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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/06/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 3764/2022 R.G.
UDIENZA 5/6/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.10;
- che, alle ore 12.15, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso,
il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 5/6/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3764, Ruolo Generale dell'anno 2022, all'udienza del 5/6/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. Vincenzina Pagliazzo, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
E dott. rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_1 presso Avv. Francesco Incelli, in forza di procura speciale in atti;
RESISTENTE
E
rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso Avv. Stefano D'Ercole, in forza di procura speciale in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare l'integrale svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia al ricorso introduttivo, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Il ricorrente citato in giudizio il medico dott. Parte_1 [...]
, allegava quanto segue: CP_1
“(…) Il Dott. è direttore sanitario di uno studio medico Controparte_1 privato che esegue esami istologici. Nel mese di luglio 2020, allorquando il ricorrente aveva trentanove (39) anni, lo formulava Parte_2 una DIAGNOSI ERRATA su un tessuto escisso all'odierno ricorrente. Ed invero con esame istologico del 06/07/2020 parte resistente refertava quale “melanoma” una lesione pigmentata che a seguito di successive revisioni si rivelava, invece, un nevo melanocitico composto di natura assolutamente benigna. Il suddetto errore determinava una pluralità di pregiudizi in capo al ricorrente, posto che “il in rapporto Parte_1 ad una errata diagnosi di melanoma, è stato sottoposto ad un trattamento chirurgico non necessario, consistito nell'ampliamento dei margini di exeresi chirurgica”. A tale conclusione giungeva il nominato CTU,
Pagina 3 Dott. Renato Buzi Dott.ssa nell'ESPLETATO PROCEDIMENTO per ATP n. Persona_1
3898/2021 R.G. Tribunale di Velletri, incardinato dal con Parte_1 ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (Giudice procedente Dott. Renato BUZI).
Sempre in sede di ATP, il suddetto CTU, valutava nel seguente modo la durata dell'inabilità temporanea, nonché gli esiti permanenti, derivati al in conseguenza del trattamento chirurgico non necessario: • Parte_1 un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% della durata di giorni
15; • un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% della durata di giorni 20; • una invalidità permanente nella misura del 5% (…)”.
Concludeva pertanto per la ravvisata responsabilità del resistente, con richiesta di risarcimento dei danni.
Il resistente dott. costituendosi, concludeva per il Controparte_1 rigetto della domanda ricorrente.
Si costituiva anche la compagnia di assicurazione del dott. CP_1
concludendo per il rigetto delle domande Controparte_2 spiegate nei suoi confronti.
Mutato il rito da sommario ad ordinario, la causa era istruita con produzione documentale;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
Pagina 4 Dott. Renato Buzi trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024).
Ciò detto, la domanda ricorrente è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Richiamato quanto esposto in precedenza e constatato che il ricorrente ha agito nei confronti del medico dott. Parte_1 Controparte_1 cui si era rivolto (cfr. documentazione sanitaria e perizia medico-legale in documenti prodotti dal ricorrente), la pretesa risarcitoria deve essere vista in relazione agli allegati errori ed omissioni ascritti al sanitario operante nei trattamenti praticati al primo presso la rispettiva struttura sanitaria.
Tanto premesso in punto di fatto, è altresì necessario inquadrare giuridicamente la fattispecie oggetto di causa.
Come discorso di carattere generale, la giurisprudenza di legittimità
(cfr. per tutte Cass. 10297/04, ma è orientamento costante;
Cass.
21090/15; Cass. 14615/20) è nel senso di inquadrare la responsabilità della struttura sanitaria, sia pubblico che privato, nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto.
Analogamente anche l'obbligazione del medico dipendente dall'ente ospedaliero nei confronti del paziente, benché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale (Cass. 589/99; Cass.
19670/16; Cass. 14615/20), così superando vecchi orientamenti sulla distinzione fra responsabilità contrattuale dell'ospedale ed extracontrattuale del medico (cfr. Cass. 1716/79).
In tale contesto, accanto alla distinta ipotesi di responsabilità dell'ente per inadempimento di obbligazioni direttamente a suo carico
(cfr. Cass. 10743/09), appare evidente che in tanto si possa ipotizzare una responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera in relazione
Pagina 5 Dott. Renato Buzi alle prestazioni sanitarie rese in quanto sia stata positivamente accertata la responsabilità del medico dipendente nella causazione del danno, così come previsto dall'art. 1228 c.c. (cfr. Cass. 6386/01; Cass.
