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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice Dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 7564/2024 R.G., discussa oralmente all'udienza del 2.10.2025
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Camassa, procuratore domiciliatario;
- parte appellante -
CONTRO
, in persona del in carica Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra de Rinaldis, procuratore domiciliatario
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 3878/2024, depositata in data 24.7.2024.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 2.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale N.R.G. 41778/23 – V031413, il Comando di Polizia Locale del Comune di ha contestato a la violazione dell'art. 142 co.
8. Cds per il CP_1 Parte_1 superamento del limite di velocità vigente sulla S.S. 16 Km 963+800 “Maglie-Lecce”
Dir. Nord, violazione compiuta in data 13.9.2023 alle ore 14:36 per mezzo del veicolo tg.
FZ 386 JY, accertata con apparecchiatura PHOTORED F17Dr. Avverso tale verbale ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Lecce eccependo: la assoluta mancanza di segnalazione della installazione dell'autovelox; la mancata indicazione del tipo di dispositivo usato dalla P.A.; la mancanza di taratura presso i Centri Autorizzati dalla legge e l'inidoneità delle verifiche di funzionalità dello strumento rilevatore;
la non visibilità del dispositivo usato per la rilevazione;
il difetto di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per effettuare l'accertamento senza contestazione immediata;
la mancanza di autorizzazione alla installazione del dispositivo da parte dell'Ente proprietario della strada;
la carenza di prova della presunta violazione del C.d.S.; il difetto di motivazione della mancata contestazione immediata;
difetto di autorizzazione all'installazione dell'apparecchiatura da parte della per i beni architettonici e paesaggistici. CP_3
Ha domandato, pertanto, l'annullamento del verbale di accertamento.
Il si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso proposto da Controparte_1
asserendone la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità e Parte_1 comunque la infondatezza nel merito.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso confermando la validità del verbale di contestazione impugnato e l'entità della sanzione irrogata.
ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Lecce avverso la sentenza Parte_1 resa dal Giudice di Pace contestandone la motivazione per avere il giudice di prime cure ammesso “la sostanziale equivalenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale” e precisato che “eventuali vizi relativi all'affidabilità del rilevamento ovvero a difetti di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo devono essere allegati
e provati dalla parte opponente”.
Ha invocato pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento del verbale di contestazione per: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 142, co. 6 e ss c.d.s. in relazione all'art. 192 co. 2 e 3 reg. esec. att. cds., essendo stato il contestato accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato;
b) mancata autorizzazione alla installazione del dispositivo da parte dell'ente proprietario della strada.
Il si è costituito anche nel presente giudizio per chiedere il rigetto Controparte_1 dell'appello con conferma della sentenza impugnata e del verbale presupposto. La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, previa discussione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia meritevole di accoglimento.
Decidendo la causa secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014,
n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 (“Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), rileva il Tribunale che necessita di essere riformato il capo della motivazione con cui il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione ritenendo “la sostanziale equivalenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale” e quindi legittimo il verbale di accertamento dell'infrazione rilevata con un dispositivo (“PHOTORED F17Dr”) non già “omologato”, ma semplicemente “approvato” con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 257 del 19.1.2016.
Ed invero, valuta il Tribunale che debba essere condiviso l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.10505/2024, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. In altri termini, precisa la S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come
l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass.
3335/2024)”.
Tale orientamento, peraltro, risulta confermato dalla recentissima Cassazione civile sez.
II, 15/05/2025, n.12924: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, d.lg. n.
285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
Nel caso di specie, risulta che l'apparecchio PHOTORED F17Dr, Matr. 003, è stato approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.257 del 19.01.16 ed esteso con Decreto n. 372 del 08.10.20 (cfr. all.
1-6 comparsa in primo grado).
In atti, è altresì presente il certificato di taratura del centro accreditato
[...]
(all.8 comparsa in primo grado), ma non Controparte_4 documentazione comprovante l'omologazione ministeriale prevista ex art. 142 C.d.S. In difetto dei presupposti di legittimità dell'irrogazione della sanzione, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi, conclude il Tribunale per l'integrale riforma della sentenza impugnata.
