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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/06/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N97-1/2024 P.U.
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da
[...]
C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Bientina (PI), Via Valdinievole Sud n. 103, rappresentata e difesa dall' Avv. Cosimo
Maria Martini (C.F. – e-mail – CodiceFiscale_2 Email_1
pec e dall'Avv. Alessia Ciampolini (C.F. Email_2
– e-mail pec C.F._3 Email_3
, entrambi del Foro di Pisa, ed elettivamente Email_4
domiciliata presso lo studio del primo sito in Pontedera (PI), Piazza Duomo n.42;
PREMESSO che:
1.- La ricorrente, in data 11/5/2023 ha chiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, co. 9, Legge 3/12 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi al fine di accedere alla procedura di liquidazione controllata;
con provvedimento n. 52/2023 del 26.04.2023 è stato nominato Gestore della crisi da sovraindebitamento il Dott. il quale ha accettato l'incarico conferito Persona_1
in data 25/5/2023. In data 15/5/2024 la ricorrente ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII corredato della documentazione ivi prevista e della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi.
RITENUTO che:
2. Il presente Tribunale è competente, in quanto il ricorrente ha la residenza all'interno del
Circondario di questo Tribunale (Bientina), e con essa si presume coincidere il centro degli interessi principali ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. b), CCII.
3. La debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. A seguito dei chiarimenti resi su richiesta del Giudice in data 13/5/2025, si precisa che con riguardo ai debiti assunti dalla ricorrente quale fideiussore della società con sede in Livorno, Via Firenze n.74, Cf e P. Iva Controparte_1
n. , la detta società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della P.IVA_1
Maremma e del Tirreno in data 15/1/2024 a seguito della chiusura del fallimento della società stessa, come confermato dalla visura camerale depositata unitamente ai chiarimenti. Visto il modesto attivo realizzato nella procedura fallimentare, i debiti non sono stati ridotti, come confermato dal piano di riparto depositato.
Quanto ai debiti della ricorrente quale socia accomandataria della società LL sas di
PA LL & C. con sede in Livorno, Via Firenze n.74, Cf e P. Iva n. , P.IVA_2
la ricorrente ha precisato nei chiarimenti, che la società risulta ancora attiva con socio accomandatario la Sig.ra la ricorrente ha prodotto documentazione Parte_1
idonea ad escluderne l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale: si tratta, infatti, di società che ha di fatto cessato lo svolgimento dell'attività dall'anno 2020 a seguito di un incendio che ha colpito le strutture aziendali distruggendone le merci presenti in magazzino, priva di beni immobili e mobili registrati, con patrimonio attivo di € 32.000 circa, derivante da crediti Iva per il periodo d'imposta 2023.
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII;
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;
Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
4. Sussistono, altresì, i requisiti oggettivi di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), D.lgs. n.
14/19, in quanto il ricorrente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, come risulta dalla relazione particolareggiata dell'OCC. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 380.328,83. Tale debito, a seguito della espropriazione nella procedura esecutiva immobiliare avanti al Tribunale di Livorno RGE esec. imm. n. 183/2018 nei confronti dei debitori esecutati Sigg.ri e (coobbligati insieme a Persona_2 CP_2 [...]
uali fideiussori del debito di è ridotto: infatti il credito di Parte_1 Controparte_1 [...]
è passato da € 248.352,00 € 73.809. Il Liquidatore dovrà, pertanto, Controparte_3
aggiornare tale dato una volta aperta la procedura.
La ricorrente non è proprietaria di beni immobili e percepisce a titolo di retribuzione €
2.500,00 mensili. Si trova, pertanto, in stato di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e le proprie capacità di pagamento con normali mezzi.
5. Le cause di tale situazione sono illustrate nella relazione dell'OCC allegata al ricorso, come richiesto nell'art. 268 CCII.
L'attendibilità e completezza della documentazione e la fattibilità della proposta sono attestate nella relazione particolareggiata dell'OCC allegata al ricorso.
Non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l.
3/2012, in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12. (in tal senso, sent. Tribunale
Rimini, 12/08/2021).
6. SPESE DI MANTENIMENTO
La ricorrente percepisce a titolo di retribuzione € 2.500,00 mensili. E' inoltre proprietaria di un autoveicolo targato DL458 FW, data di Controparte_4
immatricolazione 04.10.2007, di proprietà della ricorrente dal 13.12.2011, sul quale è iscritto un fermo amministrativo da parte di Equitalia Centro Spa, società per azioni
Firenze (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il nucleo familiare della Sig.ra si compone della stessa, dal coniuge Sig. Parte_1
e della figlia nata a [...] il [...]. Il coniuge Controparte_5 Persona_3
lavora come bancario presso Monte dei Paschi di Siena spa, percependo una retribuzione mensile di circa di € 1.500,00.
