Sentenza 5 luglio 2011
Decreto cautelare 3 febbraio 2012
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 05/07/2011, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01658/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01529/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2010, proposto da:
Teleservice Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Allegra, con domicilio eletto presso la stessa in CA, v.le Vittorio Veneto 227;
contro
Il Comune di Modica, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
AL GIUDICATO NASCENTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N.278/08 EMESSO DAL GIUDICE DESIGNATO DEL TRIBUNALE CIVILE DI MODICA IN DATA 26.05.2008, CON IL QUALE SI INGIUNGE AL COMUNE DI MODICA DI PAGARE ALLA SOCIETA’ RICORRENTE LA SOMMA DI EURO 13.493,20, OLTRE INTERESSI LEGALI DAL 31.12.05 ALL’EFFETTIVO SODDISFO E SPESE DEL PROCEDIMENTO INGIUNZIONALE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio si espone che con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe è stato condannato l’Ente Comunale intimato al pagamento di somme di denaro in favore della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.
Il decreto ingiuntivo è passato in cosa giudicata.
All’atto di costituzione in mora, ritualmente notificato, con il quale all’amministrazione debitrice è stato intimato di ottemperare al giudicato di cui in epigrafe, non avrebbe fatto seguito il completo adempimento del giudicato medesimo.
Con il gravame introduttivo si chiede pertanto che venga accertato l’obbligo dell’amministrazione intimata a conformarsi al giudicato e a darvi integrale esecuzione e che, in caso di ulteriore inadempienza venga disposta la nomina di un commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari per dare esecuzione al giudicato.
Il ricorso, ai sensi dell’art. 91 del R.D. n.642 del 1907, è stato ritualmente comunicato all’organo preposto alla vigilanza, che non ha fatto pervenire osservazioni, ed è stato inoltre notificato all’amministrazione debitrice, che tuttavia non ha provveduto a costituirsi in giudizio.
Alla camera di consiglio del giorno 09.06.2011 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nella fattispecie del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art.2697 del codice civile.
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (titolo passato in cosa giudicata), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art.2697, comma 2^, del codice civile.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione ad ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale sia per gli interessi, che vanno liquidati dalle singole scadenze al soddisfo. L’amministrazione dovrà quindi porre in essere i necessari atti adempitivi entro un congruo termine, che sembra equo fissare in giorni sessanta dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.
Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta indicato in dispositivo .
Alla scadenza del termine sopra detto, il Commissario provvederà entro il successivo termine di giorni 60 sotto la sua personale responsabilità, adottando ogni provvedimento utile allo scopo.
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di CA (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Ente intimato ad adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato di cui in epigrafe.
All’uopo assegna alla predetta Amministrazione il termine di giorni 60 dalla notifica a cura di parte o dalla comunicazione della presente sentenza in via amministrativa.
Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il geometra Natale AP, già funzionario dirigente amministrativo del Comune di CA, domiciliato in San. Gregorio di CA via Morgioni n. 70, perché provveda entro gli ulteriori giorni 60 dalla scadenza del termine predetto a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza.
Condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida, in complessivi € 1.000,00 oltre iva, cpa , spese generali ex art. 14 T.F., e rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica, nonché al pagamento dei compensi che saranno liquidati al commissario ad acta. Detto compenso verrà determinato, sulla base delle tabelle richiamate dall’art.275 del D.P.R. 115/2002, così come adeguate con D.M. 30.05.2002 del Ministro della Giustizia, con decreto collegiale motivato a norma dell’art.168 del medesimo D.P.R., a seguito di presentazione da parte del commissario ad acta nominato della nota specifica delle spese e degli onorari ivi prevista agli artt.56 e 57, da presentarsi, ai sensi del successivo art.71, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni richieste dal Magistrato.
Determina in euro 500,00 l’anticipo sulle spese e sui compensi spettanti al commissario ad acta, che pone provvisoriamente a carico della società ricorrente, che dovrà provvedere alla sua corresponsione prima dell’inizio delle – eventuali- operazioni di esecuzione del giudicato da parte del commissario medesimo.
Manda alla segreteria della sezione di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta nel domicilio sopra indicato.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2011
IL SEGRETARIO