. ”.
Si allega che “ Il Giudice di prime cure è incorso nel lamentato vizio dell’omessa pronuncia, per non aver affatto preso in considerazione, sia pure per respingerle, le numerose censure mosse dall’odierno appellante in sede di ricorso. Per quanto concerne le plurime ed insanabili violazioni di legge, il Giudice non si è uniformato ai dettami legislativi che sono stati analiticamente riportati nel ricorso in primo grado ”, lamentandosi, con ampi richiami di giurisprudenza, l’omessa pronuncia da parte del T.a.r.
Nell’ambito del medesimo motivo di appello, la parte deduce inoltre l’ error in iudicando quanto alla valutazione compiuta dal T.a.r. “ Quanto alla modesta pavimentazione in autobloccanti ”, che costituirebbe opera di edilizia libera, non assoggettata al rilascio di alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter) del d.P.R. n. 380/2001.
10.1. Il terzo motivo di appello è inammissibile per mancanza di chiarezza, nella sua prima parte, e per difetto di specificità, nella sua seconda parte, così come eccepito dalla società appellata.
10.2. Sulla prima parte, va richiamato l’orientamento di questo Consiglio sulla chiarezza dei motivi di censura ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2023, n. 4009).
In ordine alla natura, al fondamento ed alla consistenza dei doveri di chiarezza e specificità (degli scritti delle parti e in particolare degli atti di impugnazione), ed alle conseguenze discendenti dalla loro violazione, la Sezione non intende discostarsi dai principi elaborati dalla giurisprudenza civile ed amministrativa (da ultimo esaustivamente, anche per i richiami ivi contenuti, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4413/2018; sez. IV n. 247/2019), secondo i quali:
a) gli artt. 3, 40 e 101 c.p.a. intendono definire gli elementi essenziali del ricorso, con riferimento alla causa petendi (i motivi di gravame) ed al petitum, cioè la concreta e specifica decisione richiesta al giudice; con particolare riguardo alla stesura dei motivi, lo scopo delle disposizioni è quello di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine ad una prassi in cui i ricorsi, oltre ad essere poco sintetici non contengono una esatta suddivisione tra fatto e motivi, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. "motivi intrusi", ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al fatto, che, a loro volta, ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminano tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano nel rischio di revocazione;
b) la chiarezza e specificità degli scritti difensivi (ed in particolare dei motivi) si riferiscono all'ordine delle questioni, al linguaggio da usare, alla correlazione logica con l'atto impugnato (sentenza o provvedimento che sia), alle difese delle controparti; ne consegue che è onere della parte ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, così evitando la prolissità e la contraddittoria commistione fra argomenti, domande, eccezioni e richieste istruttorie;
c) l'inammissibilità dei motivi di appello non consegue solo al difetto di specificità di cui all'art. 101, co. 1, c.p.a., ma anche alla loro mancata "distinta" indicazione in apposita parte del ricorso a loro dedicata, come imposto dall'art. 40 c.p.a. applicabile a giudizi di impugnazione in forza del rinvio interno operato dall'art. 38 c.p.a.;
d) gli oneri di specificità e chiarezza incombenti sulla parte ricorrente (e sul suo difensore, che tecnicamente la assiste in giudizio) trovano il loro fondamento:
I) nell'art. 24 Cost., posto che solo una esposizione chiara dei morivi di ricorso o, comunque, delle ragioni che sorreggono la domanda consente l'esplicazione del diritto di difesa delle altre parti evocate in giudizio;
II) nella loro strumentalità alla attuazione del principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma secondo, Cost., poiché un giudizio impostato in modo chiaro e sintetico, quanto alla causa petendi ed al petitum, rende più immediata ed agevole la decisione del giudice, evita l'attardarsi delle parti su argomentazioni ed eccezioni proposte a mero scopo tuzioristico, rende meno probabile il ricorso ai mezzi di impugnazione e, tra questi, in particolare al ricorso per revocazione, a maggior ragione se proposto con finalità meramente dilatorie del passaggio in giudicato della decisione;
III) nella necessità della difesa "tecnica", il che contribuisce a rendere evidente la natura della professione legale quale "professione protetta", ai sensi dell'art. 33, quinto comma, Cost. e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile (cfr. Corte cost., 17 marzo 2010 n. 106);
IV) nella necessità di consentire alla controparte e al giudice di individuare chiaramente le censure proposte e conseguentemente consentire alla parte privata di approntare le relative difese nonchè al giudice di delimitare correttamente l'oggetto del giudizio;
e) in definitiva, lungi dal porsi come un "ostacolo" alla esplicazione del diritto alla tutela giurisdizionale, i principi di specificità chiarezza e sinteticità sono funzionali alla più piena e complessiva realizzazione del diritto di difesa in giudizio di tutte le parti del processo, in attuazione degli artt. 24 e 111 Cost., e sostengono, una volta di più, le ragioni della necessità di difesa tecnica e, dunque, della natura "protetta" della professione intellettuale legale.