La ricorrente ha quantificato in € 2.000,00 le spese necessarie al mantenimento, che chiede di escludere dalla liquidazione controllata, dettagliate nella tabella che segue:
Spese alimentari 500,00
Spese per utenze (luce, 400,00 acqua, gas)
Spese mediche e cura 300,00 della persona
Spese mezzo di 350,00 trasporto
Spese per imprevisti 300,00
Mantenimento Figlia 150,00
Totale mensile 2.000,00
Va ricordato che la determinazione della somma esclusa dalla procedura ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII, spetta al giudice, il quale si attiene ai criteri fissati dalla detta norma e al parametro indicato dall'art. 283 comma 2 CCII, ove il legislatore ha codificato il criterio del minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159.
Detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte.
La somma esclusa dalla liquidazione deve, dunque, essere determinata dal giudice, indipendentemente dalla richiesta della parte ricorrente, sulla base di detto parametro e tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
L'assegno sociale per il 2025 ammonta ad € 538,69 al mese;
tale valore su base annuale, considerate 13 mensilità, dà un totale di € 7.002,97 annui, che aumentato della metà (€
7.002,97 x ½) e cioè di € 3.501,48, e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (2,04 per un nucleo composto da tre persone), pari a € 21.691,19 suddiviso per 12 mesi fa € 1.785,75.
Va tenuto conto del fatto che il marito ha l'onere di contribuire, secondo il proprio reddito, alle spese familiari. Conseguentemente, la somma da escludersi dalla liquidazione controllata, che resta nella disponibilità della ricorrente, può essere determinata in €
1.200,00.
In base a quanto precede, la somma indicata di € 2.465,00 può ritenersi congrua, salva verifica delle spese da parte del Liquidatore. Il liquidatore, nel corso della procedura dovrà inoltre verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale della famiglia e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche.
5.- MODALITÀ DI ACQUISIZIONE. L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al
Liquidatore medesimo.
E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare alla debitrice di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività lavorativa quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la somma di € 1.900,00 mensili resterà a disposizione della parte ricorrente;
3) ordinare alla debitrice di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il Liquidatore aprirà.
7. Si ritiene di precisare che le spese per il compenso dell'Advisor legale non assurgono al rango di spesa prededucibile, in base all'art. 6 CCI, come recentemente novellato. stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI.
7.- Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;
Visti gli artt. 268 ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;
NOMINA Liquidatore il dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie della LL sas con sede in
Livorno, Via Firenza n. 74, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII; ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni.
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 1.200,00.
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1. aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2. completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del
Giudice Delegato;
3. predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 22/5/2025 Il Giudice Relatore dott.ssa Laura Pastacaldi
La Presidente
Eleonora Polidori
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da
[...]
C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Bientina (PI), Via Valdinievole Sud n. 103, rappresentata e difesa dall' Avv. Cosimo
Maria Martini (C.F. – e-mail – CodiceFiscale_2 Email_1
pec e dall'Avv. Alessia Ciampolini (C.F. Email_2
– e-mail pec C.F._3 Email_3
, entrambi del Foro di Pisa, ed elettivamente Email_4
domiciliata presso lo studio del primo sito in Pontedera (PI), Piazza Duomo n.42;
PREMESSO che:
1.- La ricorrente, in data 11/5/2023 ha chiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, co. 9, Legge 3/12 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi al fine di accedere alla procedura di liquidazione controllata;
con provvedimento n. 52/2023 del 26.04.2023 è stato nominato Gestore della crisi da sovraindebitamento il Dott. il quale ha accettato l'incarico conferito Persona_1
in data 25/5/2023. In data 15/5/2024 la ricorrente ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII corredato della documentazione ivi prevista e della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi.
RITENUTO che:
2. Il presente Tribunale è competente, in quanto il ricorrente ha la residenza all'interno del
Circondario di questo Tribunale (Bientina), e con essa si presume coincidere il centro degli interessi principali ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. b), CCII.
3. La debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. A seguito dei chiarimenti resi su richiesta del Giudice in data 13/5/2025, si precisa che con riguardo ai debiti assunti dalla ricorrente quale fideiussore della società con sede in Livorno, Via Firenze n.74, Cf e P. Iva Controparte_1
n. , la detta società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della P.IVA_1
Maremma e del Tirreno in data 15/1/2024 a seguito della chiusura del fallimento della società stessa, come confermato dalla visura camerale depositata unitamente ai chiarimenti. Visto il modesto attivo realizzato nella procedura fallimentare, i debiti non sono stati ridotti, come confermato dal piano di riparto depositato.
Quanto ai debiti della ricorrente quale socia accomandataria della società LL sas di
PA LL & C. con sede in Livorno, Via Firenze n.74, Cf e P. Iva n. , P.IVA_2
la ricorrente ha precisato nei chiarimenti, che la società risulta ancora attiva con socio accomandatario la Sig.ra la ricorrente ha prodotto documentazione Parte_1
idonea ad escluderne l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale: si tratta, infatti, di società che ha di fatto cessato lo svolgimento dell'attività dall'anno 2020 a seguito di un incendio che ha colpito le strutture aziendali distruggendone le merci presenti in magazzino, priva di beni immobili e mobili registrati, con patrimonio attivo di € 32.000 circa, derivante da crediti Iva per il periodo d'imposta 2023.
