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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Vigorelli Presidente dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliera dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1413/2024 promossa in grado d'appello
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 C.F._1
TRENTO E TREIESTE N. 4, BUSTO ARSIZIO, presso lo studio dell'avv. ROCCO PAOLO PUCE, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1
amministrazione , elettivamente domiciliato in VIA MOSCOVA N. 34, Controparte_2
LEGNANO, presso lo studio dell'avv. PAOLO MARANI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti unitamente all'avv. MIRA MARANDO;
(P.IVA ) e CP_3 Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
(C.F ) elettivamente domiciliati in VIA MANZONI N. 17, GALLARATE, C.F._2 presso lo studio dell'avv. GIULIA OLDANI, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_4 P.IVA_3
EMANUELE GUIDONE, elettivamente domiciliata in VIA BAGAINI N. 14, VARESE, presso lo pagina 1 di 24 studio degli avv. ANTONIO MATERA e FABIO MATERA che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLATI E ANCHE APPELLANTE INCIDENTALE Parte_3
avente ad oggetto: appalto e altre ipotesi ex art. 1655 s.s. c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di BU ZI n. 462/2024 emessa a definizione del giudizio rubricato al n. RG 4340/2022, notificata in data 5.4.2024, e in accoglimento dell'appello spiegato e delle domande tutte proposte, così giudicare:
In via principale: premessa ogni e più opportuna declaratoria, per tutti i motivi esposti in atti di primo e del presente grado:
A. Accertato e dato atto che l'immobile di proprietà della Sig.ra sito in BU Parte_1
ZI alla via F.lli Cervi 29 è stato oggetto di interventi edili ed opere di ristrutturazione appaltate dall'attrice a Controparte_1
B. Accertato e dato atto che l'attrice conferiva l'incarico di Progettista e Direttore dei Lavori delle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in BU ZI, Via F.lli Cervi n. 29 all' CP_4
Cont con studio in BU ZI C.so XX Settembre 29 ed a 8&PARTNERS corrente in BU ZI
C.so XX Settembre n.29;
C. Dichiarare che l'immobile di proprietà dell'attrice presenta gli abusi edilizi ed i gravi, vizi e difetti meglio indicati in atti e, in ogni caso, così come accertati dalla CTU depositata all'esito del procedimento ex art. 696 c.p.c. sub R.G.N.1760/2021 del Tribunale di BU ZI;
D. Per l'effetto, accertare e dichiarare che si è resa gravemente Controparte_1
inadempiente alle obbligazioni assunte in sede di contratto di appalto a suo tempo stipulato con l'attrice-appellante.
E. Accertare e dichiarare altresì che, in ragione dei medesimi abusi edilizi e gravi vizi e difetti accertati sull'immobile per cui è causa, l'ING. ed si sono resi Persona_1 Parte_2
inadempienti al contratto di prestazione professionale stipulato con l'attrice-appellante;
F. Conseguentemente, in ragione degli accertati inadempimenti contrattuali, dichiarare tenuti in ragione delle rispettive obbligazioni contrattuali, , in via solidale o alternativa con Controparte_1
l'ING. ed al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi Persona_1 Parte_2
pagina 2 di 24 dall'attrice derivati dai vizi e difetti accertati, dalle opere abusive realizzate e dai ritardi nella consegna dell'immobile, oltre che dalla perdita di chances e dal maggior corrispettivo pagato a tutti i convenuti rispetto all'opera svolta.
G. Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in via solidale o alternativa con l'ING. e con in Persona_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra Parte_1
a titolo di risarcimento di ogni danno, il complessivo importo di € 220.921,48, ovvero quella
[...]
diversa somma maggiore o minore determinata in corso di causa, o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo ed alle spese legali e di consulenza relative al procedimento davanti al Tribunale di BU ZI, RG. 1760/2021.
Ancora in via principale: per i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare la grave responsabilità processuale dei convenuti e condannare gli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno patito dall'attrice a seguito di tale condotta nella misura ritenuta congrua dall'Ill.mo Sig. Giudice.
Ancora in via principale: rigettare le domande tutte svolte dalle altre Parti anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui agli atti.
In via istruttoria: Si reiterano le istanze tutte proposte in primo grado, insistendo affinché venga dato ingresso alle stesse e, pertanto,
➢ Si chiede la chiamata a del CTU ING. , in particolare, sulle CP_5 Persona_2
contestazioni di cui ai quesiti 3) 5) 8) 9) come argomentate in atti, sulla base delle osservazioni riportate in atti e nei documenti allegati e tenuto conto in particolare delle ulteriori valutazioni contenute nella perizia Ing. chiarimenti da lett. A a lett. J che di seguito si trascrivono: Per_3
Con A. Chiarisca il CTU sul QUESITO 3) – posto che NON HA mai effettuato tali lavorazioni, avendo abbandonato il cantiere a gennaio 2019 e che allo stato tali lavorazioni non sono state eseguite - se le lavorazioni intese a ripristinare le distanze di legge siano state
Cont erroneamente attribuite a e ricomprese nel computo e costi dei lavori eseguiti. In caso affermativo dica quanto incide sul computo dei lavori eseguiti e da eseguirsi
il CTU sul 5) se i prezziari ai quali usualmente ci si riferisce per tali CP_6 Per_4
lavori consentano di stimare questi con sufficiente precisione e attendibilità
il CTU sul QUESITO 5) se nell'elenco delle opere eseguite siano comprese o meno CP_7
Con le demolizioni degli abusi che il CTU attribuisce a – ovvero interventi di demolizione di pagina 3 di 24 opere quali la muratura a distanza inferiore di mt 10 dal fabbricato di fronte e la muratura perimetrale lato strada e pilastri, in realtà ancora esistenti, e quale sia il costo calcolato da trasporre nella voce costi di ripristino.
D. Chiarisca il CTU sul QUESITO 5) se vada previsto un costo aggiuntivo per rimediare a tali demolizioni da parte dell'attrice e vada RIDOTTO l'importo delle lavorazioni eseguite in Con cantiere da sino al gennaio 2019 ridimensionando i costi e riportandoli a quelli corretti del
CME depositato in Comune (Cfr. doc.4 CME pari a 77.756,49 e/o del CME Ing. Per_1
CME ING. TI)
E. Chiarisca il CTU sul QUESITO 8) se, tenuto conto della tipologia del cantiere
(ristrutturazione di una casa di civile abitazione) le procedure di intervento indicate in CTU siano concretamente realizzabili.
il CTU sul QUESITO 8) se tenendo conto del tipo di intervento e considerando gli CP_8
aspetti connessi alla sicurezza dei lavori e stabilità dell'edificio non sia più opportuno seguire la strada della demolizione e ricostruzione raccomandata dal CTP TI e dal perito Ing. piuttosto che del consolidamento Per_3
il CTU sul QUESITO 8) per quale motivo ha individuato queste lavorazioni di CP_9
consolidamento senza tenere in considerazione la maggiore difficoltà rispetto a demolizioni e ricostruzioni dei manufatti abusivi e viziati.
H. Chiarisca il CTU sul QUESITO 8) se i costi necessari per le soluzioni di demolizione e ricostruzione come suggerite dal CTP Ing. TI e quantificate dalla perizia allegata Ing. iano in linea con quelli ivi stimati pari ad euro 96.548,40 (Iva esclusa) oltre Per_3
spese tecniche. Indichi inoltre se e quali prezzi unitari, adottati nel proprio computo, siano ricavati da prezziari di riferimento e quali.
I. Chiarisca il CTU sul QUESITO 8) se i costi indicati in CTU e pari ad euro 48.563,87 (Iva esclusa) per l'ipotesi di consolidamento dei lavori difformi siano adeguati in relazione agli attuali prezzi di mercato e siano stati correttamente preventivati pur in assenza di verifica sulla qualità dei materiali impiegati e senza considerare imprevisti per lavorazioni puntuali estremamente critiche.
il CTU sul QUESITO 9) se il rimborso spettante all'attrice relativo ad oneri di CP_10
costruzione e oblazione che non avrebbe altrimenti versato comprenda anche la metà della somma di euro 66.638,12 e quindi euro 33.319,06 per avere ICO e il Progettista eseguito pagina 4 di 24 demolizioni tali sull'edificio originario da classificare l'intervento quale di 1^ livello di costruzione anziché di ristrutturazione con un esborso che diversamente non sarebbe stato chiesto dall'Ente ammnistrativo.
➢ Si chiede altresì un supplemento di CTU al fine di individuare e quantificare le soluzioni tecniche effettivamente necessarie per porre rimedio ed eliminare i vizi e abusi riscontrati, come da proposta quesito di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI c. cpc depositata nel giudizio di primo grado.
➢ Si chiede rinnovarsi CTU con nomina di altro Consulente anche al fine di quantificare i danni e individuare e quantificare le soluzioni tecniche effettivamente necessarie per porre rimedio ed eliminare i vizi e abusi riscontrati.
➢ Si chiede essere ammessi a prova testimoniale sui capitoli di prova sotto specificati indicando a testi
Arch. - Arch c/o Studio Tecnico Arch. Torresan BU ZI Testimone_1 Testimone_2
T.D.A. Srl via F. Baracca– Geom. con Studio in C.so Italia BU ZI– Testimone_3
1. Vero che l'iter edilizio urbanistico dell'immobile di via F.lli Cervi 29 alla data in cui il suo Studio
Tecnico ha preso incarico è quello descritto al DOC. 34 che si mostra al teste
2. Vero che gli elaborati presentati dall'Ing. sono stati bocciati /respinti dal per Per_1 CP_11 essere incompleti o non conformi o erronei, compresa l'autorizzazione paesaggistica
3. Vero che il rilascio di concessione del PDC 49/2020 è stato un iter lungo e complesso per via di necessarie integrazioni, revisioni ed elaborazioni causate dalle difformità, abusi, errori di progettazione Con eseguiti sull'immobile a opera di e Ing. nel periodo agosto 2018/gennaio 2019 Pt_3
4. Vero che l'inoltro di PDC 9/2019 in sanatoria risultava in contrasto con i parametri edilizi urbanistici e veniva respinto
5. Vero che sono state necessarie reiterate modifiche al Progetto dell'Ing. per ottenere un Pt_3
Permesso in parziale sanatoria n.0009/2019” oltre al versamento degli oneri
6. Vero che la sig.ra ha versato e pagato oneri al in misura doppia Pt_1 Controparte_12
rispetto a quanto avrebbe dovuto versare in assenza degli abusi commessi e degli errori relativi alle istanze presentate dall'Ing. Pt_3
7. Vero che la sig.ra ha dovuto pagare ulteriori contributi di costruzione rispetto all'ordinario Pt_1 perché considerati dal comune oneri di 1^ livello per l'entità delle demolizioni eseguite da CP_1
8. Vero che ostacolava il subentro dell' e negava il rilascio delle CP_1 Controparte_13
certificazioni dei lavori eseguiti pagina 5 di 24 CP_1
9. Vero che l'impresa che avrebbe dovuto subentrare all'Impresa ICO srl incontrava difficoltà per Con mancate certificazioni rilasciate dall'Impresa per la presenza del ponteggio e materiali della stessa lasciati in cantiere
10. Vero che l'Impresa ha sgomberato il cantiere e portato via i materiali solo a luglio del 2023 CP_1
11. Vero che per smontare il ponteggio la sig.ra si è avvalsa della Impresa ET EG Pt_1
perché non vi provvedeva CP_1
➢ Si chiede essere ammessi a prova testimoniale sui capitoli di prova sotto specificati, indicando a testi i titolari delle ditte AR GN SRL di Canegrate - Edilizia Moderna Nuova SRL di BU
ZI – Geom. Garavaglia SRL di Parabiago – Tecnaria Spa. CP_14
12. Vero che i materiali di cui al DDT che si rammostra sono stati consegnati presso il cantiere di BU
ZI Via F.lli Cervi 29 all'Impresa ivi presente Controparte_1
13. Vero che il materiale legname di cui alla fattura che si rammostra è stato pagato dalla Sig.ra per lavori presso il suo immobile in BU ZI Via F.lli Cervi 29 commissionati Pt_1 all'Impresa e che è stato ivi depositato. CP_1
Respingere ogni diversa istanza.
Con vittoria di spese e compensi di causa, anche per i Ctp e professionisti intervenuti, di entrambi i gradi del giudizio, comprensivi altresì di quelli relativi al procedimento ex art. 696 c.p.c. sub R.G.N
1760/2021 del Tribunale di BU ZI, nonché dell'onorario e delle spese liquidate a favore del
CTU pari a € 4.767,73 oltre accessori di legge.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'On. Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
- in via principale: respingere l'impugnazione proposta dalla Sig.ra in quanto Parte_1
infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti e confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso: con vittoria di spese del giudizio.
- in via istruttoria: salva ogni riserva”.
Per gli appellati e appellanti incidentali Controparte_15
[...]
pagina 6 di 24 “Voglia l'On. Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
1) rigettare nel merito l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto ed in diritto. Pt_1
2) accogliere l'impugnazione incidentale proposta e conseguentemente riformare parzialmente l'impugnata sentenza, dichiarando la Società tenuta a garantire, manlevare Controparte_16
e tenere indenne anche l'Ing. , nei termini di polizza, dagli effetti dell'eventuale Parte_3
accoglimento delle domande attoree e, di conseguenza, condannarla al pagamento di tutte le somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della sig.ra Pt_1
3) Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. in misura di legge se dovuta”.
Per l'appellata Parte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così provvedere:
- respingere l'appello tenorizzato da perché infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
- confermare integralmente la sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. n° 462/2024 del 27/03/2024, dal
Tribunale di BU ZI – Sezione Terza Civile – nella persona del Giudice Dott. Carlo Barile;
- in ogni caso, respingere ogni e qualsiasi richiesta avanzata a qualsiasi titolo nei confronti di ivi compreso l'appello incidentale tenorizzato dall'appellato Ing. Parte_4
, così come formulato, infondato sia in fatto che in diritto. Controparte_17
Spese e competenze del presente grado integralmente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti
ha affidato all'ingegner ed a la Parte_1 Parte_3 Controparte_15
progettazione, con espletamento anche delle pratiche amministrative e poi la direzione lavori, della ristrutturazione di un immobile in BU ZI, via F.lli Cervi n. 29 e ad Controparte_1
l'esecuzione delle opere necessarie come elencate nel computo metrico depositato in Comune nel fascicolo della pratica edilizia. Non è stato redatto un contratto scritto;
a detta della le parti Pt_1 convennero che l'opera sarebbe stata consegnata a giugno 2019.
