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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4144/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.10.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PIROLA LAURA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Piacenza, Via Giordani n. 8;
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CONTI VINCENZA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Pavia, Viale C. Golgi,14;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Gragnano Trebbiense, in data 22/09/2018,
(atto n.3, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto.
2) La quota del 50% della casa familiare sita in Pieve Porto Morone, via Ponte Vecchio, 2 e
l'autorimessa rispettivamente identificati: Foglio 5, mappali nn. 3930 sub. 6 e 3970 (ex 2026 sub.
6 e 2029), Categoria A/7, Classe 1, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 121, escluse le aree scopertemq.120, Rendita Euro 207,36 e Foglio 5, mappale n. 3930 sub. 15 (ex 2026 sub. 15),
Categoria C/6, Classe 2, mq. 14, superficie catastale totale mq. 15,
Rendita euro 28,20, verrà venduta dalla Signora al Signor che si impegna ad Parte_2 Pt_1 acquistarla per la somma di €. 55.000,00 (cinquantacinquemila) con atto di trasferimento che dovrà intervenire tra la data di sentenza di dichiarazione di Separazione e non oltre quella di
Cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il pagamento della somma pattuita dovrà avvenire in sede di rogito, tramite assegno circolare intestato ad . Tutte le spese che Parte_2 ineriscono alla compravendita dei beni saranno a carico del Signor Pt_1
3) La Signora lascerà la casa coniugale entro e non oltre la data del rogito di Parte_2 compravendita della casa coniugale e dunque successivamente alla sentenza di Separazione personale tra i coniugi.
4) La Signora oltre agli effetti personali, all'atto del suo allontanamento dalla ex Parte_2 casa coniugale, asporterà tutti quei beni di sua proprietà che ha portato nella casa coniugale, quelli che ha ricevuto come regalo di matrimonio. Le parti, per evitare fraintendimenti e siccome si tratta di oggetti che non si intendono di arredo, con scrittura privata concorderanno un elenco
e lo sottoscriveranno tra loro.
5) Il Signor dalla data di deposito del presente ricorso e fino alla pronuncia della Pt_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio si impegna a non compiere attività di amministrazione dei beni presenti nel Fondo Patrimoniale, beni la cui titolarità sia in capo alla
Signora ed a terzi. Parte_2
6) I signori e dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a Parte_2 Pt_1 regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto in ordine al trasferimento dei beni immobiliari di proprietà comune dei coniugi, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa esonerandosi reciprocamente dalla produzione delle rispettive dichiarazioni dei redditi e dei saldi dei rispettivi conti correnti.
7) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come pag. 2 di 4 dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati in Gragnano Trebbiense il giorno 22/09/2018, con atto trascritto
[...] presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.3, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
• omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
pag. 3 di 4 • Spese di lite al definitivo;
• provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 13/1/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4144/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.10.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PIROLA LAURA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Piacenza, Via Giordani n. 8;
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CONTI VINCENZA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Pavia, Viale C. Golgi,14;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Gragnano Trebbiense, in data 22/09/2018,
(atto n.3, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto.
2) La quota del 50% della casa familiare sita in Pieve Porto Morone, via Ponte Vecchio, 2 e
l'autorimessa rispettivamente identificati: Foglio 5, mappali nn. 3930 sub. 6 e 3970 (ex 2026 sub.
6 e 2029), Categoria A/7, Classe 1, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 121, escluse le aree scopertemq.120, Rendita Euro 207,36 e Foglio 5, mappale n. 3930 sub. 15 (ex 2026 sub. 15),
Categoria C/6, Classe 2, mq. 14, superficie catastale totale mq. 15,
Rendita euro 28,20, verrà venduta dalla Signora al Signor che si impegna ad Parte_2 Pt_1 acquistarla per la somma di €. 55.000,00 (cinquantacinquemila) con atto di trasferimento che dovrà intervenire tra la data di sentenza di dichiarazione di Separazione e non oltre quella di
Cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il pagamento della somma pattuita dovrà avvenire in sede di rogito, tramite assegno circolare intestato ad . Tutte le spese che Parte_2 ineriscono alla compravendita dei beni saranno a carico del Signor Pt_1
3) La Signora lascerà la casa coniugale entro e non oltre la data del rogito di Parte_2 compravendita della casa coniugale e dunque successivamente alla sentenza di Separazione personale tra i coniugi.
4) La Signora oltre agli effetti personali, all'atto del suo allontanamento dalla ex Parte_2 casa coniugale, asporterà tutti quei beni di sua proprietà che ha portato nella casa coniugale, quelli che ha ricevuto come regalo di matrimonio. Le parti, per evitare fraintendimenti e siccome si tratta di oggetti che non si intendono di arredo, con scrittura privata concorderanno un elenco
e lo sottoscriveranno tra loro.
5) Il Signor dalla data di deposito del presente ricorso e fino alla pronuncia della Pt_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio si impegna a non compiere attività di amministrazione dei beni presenti nel Fondo Patrimoniale, beni la cui titolarità sia in capo alla
Signora ed a terzi. Parte_2
6) I signori e dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a Parte_2 Pt_1 regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto in ordine al trasferimento dei beni immobiliari di proprietà comune dei coniugi, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa esonerandosi reciprocamente dalla produzione delle rispettive dichiarazioni dei redditi e dei saldi dei rispettivi conti correnti.
7) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come pag. 2 di 4 dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati in Gragnano Trebbiense il giorno 22/09/2018, con atto trascritto
[...] presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.3, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
• omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
pag. 3 di 4 • Spese di lite al definitivo;
• provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 13/1/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4