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII;
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;
Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
4. Sussistono, altresì, i requisiti oggettivi di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), D.lgs. n.
14/19, in quanto il ricorrente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, come risulta dalla relazione particolareggiata dell'OCC. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 380.328,83. Tale debito, a seguito della espropriazione nella procedura esecutiva immobiliare avanti al Tribunale di Livorno RGE esec. imm. n. 183/2018 nei confronti dei debitori esecutati Sigg.ri e (coobbligati insieme a Persona_2 CP_2 [...]
uali fideiussori del debito di è ridotto: infatti il credito di Parte_1 Controparte_1 [...]
è passato da € 248.352,00 € 73.809. Il Liquidatore dovrà, pertanto, Controparte_3
aggiornare tale dato una volta aperta la procedura.
La ricorrente non è proprietaria di beni immobili e percepisce a titolo di retribuzione €
2.500,00 mensili. Si trova, pertanto, in stato di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e le proprie capacità di pagamento con normali mezzi.
5. Le cause di tale situazione sono illustrate nella relazione dell'OCC allegata al ricorso, come richiesto nell'art. 268 CCII.
L'attendibilità e completezza della documentazione e la fattibilità della proposta sono attestate nella relazione particolareggiata dell'OCC allegata al ricorso.
Non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l.
3/2012, in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12. (in tal senso, sent. Tribunale
Rimini, 12/08/2021).
6. SPESE DI MANTENIMENTO
La ricorrente percepisce a titolo di retribuzione € 2.500,00 mensili. E' inoltre proprietaria di un autoveicolo targato DL458 FW, data di Controparte_4
immatricolazione 04.10.2007, di proprietà della ricorrente dal 13.12.2011, sul quale è iscritto un fermo amministrativo da parte di Equitalia Centro Spa, società per azioni
Firenze (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il nucleo familiare della Sig.ra si compone della stessa, dal coniuge Sig. Parte_1
e della figlia nata a [...] il [...]. Il coniuge Controparte_5 Persona_3
lavora come bancario presso Monte dei Paschi di Siena spa, percependo una retribuzione mensile di circa di € 1.500,00.
La ricorrente ha quantificato in € 2.000,00 le spese necessarie al mantenimento, che chiede di escludere dalla liquidazione controllata, dettagliate nella tabella che segue:
Spese alimentari 500,00
Spese per utenze (luce, 400,00 acqua, gas)
Spese mediche e cura 300,00 della persona
Spese mezzo di 350,00 trasporto
Spese per imprevisti 300,00
Mantenimento Figlia 150,00
Totale mensile 2.000,00
Va ricordato che la determinazione della somma esclusa dalla procedura ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII, spetta al giudice, il quale si attiene ai criteri fissati dalla detta norma e al parametro indicato dall'art. 283 comma 2 CCII, ove il legislatore ha codificato il criterio del minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159.
Detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte.
La somma esclusa dalla liquidazione deve, dunque, essere determinata dal giudice, indipendentemente dalla richiesta della parte ricorrente, sulla base di detto parametro e tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
L'assegno sociale per il 2025 ammonta ad € 538,69 al mese;
tale valore su base annuale, considerate 13 mensilità, dà un totale di € 7.002,97 annui, che aumentato della metà (€
7.002,97 x ½) e cioè di € 3.501,48, e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (2,04 per un nucleo composto da tre persone), pari a € 21.691,19 suddiviso per 12 mesi fa € 1.785,75.
Va tenuto conto del fatto che il marito ha l'onere di contribuire, secondo il proprio reddito, alle spese familiari. Conseguentemente, la somma da escludersi dalla liquidazione controllata, che resta nella disponibilità della ricorrente, può essere determinata in €
1.200,00.
In base a quanto precede, la somma indicata di € 2.465,00 può ritenersi congrua, salva verifica delle spese da parte del Liquidatore. Il liquidatore, nel corso della procedura dovrà inoltre verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale della famiglia e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche.
5.- MODALITÀ DI ACQUISIZIONE. L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al
Liquidatore medesimo.
E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare alla debitrice di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività lavorativa quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la somma di € 1.900,00 mensili resterà a disposizione della parte ricorrente;
3) ordinare alla debitrice di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il Liquidatore aprirà.
7. Si ritiene di precisare che le spese per il compenso dell'Advisor legale non assurgono al rango di spesa prededucibile, in base all'art. 6 CCI, come recentemente novellato. stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI.
7.- Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;
Visti gli artt. 268 ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;
NOMINA Liquidatore il dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie della LL sas con sede in
Livorno, Via Firenza n. 74, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII; ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni.
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 1.200,00.
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1. aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2. completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del
Giudice Delegato;
3. predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 22/5/2025 Il Giudice Relatore dott.ssa Laura Pastacaldi
La Presidente
Eleonora Polidori