I lavori, iniziati a settembre 2018, sono stati sospesi il 25 gennaio 2019 a seguito di ordinanza del
Comune di BU ZI per l'assenza di un idoneo titolo edilizio e mai più ripresi, neppure successivamente al rilascio di concessione in sanatoria (doc. 9, e di nuovo permesso di Pt_1
pagina 7 di 24 costruire nell'estate del 2020, sulla base di un diverso progetto redatto da un nuovo professionista (cfr. doc. 1, 11 e 12 . Pt_1
Essendo i rapporti tra le parti irrimediabilmente compromessi, dapprima incaricava un tecnico Pt_1 di fiducia di verificare lo stato dell'immobile e quindi instaurava procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam.
Il consulente incaricato confermava che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e che vi erano importanti difetti di ordine strutturale ed indicava le opere ritenute necessarie per la loro eliminazione.
Il giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di BU ZI , Pt_1 Parte_3 [...]
ed chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, Controparte_15 Controparte_1 quantificati in €220.921,48. In via istruttoria, ha domandato che il consulente tecnico d'ufficio venisse convocato a chiarimenti, soprattutto per discutere delle soluzioni tecniche individuate, divergenti da quelle suggerite dai suoi professionisti.
Nel contraddittorio con le parti convenute ed chiamata in causa da Controparte_16 Parte_3
e da per essere tenuti indenni dagli esiti della lite, il Tribunale
[...] Controparte_15
di BU ZI, senza far luogo ad attività istruttoria, con la sentenza n. 462/2024, letta in udienza il
27 marzo 2024, così ha deciso:
“1) accertata la responsabilità di nei confronti di per i vizi Controparte_1 Parte_1
indicati in parte motiva e accertato il credito vantato da nei confronti di Controparte_1 [...]
a titolo di compensi professionali, operata la compensazione impropria tra le rispettive Parte_1
poste di dare e avere, condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma pari ad euro 68.830,63 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo;
2) accertata la responsabilità di e di nei confronti di Controparte_15 Parte_3
per i vizi indicati in parte motiva e accertato il credito vantato da Parte_1 Parte_2
e di nei confronti di a titolo di compensi professionali,
[...] Parte_3 Parte_1
operata la compensazione impropria tra le rispettive poste di dare e avere, condanna
[...]
e in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_15 Parte_3 Parte_1
della somma pari ad euro 20.128,04 oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
pagina 8 di 24 3) in accoglimento della domanda di manleva formulata da dichiara Controparte_15
tenuta e condanna a manlevare di tutto Parte_4 Controparte_15 quanto quest'ultimo pagherà all'attrice nei limiti della quota di danno allo stesso ascrivibile in esecuzione della presente sentenza per capitale, interessi, nei limiti di quanto previsto dal contratto e cioè con a carico dell'Assicurato, a titolo di franchigia, una somma pari ad euro 10.000,00;
4) rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_3 [...]
Parte_4
5) compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite;
6) pone le spese di Atp nella misura di ¼ ciascuno a carico di tutte le parti del presente giudizio.”
L'appello
I. Il procedimento
ha proposto appello contro detta sentenza, dolendosi sia della sottovalutazione Parte_1 dei danni che dell'errata quantificazione del suo debito nei confronti dell'appaltatore e dei progettisti;
dunque, ha riproposto tutte le domande e le difese svolte nel giudizio di primo grado, insistendo nelle richieste istruttorie.
Le altre parti si sono costituite in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
ha proposto appello incidentale, insistendo per l'accoglimento della domanda di Parte_3
manleva.
Respinte l'istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi degli artt. 351 e 283 c.p.c. proposta dalla e le istanze istruttorie, compresa l'istanza di rinnovazione della consulenza d'ufficio, la causa è Pt_1
stata rimessa al collegio per la decisione il 19 dicembre 2024 e la sentenza deliberata nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
II. La decisione
L'appello principale è parzialmente fondato.
Con il primo motivo, lamenta il “Mancato assolvimento dell'obbligo di Parte_1
motivazione e comunque illogicità e contraddittorietà della stessa, erronea valutazione e lettura delle allegazioni e delle prove - Violazione di norme di diritto (art. 111 Cost, artt. 112 e 132 cpc, art. 2697 cc. in relazione agli artt. 115 e 116 cpc)” in rapporto alla quantificazione dei danni.
Per maggiore chiarezza espositiva, conviene trattare separatamente delle singole voci.
1. Opere rimediali
pagina 9 di 24 Con Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che l'intervento eseguito da , sulla base del progetto non è conforme alle regole dell'arte. Sul punto, non vi è Parte_5
contestazione.
Ha indicato le opere necessarie per eliminare i difetti, ed ha stimato il costo di tali interventi in complessivi €48.563,87 (oltre iva), tenuto conto dei prezzi correnti di mercato all'epoca dell'esecuzione dei lavori, quali riportati nel Prezziario dei lavori pubblici della Lombardia.
La invocando le diverse valutazione dei suoi professionisti di fiducia -l'ing. ZZ, che è Pt_1
stato il suo consulente di parte nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e l'ing.
successivamente compulsato- sostiene che gli interventi prospettati rappresenterebbero Per_3
“meramente “pezze puntuali che costringono a lavori difficili da realizzare, con tecnologia non comune per le imprese …”; inoltre, che le la cifra esposta valutata “spesso a corpo è piena di incertezze
e assolutamente inadeguata … (anche in relazione agli attuali prezzi di mercato)” e che il Tribunale, nonostante le critiche mosse all'elaborato peritale e le contraddizioni in cui sarebbe incorso il consulente, non avrebbe spiegato in modo sufficientemente dettagliato le ragioni della propria adesione alle conclusioni della consulenza, che avrebbe in sostanza recepito in modo acritico.
Le censure, come illustrate nell'atto di appello alle pagine da 8 a 14, non colgono nel segno, risolvendosi per lo più, esse si, nell'accedemico richiamo a regole giurisprudenziali ed in mere petizioni di principio, invece che in un'articolata e puntuale confutazione delle ragioni della decisione.
E' pacifico, ed in via di principio non sembra dubitarne neppure l'appellante, che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr. Cass. ord. 33742/22).
Nel caso in esame, il primo giudice, ha spiegato di condividere la valutazione del c.t.u. in quanto fondata su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivata ed ha correttamente evidenziato come il consulente d'ufficio “abbia risposto in modo puntuale e più che esaustivo alle osservazioni dei consulenti, sicché ci si può richiamare integralmente alle considerazioni già svolte dall'ausiliario,
pagina 10 di 24 tenuto altresì conto del carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti (cfr., sul punto, ex multis, Cass. n. 1815/2015; Cass. n. 282/2009; Cass., n. 8355/2007 …”.
Del resto, le censure svolte dall'appellante -e dai professionisti che l'hanno affiancata- non evidenziano specifici errori di carattere tecnico nelle valutazioni del consulente d'ufficio, né danno conto della violazione o cattiva applicazione della disciplina di settore e neppure di un qualche fraintendimento della situazione di fatto che infici il giudizio reso;
la tesi di è semplicemente che Parte_1 gli interventi suggeriti dal consulente d'ufficio siano difficili da attuare e che, per questo motivo, non Con offrano le stesse garanzie di riuscita rispetto alla demolizione di tutto ciò che da è stato fatto e dalla sua ricostruzione.
Non è un caso che il ZZ, consulente di parte della nel corso del procedimento di Pt_1 accertamento tecnico preventivo non avesse prospettato l'utilità di ulteriori indagini (cfr. i verbali delle operazioni peritali), ed avesse concordato con il consulente d'ufficio le opere necessarie ad eliminare i vizi e difetti evidenziati. Il consulente, successivamente, ha spiegato il revirement affermando di aver aderito alle soluzioni proposte esclusivamente in un'ottica transattiva e quindi per agevolare il contenimento dei costi. Resta il fatto che -a prescindere dall'inverosimiglianza di una tale giustificazione, considerato che il ricorso per ATP non aveva finalità conciliativa e che i tecnici concordarono tra loro l'individuazione dell'intervento più adeguato “economicamente e strutturalmente” (così il verbale in data 7 settembre 2021) - il professionista della NN non aveva trovato nulla da obiettare, sotto il profilo tecnico, rispetto alle soluzioni prospettate. Ciò vuol dire che esse erano idonee. Lo conferma ulteriormente quanto scrive il ZZ a pagina 5 della relazione in data 8/11/2021 (allegata sub 3 alla relazione del ctu e richiamata dal perito di parte nelle sue osservazioni), ove la proposta di intervenire mediante demolizione e ricostruzione integrale è prospettata come quella “più opportuna” e non come l'unica adeguata alla eliminazione dei vizi. Senza dimenticare che molte osservazioni del ZZ, proprio con riferimento alle opere rimediali, sono state accolte e che le altre sono state diffusamente e logicamente confutate dal consulente d'ufficio in modo del tutto convincente (si vedano, ad esempio, per ciò che concerne le fondazioni, il solaio del primo piano ed i plinti, la pagina 13 delle controdeduzioni del ctu – allegato 3 alla relazione Per_2
e, per il solaio del secondo impalcato, le pagine 16 e 17).
Neppure l'ing. il quale non ha partecipato alle operazioni peritali, ma è stato nominato Per_3 solo successivamente al deposito della relazione del ctu e l'ha sottoposta, fuori dal contraddittorio, a revisione critica nell'interesse della ha segnalato specifici errori di valutazione attribuibili al Pt_1
pagina 11 di 24 consulente d'ufficio in termini di palese devianza dalle nozioni correnti della tecnica delle costruzioni e dalla normativa di settore, soprattutto indicandone la fonte e rendendola verificabile punto per punto, né ha segnalato specifici accertamenti tecnici dai quali, secondo le predette nozioni, non si dovrebbe prescindere e che invece siano stati omessi. Il AL, infatti, premesso un generico richiamo alle disciplina di settore e muovendo da alcune sue personali convinzioni (ad esempio, che dovrebbero essere predilette modalità esecutive che necessitino di manodopera “qualificata ma non specialistica” - cfr. doc. 28, pag. 5), ha formulato un giudizio in termini non già di assoluta inidoneità degli interventi proposti dal consulente d'ufficio, ma, ancora una volta, di eccessiva complessità e delicatezza dal punto di vista tecnico (si vedano, in particolare, le pagine 14 e 20 del doc. 28) e di incertezza del risultato in rapporto alle prospettate ed auspicate demolizioni e ricostruzioni.
Tuttavia, il timore di futuri errori da parte di terzi incaricati delle lavorazioni o di “sorprese” in corso Con d'opera, come già chiarito dal Tribunale di BU ZI, non può giustificare l'imposizione a di costi superiori a quelli delle opere necessarie (e sufficienti) ad eliminare i vizi riscontrati, poiché il danneggiante risponde solo delle conseguenze del proprio inadempimento e perché il ristoro integrale del pregiudizio sofferto dal danneggiato rappresenta oggetto e limite della pretesa risarcitoria, sì che non esiste un diritto della committente di scegliere, tra due soluzioni egualmente efficaci, quella più onerosa per la parte inadempiente.
Si aggiunga che, nell'importo indicato dal consulente d'ufficio, in accoglimento delle osservazioni del consulente di parte, si è tenuto conto della necessità di esecuzione di prove di laboratorio sui materiali utilizzati (che presuppongono prelievi demolitivi e successivo ripristino -cfr. pag. 19 allegato 3 relazione ) e dei costi per le preliminari verifiche sugli elementi strutturali (cfr. pag. 20, Per_2
allegato 3 e pag. 42 relazione finale).
Quanto ai prezzi, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio si è attenuto al prezziario della Regione
Lombardia alla data di esecuzione dei lavori, che, sul punto, nessuna obiezione era stata svolta dal
ZZ e che tale importo è stato attualizzato dal primo giudice, che lo ha rivalutato alla data della sentenza impugnata (pag. 8 sentenza) e lo sarà anche in questa sede. Al contrario, né l'appellante né il hanno giustificato il giudizio espresso sull'inadeguatezza dei costi stimati attraverso Per_3
elementi suscettibili di riscontro obiettivo da parte di questa Corte, quali preventivi o prezziari più aggiornati. Anche sotto questo profilo, quindi, le doglianze della sono del tutto ingiustificate, al Pt_1
pari della richiesta di approfondimenti istruttori.
pagina 12 di 24 Diversamente da quanto sostiene l'appellante, infine, il consulente ha provveduto anche ad evidenziare, laddove possibile, le misure delle lavorazioni previste (cfr. pagine da 136 a 138 del documento n. 27 di parte e nessuno specifico rilievo è stato svolto sulla correttezza delle misure poste a base dei Pt_1
conteggi.
Quanto alle opere già realizzate per ripristinare le distanze di legge dai confini e dai fabbricati prospicienti, originariamente non rispettate (si veda relazione del consulente d'ufficio, pag. 16), spettava alla dimostrare l'esborso sostenuto ulteriore rispetto ai 1.200 euro riconosciuti dal Pt_1 consulente d'ufficio (cfr. relazione, pag. 42).
Nulla prova, infine, la nuova ed ultima relazione tecnica, datata 26 aprile 2024, allegata dalla Pt_1 all'atto di appello, redatta da un terzo professionista dalla stessa incaricato, il quale non espone, a sostegno delle proprie opinioni (che ovviamente convergono con le richieste dell'appellante), gli esiti di indagini svolte o le ragioni teoriche, sotto il profilo scientifico, del giudizio espresso. Senza tacere che dal 2019 il cantiere versa in stato di abbandono e che il procedimento di accertamento tecnico preventivo si è concluso con il deposito della relazione il 23 marzo 2022, sì che la condizione del fabbricato constatata nel 2024 è ovviamente diversa da quella accertata dal consulente d'ufficio, ma
Con l'aggravamento non è imputabile ad ed ai progettisti.
