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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/12/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile nr. 2344/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Mauro Piazza)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to Marco di Gloria)
resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 02 dicembre 2025 per il deposito di note. La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente è da ritenere “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
1 509/88) percentuale: 78% da giugno 2024” (cfr. CTU in atti dott. deposito Persona_1 del 18.09.2025). Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione. Le spese di lite, per entrambe le fasi di giudizio, vanno compensate nella misura del 50%, stante la decorrenza dell'invalidità, mentre la restante parte va posta a carico dell' , con CP_1 distrazione in favore del procuratore antistatario. Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso del requisito sanitario per avere diritto all' assegno mensile di assistenza, in quanto riconosciuto soggetto invalido civile in misura pari al 78%, con decorrenza dal mese di giugno 2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento della restante parte, che CP_1 liquida in € 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Mauro Piazza, dichiaratosi antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, 03.12.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile nr. 2344/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Mauro Piazza)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to Marco di Gloria)
resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 02 dicembre 2025 per il deposito di note. La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente è da ritenere “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
1 509/88) percentuale: 78% da giugno 2024” (cfr. CTU in atti dott. deposito Persona_1 del 18.09.2025). Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione. Le spese di lite, per entrambe le fasi di giudizio, vanno compensate nella misura del 50%, stante la decorrenza dell'invalidità, mentre la restante parte va posta a carico dell' , con CP_1 distrazione in favore del procuratore antistatario. Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso del requisito sanitario per avere diritto all' assegno mensile di assistenza, in quanto riconosciuto soggetto invalido civile in misura pari al 78%, con decorrenza dal mese di giugno 2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento della restante parte, che CP_1 liquida in € 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Mauro Piazza, dichiaratosi antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, 03.12.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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