13066/04).
Dunque, la responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione sia il regime proprio di questo tipo di responsabilità in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza ed al grado della colpa.
Trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve essere valutata, ex art. 1176, comma 2, c.c., con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
è inoltre previsto dall'art. 2236 c.c. che se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave.
Va poi ricordato, come ulteriore discorso di carattere generale, che l'obbligazione assunta dal sanitario consiste - di regola, differente può infatti essere il discorso p. es. sulla medicina estetica - in un'obbligazione di mezzi, cioè in un'attività indirizzata ad un risultato, con l'ovvia conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato non determina di per sé inadempimento (cfr. Cass. 4400/04).
L'inadempimento (o l'inesatto adempimento) consiste pertanto nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può -a tutto concedere- costituire danno consequenziale alla non diligente prestazione o alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Punto fondamentale, condizionato evidentemente dall'inquadramento di cui si è detto, è costituito dal riparto degli oneri allegatori e probatori nelle cause di responsabilità professionale del medico.
Al riguardo può affermarsi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto (ovvero il 'contatto') e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) nonché (Cass. 2044/00; Cass. 6537/06) il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione del personale sanitario, di cui è sufficiente allegare l'inadempimento, restando poi a carico
Pagina 6 Dott. Renato Buzi dell'obbligato (sia esso il sanitario o la struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero l'esistenza di un evento imprevisto ed imprevedibile quale causa dell'evento dannoso verificatosi ovvero ancora che l'inadempimento, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. 10297/04; Cass. S.U. 577/08; Cass.
15993/11).
Il porre a carico del sanitario e/o dell'ente ospedaliero la prova dell'esatto adempimento della prestazione medica si ricollega a quella linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova che va accentuando il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.
Fornita tale prova si ritiene per l'appunto che la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie in conseguenza della prestazione medica sia idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, a norma dell'art. 1218 c.c.: l'inadempimento del sanitario in relazione alla propria obbligazione deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale (art. 1176, comma 2,
c.c.), parametro che in subiecta materia deroga al tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia.
Spetta a questo punto all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo idoneo e diligente ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante ovvero ancora che i lamentati esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale (cfr. Cass. 3492/02).
Inoltre, nel caso in cui la prestazione resa implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il cui onere allegatorio e probatorio continua a gravare sul sanitario (cfr. Cass. 15404/02; Cass.
2042/05), costui è tenuto al risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico, ai sensi dell'art. 2236 c.c. (cfr. Cass. 2466/95).
Tale accertamento costituisce un prius logico rispetto ad altre questioni attinenti all'aspetto soggettivo della condotta del sanitario, con l'affermata conseguenza (cfr. citata Cass. 2044/00) che, in caso di
Pagina 7 Dott. Renato Buzi difetto di prova su detto nesso, viene meno la necessità di accertare se l'esecuzione dell'intervento sia facile e abituale ovvero implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Tanto premesso, è fondamentale accertare se effettivamente, come allegato dal ricorrente, l'esecuzione degli interventi terapeutici non fosse corretta e, in particolare, se le prestazioni sanitarie eseguite sulla persona di dal sanitario convenuto fossero carenti Parte_1 delle cautele e degli accorgimenti dettati dalla scienza medica, così comportando i dedotti danni.
Come specificato nell'atto introduttivo, il ricorrente, prima dell'introduzione del presente giudizio, ha avviato il suindicato procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (n.r. 3898/2021), nel cui corso è stata disposta C.t.u. medico-legale.
Pacifica è l'utilizzabilità di tale consulenza: “Il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (Cass. 9843/2014; v. Cass. 8603/2017).
Nella relazione depositata in atti, l'Ausiliario del Giudice (dott.ssa
[...]