In definitiva, si deve ritenere che il primo giudice abbia correttamente fatto proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, siccome completa ed esente da errori e che abbia altrettanto correttamente quantificato in €58.014,18 (in luogo dei 96.548,40 euro oltre iva richiesti da ) il Parte_1
costo delle opere necessarie per rimediare ai difetti accertati.
2. La rimozione dei ponteggi ha domandato il rimborso dell'importo di €2.200 speso per far rimuovere il ponteggio Parte_6
Con lasciato in cantiere da ed ha prodotto una fattura, in data 9 giugno 2022, emessa da ET
EG s.r.l. (doc. 22 . Il primo giudice non ha riconosciuto alla committente detta voce di Pt_1 danno in mancanza di prova del pagamento della fattura. Reputa la Corte che, sul punto, l'appello sia fondato. Non è contestato, infatti, né nelle comparse di costituzione e risposta, né nelle memorie istruttorie, che detta attività sia stata svolta e che se ne sia occupata la come documentano, del Pt_1 resto, le fotografie allegate alla diffida prodotta come documento n.30 dell'appellante. Non vi è contestazione neppure in ordine alla congruità della spesa indicata in fattura, che testimonia dell'obbligo assunto dall'odierna appellante, sì che sul punto il motivo va accolto e l'importo richiesto di €2.200, maggiorato degli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale va aggiunto al pagina 13 di 24 debito risarcitorio della società appaltatrice, proprietaria del ponteggio, la quale avrebbe dovuto farsi carico della rimozione.
3. I canoni di affitto
L'appellante ha domandato la condanna dell'appaltatore e dei progettisti a rimborsarle quanto pagato per canoni di locazione da giugno 2019, quando, a suo dire, l'immobile avrebbe dovuto esserle consegnato (ma l'assunto non è provato ed è stato tempestivamente contestato dai convenuti), fino a maggio 2022, per complessivi €38.430. Il tribunale ha respinto la domanda rilevando che non vi è prova di alcun pagamento e perché il protrarsi dei lavori sarebbe dovuto anche alle richieste della di continue modificazioni del progetto. Il contratto di locazione è in atti non consente, come Pt_1 vorrebbe la di superare l'obiezione, poiché si tratta di contratto stipulato nel 2009, che nel Pt_1
2019 era già scaduto (cfr. doc. 21 , relativo ad un immobile in via Gioacchino Rossini. Non vi Pt_1
è prova della prosecuzione di quel rapporto, considerato che già nella CILA sottoscritta il 24 luglio
Con 2018 (cfr. doc. 2 ) la dichiarava di essere residente in [...]. Non sfugge alla Pt_1
Corte che tale dichiarazione fatta dall'appellante al Comune di BU ZI potrebbe essere mendace, considerato lo stato in cui si trova l'immobile. Tuttavia, tale è l'indirizzo dichiarato anche negli anni successivi (si vedano il ricorso per ATP del 28 marzo 2021, l'atto di citazione in primo grado e l'atto di appello, nonché il certificato di residenza rilasciato dal Comune di BU ZI il 20 dicembre 2023, prodotto come documento n. 43 in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.), sì che, in difetto di prova di esborsi sostenuti per il pagamento di canoni di locazione relativi ad altro immobile condotto in locazione, nessun danno può ritenersi dimostrato.
4. Gli oneri amministrativi
Il Tribunale di BU ZI ha accertato che gli oneri corrisposti al per il rilascio del CP_11 permesso di costruire in sanatoria n.0009/2019 sono stati calcolati e richiesti dall'ente in misura doppia in ragione delle difformità della prima pratica edilizia (cfr. doc. 4b del 18/12/2018 e doc. 9b Pt_1 ed ha condannato i progettisti e l'appaltatore a rimborsare alla detto maggior importo, pari ad Pt_1
€16.402,15, espressamente qualificato nel permesso come costo di costruzione a titolo di oblazione.
Invece ha respinto la richiesta di €33.319,06 relativa ai costi di costruzione richiesti dall'ente per il ritiro del permesso di costruire n. 0049/2020, rilasciato (non più in sanatoria) sulla base dell'ultimo progetto presentato dalla redatto da un nuovo professionista (il c.d. progetto ), Pt_1 Tes_1 ritenendo che, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, non sia stato dimostrato l'assunto secondo il quale, ove i lavori fossero stati eseguiti correttamente, tale somma non sarebbe stata dovuta. Infatti,
pagina 14 di 24 detti costi di costruzione, nel permesso di costruire, sono genericamente riferiti al “completamento delle opere edilizie dell'immobile e recupero sottotetto a fini abitativi” (doc.10 . L'appellante Pt_1 se ne duole e sostiene che l'incremento del costo di costruzione deriverebbe dall'essere stato l'intervento classificato come di “primo livello di costruzione” anziché come ristrutturazione, e ciò in Con ragione delle indebite demolizioni disposte dalla direzione dei lavori ed eseguite da (così, stringatamente, nell'atto di appello, pag. 15).
Tuttavia, nel permesso di costruire n. 0049 non vi è alcun passaggio che faccia ritenere l'incidenza, nella quantificazione del costo di costruzione, degli abusi e dell'esecuzione delle opere non a regola d'arte né sono stati prodotti i conteggi eseguiti dal nuovo professionista di per il Parte_1
calcolo dei suddetti costi (che avrebbero dovuto essere allegati alla domanda – si veda, ad esempio, il documento 4b, che contiene il prospetto dei costi di costruzione allegato all'istanza del 2018), sì da poter verificare quali elementi abbiano inciso nel calcolo: se la necessità di procedere all'eliminazione degli abusi o, ad esempio, a nuove scelte di natura progettuale. Anche il consulente d'ufficio, del resto, ha osservato che “Occorrerebbe capire perché l'ente locale avrebbe richiesto nuovamente gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione, peraltro in misura maggiore rispetto a quanto già corrisposto (in misura doppia) in fase di redazione del progetto in sanatoria. Si ritiene che la corresponsabilità del progettista e D.L., Ing. Ottanà e dell'Impresa Ico, si esaurisca con il pagamento della maggiore quota di oneri che discende direttamente dall'abuso edilizio sanato con il PdC in sanatoria” (cfr. relazione, pag. 76 doc. 27 . Pt_1
Non è noto, peraltro, quale sarebbe stato, altrimenti, nella prospettazione dell'appellante, il costo
“ordinario” di costruzione (così in atto di citazione in primo grado, pag. 5, par. 23), che certo non può essere pari al costo erroneamente calcolato nel 2018, ed a tale carenza non potrebbe supplire l'invocata convocazione del consulente d'ufficio (si veda il punto J delle conclusioni), al quale non spetta la ricerca della prova, né sostituirsi alla parte negli oneri di allegazione a suo carico.
È decisivo, infine, come giustamente segnalato dal primo giudice, senza che l'appellante abbia svolto, al riguardo, alcuna difesa nell'atto di appello, quanto affermato dalla medesima nell'atto Pt_1 introduttivo del giudizio e cioè che “Se, al contrario, i lavori fossero stati eseguiti in assenza di abusi edilizi e senza le impattanti demolizioni, l'attrice avrebbe dovuto versare oneri per la minor somma di euro 49.721,21 (16.402,15 + 33.319,06)” (così al paragrafo 25, pag. 5). Si tratta, infatti dell'inequivoco riconoscimento della debenza dell'importo da parte della committente, indipendentemente dall'inesatto pagina 15 di 24 inadempimento degli appellati, che contrasta inesorabilmente con la domanda diretta ad ottenere la restituzione dell'importo pagato.
Palesemente valutativo e perciò inammissibile è anche il capitolo di prova dedotto sul punto (“Vero che la sig.ra ha dovuto pagare ulteriori contributi di costruzione rispetto all'ordinario perché Pt_1 considerati dal comune oneri di 1^ livello per l'entità delle demolizioni eseguite da ”). CP_1
Il primo motivo, quindi, va accolto solo con riferimento al costo della rimozione dei ponteggi.
Con il secondo motivo di appello, con riferimento all'accertamento del credito Parte_1
Con di a titolo di corrispettivo in misura di €93.128,23, che ha portato, operata la necessaria compensazione, alla sua condanna al pagamento all'appaltatore di €68.830,63, lamenta la “Illogicità e contraddittorietà della motivazione, erronea valutazione delle allegazioni e delle prove da parte del giudice di primo grado. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1655 e ss,
2697 cc, artt. 115 e 116 cpc)”.
L'appellante contesta al Tribunale di BU ZI di avere fatto proprie le conclusioni del consulente d'ufficio, così riconoscendo all'appaltatore il diritto al compenso anche per opere realizzate in spregio alle regole dell'arte (2.a). Inoltre, il primo giudice non avrebbe correttamente tenuto conto dei pagamenti effettuati e di alcuni costi direttamente sostenuti dalla committente (2.b).
Il motivo 2.a è fondato in parte.
Va premesso che, in mancanza di un contratto scritto, il consulente tecnico d'ufficio ha verificato le lavorazioni eseguite sulla base dell'elenco fornito dalle parti e dei riscontri in cantiere e vi ha applicato i prezzi indicati dal prezziario regionale dei lavori pubblici e che, nel corso delle operazioni, sono state discusse e parzialmente recepite le osservazioni del consulente di parte (cfr. pag. 64 e 25, doc. Pt_1
27 . Al contrario, le doglianze svolte nell'atto di appello non trovano esatta corrispondenza Pt_1
nelle osservazioni del perito di parte ZZ, né nelle difese svolte dalla committente nella memoria
Con ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., con la quale ha replicato alla domanda riconvenzionale di (si vedano le pagine da 14 a 18 della memoria), sì che, comprensibilmente, tali questioni non hanno trovato spazio nella sentenza appellata.
In ogni caso, come si è visto, il consulente d'ufficio ha disatteso la proposta della committente di demolire tutto quanto realizzato dall'impresa, e, individuando una serie di interventi correttivi, ha confermato, in sostanza, l'utilità di una parte di ciò che è stato fatto.
Non è quindi fondata la pretesa, sic et simpliciter, di espungere dal computo del corrispettivo maturato
Con da tutto ciò che necessita di modificazioni e lavorazioni correttive. Detto diversamente, i vizi pagina 16 di 24 accertati non escludono di per sé il diritto dell'appaltatore al corrispettivo per le lavorazioni eseguite in quanto le ragioni del committente trovano tutela nell'accoglimento dell'azione risarcitoria proposta.
Si aggiunga che:
a. demolizione solai misti in laterizio e cemento armato
Per tale attività, il giudice ha riconosciuto alla società esecutrice €4.095. Ciò sarebbe tuttavia in contraddizione con la conclusione alla quale è pervenuto il consulente della inutilità della demolizione del solaio del sottotetto, che ha avuto addirittura conseguenze dannose. Vi è però che, secondo il consulente d'ufficio, la “La demolizione del solaio del piano sottotetto unitamente a tutti i ferri di ripresa, che costringe ad un dispendioso intervento inteso a garantire un incastro efficiente fra il nuovo solaio del piano sottotetto e il nodo muratura-solaio esistente, è da ritenere ricadente nella sfera decisionale del Progettista e D.L. e, pertanto, ricade in capo a quest'ultimo” (cfr. relazione, pag. 43).
Tale conclusione, in punto responsabilità, non è stata contestata dalla Giustamente, perciò, il Pt_1
Tribunale ha riconosciuto all'appaltatore il diritto ad essere pagato per la prestazione eseguita.
b. vespaio aerato piano terra
Per la realizzazione del vespaio aerato del piano terra, di complessivi 165 mq., il primo giudice ha
Con riconosciuto ad €8.250. Il consulente d'ufficio nessun rilevo critico ha svolto in ordine alle modalità esecutive di tale vespaio, ma ha evidenziato che il telaio in cemento armato “non risulta ancorato efficacemente ad una fondazione idonea” a causa della discutibile scelta progettuale di demolire una intera parete perimetrale in muratura portante, per sostituirla con detto telaio e che
“Perché il telaio possa assolvere efficacemente al suo compito si dovrà realizzare una nuova controfondazione ad esso collegata” (pag. 20 e 21 della relazione). In tale prospettiva, il consulente ha stimato il costo della demolizione della soletta (e non del vespaio) in €75,60 (cfr. atto di appello, pag.
19, e relazione del ctu, pag. 34). Appare di assoluta evidenza la pretestuosità della tesi dell'appellante, che vorrebbe sottrarsi al pagamento di complessivi €19.282 e cioè, come scrive nell'atto di appello, di tutte le voci che ineriscono all'esecuzione del telaio di facciata (cfr. relazione del ctu a pag. 18 ed atto di appello pagine 18 e 19), in ragione della necessità di procedere alla demolizione di una soletta di 4 mq. Che il telaio nella sua interezza debba essere demolito e ricostruito è solo l'opinione (e l'auspicio) dell'appellante.
c. irrigidimento solaio primo impalcato
Secondo la non sarebbe dovuto il complessivo importo di €6.000, riferito a “irrigidimento Pt_1 solaio 1° implacato (stima utilizzo n° 400 pioli, rete di ripartizione e getto di completamento)”,
pagina 17 di 24 considerato che il consulente tecnico d'ufficio ha espressamente affermato l'inefficacia dell'intervento.
In effetti, il consulente d'ufficio, nel rispondere alle osservazioni del consulente di parte ZZ, ha affermato di non aver riconosciuto all'impresa l'intera lavorazione (pioli e cappa di rinforzo -cfr. pag.
39 della relazione). L'aver computato l'importo di €6.000 (più iva al 10%), all'impresa a titolo di corrispettivo, comprensivo della fornitura e la posa di 400 pioli (si vedano l'atto di appello, pag. 19 ed il doc. 27 pag. 68), appare frutto di una svista. L'importo dovuto all'impresa deve essere Pt_1
quindi rideterminato senza tenerne conto.
Venendo al motivo 2.b, si è detto che, secondo la NN, il tribunale avrebbe errato nel riconoscere come da lei effettuati a favore dell'impresa pagamenti per €43.964,72 (iva inclusa) e non per
€87.705,26.
Il primo giudice avrebbe mal valutato la documentazione in atti, trascurando l'esistenza di una fattura - Con la n. 10/E del 12 febbraio 2021, emessa da per €47.839,54 a saldo- da cui si evincerebbe che la maggior parte del corrispettivo pattuito a quella data era stato pagato;
inoltre, non sarebbe stato in alcun modo provato che tra le parti sono intercorsi una pluralità di rapporti negoziali.