In considerazione della novità della questione giuridica esaminata, solo di recente decisa dalla Suprema Corte di cassazione nel senso su indicato, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa R.G.N. 7564/2024, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lecce
n. 3878/2024, depositata in data 24.7.2024, annulla il verbale opposto;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 2.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Mariangela Liaci, con la supervisione del magistrato.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice Dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 7564/2024 R.G., discussa oralmente all'udienza del 2.10.2025
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Camassa, procuratore domiciliatario;
- parte appellante -
CONTRO
, in persona del in carica Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra de Rinaldis, procuratore domiciliatario
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 3878/2024, depositata in data 24.7.2024.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 2.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale N.R.G. 41778/23 – V031413, il Comando di Polizia Locale del Comune di ha contestato a la violazione dell'art. 142 co.
8. Cds per il CP_1 Parte_1 superamento del limite di velocità vigente sulla S.S. 16 Km 963+800 “Maglie-Lecce”
Dir. Nord, violazione compiuta in data 13.9.2023 alle ore 14:36 per mezzo del veicolo tg.
FZ 386 JY, accertata con apparecchiatura PHOTORED F17Dr. Avverso tale verbale ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Lecce eccependo: la assoluta mancanza di segnalazione della installazione dell'autovelox; la mancata indicazione del tipo di dispositivo usato dalla P.A.; la mancanza di taratura presso i Centri Autorizzati dalla legge e l'inidoneità delle verifiche di funzionalità dello strumento rilevatore;
la non visibilità del dispositivo usato per la rilevazione;
il difetto di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per effettuare l'accertamento senza contestazione immediata;
la mancanza di autorizzazione alla installazione del dispositivo da parte dell'Ente proprietario della strada;
la carenza di prova della presunta violazione del C.d.S.; il difetto di motivazione della mancata contestazione immediata;
difetto di autorizzazione all'installazione dell'apparecchiatura da parte della per i beni architettonici e paesaggistici. CP_3
Ha domandato, pertanto, l'annullamento del verbale di accertamento.
Il si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso proposto da Controparte_1
asserendone la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità e Parte_1 comunque la infondatezza nel merito.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso confermando la validità del verbale di contestazione impugnato e l'entità della sanzione irrogata.
ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Lecce avverso la sentenza Parte_1 resa dal Giudice di Pace contestandone la motivazione per avere il giudice di prime cure ammesso “la sostanziale equivalenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale” e precisato che “eventuali vizi relativi all'affidabilità del rilevamento ovvero a difetti di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo devono essere allegati
e provati dalla parte opponente”.
Ha invocato pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento del verbale di contestazione per: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 142, co. 6 e ss c.d.s. in relazione all'art. 192 co. 2 e 3 reg. esec. att. cds., essendo stato il contestato accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato;
b) mancata autorizzazione alla installazione del dispositivo da parte dell'ente proprietario della strada.
Il si è costituito anche nel presente giudizio per chiedere il rigetto Controparte_1 dell'appello con conferma della sentenza impugnata e del verbale presupposto. La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, previa discussione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia meritevole di accoglimento.
Decidendo la causa secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014,
n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 (“Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), rileva il Tribunale che necessita di essere riformato il capo della motivazione con cui il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione ritenendo “la sostanziale equivalenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale” e quindi legittimo il verbale di accertamento dell'infrazione rilevata con un dispositivo (“PHOTORED F17Dr”) non già “omologato”, ma semplicemente “approvato” con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 257 del 19.1.2016.
Ed invero, valuta il Tribunale che debba essere condiviso l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.10505/2024, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. In altri termini, precisa la S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come
l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass.
3335/2024)”.
Tale orientamento, peraltro, risulta confermato dalla recentissima Cassazione civile sez.
II, 15/05/2025, n.12924: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, d.lg. n.
285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
Nel caso di specie, risulta che l'apparecchio PHOTORED F17Dr, Matr. 003, è stato approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.257 del 19.01.16 ed esteso con Decreto n. 372 del 08.10.20 (cfr. all.
1-6 comparsa in primo grado).
In atti, è altresì presente il certificato di taratura del centro accreditato
[...]
(all.8 comparsa in primo grado), ma non Controparte_4 documentazione comprovante l'omologazione ministeriale prevista ex art. 142 C.d.S. In difetto dei presupposti di legittimità dell'irrogazione della sanzione, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi, conclude il Tribunale per l'integrale riforma della sentenza impugnata.
In considerazione della novità della questione giuridica esaminata, solo di recente decisa dalla Suprema Corte di cassazione nel senso su indicato, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa R.G.N. 7564/2024, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lecce
n. 3878/2024, depositata in data 24.7.2024, annulla il verbale opposto;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 2.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Mariangela Liaci, con la supervisione del magistrato.