), previo attento esame della documentazione medica prodotta, ha Per_2 concluso, in modo immune da vizi logici o scientifici o di impostazione metodologica e pienamente condiviso da questo Giudice in quanto perfettamente basato sul quadro clinico del , per la Parte_1 sussistenza di elementi di censura nei confronti del sanitario convenuto nello svolgimento dei trattamenti praticati, quali già dettagliati nel ricorso introduttivo sopra riportato, così concludendo (v. pag. 20-21 della C.t.u. medico-legale nel fascicolo telematico): “(…) Orbene, ripercorsa nei tratti salienti la vicenda del sig. tenuto Parte_1 conto dei vari pareri espressi dai colleghi anatomo-patologi in relazione al caso di specie, al fine di fugare ogni dubbio, ho ritenuto indispensabile predisporre un'ulteriore consulenza antomo-patologica che ho affidato alla dott.ssa in servizio presso Persona_3
l'“IDI” di Roma. La consulenza della dott.ssa in relazione Per_3 alla lesione sospetta, ovvero la lesione identificata come “B”, ha dato il seguente esito: “L'esame istologico del campione 1973-20 B mostra una lesione melanocitaria simmetrica caratterizzata da una componente giunzionale costituita prevalentemente da melanociti singoli e da rare
Pagina 8 Dott. Persona_4 . Non si osserva significativa risalita di melanociti negli strati
[...] superiori dell'epidermide. La componente melanocitaria dermica è simmetrica, ben delimitata, matura in profondità e non si osservano mitosi né atipie significative. I reperti descritti sono compatibili con la diagnosi di nevo melanocitico composto”. Ne deriva pertanto che il sig. , in rapporto ad una erronea diagnosi di melanoma, è stato Parte_1 sottoposto ad un trattamento chirurgico non necessario, consistito nell'ampliamento dei margini di exeresi chirurgica (…) Per quanto attiene alla durata della inabilità temporanea assoluta e parziale, tenuto conto dell'iter clinico così come documentato, si può ritenere che dal fatto in discussione sia conseguito un maggior periodo di inabilità temporanea parziale al 75% della durata di circa giorni 15 e un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% stimabile nella misura di giorni 20 (…)
Passando dal momento diagnostico a quello valutativo, allo stato attuale il sig. presenta un esito cicatriziale nastriforme in sede Parte_1 pettorale destra, a decorso verticale, interessante anche una porzione del capezzolo, delle dimensioni massime di cm 5x1. Orbene, facendo riferimento alle tabelle valutative usualmente impiegate per la valutazione del danno in ambito giudiziario e con riferimento alle maggiormente accreditate correnti dottrinarie in materia, i postumi suddetti configurano una invalidità permanente, quantificabile nella misura del 5% della totale validità, tenuto conto del pregiudizio estetico correlato al quadro cicatriziale, ascrivibile ad una Classe I, in cui sono ricompresi disestetismi con pregiudizio estetico lievissimo
(…)”.
Va esclusa ogni ipotesi di rinnovazione della C.t.u.
Infatti, tale misura, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., deve essere giustificata dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del C.t.u. medesimo, dell'incarico conferito. L'istanza di rinnovo, in altre parole, non può basarsi unicamente sulla sussistenza di palesi divergenze tra i contenuti dell'elaborato peritale del C.t.u. e quelli della relazione dei tecnici di parte, tanto più se, come nel caso di specie, è stato offerto ampio spazio, alle parti interessate, per il deposito di osservazioni, cui è stata fornita risposta esaustiva (v. pag. 23-27 della C.t.u. medico- legale nel fascicolo telematico).
In particolare, va respinta l'eccezione di nullità della C.t.u. asseritamente derivante dall'omessa comunicazione alle parti della data
Pagina 9 Dott. Renato Buzi in cui l'Ausiliario del C.t.u. medico-legale (Dott.ssa Per_3 avrebbe esaminato i preparati istologici, non avendo parte eccipiente dimostrato che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza: “Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza” (Cass. 15383/2023); invece, nulla di tutto ciò hanno dimostrati i soggetti eccipienti.
Richiamato quanto esposto in precedenza, deve constatarsi come la responsabilità del sanitario operante sia ormai da considerare processualmente acclarate, stante quanto condivisibilmente affermato dall'Ausiliario.
A questo punto si tratta di accertare l'ammontare del danno risarcibile.
L'organo Ausiliare del Giudice ha concluso nel senso che dal fatto erano derivati: incapacità temporanea parziale al 75% di giorni 15; incapacità temporanea parziale al 50% di giorni 20; esiti funzionali permanenti con invalidità nella complessiva misura del 5%.