La documentazione in atti contraddice l'appellante, poiché, come scrive esattamente il primo giudice, da un confronto tra le causali dei bonifici prodotti come doc. 17 di parte attrice “e le fatture alle quali le Co suddette causali si riferiscono (doc. 20 di parte convenuta ), si evincono pagamenti per lavori eseguiti presso il laboratorio dell'attrice o, comunque, non riguardanti l'immobile sito in BU
ZI, Via Fratelli Cervi n. 29 (a titolo esemplificativo, la fattura n. 73/18 fa riferimento al
“ripristino pavimento laboratorio”). Sul punto, peraltro, non vi è prova di alcun invito rivolto dall'attrice alla affinché quest'ultima modificasse la causale delle suddette Controparte_1 fatture (memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice, pag. 16)”.
Lo stesso vale, sempre a titolo d'esempio, per il bonifico in data 4 gennaio 2019, eseguito da
[...]
a titolo di acconto sulla fattura n. 142, emessa nei confronti della predetta impresa _1 individuale per “studio di fattibilità” in vista della trasformazione a laboratorio dell'immobile di via
Fratelli Cervi n.31” e per il bonifico in data 30 novembre 2018, sempre eseguito dall'impresa
[...]
in relazione alle fatture n. 74 per “lavori di revisione manto di copertura Controparte_19
e ripristino parti ammalorati presso il vs. laboratorio sito a BU ZI (VA) via Sacro Monte n.3/4” Con e 142 (doc. 20, ).
È certo che la è proprietaria anche dell'immobile ubicato in via Fratelli Cervi 31 (cfr. doc. 31 Pt_1
e che in via Sacro Monte ella aveva il proprio laboratorio, in un immobile condotto in Pt_1
pagina 18 di 24 locazione (si veda la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1); soprattutto, ella non ha tempestivamente contestato né l'emissione delle fatture a carico dell'impresa né le causali _1 indicate, ma le ha recepite, tra l'altro effettuando il pagamento non come ma Parte_1
come , ed addebitando le operazioni su di un conto diverso (si vedano gli _1
IBAN dei citati bonifici – sempre doc. 17 da quello utilizzato per i pagamenti relativi ai lavori Pt_1
eseguiti in via Fratelli Cervi 29.
Dunque, può concludersi, in piena sintonia con il tribunale, che “essendo pacifica l'imputazione dei suddetti pagamenti, deve escludersi che gli stessi siano stati corrisposti dall'attrice a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti dall'appaltatrice presso l'abitazione sita alla via Fratelli Cervi n.
29”. Con Non giova alla tesi dell'appellante, in contrario, la causale “saldo lavori” della fattura n.10/E di , poiché ciò significa che il documento è stato emesso in relazione all'ultima tranche del credito maturato in capo all'appaltatrice in dipendenza delle lavorazioni eseguite e non che tutto il pregresso sia stato pagato.
Con Del pari infondata è la pretesa di considerare alla stregua di pagamenti a favore di i bonifici eseguiti in favore di AR GN (€6.240,54) e di (€5.000, che, peraltro, sono Parte_2
stati detratti dal credito riconosciuto ad e a , non solo perché, come Pt_3 Controparte_15 osserva il primo giudice, non destinati all'appaltatrice, ma anche perché eseguiti da _1
, nei confronti della quale è stata emessa la fattura n. 1723/F di AR GN (cfr. doc. 17
[...]
. Pt_1
Con In conclusione, il credito di nei confronti di deve essere rideterminato in Parte_1
€130.492,95 iva compresa (sottratto all'importo di €137.092,95 quello di €6.600), dal quale va sottratto l'importo di €43.964,72 (iva compresa) per i pagamenti eseguiti. Residuano €86.528,23.
Con il terzo motivo di appello, deduce la “Illogicità della motivazione, erronea valutazione Pt_1
dei fatti e delle risultanze, violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 cpc
e 2233 e ss cc in relazione all'art. 2697 cc.” e contesta l'ammontare del credito riconosciuto all' ed a per compensi per l'attività di progettazione e direzione Pt_3 Controparte_15
lavori.
Il Tribunale ha quantificato detto credito recependo i conteggi del consulente d'ufficio, e cioè in misura pari ad €27.347,93 + (4%) e Iva (22%), applicando i criteri previsto dal D.M. n°140/2012 in Per_5 materia di compensi professionali su lavori stimati in €124.629,95.
pagina 19 di 24 L'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto avvalersi della consulenza tecnica d'ufficio nel determinare l'ammontare del corrispettivo spettante ai progettisti, poiché il consulente non era stato incaricato di procedere alla quantificazione del compenso, ma solo di esprimersi sulla congruità dell'importo richiesto. Il consulente, peraltro, avrebbe semplicemente ipotizzato lo svolgimento di attività da parte del professionista, concludendo, che “il corrispettivo richiesto … non appare congruo”. In ogni caso, nulla potrebbe essere riconosciuto ai professionisti, considerate le gravi manchevolezze riscontate ed alcune voci, in particolare, riguarderebbero attività che non sono state svolte. Non sarebbe affatto pacifico che le prestazioni professionali per le quali è stato richiesto il pagamento siano state eseguite.
Va premesso che, in mancanza di un contratto scritto, anche nel contratto d'opera la determinazione del compenso spetta in ultima istanza al giudice, il quale si è legittimamente avvalso dell'esito dell'indagine peritale.
La mole della documentazione in atti -progetti, pratiche amministrative, corrispondenza- non consente in alcun modo di dubitare che l'attività di progettazione e direzione lavori sia stata svolta;
altrimenti, non vi sarebbe stato neppure motivo per coinvolgere l'ingegner e nell'iniziativa Pt_3 Parte_2
giudiziaria, né per chiedere la loro condanna al risarcimento dei danni.
All'udienza del 20 giugno 2023 e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1,
c.p.c., la nell'opporsi alla domanda riconvenzionale dei progettisti, ha contestato in modo del Pt_1
tutto generico che le prestazioni professionali di cui è stato richiesto il pagamento siano state rese e che il consulente tecnico ha valorizzato, sì che la contestazione di alcune specifiche voci elencate alle pagine 25 e 26 dell'atto di appello è tardiva e non può essere presa in considerazione.
Si aggiunga che non ha domandato la risoluzione del contratto per Parte_1 inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, sì che “il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.” (cfr. Cass. ord. n..27402/2024).
Nel caso in esame, è pacifico che l'incarico professionale non sia stato portato a termine ed è per questo che il consulente d'ufficio, accogliendo le osservazioni del consulente di parte ZZ (che proprio questo criterio ha suggerito), ha calcolato i “compensi tecnici esclusivamente sulla base dei lavori eseguiti ed accertati fino alla sospensione del cantiere, riparametrandoli sulla base dell'importo che scaturisce a valle delle osservazioni dei CTP accolte. il compenso è parametrato al corrispettivo
pagina 20 di 24 spettante alla società appaltatrice” (si veda la relazione del ctu - doc. 27 pag. 69 e 70). È in Pt_1 questi termini che va interpretata l'espressione del ctu, laddove scrive di aver “ipotizzato” quali attività sono state svolte dall' nel senso che, poiché non risulta che l'incarico di progettazione e Pt_3
direzione lavori sia stato affidato ad altri, le prestazioni rese, nella loro tipicità, si ricavano indirettamente, ma in modo inequivoco, dalla verifica delle lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice.
Ne deriva che il motivo può essere accolto solo in minima parte, quale effetto della rideterminazione dell'importo dovuto alla società appaltatrice, con riduzione proporzionale del compenso dovuto per il contratto d'opera. L'importo dovuto all' ed a ammonta quindi ad €26.031,33. Dedotto Pt_3 Parte_7 il pagamento di €5.000, il debito della committente è pari ad €21.031,33 oltre CA per €841,25 ed iva per €4.626,89, per un totale di €26.499,47.
Con il quarto motivo di appello, la si è doluta della compensazione delle spese, considerata la Pt_1
soccombenza (parziale) delle controparti e del mancato rimborso delle spese pagate ai propri consulenti, sottolineando l'incongruenza della motivazione del tribunale, che risulta riferita ai professionisti incaricati della riprogettazione e non ai consulenti di parte. Poiché la riforma parziale della sentenza impone di rivedere la regolamentazione delle spese anche per il giudizio di primo grado e non vi è appello sulla corretta esclusione, tra le voci di danno, dei costi sostenuti per la nuova e non necessaria progettazione dell'opera (cfr. relazione , pag. 77), il tema sarà affrontato in Per_2
seguito.
In conclusione, applicati i medesimi criteri di calcolo seguiti dal tribunale, che non sono stati oggetto di censure da parte di alcuno, neppure in ordine al riconoscimento della rivalutazione e degli interessi ed alle decorrenze dei predetti accessori, dovrà pagare: Parte_1
A) ad €59.934,15 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e Controparte_1
Con sino al saldo effettivo. Infatti, è debitrice nei confronti della parte attrice di €26.594,08
(16.193,10 per costi eliminazione vizi rivalutati ad oggi + 8.201,08 + 2.200) e è Pt_1 debitrice nei confronti dell'appaltatore di €86.528,23;
B) a e €23.870,80 oltre interessi legali dalla data della presente Parte_3 Parte_2
sentenza al saldo effettivo. Infatti, e devono a parte appellante Pt_3 Parte_2
€50.370,27 (€42.169 per costi eliminazione vizi rivalutati all'attualità + 8.201,08) e è Pt_1 loro debitrice di €26.499,47.
pagina 21 di 24 Occorre infine decidere l'appello incidentale proposto da , che è fondato. Parte_3
Il primo giudice, infatti, ha accolto la domanda di manleva proposta da Controparte_15
mentre ha respinto quella proposta da , in quanto “il contratto di assicurazione
[...] Parte_3 depositato in atti è stato stipulato solo dallo e non dall'ingegner Parte_8
personalmente e quindi solo la prima risulta titolare del rapporto contrattuale nei confronti Pt_3 dell'assicurazione”.
Ottanà, giustamente, ha evidenziato che il contratto prevede che “L'assicurazione si intende prestata a favore di Ingegneri, architetti, studi associati e società professionali. In tal caso l'assicurazione si intende prestata sia a favore del contraente quale studio associato, società professionale o società di ingegneria, sia a favore dei professionisti (titolari o dipendenti del contraente) che svolgono l'attività descritta in polizza per conto del contraente stesso.” (si vedano le condizioni di polizza doc. 2 comparsa di costituzione )”. Controparte_16
La sentenza, sul punto, deve essere riformata.
Lo ammette, in sostanza, anche laddove scrive che “si tratta di una questione più di forma che CP_16
di sostanza. È pacifico, infatti, che la polizza sottoscritta dallo con Parte_9 garantisce l'attività dei professionisti dello studio tecnico stesso. La compagnia, pertanto, CP_20
coerentemente, dopo la sentenza ha provveduto al pagamento di quanto posto a carico dello studio tecnico assicurato e dell'Ing. , dedotta la franchigia prevista dal contratto. La Parte_3
domanda di garanzia proposta dallo studio tecnico assicurato, accolta dal Giudice del Tribunale di
BU riguarda già anche l'attività dell'Ing. , la cui richiesta di un'ulteriore generica manleva, Pt_3
così come formulata fin dal giudizio di primo grado, appare quindi poco intelleggibile, priva di oggetto
e di contenuto, oltreché lessicalmente imprecisa”.
L'avvenuto pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado non priva il convenuto/danneggiante di interesse rispetto alla domanda, tanto più che l'appello di viene Pt_1
accolto, sia pure in minima parte.
Dunque, deve essere manlevato da di quanto lo stesso Parte_3 Parte_4
dovesse pagare in favore di in forza della presente sentenza - a titolo di Pt_3 Parte_1
capitale, ed interessi - nei limiti della quota di danno allo stesso ascrivibile e di quanto previsto dal contratto e cioè con a carico dell'assicurato, a titolo di franchigia, una somma pari ad euro 10.000.
Le spese
pagina 22 di 24 In punto spese, occorre dar seguito alla regola secondo la quale, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/2021,
Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259, nel medesimo senso, tra le tante, Cass.
30 ottobre 2013 n. 8718; 14 ottobre 2013 n. 23226; 30 agosto 2010 n. 18337).
Con Nel caso in esame, nel rapporto tra l'appellante, , e va ribadito che Pt_3 Parte_2
sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio, poiché si è in presenza di una situazione di reciproca e parziale soccombenza di tutte le parti.
Ciò comporta che debba essere escluso anche il diritto della al rimborso delle spese anticipate Pt_1
in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, che ha dato conferma solo parziale degli assunti della ricorrente, e che ha invece fatto emergere la (parziale) fondatezza delle difese e delle domande delle controparti.
Le spese possono essere compensate anche nel rapporto tra gli assicurati e la compagnia di assicurazione, per le stesse ragioni espresse dal Tribunale di BU ZI (qui richiamate), dovendosi, come si è detto, aver riguardo all'esito complessivo della lite e considerato che la compagnia non ha frapposto inutili ostacoli all'appellante incidentale, riconoscendo prontamente l'errore interpretativo del giudice di primo grado.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo sull'appello principale di Parte_1
e sull'appello incidentale di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in
[...] Parte_3
riforma parziale della sentenza n. 462/2024 del Tribunale di BU ZI, pubblicata il 28 marzo
2024:
1. condanna a pagare: Parte_1
1.1. ad €59.934,15 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino Controparte_1
al saldo effettivo;
1.2. a e €23.870,80 oltre interessi legali dalla data della presente Parte_3 Parte_2
sentenza al saldo effettivo;
pagina 23 di 24 2. dichiara tenuta a tenere indenne anche da quanto Parte_4 Parte_3 quest'ultimo dovesse pagare alla in esecuzione della presente sentenza, nei limiti della Pt_1
quota di danno allo stesso ascrivibile e con franchigia di €10.000;
3. conferma, per il resto, la sentenza appellata;
4. dichiara irripetibili le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
5. dichiara le spese del doppio grado interamente compensate tra tutte le parti.
Così deciso in Milano l'8 gennaio 2025.