10.3. Nel caso di specie, la Sezione rileva che i singoli motivi non sono articolati distintamente, ma esposti confusamente con commistione di considerazioni in fatto, con il conseguente rischio di dare ingresso ai c.d. 'motivi intrusi', ossia a motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al fatto che, a loro volta, ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano in un vizio revocatorio (v. sul punto, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 8).
10.4. Sulla seconda parte, va evidenziato che l’interessato deduce apoditticamente che la pavimentazione costituirebbe un’opera di modeste dimensioni, senza meglio circostanziare e comprovare questa affermazione, e senza, soprattutto, prendere espressa posizione e, conseguentemente sottoporre alla necessaria critica la statuizione del T.a.r. secondo cui “ tale intervento dev’essere ricondotto alla tipologia delle opere di rilevanza urbanistica, non potendo in alcun modo essere ricondotta – contrariamente a quanto ritenuto dal Comune - alla definizione di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), del TU (“interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso).
Sul punto risulta, del resto, concorde anche la giurisprudenza penale di legittimità (cfr. Cassazione penale, sez. III, 10/07/2018, n. 4227), laddove ha ritenuto che: “la pavimentazione […] è stata realizzata all’interno dell’area inserita nel parco naturale e dall’esame del fascicolo fotografico si evince che il suo completamento ha condotto ad una rilevante trasformazione dello stato dei luoghi (…). […] tramite la pavimentazione in tufina si è venuta a creare una vera e propria strada all’interno del … la quale, seppur costituita da mattoncini autobloccanti privi di cemento all’interno, ha condotto ad una rilevante trasformazione del territorio circostante”.
Dunque, gli interventi posti in essere hanno comportato la trasformazione del precedente stato dei luoghi al fine di realizzarvi una strada, che costituisce opera di urbanizzazione soggetta a permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e2), sicché è contraria al dato normativa la qualificazione data dal Comune al particolare intervento come mera “manutenzione straordinaria”.
L’errore di diritto consiste nel non considerare che la “pavimentazione di spazi esterni” può essere considerata attività di edilizia libera solo se l’opera da “pavimentare” preesiste ad essa ed ha già una sua precisa consistenza e conformazione fisica; quando con la “pavimentazione” si ottiene, come risultato, la realizzazione “ex novo” di un tracciato stradale inesistente o comunque diverso da quello precedente non si può sostenere che l’attività non sia soggetta a permesso di costruire .
Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6, comma 1, lett. e-ter), deve essere interpretato alla luce della definizione di “interventi di nuova costruzione” contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. e), cit., sicché, la “pavimentazione” può essere considerata attività libera solo se non comporta la trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio.
Nel caso di specie, dagli atti emerge che la strada non presentava, prima della proposizione dell’istanza di permesso, alcuna pavimentazione: la posa degli autobloccanti è funzionale a coprire il manto sterrato. Ne deriva che l’opera in esame deve essere senz’altro ricondotta alla lett. e.2) dell’art. 3, comma 1, cit. ”.
11. In conclusione, per le suesposte motivazioni, l’appello va respinto.
12. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor LD IL alla rifusione, in favore della società IL VA - IL Tangenziali s.p.a., delle spese del giudizio che liquida in euro 6.000,0 (seimila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ES GA PI, Presidente FF
HE FO, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE FO | ES GA PI |
IL SEGRETARIO