La suddetta C.t.u., esaustiva ed immune da vizi logici o scientifici anche in merito alla quantificazione del danno, va condivisa da questo
Giudice, in quanto perfettamente basata sul quadro clinico del
. Parte_1
Dovendosi fare riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano - anno 2024 – (Cass. 14402/2011), si ritiene che nel caso di specie, tenuto conto di: età del ricorrente (39 anni alla data dell'evento); invalidità permanente accertata;
giorni di invalidità temporanea accertata;
in difetto di allegazione di profili soggettivi particolari, vada liquidata, a titolo di danno biologico e ai valori attuali, la somma complessiva di € 11.260,75, come dalla seguente tabella.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Danno non patrimoniale risarcibile, € 8.817,00
Pagina 10 Dott. Renato Buzi Invalidità temporanea totale € 2.443,75
TOTALE GENERALE: € 11.260,75
Per inciso si rammenta che nel c.d. biologico rientra il danno estetico e il danno alla capacità lavorativa generica nonché alla vita di relazione, come emerge dalla definizione legislativa che privilegia una valutazione in chiave dinamica e non statica del bene salute.
In relazione al richiesto risarcimento del danno morale, esso deve ritenersi liquidato congiuntamente al danno biologico secondo le tabelle
"milanesi" (cfr. Cass. 18641/11).
Dunque, il sanitario resistente va condannato al pagamento, in favore del
, della complessiva somma, ai valori attuali e a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale, di € 11.260,75, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Incidentalmente si evidenzia che sul debito di valore, liquidato (danno non patrimoniale) ai valori attuali, non vengono riconosciuti, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi fin dal sinistro per difetto di allegazione e prova su di un eventuale danno da ritardo ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03).
Alcuna voce di danno (patrimoniale) riguardante le spese mediche
(sostenute o da sostenere) è dovuta alla luce della documentazione allegata (v. citata C.t.u. medico-legale).
Non risulta comprovato danno alla capacità lavorativa specifica del ricorrente;
al riguardo, non è stata offerta prova che le lesioni riportate abbiano avuto in concreto ripercussione sull'attività lavorativa del ricorrente, determinandone la contrazione del reddito, per cui nulla è dovuto a tale titolo (cfr. Cass. 5840/2004; Cass.
14517/2015).
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente per la soccombenza.
Esse si liquidano - applicati i parametri tariffari minimi - in dispositivo, a favore del ricorrente, ai sensi del D.M. 55/2014.
Le spese di c.t.u. svolta nel separato giudizio di accertamento tecnico preventivo n.r. 3898/2021 vanno poste per l'intero definitivamente a carico del resistente, tenuto a rimborsare al ricorrente quanto dallo stesso eventualmente già versato all'Ausiliario.
Per quanto concerne la domanda di garanzia proposta dal dott. CP_1 nei confronti di , in forza del rispettivo Controparte_3 contratto di assicurazione indicato e prodotto dal chiamante, nulla è
Pagina 11 Dott. Renato Buzi stato eccepito o contestato dalla compagnia di assicurazione sull'esistenza di tale polizza (cfr. documento 9 prodotto dal dott.
[...]
). CP_1
In avanti, nulla è stato allegato e soprattutto conferentemente dimostrato sulla mancata sussumibilità del fatto denunciato alla garanzia assicurativa dedotta in giudizio.
Quindi, è tenuta a garantire e manlevare, Controparte_3 nei limiti di polizza, il medico assicurato e chiamante da qualsiasi somma costui dovesse corrispondere al comprese le spese del Parte_1 giudizio, in conseguenza dell'odierna sentenza.
Sussistono giusti motivi, attesa origine e natura della controversia nonché qualità dei soggetti in causa, per l'integrale compensazione delle spese fra soggetti chiamante e chiamato.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) riconosciuta la piena responsabilità dell'operatore sanitario dott.
[...] per i fatti dedotti in giudizio, lo condanna al pagamento, CP_1 in favore in favore di della complessiva somma, ai Parte_1 valori attuali e a titolo di danno non patrimoniale, di € 11.260,75, oltre interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compenso e in € 180,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese di C.t.u., svolta nel separato e suindicato giudizio di accertamento tecnico preventivo n.r. 3898/2021, per l'intero e definitivamente a carico del resistente, tenuto a rimborsare al ricorrente quanto dallo stesso eventualmente già versato all'Ausiliario;
4) dichiara che la terza chiamata è tenuta Controparte_2
a garantire e manlevare, nei limiti di polizza, il medico assicurato dott. da qualsiasi somma costui dovesse corrispondere al CP_1
, comprese le spese di giudizio, in base alla presente Parte_1 sentenza;
5) dichiara integralmente compensate le spese di lite fra soggetti chiamante e chiamato.
Velletri, 5/6/2025
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Dott. Renato Buzi
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