La consigliera est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Alberto Massimo Vigorelli
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Vigorelli Presidente dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliera dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1413/2024 promossa in grado d'appello
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 C.F._1
TRENTO E TREIESTE N. 4, BUSTO ARSIZIO, presso lo studio dell'avv. ROCCO PAOLO PUCE, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1
amministrazione , elettivamente domiciliato in VIA MOSCOVA N. 34, Controparte_2
LEGNANO, presso lo studio dell'avv. PAOLO MARANI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti unitamente all'avv. MIRA MARANDO;
(P.IVA ) e CP_3 Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
(C.F ) elettivamente domiciliati in VIA MANZONI N. 17, GALLARATE, C.F._2 presso lo studio dell'avv. GIULIA OLDANI, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_4 P.IVA_3
EMANUELE GUIDONE, elettivamente domiciliata in VIA BAGAINI N. 14, VARESE, presso lo pagina 1 di 24 studio degli avv. ANTONIO MATERA e FABIO MATERA che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLATI E ANCHE APPELLANTE INCIDENTALE Parte_3
avente ad oggetto: appalto e altre ipotesi ex art. 1655 s.s. c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di BU ZI n. 462/2024 emessa a definizione del giudizio rubricato al n. RG 4340/2022, notificata in data 5.4.2024, e in accoglimento dell'appello spiegato e delle domande tutte proposte, così giudicare:
In via principale: premessa ogni e più opportuna declaratoria, per tutti i motivi esposti in atti di primo e del presente grado:
A. Accertato e dato atto che l'immobile di proprietà della Sig.ra sito in BU Parte_1
ZI alla via F.lli Cervi 29 è stato oggetto di interventi edili ed opere di ristrutturazione appaltate dall'attrice a Controparte_1
B. Accertato e dato atto che l'attrice conferiva l'incarico di Progettista e Direttore dei Lavori delle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in BU ZI, Via F.lli Cervi n. 29 all' CP_4
Cont con studio in BU ZI C.so XX Settembre 29 ed a 8&PARTNERS corrente in BU ZI
C.so XX Settembre n.29;
C. Dichiarare che l'immobile di proprietà dell'attrice presenta gli abusi edilizi ed i gravi, vizi e difetti meglio indicati in atti e, in ogni caso, così come accertati dalla CTU depositata all'esito del procedimento ex art. 696 c.p.c. sub R.G.N.1760/2021 del Tribunale di BU ZI;
D. Per l'effetto, accertare e dichiarare che si è resa gravemente Controparte_1
inadempiente alle obbligazioni assunte in sede di contratto di appalto a suo tempo stipulato con l'attrice-appellante.
E. Accertare e dichiarare altresì che, in ragione dei medesimi abusi edilizi e gravi vizi e difetti accertati sull'immobile per cui è causa, l'ING. ed si sono resi Persona_1 Parte_2
inadempienti al contratto di prestazione professionale stipulato con l'attrice-appellante;
F. Conseguentemente, in ragione degli accertati inadempimenti contrattuali, dichiarare tenuti in ragione delle rispettive obbligazioni contrattuali, , in via solidale o alternativa con Controparte_1
l'ING. ed al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi Persona_1 Parte_2
pagina 2 di 24 dall'attrice derivati dai vizi e difetti accertati, dalle opere abusive realizzate e dai ritardi nella consegna dell'immobile, oltre che dalla perdita di chances e dal maggior corrispettivo pagato a tutti i convenuti rispetto all'opera svolta.
G. Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in via solidale o alternativa con l'ING. e con in Persona_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra Parte_1
a titolo di risarcimento di ogni danno, il complessivo importo di € 220.921,48, ovvero quella
[...]
diversa somma maggiore o minore determinata in corso di causa, o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo ed alle spese legali e di consulenza relative al procedimento davanti al Tribunale di BU ZI, RG. 1760/2021.
Ancora in via principale: per i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare la grave responsabilità processuale dei convenuti e condannare gli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno patito dall'attrice a seguito di tale condotta nella misura ritenuta congrua dall'Ill.mo Sig. Giudice.
Ancora in via principale: rigettare le domande tutte svolte dalle altre Parti anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui agli atti.
In via istruttoria: Si reiterano le istanze tutte proposte in primo grado, insistendo affinché venga dato ingresso alle stesse e, pertanto,
➢ Si chiede la chiamata a del CTU ING. , in particolare, sulle CP_5 Persona_2
contestazioni di cui ai quesiti 3) 5) 8) 9) come argomentate in atti, sulla base delle osservazioni riportate in atti e nei documenti allegati e tenuto conto in particolare delle ulteriori valutazioni contenute nella perizia Ing. chiarimenti da lett. A a lett. J che di seguito si trascrivono: Per_3
Con A. Chiarisca il CTU sul QUESITO 3) – posto che NON HA mai effettuato tali lavorazioni, avendo abbandonato il cantiere a gennaio 2019 e che allo stato tali lavorazioni non sono state eseguite - se le lavorazioni intese a ripristinare le distanze di legge siano state
Cont erroneamente attribuite a e ricomprese nel computo e costi dei lavori eseguiti. In caso affermativo dica quanto incide sul computo dei lavori eseguiti e da eseguirsi
il CTU sul 5) se i prezziari ai quali usualmente ci si riferisce per tali CP_6 Per_4
lavori consentano di stimare questi con sufficiente precisione e attendibilità
il CTU sul QUESITO 5) se nell'elenco delle opere eseguite siano comprese o meno CP_7
Con le demolizioni degli abusi che il CTU attribuisce a – ovvero interventi di demolizione di pagina 3 di 24 opere quali la muratura a distanza inferiore di mt 10 dal fabbricato di fronte e la muratura perimetrale lato strada e pilastri, in realtà ancora esistenti, e quale sia il costo calcolato da trasporre nella voce costi di ripristino.
D. Chiarisca il CTU sul QUESITO 5) se vada previsto un costo aggiuntivo per rimediare a tali demolizioni da parte dell'attrice e vada RIDOTTO l'importo delle lavorazioni eseguite in Con cantiere da sino al gennaio 2019 ridimensionando i costi e riportandoli a quelli corretti del
CME depositato in Comune (Cfr. doc.4 CME pari a 77.756,49 e/o del CME Ing. Per_1
CME ING. TI)
E. Chiarisca il CTU sul QUESITO 8) se, tenuto conto della tipologia del cantiere
(ristrutturazione di una casa di civile abitazione) le procedure di intervento indicate in CTU siano concretamente realizzabili.
il CTU sul QUESITO 8) se tenendo conto del tipo di intervento e considerando gli CP_8
aspetti connessi alla sicurezza dei lavori e stabilità dell'edificio non sia più opportuno seguire la strada della demolizione e ricostruzione raccomandata dal CTP TI e dal perito Ing. piuttosto che del consolidamento Per_3
il CTU sul QUESITO 8) per quale motivo ha individuato queste lavorazioni di CP_9
consolidamento senza tenere in considerazione la maggiore difficoltà rispetto a demolizioni e ricostruzioni dei manufatti abusivi e viziati.
H. Chiarisca il CTU sul QUESITO 8) se i costi necessari per le soluzioni di demolizione e ricostruzione come suggerite dal CTP Ing. TI e quantificate dalla perizia allegata Ing. iano in linea con quelli ivi stimati pari ad euro 96.548,40 (Iva esclusa) oltre Per_3
spese tecniche. Indichi inoltre se e quali prezzi unitari, adottati nel proprio computo, siano ricavati da prezziari di riferimento e quali.
I. Chiarisca il CTU sul QUESITO 8) se i costi indicati in CTU e pari ad euro 48.563,87 (Iva esclusa) per l'ipotesi di consolidamento dei lavori difformi siano adeguati in relazione agli attuali prezzi di mercato e siano stati correttamente preventivati pur in assenza di verifica sulla qualità dei materiali impiegati e senza considerare imprevisti per lavorazioni puntuali estremamente critiche.
il CTU sul QUESITO 9) se il rimborso spettante all'attrice relativo ad oneri di CP_10
costruzione e oblazione che non avrebbe altrimenti versato comprenda anche la metà della somma di euro 66.638,12 e quindi euro 33.319,06 per avere ICO e il Progettista eseguito pagina 4 di 24 demolizioni tali sull'edificio originario da classificare l'intervento quale di 1^ livello di costruzione anziché di ristrutturazione con un esborso che diversamente non sarebbe stato chiesto dall'Ente ammnistrativo.
➢ Si chiede altresì un supplemento di CTU al fine di individuare e quantificare le soluzioni tecniche effettivamente necessarie per porre rimedio ed eliminare i vizi e abusi riscontrati, come da proposta quesito di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI c. cpc depositata nel giudizio di primo grado.
➢ Si chiede rinnovarsi CTU con nomina di altro Consulente anche al fine di quantificare i danni e individuare e quantificare le soluzioni tecniche effettivamente necessarie per porre rimedio ed eliminare i vizi e abusi riscontrati.
➢ Si chiede essere ammessi a prova testimoniale sui capitoli di prova sotto specificati indicando a testi
Arch. - Arch c/o Studio Tecnico Arch. Torresan BU ZI Testimone_1 Testimone_2
T.D.A. Srl via F. Baracca– Geom. con Studio in C.so Italia BU ZI– Testimone_3
1. Vero che l'iter edilizio urbanistico dell'immobile di via F.lli Cervi 29 alla data in cui il suo Studio
Tecnico ha preso incarico è quello descritto al DOC. 34 che si mostra al teste
2. Vero che gli elaborati presentati dall'Ing. sono stati bocciati /respinti dal per Per_1 CP_11 essere incompleti o non conformi o erronei, compresa l'autorizzazione paesaggistica
3. Vero che il rilascio di concessione del PDC 49/2020 è stato un iter lungo e complesso per via di necessarie integrazioni, revisioni ed elaborazioni causate dalle difformità, abusi, errori di progettazione Con eseguiti sull'immobile a opera di e Ing. nel periodo agosto 2018/gennaio 2019 Pt_3
4. Vero che l'inoltro di PDC 9/2019 in sanatoria risultava in contrasto con i parametri edilizi urbanistici e veniva respinto
5. Vero che sono state necessarie reiterate modifiche al Progetto dell'Ing. per ottenere un Pt_3
Permesso in parziale sanatoria n.0009/2019” oltre al versamento degli oneri
6. Vero che la sig.ra ha versato e pagato oneri al in misura doppia Pt_1 Controparte_12
rispetto a quanto avrebbe dovuto versare in assenza degli abusi commessi e degli errori relativi alle istanze presentate dall'Ing. Pt_3
7. Vero che la sig.ra ha dovuto pagare ulteriori contributi di costruzione rispetto all'ordinario Pt_1 perché considerati dal comune oneri di 1^ livello per l'entità delle demolizioni eseguite da CP_1
8. Vero che ostacolava il subentro dell' e negava il rilascio delle CP_1 Controparte_13
certificazioni dei lavori eseguiti pagina 5 di 24 CP_1
9. Vero che l'impresa che avrebbe dovuto subentrare all'Impresa ICO srl incontrava difficoltà per Con mancate certificazioni rilasciate dall'Impresa per la presenza del ponteggio e materiali della stessa lasciati in cantiere
10. Vero che l'Impresa ha sgomberato il cantiere e portato via i materiali solo a luglio del 2023 CP_1
11. Vero che per smontare il ponteggio la sig.ra si è avvalsa della Impresa ET EG Pt_1
perché non vi provvedeva CP_1
➢ Si chiede essere ammessi a prova testimoniale sui capitoli di prova sotto specificati, indicando a testi i titolari delle ditte AR GN SRL di Canegrate - Edilizia Moderna Nuova SRL di BU
ZI – Geom. Garavaglia SRL di Parabiago – Tecnaria Spa. CP_14
12. Vero che i materiali di cui al DDT che si rammostra sono stati consegnati presso il cantiere di BU
ZI Via F.lli Cervi 29 all'Impresa ivi presente Controparte_1
13. Vero che il materiale legname di cui alla fattura che si rammostra è stato pagato dalla Sig.ra per lavori presso il suo immobile in BU ZI Via F.lli Cervi 29 commissionati Pt_1 all'Impresa e che è stato ivi depositato. CP_1
Respingere ogni diversa istanza.
Con vittoria di spese e compensi di causa, anche per i Ctp e professionisti intervenuti, di entrambi i gradi del giudizio, comprensivi altresì di quelli relativi al procedimento ex art. 696 c.p.c. sub R.G.N
1760/2021 del Tribunale di BU ZI, nonché dell'onorario e delle spese liquidate a favore del
CTU pari a € 4.767,73 oltre accessori di legge.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'On. Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
- in via principale: respingere l'impugnazione proposta dalla Sig.ra in quanto Parte_1
infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti e confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso: con vittoria di spese del giudizio.
- in via istruttoria: salva ogni riserva”.
Per gli appellati e appellanti incidentali Controparte_15
[...]
pagina 6 di 24 “Voglia l'On. Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
1) rigettare nel merito l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto ed in diritto. Pt_1
2) accogliere l'impugnazione incidentale proposta e conseguentemente riformare parzialmente l'impugnata sentenza, dichiarando la Società tenuta a garantire, manlevare Controparte_16
e tenere indenne anche l'Ing. , nei termini di polizza, dagli effetti dell'eventuale Parte_3
accoglimento delle domande attoree e, di conseguenza, condannarla al pagamento di tutte le somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della sig.ra Pt_1
3) Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. in misura di legge se dovuta”.
Per l'appellata Parte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così provvedere:
- respingere l'appello tenorizzato da perché infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
- confermare integralmente la sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. n° 462/2024 del 27/03/2024, dal
Tribunale di BU ZI – Sezione Terza Civile – nella persona del Giudice Dott. Carlo Barile;
- in ogni caso, respingere ogni e qualsiasi richiesta avanzata a qualsiasi titolo nei confronti di ivi compreso l'appello incidentale tenorizzato dall'appellato Ing. Parte_4
, così come formulato, infondato sia in fatto che in diritto. Controparte_17
Spese e competenze del presente grado integralmente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti
ha affidato all'ingegner ed a la Parte_1 Parte_3 Controparte_15
progettazione, con espletamento anche delle pratiche amministrative e poi la direzione lavori, della ristrutturazione di un immobile in BU ZI, via F.lli Cervi n. 29 e ad Controparte_1
l'esecuzione delle opere necessarie come elencate nel computo metrico depositato in Comune nel fascicolo della pratica edilizia. Non è stato redatto un contratto scritto;
a detta della le parti Pt_1 convennero che l'opera sarebbe stata consegnata a giugno 2019.
I lavori, iniziati a settembre 2018, sono stati sospesi il 25 gennaio 2019 a seguito di ordinanza del
Comune di BU ZI per l'assenza di un idoneo titolo edilizio e mai più ripresi, neppure successivamente al rilascio di concessione in sanatoria (doc. 9, e di nuovo permesso di Pt_1
pagina 7 di 24 costruire nell'estate del 2020, sulla base di un diverso progetto redatto da un nuovo professionista (cfr. doc. 1, 11 e 12 . Pt_1
Essendo i rapporti tra le parti irrimediabilmente compromessi, dapprima incaricava un tecnico Pt_1 di fiducia di verificare lo stato dell'immobile e quindi instaurava procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam.
Il consulente incaricato confermava che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e che vi erano importanti difetti di ordine strutturale ed indicava le opere ritenute necessarie per la loro eliminazione.
Il giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di BU ZI , Pt_1 Parte_3 [...]
ed chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, Controparte_15 Controparte_1 quantificati in €220.921,48. In via istruttoria, ha domandato che il consulente tecnico d'ufficio venisse convocato a chiarimenti, soprattutto per discutere delle soluzioni tecniche individuate, divergenti da quelle suggerite dai suoi professionisti.
Nel contraddittorio con le parti convenute ed chiamata in causa da Controparte_16 Parte_3
e da per essere tenuti indenni dagli esiti della lite, il Tribunale
[...] Controparte_15
di BU ZI, senza far luogo ad attività istruttoria, con la sentenza n. 462/2024, letta in udienza il
27 marzo 2024, così ha deciso:
“1) accertata la responsabilità di nei confronti di per i vizi Controparte_1 Parte_1
indicati in parte motiva e accertato il credito vantato da nei confronti di Controparte_1 [...]
a titolo di compensi professionali, operata la compensazione impropria tra le rispettive Parte_1
poste di dare e avere, condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma pari ad euro 68.830,63 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo;
2) accertata la responsabilità di e di nei confronti di Controparte_15 Parte_3
per i vizi indicati in parte motiva e accertato il credito vantato da Parte_1 Parte_2
e di nei confronti di a titolo di compensi professionali,
[...] Parte_3 Parte_1
operata la compensazione impropria tra le rispettive poste di dare e avere, condanna
[...]
e in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_15 Parte_3 Parte_1
della somma pari ad euro 20.128,04 oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
pagina 8 di 24 3) in accoglimento della domanda di manleva formulata da dichiara Controparte_15
tenuta e condanna a manlevare di tutto Parte_4 Controparte_15 quanto quest'ultimo pagherà all'attrice nei limiti della quota di danno allo stesso ascrivibile in esecuzione della presente sentenza per capitale, interessi, nei limiti di quanto previsto dal contratto e cioè con a carico dell'Assicurato, a titolo di franchigia, una somma pari ad euro 10.000,00;
4) rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_3 [...]
Parte_4
5) compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite;
6) pone le spese di Atp nella misura di ¼ ciascuno a carico di tutte le parti del presente giudizio.”
L'appello
I. Il procedimento
ha proposto appello contro detta sentenza, dolendosi sia della sottovalutazione Parte_1 dei danni che dell'errata quantificazione del suo debito nei confronti dell'appaltatore e dei progettisti;
dunque, ha riproposto tutte le domande e le difese svolte nel giudizio di primo grado, insistendo nelle richieste istruttorie.
Le altre parti si sono costituite in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
ha proposto appello incidentale, insistendo per l'accoglimento della domanda di Parte_3
manleva.
Respinte l'istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi degli artt. 351 e 283 c.p.c. proposta dalla e le istanze istruttorie, compresa l'istanza di rinnovazione della consulenza d'ufficio, la causa è Pt_1
stata rimessa al collegio per la decisione il 19 dicembre 2024 e la sentenza deliberata nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
II. La decisione
L'appello principale è parzialmente fondato.
Con il primo motivo, lamenta il “Mancato assolvimento dell'obbligo di Parte_1
motivazione e comunque illogicità e contraddittorietà della stessa, erronea valutazione e lettura delle allegazioni e delle prove - Violazione di norme di diritto (art. 111 Cost, artt. 112 e 132 cpc, art. 2697 cc. in relazione agli artt. 115 e 116 cpc)” in rapporto alla quantificazione dei danni.
Per maggiore chiarezza espositiva, conviene trattare separatamente delle singole voci.
1. Opere rimediali
pagina 9 di 24 Con Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che l'intervento eseguito da , sulla base del progetto non è conforme alle regole dell'arte. Sul punto, non vi è Parte_5
contestazione.
Ha indicato le opere necessarie per eliminare i difetti, ed ha stimato il costo di tali interventi in complessivi €48.563,87 (oltre iva), tenuto conto dei prezzi correnti di mercato all'epoca dell'esecuzione dei lavori, quali riportati nel Prezziario dei lavori pubblici della Lombardia.
La invocando le diverse valutazione dei suoi professionisti di fiducia -l'ing. ZZ, che è Pt_1
stato il suo consulente di parte nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e l'ing.
successivamente compulsato- sostiene che gli interventi prospettati rappresenterebbero Per_3
“meramente “pezze puntuali che costringono a lavori difficili da realizzare, con tecnologia non comune per le imprese …”; inoltre, che le la cifra esposta valutata “spesso a corpo è piena di incertezze
e assolutamente inadeguata … (anche in relazione agli attuali prezzi di mercato)” e che il Tribunale, nonostante le critiche mosse all'elaborato peritale e le contraddizioni in cui sarebbe incorso il consulente, non avrebbe spiegato in modo sufficientemente dettagliato le ragioni della propria adesione alle conclusioni della consulenza, che avrebbe in sostanza recepito in modo acritico.
Le censure, come illustrate nell'atto di appello alle pagine da 8 a 14, non colgono nel segno, risolvendosi per lo più, esse si, nell'accedemico richiamo a regole giurisprudenziali ed in mere petizioni di principio, invece che in un'articolata e puntuale confutazione delle ragioni della decisione.
E' pacifico, ed in via di principio non sembra dubitarne neppure l'appellante, che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr. Cass. ord. 33742/22).
Nel caso in esame, il primo giudice, ha spiegato di condividere la valutazione del c.t.u. in quanto fondata su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivata ed ha correttamente evidenziato come il consulente d'ufficio “abbia risposto in modo puntuale e più che esaustivo alle osservazioni dei consulenti, sicché ci si può richiamare integralmente alle considerazioni già svolte dall'ausiliario,
pagina 10 di 24 tenuto altresì conto del carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti (cfr., sul punto, ex multis, Cass. n. 1815/2015; Cass. n. 282/2009; Cass., n. 8355/2007 …”.
Del resto, le censure svolte dall'appellante -e dai professionisti che l'hanno affiancata- non evidenziano specifici errori di carattere tecnico nelle valutazioni del consulente d'ufficio, né danno conto della violazione o cattiva applicazione della disciplina di settore e neppure di un qualche fraintendimento della situazione di fatto che infici il giudizio reso;
la tesi di è semplicemente che Parte_1 gli interventi suggeriti dal consulente d'ufficio siano difficili da attuare e che, per questo motivo, non Con offrano le stesse garanzie di riuscita rispetto alla demolizione di tutto ciò che da è stato fatto e dalla sua ricostruzione.
Non è un caso che il ZZ, consulente di parte della nel corso del procedimento di Pt_1 accertamento tecnico preventivo non avesse prospettato l'utilità di ulteriori indagini (cfr. i verbali delle operazioni peritali), ed avesse concordato con il consulente d'ufficio le opere necessarie ad eliminare i vizi e difetti evidenziati. Il consulente, successivamente, ha spiegato il revirement affermando di aver aderito alle soluzioni proposte esclusivamente in un'ottica transattiva e quindi per agevolare il contenimento dei costi. Resta il fatto che -a prescindere dall'inverosimiglianza di una tale giustificazione, considerato che il ricorso per ATP non aveva finalità conciliativa e che i tecnici concordarono tra loro l'individuazione dell'intervento più adeguato “economicamente e strutturalmente” (così il verbale in data 7 settembre 2021) - il professionista della NN non aveva trovato nulla da obiettare, sotto il profilo tecnico, rispetto alle soluzioni prospettate. Ciò vuol dire che esse erano idonee. Lo conferma ulteriormente quanto scrive il ZZ a pagina 5 della relazione in data 8/11/2021 (allegata sub 3 alla relazione del ctu e richiamata dal perito di parte nelle sue osservazioni), ove la proposta di intervenire mediante demolizione e ricostruzione integrale è prospettata come quella “più opportuna” e non come l'unica adeguata alla eliminazione dei vizi. Senza dimenticare che molte osservazioni del ZZ, proprio con riferimento alle opere rimediali, sono state accolte e che le altre sono state diffusamente e logicamente confutate dal consulente d'ufficio in modo del tutto convincente (si vedano, ad esempio, per ciò che concerne le fondazioni, il solaio del primo piano ed i plinti, la pagina 13 delle controdeduzioni del ctu – allegato 3 alla relazione Per_2
e, per il solaio del secondo impalcato, le pagine 16 e 17).
Neppure l'ing. il quale non ha partecipato alle operazioni peritali, ma è stato nominato Per_3 solo successivamente al deposito della relazione del ctu e l'ha sottoposta, fuori dal contraddittorio, a revisione critica nell'interesse della ha segnalato specifici errori di valutazione attribuibili al Pt_1
pagina 11 di 24 consulente d'ufficio in termini di palese devianza dalle nozioni correnti della tecnica delle costruzioni e dalla normativa di settore, soprattutto indicandone la fonte e rendendola verificabile punto per punto, né ha segnalato specifici accertamenti tecnici dai quali, secondo le predette nozioni, non si dovrebbe prescindere e che invece siano stati omessi. Il AL, infatti, premesso un generico richiamo alle disciplina di settore e muovendo da alcune sue personali convinzioni (ad esempio, che dovrebbero essere predilette modalità esecutive che necessitino di manodopera “qualificata ma non specialistica” - cfr. doc. 28, pag. 5), ha formulato un giudizio in termini non già di assoluta inidoneità degli interventi proposti dal consulente d'ufficio, ma, ancora una volta, di eccessiva complessità e delicatezza dal punto di vista tecnico (si vedano, in particolare, le pagine 14 e 20 del doc. 28) e di incertezza del risultato in rapporto alle prospettate ed auspicate demolizioni e ricostruzioni.
Tuttavia, il timore di futuri errori da parte di terzi incaricati delle lavorazioni o di “sorprese” in corso Con d'opera, come già chiarito dal Tribunale di BU ZI, non può giustificare l'imposizione a di costi superiori a quelli delle opere necessarie (e sufficienti) ad eliminare i vizi riscontrati, poiché il danneggiante risponde solo delle conseguenze del proprio inadempimento e perché il ristoro integrale del pregiudizio sofferto dal danneggiato rappresenta oggetto e limite della pretesa risarcitoria, sì che non esiste un diritto della committente di scegliere, tra due soluzioni egualmente efficaci, quella più onerosa per la parte inadempiente.
Si aggiunga che, nell'importo indicato dal consulente d'ufficio, in accoglimento delle osservazioni del consulente di parte, si è tenuto conto della necessità di esecuzione di prove di laboratorio sui materiali utilizzati (che presuppongono prelievi demolitivi e successivo ripristino -cfr. pag. 19 allegato 3 relazione ) e dei costi per le preliminari verifiche sugli elementi strutturali (cfr. pag. 20, Per_2
allegato 3 e pag. 42 relazione finale).
Quanto ai prezzi, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio si è attenuto al prezziario della Regione
Lombardia alla data di esecuzione dei lavori, che, sul punto, nessuna obiezione era stata svolta dal
ZZ e che tale importo è stato attualizzato dal primo giudice, che lo ha rivalutato alla data della sentenza impugnata (pag. 8 sentenza) e lo sarà anche in questa sede. Al contrario, né l'appellante né il hanno giustificato il giudizio espresso sull'inadeguatezza dei costi stimati attraverso Per_3
elementi suscettibili di riscontro obiettivo da parte di questa Corte, quali preventivi o prezziari più aggiornati. Anche sotto questo profilo, quindi, le doglianze della sono del tutto ingiustificate, al Pt_1
pari della richiesta di approfondimenti istruttori.
pagina 12 di 24 Diversamente da quanto sostiene l'appellante, infine, il consulente ha provveduto anche ad evidenziare, laddove possibile, le misure delle lavorazioni previste (cfr. pagine da 136 a 138 del documento n. 27 di parte e nessuno specifico rilievo è stato svolto sulla correttezza delle misure poste a base dei Pt_1
conteggi.
Quanto alle opere già realizzate per ripristinare le distanze di legge dai confini e dai fabbricati prospicienti, originariamente non rispettate (si veda relazione del consulente d'ufficio, pag. 16), spettava alla dimostrare l'esborso sostenuto ulteriore rispetto ai 1.200 euro riconosciuti dal Pt_1 consulente d'ufficio (cfr. relazione, pag. 42).
Nulla prova, infine, la nuova ed ultima relazione tecnica, datata 26 aprile 2024, allegata dalla Pt_1 all'atto di appello, redatta da un terzo professionista dalla stessa incaricato, il quale non espone, a sostegno delle proprie opinioni (che ovviamente convergono con le richieste dell'appellante), gli esiti di indagini svolte o le ragioni teoriche, sotto il profilo scientifico, del giudizio espresso. Senza tacere che dal 2019 il cantiere versa in stato di abbandono e che il procedimento di accertamento tecnico preventivo si è concluso con il deposito della relazione il 23 marzo 2022, sì che la condizione del fabbricato constatata nel 2024 è ovviamente diversa da quella accertata dal consulente d'ufficio, ma
Con l'aggravamento non è imputabile ad ed ai progettisti.
In definitiva, si deve ritenere che il primo giudice abbia correttamente fatto proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, siccome completa ed esente da errori e che abbia altrettanto correttamente quantificato in €58.014,18 (in luogo dei 96.548,40 euro oltre iva richiesti da ) il Parte_1
costo delle opere necessarie per rimediare ai difetti accertati.
2. La rimozione dei ponteggi ha domandato il rimborso dell'importo di €2.200 speso per far rimuovere il ponteggio Parte_6
Con lasciato in cantiere da ed ha prodotto una fattura, in data 9 giugno 2022, emessa da ET
EG s.r.l. (doc. 22 . Il primo giudice non ha riconosciuto alla committente detta voce di Pt_1 danno in mancanza di prova del pagamento della fattura. Reputa la Corte che, sul punto, l'appello sia fondato. Non è contestato, infatti, né nelle comparse di costituzione e risposta, né nelle memorie istruttorie, che detta attività sia stata svolta e che se ne sia occupata la come documentano, del Pt_1 resto, le fotografie allegate alla diffida prodotta come documento n.30 dell'appellante. Non vi è contestazione neppure in ordine alla congruità della spesa indicata in fattura, che testimonia dell'obbligo assunto dall'odierna appellante, sì che sul punto il motivo va accolto e l'importo richiesto di €2.200, maggiorato degli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale va aggiunto al pagina 13 di 24 debito risarcitorio della società appaltatrice, proprietaria del ponteggio, la quale avrebbe dovuto farsi carico della rimozione.
3. I canoni di affitto
L'appellante ha domandato la condanna dell'appaltatore e dei progettisti a rimborsarle quanto pagato per canoni di locazione da giugno 2019, quando, a suo dire, l'immobile avrebbe dovuto esserle consegnato (ma l'assunto non è provato ed è stato tempestivamente contestato dai convenuti), fino a maggio 2022, per complessivi €38.430. Il tribunale ha respinto la domanda rilevando che non vi è prova di alcun pagamento e perché il protrarsi dei lavori sarebbe dovuto anche alle richieste della di continue modificazioni del progetto. Il contratto di locazione è in atti non consente, come Pt_1 vorrebbe la di superare l'obiezione, poiché si tratta di contratto stipulato nel 2009, che nel Pt_1
2019 era già scaduto (cfr. doc. 21 , relativo ad un immobile in via Gioacchino Rossini. Non vi Pt_1
è prova della prosecuzione di quel rapporto, considerato che già nella CILA sottoscritta il 24 luglio
Con 2018 (cfr. doc. 2 ) la dichiarava di essere residente in [...]. Non sfugge alla Pt_1
Corte che tale dichiarazione fatta dall'appellante al Comune di BU ZI potrebbe essere mendace, considerato lo stato in cui si trova l'immobile. Tuttavia, tale è l'indirizzo dichiarato anche negli anni successivi (si vedano il ricorso per ATP del 28 marzo 2021, l'atto di citazione in primo grado e l'atto di appello, nonché il certificato di residenza rilasciato dal Comune di BU ZI il 20 dicembre 2023, prodotto come documento n. 43 in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.), sì che, in difetto di prova di esborsi sostenuti per il pagamento di canoni di locazione relativi ad altro immobile condotto in locazione, nessun danno può ritenersi dimostrato.
4. Gli oneri amministrativi
Il Tribunale di BU ZI ha accertato che gli oneri corrisposti al per il rilascio del CP_11 permesso di costruire in sanatoria n.0009/2019 sono stati calcolati e richiesti dall'ente in misura doppia in ragione delle difformità della prima pratica edilizia (cfr. doc. 4b del 18/12/2018 e doc. 9b Pt_1 ed ha condannato i progettisti e l'appaltatore a rimborsare alla detto maggior importo, pari ad Pt_1
€16.402,15, espressamente qualificato nel permesso come costo di costruzione a titolo di oblazione.
Invece ha respinto la richiesta di €33.319,06 relativa ai costi di costruzione richiesti dall'ente per il ritiro del permesso di costruire n. 0049/2020, rilasciato (non più in sanatoria) sulla base dell'ultimo progetto presentato dalla redatto da un nuovo professionista (il c.d. progetto ), Pt_1 Tes_1 ritenendo che, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, non sia stato dimostrato l'assunto secondo il quale, ove i lavori fossero stati eseguiti correttamente, tale somma non sarebbe stata dovuta. Infatti,
pagina 14 di 24 detti costi di costruzione, nel permesso di costruire, sono genericamente riferiti al “completamento delle opere edilizie dell'immobile e recupero sottotetto a fini abitativi” (doc.10 . L'appellante Pt_1 se ne duole e sostiene che l'incremento del costo di costruzione deriverebbe dall'essere stato l'intervento classificato come di “primo livello di costruzione” anziché come ristrutturazione, e ciò in Con ragione delle indebite demolizioni disposte dalla direzione dei lavori ed eseguite da (così, stringatamente, nell'atto di appello, pag. 15).
Tuttavia, nel permesso di costruire n. 0049 non vi è alcun passaggio che faccia ritenere l'incidenza, nella quantificazione del costo di costruzione, degli abusi e dell'esecuzione delle opere non a regola d'arte né sono stati prodotti i conteggi eseguiti dal nuovo professionista di per il Parte_1
calcolo dei suddetti costi (che avrebbero dovuto essere allegati alla domanda – si veda, ad esempio, il documento 4b, che contiene il prospetto dei costi di costruzione allegato all'istanza del 2018), sì da poter verificare quali elementi abbiano inciso nel calcolo: se la necessità di procedere all'eliminazione degli abusi o, ad esempio, a nuove scelte di natura progettuale. Anche il consulente d'ufficio, del resto, ha osservato che “Occorrerebbe capire perché l'ente locale avrebbe richiesto nuovamente gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione, peraltro in misura maggiore rispetto a quanto già corrisposto (in misura doppia) in fase di redazione del progetto in sanatoria. Si ritiene che la corresponsabilità del progettista e D.L., Ing. Ottanà e dell'Impresa Ico, si esaurisca con il pagamento della maggiore quota di oneri che discende direttamente dall'abuso edilizio sanato con il PdC in sanatoria” (cfr. relazione, pag. 76 doc. 27 . Pt_1
Non è noto, peraltro, quale sarebbe stato, altrimenti, nella prospettazione dell'appellante, il costo
“ordinario” di costruzione (così in atto di citazione in primo grado, pag. 5, par. 23), che certo non può essere pari al costo erroneamente calcolato nel 2018, ed a tale carenza non potrebbe supplire l'invocata convocazione del consulente d'ufficio (si veda il punto J delle conclusioni), al quale non spetta la ricerca della prova, né sostituirsi alla parte negli oneri di allegazione a suo carico.
È decisivo, infine, come giustamente segnalato dal primo giudice, senza che l'appellante abbia svolto, al riguardo, alcuna difesa nell'atto di appello, quanto affermato dalla medesima nell'atto Pt_1 introduttivo del giudizio e cioè che “Se, al contrario, i lavori fossero stati eseguiti in assenza di abusi edilizi e senza le impattanti demolizioni, l'attrice avrebbe dovuto versare oneri per la minor somma di euro 49.721,21 (16.402,15 + 33.319,06)” (così al paragrafo 25, pag. 5). Si tratta, infatti dell'inequivoco riconoscimento della debenza dell'importo da parte della committente, indipendentemente dall'inesatto pagina 15 di 24 inadempimento degli appellati, che contrasta inesorabilmente con la domanda diretta ad ottenere la restituzione dell'importo pagato.
Palesemente valutativo e perciò inammissibile è anche il capitolo di prova dedotto sul punto (“Vero che la sig.ra ha dovuto pagare ulteriori contributi di costruzione rispetto all'ordinario perché Pt_1 considerati dal comune oneri di 1^ livello per l'entità delle demolizioni eseguite da ”). CP_1
Il primo motivo, quindi, va accolto solo con riferimento al costo della rimozione dei ponteggi.
Con il secondo motivo di appello, con riferimento all'accertamento del credito Parte_1
Con di a titolo di corrispettivo in misura di €93.128,23, che ha portato, operata la necessaria compensazione, alla sua condanna al pagamento all'appaltatore di €68.830,63, lamenta la “Illogicità e contraddittorietà della motivazione, erronea valutazione delle allegazioni e delle prove da parte del giudice di primo grado. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1655 e ss,
2697 cc, artt. 115 e 116 cpc)”.
L'appellante contesta al Tribunale di BU ZI di avere fatto proprie le conclusioni del consulente d'ufficio, così riconoscendo all'appaltatore il diritto al compenso anche per opere realizzate in spregio alle regole dell'arte (2.a). Inoltre, il primo giudice non avrebbe correttamente tenuto conto dei pagamenti effettuati e di alcuni costi direttamente sostenuti dalla committente (2.b).
Il motivo 2.a è fondato in parte.
Va premesso che, in mancanza di un contratto scritto, il consulente tecnico d'ufficio ha verificato le lavorazioni eseguite sulla base dell'elenco fornito dalle parti e dei riscontri in cantiere e vi ha applicato i prezzi indicati dal prezziario regionale dei lavori pubblici e che, nel corso delle operazioni, sono state discusse e parzialmente recepite le osservazioni del consulente di parte (cfr. pag. 64 e 25, doc. Pt_1
27 . Al contrario, le doglianze svolte nell'atto di appello non trovano esatta corrispondenza Pt_1
nelle osservazioni del perito di parte ZZ, né nelle difese svolte dalla committente nella memoria
Con ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., con la quale ha replicato alla domanda riconvenzionale di (si vedano le pagine da 14 a 18 della memoria), sì che, comprensibilmente, tali questioni non hanno trovato spazio nella sentenza appellata.
In ogni caso, come si è visto, il consulente d'ufficio ha disatteso la proposta della committente di demolire tutto quanto realizzato dall'impresa, e, individuando una serie di interventi correttivi, ha confermato, in sostanza, l'utilità di una parte di ciò che è stato fatto.
Non è quindi fondata la pretesa, sic et simpliciter, di espungere dal computo del corrispettivo maturato
Con da tutto ciò che necessita di modificazioni e lavorazioni correttive. Detto diversamente, i vizi pagina 16 di 24 accertati non escludono di per sé il diritto dell'appaltatore al corrispettivo per le lavorazioni eseguite in quanto le ragioni del committente trovano tutela nell'accoglimento dell'azione risarcitoria proposta.
Si aggiunga che:
a. demolizione solai misti in laterizio e cemento armato
Per tale attività, il giudice ha riconosciuto alla società esecutrice €4.095. Ciò sarebbe tuttavia in contraddizione con la conclusione alla quale è pervenuto il consulente della inutilità della demolizione del solaio del sottotetto, che ha avuto addirittura conseguenze dannose. Vi è però che, secondo il consulente d'ufficio, la “La demolizione del solaio del piano sottotetto unitamente a tutti i ferri di ripresa, che costringe ad un dispendioso intervento inteso a garantire un incastro efficiente fra il nuovo solaio del piano sottotetto e il nodo muratura-solaio esistente, è da ritenere ricadente nella sfera decisionale del Progettista e D.L. e, pertanto, ricade in capo a quest'ultimo” (cfr. relazione, pag. 43).
Tale conclusione, in punto responsabilità, non è stata contestata dalla Giustamente, perciò, il Pt_1
Tribunale ha riconosciuto all'appaltatore il diritto ad essere pagato per la prestazione eseguita.
b. vespaio aerato piano terra
Per la realizzazione del vespaio aerato del piano terra, di complessivi 165 mq., il primo giudice ha
Con riconosciuto ad €8.250. Il consulente d'ufficio nessun rilevo critico ha svolto in ordine alle modalità esecutive di tale vespaio, ma ha evidenziato che il telaio in cemento armato “non risulta ancorato efficacemente ad una fondazione idonea” a causa della discutibile scelta progettuale di demolire una intera parete perimetrale in muratura portante, per sostituirla con detto telaio e che
“Perché il telaio possa assolvere efficacemente al suo compito si dovrà realizzare una nuova controfondazione ad esso collegata” (pag. 20 e 21 della relazione). In tale prospettiva, il consulente ha stimato il costo della demolizione della soletta (e non del vespaio) in €75,60 (cfr. atto di appello, pag.
19, e relazione del ctu, pag. 34). Appare di assoluta evidenza la pretestuosità della tesi dell'appellante, che vorrebbe sottrarsi al pagamento di complessivi €19.282 e cioè, come scrive nell'atto di appello, di tutte le voci che ineriscono all'esecuzione del telaio di facciata (cfr. relazione del ctu a pag. 18 ed atto di appello pagine 18 e 19), in ragione della necessità di procedere alla demolizione di una soletta di 4 mq. Che il telaio nella sua interezza debba essere demolito e ricostruito è solo l'opinione (e l'auspicio) dell'appellante.
c. irrigidimento solaio primo impalcato
Secondo la non sarebbe dovuto il complessivo importo di €6.000, riferito a “irrigidimento Pt_1 solaio 1° implacato (stima utilizzo n° 400 pioli, rete di ripartizione e getto di completamento)”,
pagina 17 di 24 considerato che il consulente tecnico d'ufficio ha espressamente affermato l'inefficacia dell'intervento.
In effetti, il consulente d'ufficio, nel rispondere alle osservazioni del consulente di parte ZZ, ha affermato di non aver riconosciuto all'impresa l'intera lavorazione (pioli e cappa di rinforzo -cfr. pag.
39 della relazione). L'aver computato l'importo di €6.000 (più iva al 10%), all'impresa a titolo di corrispettivo, comprensivo della fornitura e la posa di 400 pioli (si vedano l'atto di appello, pag. 19 ed il doc. 27 pag. 68), appare frutto di una svista. L'importo dovuto all'impresa deve essere Pt_1
quindi rideterminato senza tenerne conto.
Venendo al motivo 2.b, si è detto che, secondo la NN, il tribunale avrebbe errato nel riconoscere come da lei effettuati a favore dell'impresa pagamenti per €43.964,72 (iva inclusa) e non per
€87.705,26.
Il primo giudice avrebbe mal valutato la documentazione in atti, trascurando l'esistenza di una fattura - Con la n. 10/E del 12 febbraio 2021, emessa da per €47.839,54 a saldo- da cui si evincerebbe che la maggior parte del corrispettivo pattuito a quella data era stato pagato;
inoltre, non sarebbe stato in alcun modo provato che tra le parti sono intercorsi una pluralità di rapporti negoziali.
La documentazione in atti contraddice l'appellante, poiché, come scrive esattamente il primo giudice, da un confronto tra le causali dei bonifici prodotti come doc. 17 di parte attrice “e le fatture alle quali le Co suddette causali si riferiscono (doc. 20 di parte convenuta ), si evincono pagamenti per lavori eseguiti presso il laboratorio dell'attrice o, comunque, non riguardanti l'immobile sito in BU
ZI, Via Fratelli Cervi n. 29 (a titolo esemplificativo, la fattura n. 73/18 fa riferimento al
“ripristino pavimento laboratorio”). Sul punto, peraltro, non vi è prova di alcun invito rivolto dall'attrice alla affinché quest'ultima modificasse la causale delle suddette Controparte_1 fatture (memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice, pag. 16)”.
Lo stesso vale, sempre a titolo d'esempio, per il bonifico in data 4 gennaio 2019, eseguito da
[...]
a titolo di acconto sulla fattura n. 142, emessa nei confronti della predetta impresa _1 individuale per “studio di fattibilità” in vista della trasformazione a laboratorio dell'immobile di via
Fratelli Cervi n.31” e per il bonifico in data 30 novembre 2018, sempre eseguito dall'impresa
[...]
in relazione alle fatture n. 74 per “lavori di revisione manto di copertura Controparte_19
e ripristino parti ammalorati presso il vs. laboratorio sito a BU ZI (VA) via Sacro Monte n.3/4” Con e 142 (doc. 20, ).
È certo che la è proprietaria anche dell'immobile ubicato in via Fratelli Cervi 31 (cfr. doc. 31 Pt_1
e che in via Sacro Monte ella aveva il proprio laboratorio, in un immobile condotto in Pt_1
pagina 18 di 24 locazione (si veda la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1); soprattutto, ella non ha tempestivamente contestato né l'emissione delle fatture a carico dell'impresa né le causali _1 indicate, ma le ha recepite, tra l'altro effettuando il pagamento non come ma Parte_1
come , ed addebitando le operazioni su di un conto diverso (si vedano gli _1
IBAN dei citati bonifici – sempre doc. 17 da quello utilizzato per i pagamenti relativi ai lavori Pt_1
eseguiti in via Fratelli Cervi 29.
Dunque, può concludersi, in piena sintonia con il tribunale, che “essendo pacifica l'imputazione dei suddetti pagamenti, deve escludersi che gli stessi siano stati corrisposti dall'attrice a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti dall'appaltatrice presso l'abitazione sita alla via Fratelli Cervi n.
29”. Con Non giova alla tesi dell'appellante, in contrario, la causale “saldo lavori” della fattura n.10/E di , poiché ciò significa che il documento è stato emesso in relazione all'ultima tranche del credito maturato in capo all'appaltatrice in dipendenza delle lavorazioni eseguite e non che tutto il pregresso sia stato pagato.
Con Del pari infondata è la pretesa di considerare alla stregua di pagamenti a favore di i bonifici eseguiti in favore di AR GN (€6.240,54) e di (€5.000, che, peraltro, sono Parte_2
stati detratti dal credito riconosciuto ad e a , non solo perché, come Pt_3 Controparte_15 osserva il primo giudice, non destinati all'appaltatrice, ma anche perché eseguiti da _1
, nei confronti della quale è stata emessa la fattura n. 1723/F di AR GN (cfr. doc. 17
[...]
. Pt_1
Con In conclusione, il credito di nei confronti di deve essere rideterminato in Parte_1
€130.492,95 iva compresa (sottratto all'importo di €137.092,95 quello di €6.600), dal quale va sottratto l'importo di €43.964,72 (iva compresa) per i pagamenti eseguiti. Residuano €86.528,23.
Con il terzo motivo di appello, deduce la “Illogicità della motivazione, erronea valutazione Pt_1
dei fatti e delle risultanze, violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 cpc
e 2233 e ss cc in relazione all'art. 2697 cc.” e contesta l'ammontare del credito riconosciuto all' ed a per compensi per l'attività di progettazione e direzione Pt_3 Controparte_15
lavori.
Il Tribunale ha quantificato detto credito recependo i conteggi del consulente d'ufficio, e cioè in misura pari ad €27.347,93 + (4%) e Iva (22%), applicando i criteri previsto dal D.M. n°140/2012 in Per_5 materia di compensi professionali su lavori stimati in €124.629,95.
pagina 19 di 24 L'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto avvalersi della consulenza tecnica d'ufficio nel determinare l'ammontare del corrispettivo spettante ai progettisti, poiché il consulente non era stato incaricato di procedere alla quantificazione del compenso, ma solo di esprimersi sulla congruità dell'importo richiesto. Il consulente, peraltro, avrebbe semplicemente ipotizzato lo svolgimento di attività da parte del professionista, concludendo, che “il corrispettivo richiesto … non appare congruo”. In ogni caso, nulla potrebbe essere riconosciuto ai professionisti, considerate le gravi manchevolezze riscontate ed alcune voci, in particolare, riguarderebbero attività che non sono state svolte. Non sarebbe affatto pacifico che le prestazioni professionali per le quali è stato richiesto il pagamento siano state eseguite.
Va premesso che, in mancanza di un contratto scritto, anche nel contratto d'opera la determinazione del compenso spetta in ultima istanza al giudice, il quale si è legittimamente avvalso dell'esito dell'indagine peritale.
La mole della documentazione in atti -progetti, pratiche amministrative, corrispondenza- non consente in alcun modo di dubitare che l'attività di progettazione e direzione lavori sia stata svolta;
altrimenti, non vi sarebbe stato neppure motivo per coinvolgere l'ingegner e nell'iniziativa Pt_3 Parte_2
giudiziaria, né per chiedere la loro condanna al risarcimento dei danni.
All'udienza del 20 giugno 2023 e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1,
c.p.c., la nell'opporsi alla domanda riconvenzionale dei progettisti, ha contestato in modo del Pt_1
tutto generico che le prestazioni professionali di cui è stato richiesto il pagamento siano state rese e che il consulente tecnico ha valorizzato, sì che la contestazione di alcune specifiche voci elencate alle pagine 25 e 26 dell'atto di appello è tardiva e non può essere presa in considerazione.
Si aggiunga che non ha domandato la risoluzione del contratto per Parte_1 inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, sì che “il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.” (cfr. Cass. ord. n..27402/2024).
Nel caso in esame, è pacifico che l'incarico professionale non sia stato portato a termine ed è per questo che il consulente d'ufficio, accogliendo le osservazioni del consulente di parte ZZ (che proprio questo criterio ha suggerito), ha calcolato i “compensi tecnici esclusivamente sulla base dei lavori eseguiti ed accertati fino alla sospensione del cantiere, riparametrandoli sulla base dell'importo che scaturisce a valle delle osservazioni dei CTP accolte. il compenso è parametrato al corrispettivo
pagina 20 di 24 spettante alla società appaltatrice” (si veda la relazione del ctu - doc. 27 pag. 69 e 70). È in Pt_1 questi termini che va interpretata l'espressione del ctu, laddove scrive di aver “ipotizzato” quali attività sono state svolte dall' nel senso che, poiché non risulta che l'incarico di progettazione e Pt_3
direzione lavori sia stato affidato ad altri, le prestazioni rese, nella loro tipicità, si ricavano indirettamente, ma in modo inequivoco, dalla verifica delle lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice.
Ne deriva che il motivo può essere accolto solo in minima parte, quale effetto della rideterminazione dell'importo dovuto alla società appaltatrice, con riduzione proporzionale del compenso dovuto per il contratto d'opera. L'importo dovuto all' ed a ammonta quindi ad €26.031,33. Dedotto Pt_3 Parte_7 il pagamento di €5.000, il debito della committente è pari ad €21.031,33 oltre CA per €841,25 ed iva per €4.626,89, per un totale di €26.499,47.
Con il quarto motivo di appello, la si è doluta della compensazione delle spese, considerata la Pt_1
soccombenza (parziale) delle controparti e del mancato rimborso delle spese pagate ai propri consulenti, sottolineando l'incongruenza della motivazione del tribunale, che risulta riferita ai professionisti incaricati della riprogettazione e non ai consulenti di parte. Poiché la riforma parziale della sentenza impone di rivedere la regolamentazione delle spese anche per il giudizio di primo grado e non vi è appello sulla corretta esclusione, tra le voci di danno, dei costi sostenuti per la nuova e non necessaria progettazione dell'opera (cfr. relazione , pag. 77), il tema sarà affrontato in Per_2
seguito.
In conclusione, applicati i medesimi criteri di calcolo seguiti dal tribunale, che non sono stati oggetto di censure da parte di alcuno, neppure in ordine al riconoscimento della rivalutazione e degli interessi ed alle decorrenze dei predetti accessori, dovrà pagare: Parte_1
A) ad €59.934,15 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e Controparte_1
Con sino al saldo effettivo. Infatti, è debitrice nei confronti della parte attrice di €26.594,08
(16.193,10 per costi eliminazione vizi rivalutati ad oggi + 8.201,08 + 2.200) e è Pt_1 debitrice nei confronti dell'appaltatore di €86.528,23;
B) a e €23.870,80 oltre interessi legali dalla data della presente Parte_3 Parte_2
sentenza al saldo effettivo. Infatti, e devono a parte appellante Pt_3 Parte_2
€50.370,27 (€42.169 per costi eliminazione vizi rivalutati all'attualità + 8.201,08) e è Pt_1 loro debitrice di €26.499,47.
pagina 21 di 24 Occorre infine decidere l'appello incidentale proposto da , che è fondato. Parte_3
Il primo giudice, infatti, ha accolto la domanda di manleva proposta da Controparte_15
mentre ha respinto quella proposta da , in quanto “il contratto di assicurazione
[...] Parte_3 depositato in atti è stato stipulato solo dallo e non dall'ingegner Parte_8
personalmente e quindi solo la prima risulta titolare del rapporto contrattuale nei confronti Pt_3 dell'assicurazione”.
Ottanà, giustamente, ha evidenziato che il contratto prevede che “L'assicurazione si intende prestata a favore di Ingegneri, architetti, studi associati e società professionali. In tal caso l'assicurazione si intende prestata sia a favore del contraente quale studio associato, società professionale o società di ingegneria, sia a favore dei professionisti (titolari o dipendenti del contraente) che svolgono l'attività descritta in polizza per conto del contraente stesso.” (si vedano le condizioni di polizza doc. 2 comparsa di costituzione )”. Controparte_16
La sentenza, sul punto, deve essere riformata.
Lo ammette, in sostanza, anche laddove scrive che “si tratta di una questione più di forma che CP_16
di sostanza. È pacifico, infatti, che la polizza sottoscritta dallo con Parte_9 garantisce l'attività dei professionisti dello studio tecnico stesso. La compagnia, pertanto, CP_20
coerentemente, dopo la sentenza ha provveduto al pagamento di quanto posto a carico dello studio tecnico assicurato e dell'Ing. , dedotta la franchigia prevista dal contratto. La Parte_3
domanda di garanzia proposta dallo studio tecnico assicurato, accolta dal Giudice del Tribunale di
BU riguarda già anche l'attività dell'Ing. , la cui richiesta di un'ulteriore generica manleva, Pt_3
così come formulata fin dal giudizio di primo grado, appare quindi poco intelleggibile, priva di oggetto
e di contenuto, oltreché lessicalmente imprecisa”.
L'avvenuto pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado non priva il convenuto/danneggiante di interesse rispetto alla domanda, tanto più che l'appello di viene Pt_1
accolto, sia pure in minima parte.
Dunque, deve essere manlevato da di quanto lo stesso Parte_3 Parte_4
dovesse pagare in favore di in forza della presente sentenza - a titolo di Pt_3 Parte_1
capitale, ed interessi - nei limiti della quota di danno allo stesso ascrivibile e di quanto previsto dal contratto e cioè con a carico dell'assicurato, a titolo di franchigia, una somma pari ad euro 10.000.
Le spese
pagina 22 di 24 In punto spese, occorre dar seguito alla regola secondo la quale, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/2021,
Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259, nel medesimo senso, tra le tante, Cass.
30 ottobre 2013 n. 8718; 14 ottobre 2013 n. 23226; 30 agosto 2010 n. 18337).
Con Nel caso in esame, nel rapporto tra l'appellante, , e va ribadito che Pt_3 Parte_2
sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio, poiché si è in presenza di una situazione di reciproca e parziale soccombenza di tutte le parti.
Ciò comporta che debba essere escluso anche il diritto della al rimborso delle spese anticipate Pt_1
in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, che ha dato conferma solo parziale degli assunti della ricorrente, e che ha invece fatto emergere la (parziale) fondatezza delle difese e delle domande delle controparti.
Le spese possono essere compensate anche nel rapporto tra gli assicurati e la compagnia di assicurazione, per le stesse ragioni espresse dal Tribunale di BU ZI (qui richiamate), dovendosi, come si è detto, aver riguardo all'esito complessivo della lite e considerato che la compagnia non ha frapposto inutili ostacoli all'appellante incidentale, riconoscendo prontamente l'errore interpretativo del giudice di primo grado.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo sull'appello principale di Parte_1
e sull'appello incidentale di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in
[...] Parte_3
riforma parziale della sentenza n. 462/2024 del Tribunale di BU ZI, pubblicata il 28 marzo
2024:
1. condanna a pagare: Parte_1
1.1. ad €59.934,15 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino Controparte_1
al saldo effettivo;
1.2. a e €23.870,80 oltre interessi legali dalla data della presente Parte_3 Parte_2
sentenza al saldo effettivo;
pagina 23 di 24 2. dichiara tenuta a tenere indenne anche da quanto Parte_4 Parte_3 quest'ultimo dovesse pagare alla in esecuzione della presente sentenza, nei limiti della Pt_1
quota di danno allo stesso ascrivibile e con franchigia di €10.000;
3. conferma, per il resto, la sentenza appellata;
4. dichiara irripetibili le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
5. dichiara le spese del doppio grado interamente compensate tra tutte le parti.
Così deciso in Milano l'8 gennaio 2025.
La consigliera est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Alberto Massimo Vigorelli
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